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29 aprile 1962
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9 marzo 1994
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29 gennaio 1998
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15 gennaio 2000
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12 gennaio 2018
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Art. 15. (Sanzioni e sequestro) 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, e 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravita' o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto gia' condannato per il reato previsto dall' articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni.
2. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall' articolo 668 del codice penale , sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata.
3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
2. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall' articolo 668 del codice penale , sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata.
3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
Commentari • 2
- 1. Tutela dei minori nel settore cinematografico: la riforma in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 dicembre 2017 · 3.1186743
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 27/04/1988, n. 493Provvedimento: […] considerato che il giudice a quo ha omesso di indicare la norma della quale la polizia giudiziaria avrebbe fatto applicazione nell'eseguire il sequestro del film, mentre tale indicazione sarebbe stata - ai fini del dedotto contrasto con l'art. 21 della Costituzione - tanto più necessaria in quanto dal tenore del rapporto trasmesso alla Procura della Repubblica il vincolo cautelare risulterebbe costituito in forza non delle norme del codice di procedura penale, ma dell'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, donde la necessità di verificare i rapporti di tale articolo con la norma denunciata;Leggi di più...
- manifesta inammissibilita' delle questioni.·
- b) convalida da parte dell'autorita' giudiziaria·
- a) trasmissione all'autorita' giudiziaria da parte della polizia giudiziaria·
- ord. 493/88. sequestro·
- sequestro in materia penale·
- termini·
- sequestro di pellicola oscena·
- ordinatorieta'·
- verbale