Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4470 R.G. Cont. Anno 2020,
VERTENTE TRA
- , rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Cinzia Capone, Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
- , in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti, Controparte_1 dall'avv. Mara Iuliano;
CONVENUTO/OPPOSTO
- , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Antonella CP_2
Senatore;
CONVENUTO7TERZO CP_3
OGGETTO: opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., avverso il pignoramento mobiliare presso terzi - procedura esecutiva N. 384/2020 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
-1 di 8-
Il , in data 29 gennaio 2020, notificava a atto di Controparte_1 Parte_1
pignoramento presso terzi, assumendo di essere creditore, in forza del D.I. n. 59/18 e del successivo atto di precetto, della somma di € 501,94.
S'incardinava, pertanto, innanzi al Tribunale di Benevento, il procedimento esecutivo n. 384/2020
R.G.E., nel quale, in data 18 febbraio 2020, il debitore depositava ricorso in Parte_1
opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 II comma c.p.c.
Nella richiamata procedura esecutiva n. 384/2020 R.G.E. il creditore procedente, CP_1
, depositava atto d'intervento per un ulteriore credito di € 503,02, portato per differenza
[...] dall'atto di precetto notificato, in relazione ad altro D.I. n. 114/2018.
Il debitore , pertanto, proponeva opposizione anche in relazione a tale ulteriore Parte_1 atto d'intervento.
Successivamente, il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 22.09.2020, assegnava le somme pignorate, nella misura di € 501,94, in favore del creditore procedente, rigettando ogni altra richiesta e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, con atto di citazione, il debitore introduceva il presente giudizio di Parte_1
merito, cui veniva assegnato il n. 4470/2020 R.A.C., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“…Voglia l'Ill.Mo Giudice adìto, contraria reiectis, NEL MERITO, in via principale, accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, che il pagamento dei decreti ingiuntivi n. 59/18 e
114/18 è avvenuto in data 13 novembre 2019, accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che le somme corrisposte in esecuzione di detti decreti ingiuntivi dal sig. sono Parte_1 satisfattive del debito;
Accertato l'esatto adempimento, dichiarare l'inesistenza del diritto del
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1 con l'instaurazione del procedimento esecutivo n. 384/2020 R.G. ES. del Tribunale di Benevento
e per l'effetto revocare l'ordinanza di assegnazione delle somme con comunicazione ai terzi e dichiarare il pignoramento illegittimo;
Condannare, ex art. 96 c.p.c., secondo comma, il
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1 dei danni tutti subìti dal sig. quantificati sin d'ora in € 5.000,00 Parte_1
(cinquemilaeuro), ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa, determinata anche in via equitativa. In via subordinata, accertata e dichiarata la mala fede
-2 di 8- e/o colpa grave del nel procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_1
per i motivi di cui in narrativa, condannare il medesimo al risarcimento in Parte_1 favore di di ogni pregiudizio da quest'ultimo subìto in dipendenza di ciò, con Parte_1
quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese, a norma dell'art. 96 c.p.c., primo comma. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari…”.
Con comparsa di costituzione del 22.03.2021 si costituiva in giudizio il Controparte_1 che chiedeva “A) In via preliminare e pregiudiziale 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per il credito di cui all'atto di intervento su DI n. 114/18, ovverosia la sua CP_1 estraneità al giudizio, e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio per tale credito;
2) In via subordinata Inammissibilità della opposizione avverso l'intervenuto: tardività della opposizione- mancato rispetto dei termini decadenziali di cui all'art 617 cpc, per i motivi sopra esposti;
B) Nel merito 1) rigettare l'opposizione proposta nella domanda avversa, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, 2) confermare il pignoramento e
l'assegnazione di cui all'ordinanza emessa da Tribunale di Benevento, Giudice A. Ievolella, del
22.09.2020 (Rg. 384/20 – Cron. N. 2908/2020, Rep. 1228/2020) delle somme complessive €.
1.150,97, in favore del creditore procedente , in virtù del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 59/18, Rg. 23/18, emesso il 27.04.2018 dal Giudice di Pace di Scalea (CS), pubblicato il 07.05.2018, e successivo atto di precetto del 11.11.2020 e pignoramento presso terzi del 13.1.2020, notificato il 22-24/ 01/2020 C)In via subordinata 1) confermare il pignoramento e
l'assegnazione di cui all'ordinanza del 22.09.2020 n. cron. 2908/2020, delle somme complessive di €. 1.150,97, in favore del creditore procedente , in virtù del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 59/18, Rg. 23/18, emesso il 27.04.2018 dal Giudice di Pace di Scalea (CS), pubblicato il 07.05.2018, ed in favore del creditore intervenuto, in virtù del decreto ingiuntivo n.
114/18, nella misura del 50% ciascuno, o nella rispondenza ritenuta di giustizia;
D) In ogni caso condannare l'opponente , al risarcimento ex art 96 co 1 e/o 3 cpc, per i motivi Parte_1
sopra addotti;
E)In ogni caso con vittoria di spese giudiziarie anche per la fase di opposizione, oltre iva cpa e spese forf 15%, e distrazione a favore del legale del condominio”.
Nel corso del giudizio, venivano concessi i termini ex art 183 VI comma c.p.c. e, dopo successivi rinvii, all'esito dell'udienza del 13.09.2023, il Giudice si riservava la causa in decisione.
Successivamente, però, con ordinanza del 21.01.2024 rimetteva “…la causa sul ruolo, assegnando
a parte opponente termine sino al 10 Marzo 2024, al fine d'integrare il contraddittorio anche nei confronti dei terzi pignorati, “Poste Italiane S.P.A., Intesa Bper Banca S.P.A., Controparte_4
-3 di 8- Bcc di Flumeri e Banca della Campania S.P.A.”…”, fissando per la comparizione delle parti e per il prosieguo del giudizio l'udienza del 20 Maggio 2024.
In data 13.05.2024, pertanto, si costituiva che chiedeva: “in via preliminare: CP_2
accertare e dichiarare la terzietà della deducente Società rispetto al merito alle ragioni dell'odierno contendere con relativa carenza di legittimazione passiva e conseguente estromissione dal giudizio;
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, comunque ed in ogni caso, la correttezza dell'operato posto in essere da Poste Italiane Spa a seguito e per effetto del notificatole atto di pignoramento presso terzi nonché rigettare ogni eventuale qualsivoglia avversa domanda svolta nei confronti di Poste Italiane S.p.A. da ritenersi assolutamente infondata sia in fatto che in diritto, In via subordinata: liquidare in favore della deducente Società (terzo pignorato) le competenze legali afferenti il presente grado di giudizio e condannare al pagamento delle medesime la parte processuale che risulterà essere soccombente all'esito dello stesso”.
Rimanevano, invece, contumaci Bper Banca S.P.A. e Bcc di Flumeri e Controparte_5
Banca della Campania S.P.A.
Pertanto, all'udienza del 20 Maggio 2024, il Giudice, verificata l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (da parte dell'attore opponente , Parte_1
come documentato con nota di deposito del 8/03/2024), sulla cui ritualità ed efficacia si dirà nella parte motiva della presente sentenza e stante la costituzione di , rinviava per la CP_2 precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 Ottobre 2024, nella quale fatte precisare le conclusioni, riservava la causa in decisione.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si evidenzia che il giudice, per il principio della “ragione più liquida”, può pronunciarsi su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente superflua l'analisi di tutte le altre questioni (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n.
11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del 26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del
20/05/2020).
Nel caso che ci occupa, però, la preliminare trattazione di una questione pregiudiziale di rito, è in grado di poter definire la vertenza.
-4 di 8- Come già evidenziato, l'odierno giudicante, con ordinanza del 21/01/2024, assegnava termine sino al 10/03/2024, al fine d'integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, in seguito agli arresti giurisprudenziali che, in caso di espropriazione presso terzi, avevano sottolineato come il terzo fosse parte necessaria del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez III, 14.12.2021, ord. n. 39973; Cass. civ., Sez. III, 18.5.2021, sent. n. 13533).
Orbene, in punta di diritto, è solo il caso di sottolineare che il termine per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non è, pertanto, prorogabile né rinnovabile dal giudice.
Ciò detto, risulta dirimente per la definizione del presente giudizio, l'analisi degli atti depositati dall'opponente, odierno attore, in data 8 marzo 2024, al fine di documentare l'avvenuta integrazione del contraddittorio.
Ebbene, in luogo della citazione in giudizio, per l'udienza del 20/05/2024, con annessa ordinanza d'integrazione del contraddittorio resa dal giudice in data 21/01/2024; l'opponente in data
8/03/2024, notificava ai terzi pignorati la precedente citazione in giudizio del 21/10/2020, con la quale citava in giudizio il per l'udienza del 29/01/2021! Controparte_1
Tale atto, evidentemente, ancorché accompagnato dall'ordinanza d'integrazione del contraddittorio del 21/01/2024, non costituisce atto di “vocatio in ius”, con il quale s'intima ad un terzo di comparire in giudizio, ma semplice “denuntiatio litis”, con cui il terzo è informato dell'esistenza di un giudizio in corso e del provvedimento del giudice.
La notifica di un atto siffatto, rivolto ad un soggetto diverso dal notificato, nel caso specifico il
, con avvertenze ex art. 167 c.p.c. rivolte a quest'ultimo e con l'intimazione Controparte_1
a comparire per il giorno 29/01/2021, non può ritenersi conforme agli imprescindibili elementi cui deve rispondere la “vocatio in ius” della parte convenuta in giudizio.
E' evidente, pertanto, che mentre la costituzione in giudizio di ha sanato tale CP_2
insuperabile nullità, la mancata costituzione dei litisconsorti necessari, Controparte_5
Bper Banca S.P.A., Banca della Campania S.P.A., non consente di poter ritenere Controparte_6
ritualmente e legittimamente integrato il contraddittorio.
Al riguardo, si evidenzia che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il termine concesso per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., riveste natura perentoria e, pertanto, l'omesso rituale adempimento non consente l'assegnazione di un nuovo termine, con la conseguenza dell'estinzione automatica del giudizio, senza possibilità per la parte di ottenere un
-5 di 8- nuovo termine per la riassunzione (Cass., 18.10.2001, n. 12740; Cass., 6.2.1998, n. 1205; Cass. n.
7460/2015; Cass. n. 22866/2019).
Pertanto, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito, ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria (Cass., II, n. 10246 del 18/10/1997; Cass., II n. 3497 del
10/4/1999; Cass., V, n. 15062 del 5/8/2004, Cass., I, n. 625 del 14/1/2008; Cass., II, n. 7460 del
14/4/2015; Trib. Roma, n. 9389/2021 del 28-05-2021).
Le considerazioni suesposte impongono, pertanto, l'estinzione del presente giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il principio fissato dall'art. 310 c.p.c. u.c., a tenore del quale le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine all'estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza, poiché “In quest'ultima ipotesi, riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92
c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (cfr Cass., sez. VI, 533/16; Cass. 7943/10; Cass.
13736/05; Cass. 10173/93).
Orbene, nel caso di specie, come si evince dagli atti del giudizio, l'opponente, odierno attore, non ha insistito per la ritualità e tempestività del proprio atto d'integrazione del contraddittorio (Cfr.
Cass. n. 1513/06; Trib. Roma, n. 9389/2021) e le spese di giudizio, pertanto, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-6 di 8- a) Letto il disp. comb. degli artt. 102 e 307 comma III c.p.c. dichiara l'estinzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo.
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, lì 28 Gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-7 di 8-