Art. 3.
Il Ministro per la sanita' puo' disporre, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione o della rivaccinazione ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano o nei confronti di persone particolarmente esposte a pericoli di contagio.
Il Ministro per la sanita' puo' disporre, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione o della rivaccinazione ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano o nei confronti di persone particolarmente esposte a pericoli di contagio.