Articolo 3 della Legge 7 giugno 1977, n. 323
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 luglio 1977
Art. 3.
Il Ministro per la sanita' puo' disporre, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione o della rivaccinazione ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano o nei confronti di persone particolarmente esposte a pericoli di contagio.
Entrata in vigore il 5 luglio 1977