Ordinanza collegiale 11 luglio 2024
Ordinanza collegiale 4 marzo 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/07/2025, n. 15026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15026 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02492/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Matta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l''annullamento
del provvedimento del Ministro dell''Interno in data 9.10.-OMISSIS- con il quale è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente premette di vivere e risiedere in Provincia di -OMISSIS- unitamente al coniuge -OMISSIS-, soggiornante e residente in Italia da più di venti anni, e ai loro tre figli minori, tutti nati in Italia.
La medesima ha presentato in data 31.01.2017 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Con decreto del Ministero dell'Interno 9.10.-OMISSIS-, notificato in data 29.11.-OMISSIS-, l'Amministrazione ha rigettato l'istanza sulla base della seguente motivazione: “ dall'attività informativa esperita sono emersi sul conto del coniuge, Sig. -OMISSIS-, elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblicaa e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza; considerato che i richiamati elementi provengono da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato e dunque sono riconducibili a fonti affidabili di cui non è dato dubitare; atteso che non risulta possibile esplicitare ulteriormente i suddetti elementi ostativi e che tale riserbo è stato costantemente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, allo scopo di non vanificare ulteriori attività dì controllo e prevenzione…ritenuto che il rapporto di parentela indica l'esistenza di un legame stabile, e quindi duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza della Repubblica ”.
Il provvedimento è impugnato con le seguenti censure: - non indica le fonti e gli elementi di sospetto a carico del marito che dovrebbero determinare, anche con riferimento alla ricorrente, un elemento di possibile turbativa per la sicurezza dello Stato; - per le medesime considerazioni non si comprende se le ragioni di riservatezza possono davvero aver giustificato la omissione del preavviso di diniego; - il rapporto di coniugio e convivenza non potrebbe determinare un automatismo nella valutazione.
Alla udienza straordinaria del 13 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, l. n. 91/1992, costituisce un atto di alta amministrazione ad alto contenuto discrezionale, legittimamente sindacabile solo nei limiti della logicità, della coerenza e della correttezza della motivazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Tale atto ampiamente discrezionale deve tenere conto non solo di fatti penalmente rilevanti, esplicitamente indicati dal legislatore, ma della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale (Consiglio di Stato sentenza 5262 del -OMISSIS-).
La valutazione eventualmente negativa del Ministero, che per gli aspetti di specifica competenza si avvale degli appositi organismi di sicurezza preposti alle relative verifiche, è dunque sufficientemente motivata con il puntuale e razionale riferimento a fatti accertati in tale sede procedimentale, in forza dei quali si è ritenuta non garantita, secondo l’apprezzamento dell’Amministrazione, l’affidabilità assoluta del soggetto richiedente sotto il profilo della sicurezza dello Stato. La particolarità delle esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica, ben giustifica, inoltre, una assertività di valutazione che però è solo apparente, essendo essa in realtà espressamente e concretamente ancorata agli esiti delle investigazioni effettuate dagli organismi competenti. Il richiamo a tali investigazioni, in altri termini, appare, secondo la giurisprudenza amministrativa, sufficiente a conferire il necessario carattere di adeguatezza e completezza alla motivazione del provvedimento. In particolare, il richiamo ai “motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica” non costituisce dunque una mera clausola di stile, ritenendosi sufficiente il richiamo all’attività degli organi informativi qualificati, che è ontologicamente riservata, in quanto deputata a garantire la sicurezza dello Stato (Consiglio di Stato ibidem).
Nel caso di specie, peraltro, con ordinanza istruttoria collegiale -OMISSIS- del -OMISSIS-, è stato ordinato il deposito da parte dell’Amministrazione resistente della documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis ) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, e ogni altra misura ritenuta al tal fine opportuna; ovvero di una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti; ciò, mediante il deposito in doppia busta, della documentazione richiesta indicando all’esterno del plico, sul fronte, unicamente il numero della ordinanza istruttoria e la dicitura “Urgente: riservato”.
L’Amministrazione ha regolarmente adempiuto all’incombente istruttorio, e la ricorrente, dopo aver consultato i documenti contenuti nel succitato plico, ha replicato con memoria difensiva, rilevando tra l’altro che i fatti in questione avrebbero dato luogo a un procedimento penale nel quale era stato indagato il marito e che si è concluso con un decreto di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari.
Tuttavia, come noto, la valutazione sulla condotta morale e civile può anche prescindere dall’esito del procedimento penale, purché dai fatti in questione, come nel caso di specie, emergano elementi sintomatici (Tar Lazio sentenza 12940 del 2025).
Lo standard probatorio penale “al di là di ogni ragionevole dubbio”, difatti, non è sovrapponibile a quello richiesto in sede amministrativa, tanto più in casi, come quello di specie, in cui la valutazione della PA è ampiamente discrezionale, di alta Amministrazione, e a carattere massimamente preventivo, e la semplice frequentazione con soggetti dediti ad attività illecite, a esempio, può essere elemento sintomatico, benché non dotato di rilievo penale.
Peraltro, il fatto che la pericolosità sia addebitabile al coniuge non impedisce che la valutazione negativa si estenda anche alla ricorrente, atteso che, salvo il caso di reati o condotte strettamente confinati a comportamenti occasionali e personali (es. guida in stato di ebrezza), situazioni più ampie e meno circoscritte, e che normalmente sono percepibili dai componenti del nucleo familiare, non consentono, in difetto di specifici elementi di prova, di limitarne il rilievo sintomatico al solo coniuge, atteso che la relazione di coniugio comporta secondo l’ id quod prelumque accidit un rapporto di profonda conoscenza e condivisione (cfr. Cassazione civile, Sez. III, 5.3.2009, n. 5359; Tar Lazio sentenza 12239 del 2025).
Neanche le deduzioni difensive — fondate su elementi personali e familiari —sono idonee a superare il giudizio prognostico negativo formulato su basi logiche e oggettive dall’Amministrazione, in ordine alla non piena affidabilità della richiedente in relazione ai doveri connessi allo status di cittadino; atteso che lo stabile inserimento rappresenta una condizione del tutto ordinaria, costituendo solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, e, per altro verso, è soltanto un prerequisito per la concessione della cittadinanza (ex multis Tar Lazio, sentenza 2944 del 2022; Tar Lazio sentenza 13211 del 2025)
Conclusivamente, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato abbia quindi rispettato i criteri di logicità e coerenza nella motivazione, risultando immune dai vizi dedotti.
Le spese possono essere compensate, per la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.