Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4771/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 4771/2024 R.G., avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( )), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Isabella Frappampina,
-parte attrice-
e
( , rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Marcella Catalano et Nicola Luciano Di Cagno,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta in data 23.05.2015. Dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(12.12.2017) et (16.03.2021). Per_2
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Ha dedotto che tra i coniugi è venuta meno la affectio coniugalis a causa di incomprensioni derivanti dal proprio lavoro e del trasferimento della cognata nel febbraio 2024 presso la casa familiare.
Ha dedotto di lavorare come agente presso la Casa
Circondariale di Bari e di avere un reddito mensile di circa €
1.452,00 maggiorato ad € 1.800,00 per la percezione di indennità accessorie;
mentre la moglie lavora come ragioniera con contratto part-time presso un'azienda per cui percepisce uno stipendio mensile oscillante tra gli € 650,00 ed € 850 mensili.
Ha dichiarato di aver ceduto 1/5 della propria retribuzione per l'acquisto dell'auto della moglie.
Ha precisato di essere comproprietario con la moglie della casa coniugale su cui grava il pagamento rateale del mutuo pari ad € 840,00.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi con addebito a carico della moglie;
nulla disporsi a titolo di mantenimento muliebre;
l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e predisposizione di un calendario di incontri padre-figli; un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno) oltre 50% per spese straordinarie e 100% dell'assegno unico e universale alla madre;
il pagamento nella misura del 50% dei debiti contratti in costanza di matrimonio
(ricorso depositato il 30.04.2024).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha lamentato che la fine del rapporto coniugale è riconducibile all'atteggiamento aggressivo del marito e alla relazione intrattenuta da quest'ultimo con un'altra donna sul posto di lavoro. Ha altresì dedotto che il marito si è allontanato definitivamente dalla casa coniugale a maggio
2024.
Ha dichiarato di percepire uno stipendio pari ad € 626,00 netti mensili precisando di sostenere una serie di costi fissi al mese tra cui il pagamento rateale del mutuo e di una serie
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di finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia. Il marito invece svolge l'attività di agente di polizia per cui percepisce un reddito mensile di circa € 2.000,00.
Ha concluso domandando: la pronuncia di separazione personale con addebito a carico del marito;
un contributo al proprio mantenimento pari ad € 250,00; l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé e predisposizione di un calendario di incontri padre-figli; un contributo al mantenimento della prole pari ad € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno) oltre al pagamento nella misura del 70% di spese straordinarie a carico del padre e 100% dell'assegno unico universale. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 13.12.2024).
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con parere del 24.05.2024.
I.4.- Risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 17.01.2025, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin da epoca precedente all'introduzione del giudizio. Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta ed i coniugi hanno reiterato la propria volontà di separarsi. 1 Breviter, il giudice delegato, con ordinanza depositata il 17.01.2025 ha tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) disposto un assegno di mantenimento pari ad € 150,00 mensili in favore della moglie 3) affidato in maniera condivisa i figli con collocamento prevalente presso la madre;
4) disposto l'assegnazione della casa familiare in favore della madre;
5) stabilito un calendario di incontri padre-figli; 6) fissato in € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascuno) il contributo paterno al mantenimento dei figli oltre al pagamento del 60% a carico del padre delle spese straordinarie;
7) stabilito in favore della madre la percezione dell'AUU al 100%.
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Pertanto, deve ritenersi che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4771/2024 introdotto con ricorso del 30.04.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(Bari, 16.05.1988) e (Bari,
[...] Controparte_1
25.11.1989) che in Bari, in data 23.05.2015, hanno contratto matrimonio religioso trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 4, parte II, serie A, anno 2015;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
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