TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 27/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10034 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Savino Digregorio Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Gianlivio Fasciano
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2023, – premesso di essere stato Parte_1
assunto, a decorrere dal 3.3.2020, alle dipendenze della con la qualifica di Controparte_1
operatore ecologico (livello 3° del C.C.N.L. Fise Assoambiente) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: di essere rientrato in servizio a fine aprile del 2021, dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico;
di essere stato verbalmente invitato dall'ispettore di turno a non riprendere il lavoro, in attesa della visita da parte del competente medico aziendale, poi effettuata il 6.5.2021; di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito di detta visita, né dal medico aziendale, né, tanto meno, dalla società datrice di lavoro;
di aver formalmente offerto alla società datrice, con nota a mezzo p.e.c. del 24.5.2021, le proprie energie lavorative;
che la predetta società, con lettera recapitata il 10.6.2021, gli aveva comunicato il giudizio di inidoneità alla mansione fino al 6.11.2021, quale formulato dal medico competente;
che, pertanto, gli era stata intimata dalla la sospensione dal CP_1 servizio, senza diritto alla retribuzione, per il periodo dal 12.5.2021 al 6.11.2021; che esso istante aveva contestato il contenuto di detta nota, giacchè, non essendogli stato comunicato l'esito del giudizio espresso dal medico competente, gli era stata preclusa la possibilità di proporre ricorso, con conseguente illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione;
che, reiterata l'offerta delle prestazione ed acquisito il giudizio del medico, aveva presentato, in data 3.8.2021, apposito ricorso, ai sensi dell'art. 41, comma 9, D.lgs. n. 81/2008; che l' aveva modificato il giudizio del medico aziendale, reputandolo idoneo alla mansione Pt_2
specifica di operatore ecologico, sia pure con alcune prescrizioni e limitazioni (quali, in particolare, il divieto di assegnazione a fasi di lavoro implicanti l'impiego di attrezzature meccaniche/automezzi, l'adibizione a compiti tali da mantenere l'esposizione professionale ai livelli minimi di rischio previsti dai metodi “NIOSH, SNOOK CIRIELLO” – c.d. fascia verde, la riduzione dell'area di lavoro normalmente assegnata nella fase di spazzamento manuale del
20%); che, con nota a mezzo p.e.c. dell'1.10.2021, egli aveva ribadito la propria offerta di prestazione lavorativa;
che, dal canto suo, la società datrice gli aveva comunicato, in data
7.10.2021, il suo rientro in servizio per il giorno successivo;
che, inoltre, egli aveva chiesto ed ottenuto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro una diffida accertativa per crediti CP_2
patrimoniali, recante la quantificazione di un credito retributivo di euro 8.478,41 per il periodo di sospensione protrattosi da maggio a ottobre del 2021; che, tuttavia, l' in CP_3
accoglimento del ricorso presentato dall'azienda, aveva annullato la suddetta diffida, asserendo che, non avendo il lavoratore eseguito la prestazione, alcuna spettanza retributiva avrebbe potuto essergli riconosciuta.
Tanto esposto in fatto e denunciata, sotto vari profili, l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare ed accertare che la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., ha violato il giusto procedimento previsto dal combinato disposto degli articoli 16, comma 7, CCNL FISE
Assoambiente del 6/12/2016 e 41-42 D. Lgs. n. 81/2008; - dichiarare ed accertare la condotta datoriale in violazione degli artt. 36 Cost. e 2087 c.c. nonché contraria ai principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede;
- condannare, per l'effetto, la medesima azienda, in persona del legale rappresentante p.t., alle retribuzioni non versate e trattenute illegittimamente pari ad Euro 8.478,41 ovvero al risarcimento dei danni per la perdita di chance sofferta per la somma equivalente ovvero stabilirla equitativamente”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, la quale contestava la fondatezza del ricorso, invocandone il rigetto.
2 Tentata inutilmente la conciliazione della lite ed espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza del 27.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Giova premettere che, a mente dell'art. 41, comma 6, D.lgs. n. 81/2008, “Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente”.
Il successivo comma 6-bis dell'art. 41 D.lgs. n. 81 cit. prevede, a sua volta, che: “nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”.
2.2. Ciò posto, è pacifico – ed è, in ogni caso, provato per tabulas – che il lavoratore abbia acquisito copia del giudizio di inidoneità temporanea espresso dal medico competente solo in data 20.7.2021, all'esito di apposita istanza di accesso (cfr. docc. 4-5, fascicolo di parte ricorrente).
Un siffatto ritardo, tuttavia, non vale a rendere, di per sé, illegittimo il provvedimento datoriale di sospensione, essendone derivato soltanto uno spostamento in avanti del termine di trenta giorni, quale previsto dall'art. 41, comma 9, D.lgs. n. 81/2008 e decorrente “dalla data di comunicazione del giudizio medesimo”, per presentare ricorso all'azienda sanitaria locale: ciò che è, poi, in concreto avvenuto (si veda il ricorso inoltrato da in data 3.8.2021 Pt_1 all' territorialmente competente, doc. 6, fascicolo di parte ricorrente). Pt_2
2.3. Altro è, invece, il motivo che rende ingiustificata la sospensione dal servizio (e dalla retribuzione), quale disposta dalla società resistente con lettera dell'11.5.2021 (cfr. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 27, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 106/2009, “
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
3 Si richiama, a tal fine, il costante orientamento di legittimità, secondo cui “In caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie, la richiesta di quest'ultimo di assegnazione a mansioni diverse, comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo di adibizione del prestatore di lavoro ad altre posizioni di utile collocazione compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, ovvero l'onere di provare la indisponibilità di tali posizioni, senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il prestatore di lavoro non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 18506/2017).
Ed ancora, “L'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso "ove possibile" contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro
e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per
l'attuazione dei detti diritti” (Cass. Sez. Lav. n. 13511/2016).
2.4. Nella fattispecie, il contegno datoriale non s'appalesa conforme ai generali canoni di correttezza e buona fede, nella misura in cui la preso atto del giudizio di CP_1
temporanea inidoneità alle mansioni specifiche di operatore ecologico, lungi dall'offrire al lavoratore una collocazione alternativa compatibile con le sue condizioni di salute, ha inteso direttamente sospenderlo dal lavoro e dalla retribuzione, in tal modo privandolo dei mezzi di sostentamento.
Occorre, poi, ribadire che l'onere della prova circa l'impossibilità di adibire il lavoratore a qualsivoglia tipologia di mansioni compatibili con le limitazioni fisiche grava sul datore di lavoro e ciò anche in ipotesi di mera sospensione.
Soccorre, in proposito, l'orientamento espresso da Cass. Sez. Lav. n. 15372/2004, secondo cui
“l'onere probatorio che grava sul datore di lavoro in caso di licenziamento (i.e. impossibilità del c.d. repechage) è analogo a quello che sussiste in caso di sospensione del rapporto per impossibilità temporanea della prestazione: anche in tal caso il datore di lavoro è onerato di provare di non poter utilizzare il lavoratore in altra posizione di lavoro o in altre mansioni equivalenti. Sicché in sostanza in questa fattispecie (impossibilità temporanea della
4 prestazione) la sospensione unilaterale senza retribuzione è possibile negli stessi casi in cui sarebbe giustificato il licenziamento”.
2.5. Tale onere, tuttavia, è rimasto completamente inevaso.
Difatti, la si è trincerata dietro il giudizio di temporanea inidoneità alla Controparte_1
mansione di operatore ecologico, quale formulato dal medico competente, aggiungendo di non aver potuto adibire il lavoratore a mansioni diverse (e, se del caso, inferiori), “a causa dell'oggetto dell'appalto esclusivamente rappresentato dal servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti del ” (pag. 5 della memoria). Controparte_4
Pacifico, tuttavia, che l'art. 42 del D.lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro (e non al medico competente) l'obbligo di ricercare soluzioni alternative, a prescindere dalle specifiche indicazioni eventualmente contenute nel giudizio di inidoneità, v'è che, nella specie, è rimasto del tutto indimostrato il fatto decisivo ai fini della risoluzione della controversia, vale a dire l'effettiva impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con le limitazioni fisiche accertate dal medico aziendale.
Né può dirsi sufficiente, a tal fine, il rilievo della resistente circa la particolare natura del servizio da essa espletato (raccolta e spazzamento dei rifiuti), trattandosi di circostanza che, isolatamente considerata, non comprova l'assenza di postazioni di lavoro – ad esempio, di tipo sedentario – confacenti alle condizioni di salute del ricorrente.
2.6. Alla stregua delle argomentazioni sin qui esposte, il giudizio del medico competente di temporanea inidoneità alla mansione specifica avrebbe potuto integrare una legittima causa di sospensione solo ove il datore di lavoro avesse effettivamente sperimentato l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni alternative.
Ne consegue che la decisione di sospendere il lavoratore nelle more del procedimento – lungi dal configurarsi quale scelta obbligata – s'è rivelata il frutto di una libera opzione del datore, il quale, in tal guisa, ha pure accettato il rischio relativo alla modifica del giudizio espresso dal proprio medico, come avvenuto nella specie, in cui tale giudizio è stato sostituito da una valutazione di idoneità alla mansione di operatore ecologico, sia pure con le prescrizioni enucleate nella nota Spesal del 17.9.2021 (cfr. doc. 7, fascicolo di parte ricorrente).
A quest'ultimo proposito, si richiama Cass. Sez. Lav. n. 5502/1998, secondo cui “Quando il datore di lavoro sospende il lavoratore dal lavoro e dalla retribuzione, ritenendo l'esistenza di una legittima causa di sospensione, è a suo carico il rischio relativo al successivo accertamento o evidenziazione dell'effettiva inesistenza di una siffatta causa, come confermato da alcune disposizioni di legge che si ispirano a tale principio (art. art. 20 legge
2 aprile 1968 n. 482 e dall'art. 29, comma quinto, del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, in
5 materia di accertamenti sanitari relativi, rispettivamente, agli invalidi assunti obbligatoriamente e agli agenti della aziende esercenti servizi di trasporto in concessione)”.
In senso conforme, si veda, altresì, Cass. Sez. Lav. n. 1536/2005, ove si legge: “Corretto è il richiamo al principio del rischio connesso all'esercizio di un'attività imprenditoriale e d'altro canto la ricorrente non indica le ragioni per cui l'alea dell'accertamento in corso avrebbe dovuto far carico al lavoratore che si era opposto alla valutazione del "medico competente" piuttosto che al datare di lavoro che vi si era uniformato”.
2.7. Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità della sospensione del ricorrente dal servizio e dalla retribuzione per il periodo dedotto in ricorso (maggio-ottobre 2021), donde tutti i conseguenti obblighi - ex tunc - a carico della società datrice di lavoro (cfr. sul punto Cass.
Sez. Lav. n. 5711/2012, secondo cui “la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avere luogo solo nei casi previsti dalla legge, sicchè il datore di lavoro che unilateralmente sospenda il rapporto sulla base di proprie erronee convinzioni è tenuto a corrispondere le pertinenti retribuzioni, senza necessità di un atto di messa in mora da parte del lavoratore”; più di recente, quanto alla non necessità di una formale costituzione in mora del datore di lavoro, Cass. Sez. Lav. n. 37021/2022, secondo cui “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione”).
2.8. In ordine al quantum, l'importo spettante a a titolo di retribuzione per Parte_1
il periodo di illegittima sospensione dal servizio, ammonta ad euro 8.478,41, conformemente ai conteggi formulati dalla parte ricorrente sulla scorta dei prospetti paga versati in atti ed in linea con la quantificazione operata dall'Ispettorato del Lavoro nel verbale di diffida accertativa del 17.11.2022 (cfr. docc. 11-12, fascicolo di parte ricorrente).
Dal canto suo, la resistente non ha sollevato contestazioni di sorta sul piano contabile, sicchè tali conteggi restano acquisiti in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice (Cass. Sez.
Lav. n. 4051/2011).
Ne consegue la condanna della al pagamento, in favore della parte ricorrente, della CP_1
somma innanzi indicata, aumentata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
6 2.9. Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle risultanze dell'espletata prova testimoniale, rivelatasi superflua alla luce di quanto sopra argomentato.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Savino Digregorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10034/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1
somma di euro 8.478,41, a titolo di retribuzione maturata per il periodo maggio-ottobre 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
b) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Savino Digregorio, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 27.3.2025
Il Giudice
Ivano Caputo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 27/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10034 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Savino Digregorio Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Gianlivio Fasciano
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2023, – premesso di essere stato Parte_1
assunto, a decorrere dal 3.3.2020, alle dipendenze della con la qualifica di Controparte_1
operatore ecologico (livello 3° del C.C.N.L. Fise Assoambiente) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: di essere rientrato in servizio a fine aprile del 2021, dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico;
di essere stato verbalmente invitato dall'ispettore di turno a non riprendere il lavoro, in attesa della visita da parte del competente medico aziendale, poi effettuata il 6.5.2021; di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito di detta visita, né dal medico aziendale, né, tanto meno, dalla società datrice di lavoro;
di aver formalmente offerto alla società datrice, con nota a mezzo p.e.c. del 24.5.2021, le proprie energie lavorative;
che la predetta società, con lettera recapitata il 10.6.2021, gli aveva comunicato il giudizio di inidoneità alla mansione fino al 6.11.2021, quale formulato dal medico competente;
che, pertanto, gli era stata intimata dalla la sospensione dal CP_1 servizio, senza diritto alla retribuzione, per il periodo dal 12.5.2021 al 6.11.2021; che esso istante aveva contestato il contenuto di detta nota, giacchè, non essendogli stato comunicato l'esito del giudizio espresso dal medico competente, gli era stata preclusa la possibilità di proporre ricorso, con conseguente illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione;
che, reiterata l'offerta delle prestazione ed acquisito il giudizio del medico, aveva presentato, in data 3.8.2021, apposito ricorso, ai sensi dell'art. 41, comma 9, D.lgs. n. 81/2008; che l' aveva modificato il giudizio del medico aziendale, reputandolo idoneo alla mansione Pt_2
specifica di operatore ecologico, sia pure con alcune prescrizioni e limitazioni (quali, in particolare, il divieto di assegnazione a fasi di lavoro implicanti l'impiego di attrezzature meccaniche/automezzi, l'adibizione a compiti tali da mantenere l'esposizione professionale ai livelli minimi di rischio previsti dai metodi “NIOSH, SNOOK CIRIELLO” – c.d. fascia verde, la riduzione dell'area di lavoro normalmente assegnata nella fase di spazzamento manuale del
20%); che, con nota a mezzo p.e.c. dell'1.10.2021, egli aveva ribadito la propria offerta di prestazione lavorativa;
che, dal canto suo, la società datrice gli aveva comunicato, in data
7.10.2021, il suo rientro in servizio per il giorno successivo;
che, inoltre, egli aveva chiesto ed ottenuto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro una diffida accertativa per crediti CP_2
patrimoniali, recante la quantificazione di un credito retributivo di euro 8.478,41 per il periodo di sospensione protrattosi da maggio a ottobre del 2021; che, tuttavia, l' in CP_3
accoglimento del ricorso presentato dall'azienda, aveva annullato la suddetta diffida, asserendo che, non avendo il lavoratore eseguito la prestazione, alcuna spettanza retributiva avrebbe potuto essergli riconosciuta.
Tanto esposto in fatto e denunciata, sotto vari profili, l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare ed accertare che la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., ha violato il giusto procedimento previsto dal combinato disposto degli articoli 16, comma 7, CCNL FISE
Assoambiente del 6/12/2016 e 41-42 D. Lgs. n. 81/2008; - dichiarare ed accertare la condotta datoriale in violazione degli artt. 36 Cost. e 2087 c.c. nonché contraria ai principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede;
- condannare, per l'effetto, la medesima azienda, in persona del legale rappresentante p.t., alle retribuzioni non versate e trattenute illegittimamente pari ad Euro 8.478,41 ovvero al risarcimento dei danni per la perdita di chance sofferta per la somma equivalente ovvero stabilirla equitativamente”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, la quale contestava la fondatezza del ricorso, invocandone il rigetto.
2 Tentata inutilmente la conciliazione della lite ed espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza del 27.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Giova premettere che, a mente dell'art. 41, comma 6, D.lgs. n. 81/2008, “Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente”.
Il successivo comma 6-bis dell'art. 41 D.lgs. n. 81 cit. prevede, a sua volta, che: “nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”.
2.2. Ciò posto, è pacifico – ed è, in ogni caso, provato per tabulas – che il lavoratore abbia acquisito copia del giudizio di inidoneità temporanea espresso dal medico competente solo in data 20.7.2021, all'esito di apposita istanza di accesso (cfr. docc. 4-5, fascicolo di parte ricorrente).
Un siffatto ritardo, tuttavia, non vale a rendere, di per sé, illegittimo il provvedimento datoriale di sospensione, essendone derivato soltanto uno spostamento in avanti del termine di trenta giorni, quale previsto dall'art. 41, comma 9, D.lgs. n. 81/2008 e decorrente “dalla data di comunicazione del giudizio medesimo”, per presentare ricorso all'azienda sanitaria locale: ciò che è, poi, in concreto avvenuto (si veda il ricorso inoltrato da in data 3.8.2021 Pt_1 all' territorialmente competente, doc. 6, fascicolo di parte ricorrente). Pt_2
2.3. Altro è, invece, il motivo che rende ingiustificata la sospensione dal servizio (e dalla retribuzione), quale disposta dalla società resistente con lettera dell'11.5.2021 (cfr. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 27, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 106/2009, “
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
3 Si richiama, a tal fine, il costante orientamento di legittimità, secondo cui “In caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie, la richiesta di quest'ultimo di assegnazione a mansioni diverse, comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo di adibizione del prestatore di lavoro ad altre posizioni di utile collocazione compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, ovvero l'onere di provare la indisponibilità di tali posizioni, senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il prestatore di lavoro non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 18506/2017).
Ed ancora, “L'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso "ove possibile" contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro
e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per
l'attuazione dei detti diritti” (Cass. Sez. Lav. n. 13511/2016).
2.4. Nella fattispecie, il contegno datoriale non s'appalesa conforme ai generali canoni di correttezza e buona fede, nella misura in cui la preso atto del giudizio di CP_1
temporanea inidoneità alle mansioni specifiche di operatore ecologico, lungi dall'offrire al lavoratore una collocazione alternativa compatibile con le sue condizioni di salute, ha inteso direttamente sospenderlo dal lavoro e dalla retribuzione, in tal modo privandolo dei mezzi di sostentamento.
Occorre, poi, ribadire che l'onere della prova circa l'impossibilità di adibire il lavoratore a qualsivoglia tipologia di mansioni compatibili con le limitazioni fisiche grava sul datore di lavoro e ciò anche in ipotesi di mera sospensione.
Soccorre, in proposito, l'orientamento espresso da Cass. Sez. Lav. n. 15372/2004, secondo cui
“l'onere probatorio che grava sul datore di lavoro in caso di licenziamento (i.e. impossibilità del c.d. repechage) è analogo a quello che sussiste in caso di sospensione del rapporto per impossibilità temporanea della prestazione: anche in tal caso il datore di lavoro è onerato di provare di non poter utilizzare il lavoratore in altra posizione di lavoro o in altre mansioni equivalenti. Sicché in sostanza in questa fattispecie (impossibilità temporanea della
4 prestazione) la sospensione unilaterale senza retribuzione è possibile negli stessi casi in cui sarebbe giustificato il licenziamento”.
2.5. Tale onere, tuttavia, è rimasto completamente inevaso.
Difatti, la si è trincerata dietro il giudizio di temporanea inidoneità alla Controparte_1
mansione di operatore ecologico, quale formulato dal medico competente, aggiungendo di non aver potuto adibire il lavoratore a mansioni diverse (e, se del caso, inferiori), “a causa dell'oggetto dell'appalto esclusivamente rappresentato dal servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti del ” (pag. 5 della memoria). Controparte_4
Pacifico, tuttavia, che l'art. 42 del D.lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro (e non al medico competente) l'obbligo di ricercare soluzioni alternative, a prescindere dalle specifiche indicazioni eventualmente contenute nel giudizio di inidoneità, v'è che, nella specie, è rimasto del tutto indimostrato il fatto decisivo ai fini della risoluzione della controversia, vale a dire l'effettiva impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con le limitazioni fisiche accertate dal medico aziendale.
Né può dirsi sufficiente, a tal fine, il rilievo della resistente circa la particolare natura del servizio da essa espletato (raccolta e spazzamento dei rifiuti), trattandosi di circostanza che, isolatamente considerata, non comprova l'assenza di postazioni di lavoro – ad esempio, di tipo sedentario – confacenti alle condizioni di salute del ricorrente.
2.6. Alla stregua delle argomentazioni sin qui esposte, il giudizio del medico competente di temporanea inidoneità alla mansione specifica avrebbe potuto integrare una legittima causa di sospensione solo ove il datore di lavoro avesse effettivamente sperimentato l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni alternative.
Ne consegue che la decisione di sospendere il lavoratore nelle more del procedimento – lungi dal configurarsi quale scelta obbligata – s'è rivelata il frutto di una libera opzione del datore, il quale, in tal guisa, ha pure accettato il rischio relativo alla modifica del giudizio espresso dal proprio medico, come avvenuto nella specie, in cui tale giudizio è stato sostituito da una valutazione di idoneità alla mansione di operatore ecologico, sia pure con le prescrizioni enucleate nella nota Spesal del 17.9.2021 (cfr. doc. 7, fascicolo di parte ricorrente).
A quest'ultimo proposito, si richiama Cass. Sez. Lav. n. 5502/1998, secondo cui “Quando il datore di lavoro sospende il lavoratore dal lavoro e dalla retribuzione, ritenendo l'esistenza di una legittima causa di sospensione, è a suo carico il rischio relativo al successivo accertamento o evidenziazione dell'effettiva inesistenza di una siffatta causa, come confermato da alcune disposizioni di legge che si ispirano a tale principio (art. art. 20 legge
2 aprile 1968 n. 482 e dall'art. 29, comma quinto, del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, in
5 materia di accertamenti sanitari relativi, rispettivamente, agli invalidi assunti obbligatoriamente e agli agenti della aziende esercenti servizi di trasporto in concessione)”.
In senso conforme, si veda, altresì, Cass. Sez. Lav. n. 1536/2005, ove si legge: “Corretto è il richiamo al principio del rischio connesso all'esercizio di un'attività imprenditoriale e d'altro canto la ricorrente non indica le ragioni per cui l'alea dell'accertamento in corso avrebbe dovuto far carico al lavoratore che si era opposto alla valutazione del "medico competente" piuttosto che al datare di lavoro che vi si era uniformato”.
2.7. Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità della sospensione del ricorrente dal servizio e dalla retribuzione per il periodo dedotto in ricorso (maggio-ottobre 2021), donde tutti i conseguenti obblighi - ex tunc - a carico della società datrice di lavoro (cfr. sul punto Cass.
Sez. Lav. n. 5711/2012, secondo cui “la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avere luogo solo nei casi previsti dalla legge, sicchè il datore di lavoro che unilateralmente sospenda il rapporto sulla base di proprie erronee convinzioni è tenuto a corrispondere le pertinenti retribuzioni, senza necessità di un atto di messa in mora da parte del lavoratore”; più di recente, quanto alla non necessità di una formale costituzione in mora del datore di lavoro, Cass. Sez. Lav. n. 37021/2022, secondo cui “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione”).
2.8. In ordine al quantum, l'importo spettante a a titolo di retribuzione per Parte_1
il periodo di illegittima sospensione dal servizio, ammonta ad euro 8.478,41, conformemente ai conteggi formulati dalla parte ricorrente sulla scorta dei prospetti paga versati in atti ed in linea con la quantificazione operata dall'Ispettorato del Lavoro nel verbale di diffida accertativa del 17.11.2022 (cfr. docc. 11-12, fascicolo di parte ricorrente).
Dal canto suo, la resistente non ha sollevato contestazioni di sorta sul piano contabile, sicchè tali conteggi restano acquisiti in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice (Cass. Sez.
Lav. n. 4051/2011).
Ne consegue la condanna della al pagamento, in favore della parte ricorrente, della CP_1
somma innanzi indicata, aumentata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
6 2.9. Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle risultanze dell'espletata prova testimoniale, rivelatasi superflua alla luce di quanto sopra argomentato.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Savino Digregorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10034/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1
somma di euro 8.478,41, a titolo di retribuzione maturata per il periodo maggio-ottobre 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
b) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Savino Digregorio, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 27.3.2025
Il Giudice
Ivano Caputo
7