Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697 /2024 promossa da:
(c.f. ), nata il [...] a [...], residente in [...]C.F._1
La Spezia (SP), Viale Garibaldi n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela De Lisi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
- parte ammessa al C.F._2
patrocinio a spese dello Stato -
RICORRENTE
contro
(c.f. )), nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._3
NO (NA), Via Giordano Bruno n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Romanelli (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 6
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni congiunte depositata telematicamente dal resistente in data 04/03/2025 in allegato alla comparsa di costituzione a cui le parti si sono riportate all'udienza del 05/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 02/05/2024, e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio civile in NO (NA) in data 09/11/2013 con e che CP_1 dall'unione sono nati i figli (il 24/03/2014) e il figlio (il 11/02/2017). I coniugi sono in Per_1 Per_2
regime di comunione dei beni. Ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito , depositando memoria di costituzione in cui viene dato atto del CP_1
raggiungimento di un accordo tra le parti come da condizioni di separazioni concordate allegate.
All'udienza del 05/03/2025, le parti hanno quindi confermato l'avvenuto raggiungimento di un accordo come da conclusioni congiunte già depositate telematicamente dal resistente in allegato alla memoria di costituzione del 4/3/2025, e sottoscritte dagli stessi coniugi di cui hanno chiesto l'accoglimento, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati liberi ciascuno di fissare la propria residenza nel territorio italiano ove vorranno, disponendo, anche in considerazione della presenza di due figli minori, di comunicare reciprocamente eventuali spostamenti/cambiamenti. I coniugi sin da ora si concedono reciprocamente il nulla osta al rilascio o al rinnovo del passaporto;
2. I minori verranno affidati in via esclusiva alla Sig.ra con allocazione esclusiva Parte_1 presso la madre nell'immobile adibito a casa familiare, sito in La Spezia alla Via Garibaldi 11;
3. L'immobile attualmente adibito a casa familiare e condotto in locazione dalla Sig.ra Pt_1
, sito in La Spezia alla Via Garibaldi 11, verrà assegnato alla Sig.ra quale genitore
[...] Pt_1
collocatario dei figli minori;
4. Il padre potrà vedere e frequentare i figli sul territorio di residenza (La Spezia) quando vorrà previa comunicazione telefonica e compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici degli stessi e, quanto meno un giorno durante la settimana quando il padre potrà prelevarli da scuola e passare il pomeriggio con gli stessi e riconducendoli presso l'abitazione materna per l'ora di cena.
Il padre potrà vedere i figli anche a weekend alternati sempre sul territorio spezzino, il sabato e la pag. 2 di 6 domenica senza pernotto in quanto il Sig. non ha stabile collocazione abitativa sul territorio CP_1
spezzino tale da poter ospitare i figli minori. I genitori potranno comunque concordare modalità diverse in considerazione delle rispettive esigenze nonché di quelle dei minori.
5. Le parti concordano che per le festività venga applicato il principio dell'alternanza annuale per cui i figli trascorreranno il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua in parti uguali con entrambi i genitori, sempre nel territorio spezzino di residenza e senza pernotto, per quanto riguarda gli anni di spettanza della festività a favore del padre che, quindi, potrà prelevare i minori nel giorno di festa alla mattina per poi riportarli presso l'abitazione materna entro l'ora di cena. Tale criterio, in via esemplificativa, vale per tutte le festività salvo, in ogni caso, diverso accordo tra i coniugi.
6. Le parti concordano che durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i minori giornate al mare nel territorio spezzino o in altro luogo turistico limitrofo purché i minori rientrino in giornata presso la casa materna e non pernottino fuori. Il periodo è concordarsi preventivamente nel rispetto delle reciproche esigenze e delle esigenze scolastiche e parascolastiche dei minori, da comunicarsi con congruo preavviso all'altro coniuge.
7. Le parti concordano che le decisioni di maggiore interesse relative alla residenza abituale ed anagrafica dei figli, all'istruzione, educazione e salute, nulla escluso così come le decisioni sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione saranno prese in via esclusiva dalla madre il tutto nel rispetto delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri.
8. Le parti concordano che il Sig. provveda al versamento dell'assegno di mantenimento per CP_1
i figli minori pari ad Euro 250,00 mensili (Euro 125 a minore) da accreditare sul C/C Postepay evolution della Sig.ra di cui il Sig. è già a conoscenza entro il 5 di ogni mese. Tale Pt_1 CP_1
assegno verrà aggiornato secondo gli indici ISTAT annuali.
9. Le parti concordano le spese straordinarie vengano sostenute per in parti uguali nella misura del
50% a carico di entrambi i coniugi. Si richiama il protocollo siglato dal Tribunale della Spezia per l'individuazione delle stesse e per adesione.
10. Le parti concordano che l'assegno unico, anche in considerazione del concordato affido esclusivo, venga assegnato al 100% in favore della Sig.ra ed il Sig. , qualora fosse Pt_1 CP_1
necessario qualche documento di sua spettanza, si rende disponibile a fornire quanto necessario.
11. Con compensazione delle spese di lite”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art.
pag. 3 di 6 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte della ricorrente e confermata nel prosieguo del processo da parte di entrambi i coniugi. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, la cui irreversibile frattura appare evidente;
il raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione costituisce ulteriore conferma della salda volontà dei coniugi in tal senso.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle condizioni allegate alla memoria depositata dal resistente in data 04/03/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei figli minori e Per_1
poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e prevedono un Per_2
adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
In relazione all'affidamento dei minori, si prende atto della volontà congiunta delle parti in merito all'affidamento esclusivo dei minori alla madre giustificato dal fatto che il sig. risiede in Pt_2 un'altra regione ad una distanza tale che non gli permette una presenza costante nel nucleo famigliare d'origine, anche in considerazione della presenza di un altro figlio avuto con una nuova compagna.
Tuttavia, si rileva comunque come la condotta tenuta dal sig. nei confronti dei figli, come Pt_2
emerge dallo stesso ricorso della sig.ra potrebbe anche portare in astratto a una pronuncia di Pt_1
decadenza della responsabilità genitoriale.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Spese di lite compensate come richiesto.
pag. 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 CP_1
in matrimonio in NO (NA), in data 09/11/2013 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di NO (NA) dell'anno 2013, al n. 16, parte I alle condizioni congiunte depositate telematicamente dal resistente in data 04/03/2025 in allegato alla comparsa di costituzione a cui le parti si sono riportate all'udienza del 05/03/2025, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati liberi ciascuno di fissare la propria residenza nel territorio italiano ove vorranno, disponendo, anche in considerazione della presenza di due figli minori, di comunicare reciprocamente eventuali spostamenti/cambiamenti. I coniugi sin da ora si concedono reciprocamente il nulla osta al rilascio o al rinnovo del passaporto;
2. I minori verranno affidati in via esclusiva alla Sig.ra con allocazione esclusiva Parte_1 presso la madre nell'immobile adibito a casa familiare, sito in La Spezia alla Via Garibaldi 11;
3. L'immobile attualmente adibito a casa familiare e condotto in locazione dalla Sig.ra Pt_1
, sito in La Spezia alla Via Garibaldi 11, verrà assegnato alla Sig.ra quale genitore
[...] Pt_1
collocatario dei figli minori;
4. Il padre potrà vedere e frequentare i figli sul territorio di residenza (La Spezia) quando vorrà previa comunicazione telefonica e compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici degli stessi e, quanto meno un giorno durante la settimana quando il padre potrà prelevarli da scuola e passare il pomeriggio con gli stessi e riconducendoli presso l'abitazione materna per l'ora di cena.
Il padre potrà vedere i figli anche a weekend alternati sempre sul territorio spezzino, il sabato e la domenica senza pernotto in quanto il Sig. non ha stabile collocazione abitativa sul territorio CP_1
spezzino tale da poter ospitare i figli minori. I genitori potranno comunque concordare modalità diverse in considerazione delle rispettive esigenze nonché di quelle dei minori.
5. Le parti concordano che per le festività venga applicato il principio dell'alternanza annuale per cui i figli trascorreranno il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua in parti uguali con entrambi i genitori, sempre nel territorio spezzino di residenza e senza pernotto, per quanto riguarda gli anni di spettanza della festività a favore del padre che, quindi, potrà prelevare i minori nel giorno di festa alla mattina per poi riportarli presso l'abitazione materna entro l'ora di cena. Tale criterio, in via esemplificativa, vale per tutte le festività salvo, in ogni caso, diverso accordo tra i coniugi.
6. Le parti concordano che durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i minori giornate al mare nel territorio spezzino o in altro luogo turistico limitrofo purché i minori rientrino in giornata pag. 5 di 6 presso la casa materna e non pernottino fuori. Il periodo è concordarsi preventivamente nel rispetto delle reciproche esigenze e delle esigenze scolastiche e parascolastiche dei minori, da comunicarsi con congruo preavviso all'altro coniuge.
7. Le parti concordano che le decisioni di maggiore interesse relative alla residenza abituale ed anagrafica dei figli, all'istruzione, educazione e salute, nulla escluso così come le decisioni sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione saranno prese in via esclusiva dalla madre il tutto nel rispetto delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri.
8. Le parti concordano che il Sig. provveda al versamento dell'assegno di mantenimento per CP_1
i figli minori pari ad Euro 250,00 mensili (Euro 125 a minore) da accreditare sul C/C Postepay evolution della Sig.ra di cui il Sig. è già a conoscenza entro il 5 di ogni mese. Tale Pt_1 CP_1
assegno verrà aggiornato secondo gli indici ISTAT annuali.
9. Le parti concordano le spese straordinarie vengano sostenute per in parti uguali nella misura del
50% a carico di entrambi i coniugi. Si richiama il protocollo siglato dal Tribunale della Spezia per l'individuazione delle stesse e per adesione.
10. Le parti concordano che l'assegno unico, anche in considerazione del concordato affido esclusivo, venga assegnato al 100% in favore della Sig.ra ed il Sig. , qualora fosse Pt_1 CP_1
necessario qualche documento di sua spettanza, si rende disponibile a fornire quanto necessario.
11. Con compensazione delle spese di lite”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/03/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6