Articolo 34 della Legge 26 giugno 1990, n. 162
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Versione
11 luglio 1990
Art. 34. 1. La Commissione di cui all' articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 , convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1975, n. 297 , come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno 1988, n. 176, e' presieduta dal Ministro per gli affari sociali.
2. L'ammontare della spesa per i contributi da erogarsi con le modalita' di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n.144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 , ed al decreto-legge 1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno 1988, n. 176, recante rifinanziamento delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, e' incrementato di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.
Nota all'art. 34:
Per il testo del comma 4 dell'art. 1-bis del D.L. n. 144/1985 , nonche' per la modifica di cui all' art. 1, comma 2, del D.L. n. 103/1988 , si veda nelle precedenti note all'art. 1 (per titolo del D.L. n. 103/1988 si veda la precedente nota all'art. 28).
Entrata in vigore il 11 luglio 1990