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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 699/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 19 novembre 2025
All'udienza del 19/11/2025 alle ore 9.45 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
DO OD nell'interesse dell'opponente il quale insiste in Parte_1 ricorso e, preso atto del sopravvenuto sgravio eseguito dall'ente impositore, chiede che sia dichiara la cessata materia del contendere in parte qua con condanna alla refusione delle spese di lite - con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore che ribadisce di essere distrattario - avuto riguardo alla circostanza che il citato sgravio è successivo alla notifica dell'intimazione di pagamento ed alla reazione giudiziale dell'intimato.
E', altresì, presente in collegamento audiovisivo mediante la piattaforma Teams – giusto provvedimento autorizzativo dell'8/10/2025 – l'avv. Simona Maria Leanza la quale conferma che la qualità del collegamento audiovisivo è adeguata allo svolgimento delle attività defensoriali;
insiste nelle deduzioni e richieste già esposte nella memoria di costituzione e, in particolare, sull'assenza di responsabilità da parte dell'agente della riscossione a cui lo sgravio è stato comunicato in corso di causa.
Nessuno è presente per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria già costituita nell'interesse della . Controparte_1
E', altresì, presente ai fini della pratica professionale la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice preso atto dell'assenza di istanze di prova costituenda, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti e discutono la causa oralmente.
L'avv. Simona Maria Leanza sin da ora dichiara di rinunciare alla presenza in udienza in collegamento audiovisivo per la lettura della delibazione giudiziale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da seguente sentenza della quale dà lettura in udienza.
1 R.G. n. 699/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G./C. in epigrafe vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. DO OD C.F._1
- ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maria Leanza
- resistente -
e
(c.f. ), in persona della Prefetta pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
CP_1
- resistente -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R.
n. 602/1973.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 19/11/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio la e l' per sentir Controparte_1 Controparte_2 dichiarare l'illegittimità dell'intimazione n. 09420249012753734000, notificata in data
9/01/2025 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973, limitatamente al credito di €
15.169,73 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420180012204039000 relativo alla contravvenzione di cui al verbale serie 2015 n. 775610624 del 13/04/2016 per la violazione di cui all'art. 116 comma 15 e 17 Codice della Strada.
L'opponente ha dedotto di aver tempestivamente impugnato la predetta contravvenzione che il Tribunale di Palmi ha annullato con sentenza n. 1164/2019
2 divenuta definitiva;
ha lamentato che nonostante la declaratoria giudiziale di annullamento la procedura di riscossione esattoriale è illegittimamente proseguita.
La si è costituita evidenziando di non essere stata Controparte_2 parte del giudizio richiamato dall'opponente e di non aver avuto notizia di alcuno sgravio disposto dall'ente impositore, così restando obbligata ex lege alla prosecuzione della riscossione esattoriale. Ha precisato di avere alcuna legittimazione all'eliminazione del ruolo e, conseguentemente, che non può esser attribuita l'eventuale soccombenza processuale.
La si è costituita segnalando la cessata materia del Controparte_1 contendere per il provvedimento di sgravio della posizione debitoria intervenuto subito dopo l'introduzione del presente giudizio. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito essendo competente il Giudice di
Pace, l'inammissibilità dell'opposizione poiché rivolta ad un'intimazione ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 che è atto non autonomamente impugnabile.
L'opponente ha segnalato che in corso di causa l'agente per la riscossione ha notificato un atto di pignoramento relativo al medesimo credito, sebbene l'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta fosse stata già sospesa.
Concessi i termini ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. (nel cui ambito sia l'opponente che l'agente per la riscossione hanno ribadito che lo sgravio della posizione debitoria è stato eseguito dall'ente impositore solo dopo l'instaurazione del presente giudizio), la causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale prende atto che dopo l'instaurazione del presente giudizio di opposizione la ha provveduto al formale discarico della Controparte_1 posizione debitoria oggetto dell'intimazione esattoriale impugnata.
La circostanza – documentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in sede di costituzione e comunicata alle altre parti del giudizio – ha determinato oggettivamente la cessata materia del contendere essendo venuta meno, appunto, la posizione debitoria sottesa all'atto esattoriale opposto.
Ai fini del regolamento delle spese di lite è necessario verificare la soccombenza sostanziale.
Non v'è alcun dubbio che l'opponente debba essere considerato vittorioso nel giudizio anche sotto il profilo sostanziale, atteso che è oggettivo che il debito oggetto dell'intimazione opposta non era dovuto per effetto di una valutazione giudiziale ormai definitiva assunta nel contraddittorio con l'ente impositore.
L'interesse si restringe, dunque, alla valutazione di responsabilità eventualmente da attribuire aduno o entrambi i resistenti.
3 Al riguardo va osservato che il giudizio di opposizione al verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada che ha costituito la fonte del credito portato in esecuzione esattoriale è stato instaurato da nei soli confronti della Parte_1
(come giusto, trattandosi di opposizione ai sensi della L. n. Controparte_1
689/1981).
In atti non vi è alcun dato che consenta di affermare che della pronuncia di annullamento giudiziale sia stata portata a conoscenza anche l'agente per la riscossione al quale, dunque, non può essere rimproverato di non aver interrotto la procedura di riscossione.
Al contrario, vi è prova documentale che la sia stata Controparte_1 parte del giudizio conclusosi con la declaratoria di annullamento della sanzione amministrativa, sicchè avrebbe dovuto provvedere tempestivamente al formale discarico amministrativo della posizione.
Il profilo determina l'attribuzione all'ente impositore della soccombenza sostanziale nel presente giudizio.
Né è possibile escludere o mitigare tale soccombenza sulla base delle eccezioni processuali sollevata dalla nella memoria di costituzione. CP_1
In particolare, priva di pregio risulta l'eccezione di incompetenza del Tribunale in favore di quella del Giudice di Pace atteso che l'attribuzione della competenza al
Tribunale nel caso de qua è stata affermata proprio nell'ambito del giudizio conclusosi con la citata sentenza n. 1164/2019; giudizio che era stato originariamente instaurato innanzi al Giudice di Pace ed è poi transitato al Tribunale proprio sull'accertata sua competenza correlata alla misura della sanzione opposta.
Pure oggettivamente infondata risulta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata rivolta avverso un atto non autonomamente impugnabile.
E' orientamento giurisprudenziale del tutto pacifico che l'intimazione di cui all'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 sia un atto autonomamente impugnabile. Del resto la conferma normativa si trae dall'art. 19 D.P.R. n. 546/1992 che annovera espressamente l'intimazione tra gli atti impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria per le vicende afferenti i crediti di cui all'art. 2 della medesima normativa.
Infine, irrilevante nel presente giudizio risulta l'atto di pignoramento notificato dall'agente per la riscossione in corso di causa la cui dedotta illegittimità deve essere veicolata con autonomo rimedio processuale.
La liquidazione delle spese è operata come in dispositivo sulla base del valore della causa e con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (senza la fase istruttoria, atteso che prima della prima udienza è intervenuta la cessata materia del contendere).
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della e della Controparte_2 Controparte_1 così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249012753734/000 limitatamente al credito di € 15.169,73 già portato sulla cartella esattoriale n.
09420180012204039000.
• Condanna la alla refusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.547,00, Parte_1 oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge, per compensi;
con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. DO OD dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
dott. Piero Viola
5
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 19 novembre 2025
All'udienza del 19/11/2025 alle ore 9.45 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
DO OD nell'interesse dell'opponente il quale insiste in Parte_1 ricorso e, preso atto del sopravvenuto sgravio eseguito dall'ente impositore, chiede che sia dichiara la cessata materia del contendere in parte qua con condanna alla refusione delle spese di lite - con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore che ribadisce di essere distrattario - avuto riguardo alla circostanza che il citato sgravio è successivo alla notifica dell'intimazione di pagamento ed alla reazione giudiziale dell'intimato.
E', altresì, presente in collegamento audiovisivo mediante la piattaforma Teams – giusto provvedimento autorizzativo dell'8/10/2025 – l'avv. Simona Maria Leanza la quale conferma che la qualità del collegamento audiovisivo è adeguata allo svolgimento delle attività defensoriali;
insiste nelle deduzioni e richieste già esposte nella memoria di costituzione e, in particolare, sull'assenza di responsabilità da parte dell'agente della riscossione a cui lo sgravio è stato comunicato in corso di causa.
Nessuno è presente per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria già costituita nell'interesse della . Controparte_1
E', altresì, presente ai fini della pratica professionale la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice preso atto dell'assenza di istanze di prova costituenda, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti e discutono la causa oralmente.
L'avv. Simona Maria Leanza sin da ora dichiara di rinunciare alla presenza in udienza in collegamento audiovisivo per la lettura della delibazione giudiziale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da seguente sentenza della quale dà lettura in udienza.
1 R.G. n. 699/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G./C. in epigrafe vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. DO OD C.F._1
- ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maria Leanza
- resistente -
e
(c.f. ), in persona della Prefetta pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
CP_1
- resistente -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R.
n. 602/1973.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 19/11/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio la e l' per sentir Controparte_1 Controparte_2 dichiarare l'illegittimità dell'intimazione n. 09420249012753734000, notificata in data
9/01/2025 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973, limitatamente al credito di €
15.169,73 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420180012204039000 relativo alla contravvenzione di cui al verbale serie 2015 n. 775610624 del 13/04/2016 per la violazione di cui all'art. 116 comma 15 e 17 Codice della Strada.
L'opponente ha dedotto di aver tempestivamente impugnato la predetta contravvenzione che il Tribunale di Palmi ha annullato con sentenza n. 1164/2019
2 divenuta definitiva;
ha lamentato che nonostante la declaratoria giudiziale di annullamento la procedura di riscossione esattoriale è illegittimamente proseguita.
La si è costituita evidenziando di non essere stata Controparte_2 parte del giudizio richiamato dall'opponente e di non aver avuto notizia di alcuno sgravio disposto dall'ente impositore, così restando obbligata ex lege alla prosecuzione della riscossione esattoriale. Ha precisato di avere alcuna legittimazione all'eliminazione del ruolo e, conseguentemente, che non può esser attribuita l'eventuale soccombenza processuale.
La si è costituita segnalando la cessata materia del Controparte_1 contendere per il provvedimento di sgravio della posizione debitoria intervenuto subito dopo l'introduzione del presente giudizio. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito essendo competente il Giudice di
Pace, l'inammissibilità dell'opposizione poiché rivolta ad un'intimazione ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 che è atto non autonomamente impugnabile.
L'opponente ha segnalato che in corso di causa l'agente per la riscossione ha notificato un atto di pignoramento relativo al medesimo credito, sebbene l'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta fosse stata già sospesa.
Concessi i termini ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. (nel cui ambito sia l'opponente che l'agente per la riscossione hanno ribadito che lo sgravio della posizione debitoria è stato eseguito dall'ente impositore solo dopo l'instaurazione del presente giudizio), la causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale prende atto che dopo l'instaurazione del presente giudizio di opposizione la ha provveduto al formale discarico della Controparte_1 posizione debitoria oggetto dell'intimazione esattoriale impugnata.
La circostanza – documentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in sede di costituzione e comunicata alle altre parti del giudizio – ha determinato oggettivamente la cessata materia del contendere essendo venuta meno, appunto, la posizione debitoria sottesa all'atto esattoriale opposto.
Ai fini del regolamento delle spese di lite è necessario verificare la soccombenza sostanziale.
Non v'è alcun dubbio che l'opponente debba essere considerato vittorioso nel giudizio anche sotto il profilo sostanziale, atteso che è oggettivo che il debito oggetto dell'intimazione opposta non era dovuto per effetto di una valutazione giudiziale ormai definitiva assunta nel contraddittorio con l'ente impositore.
L'interesse si restringe, dunque, alla valutazione di responsabilità eventualmente da attribuire aduno o entrambi i resistenti.
3 Al riguardo va osservato che il giudizio di opposizione al verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada che ha costituito la fonte del credito portato in esecuzione esattoriale è stato instaurato da nei soli confronti della Parte_1
(come giusto, trattandosi di opposizione ai sensi della L. n. Controparte_1
689/1981).
In atti non vi è alcun dato che consenta di affermare che della pronuncia di annullamento giudiziale sia stata portata a conoscenza anche l'agente per la riscossione al quale, dunque, non può essere rimproverato di non aver interrotto la procedura di riscossione.
Al contrario, vi è prova documentale che la sia stata Controparte_1 parte del giudizio conclusosi con la declaratoria di annullamento della sanzione amministrativa, sicchè avrebbe dovuto provvedere tempestivamente al formale discarico amministrativo della posizione.
Il profilo determina l'attribuzione all'ente impositore della soccombenza sostanziale nel presente giudizio.
Né è possibile escludere o mitigare tale soccombenza sulla base delle eccezioni processuali sollevata dalla nella memoria di costituzione. CP_1
In particolare, priva di pregio risulta l'eccezione di incompetenza del Tribunale in favore di quella del Giudice di Pace atteso che l'attribuzione della competenza al
Tribunale nel caso de qua è stata affermata proprio nell'ambito del giudizio conclusosi con la citata sentenza n. 1164/2019; giudizio che era stato originariamente instaurato innanzi al Giudice di Pace ed è poi transitato al Tribunale proprio sull'accertata sua competenza correlata alla misura della sanzione opposta.
Pure oggettivamente infondata risulta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata rivolta avverso un atto non autonomamente impugnabile.
E' orientamento giurisprudenziale del tutto pacifico che l'intimazione di cui all'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 sia un atto autonomamente impugnabile. Del resto la conferma normativa si trae dall'art. 19 D.P.R. n. 546/1992 che annovera espressamente l'intimazione tra gli atti impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria per le vicende afferenti i crediti di cui all'art. 2 della medesima normativa.
Infine, irrilevante nel presente giudizio risulta l'atto di pignoramento notificato dall'agente per la riscossione in corso di causa la cui dedotta illegittimità deve essere veicolata con autonomo rimedio processuale.
La liquidazione delle spese è operata come in dispositivo sulla base del valore della causa e con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (senza la fase istruttoria, atteso che prima della prima udienza è intervenuta la cessata materia del contendere).
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della e della Controparte_2 Controparte_1 così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249012753734/000 limitatamente al credito di € 15.169,73 già portato sulla cartella esattoriale n.
09420180012204039000.
• Condanna la alla refusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.547,00, Parte_1 oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge, per compensi;
con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. DO OD dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
dott. Piero Viola
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