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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11821 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 30234 RG. 2024.
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti E. Ferrelli e L. Fortunato
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to T. Cignarelli
all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la prestazione prevista dal dlgs. 38/00 per malattia professionale del 28.10.22 per un danno biologico pari al 6% e complessivo pari al 29%;
e condanna l' a liquidare la prestazione di cui sopra in favore CP_2 di parte ricorrente nella misura e con la decorrenza stabilite dalla legge, oltre gli interessi come per legge;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_2 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone a carico dell le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_2 decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. ha accertato che la malattia denunciata il 28.10.22 (artrosi rachide con protusioni discali e riscontrata sul CodiceFiscale_1 ricorrente ha un'eziologia professionale e ha determinato effetti invalidanti permanenti pari alla misura del 6%, a far data dalla domanda amministrativa, laddove l'Istituto aveva negato la causa di lavoro (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente).
Sussiste inoltre un danno biologico complessivo, alla data del 10.10.23, che l aveva già valutato nella misura del 24% (v. all. 4 fascicolo CP_2 parte ricorrente).
La CTU ha valutato un danno biologico complessivo pari al 29%.
L' pertanto, dovrà essere condannato al pagamento della CP_2 prestazione di cui sopra in favore del ricorrente nella misura e con la decorrenza stabilite dalla legge, oltre gli interessi come per legge, oltre alle spese di C.T.U., che si liquidano con separato decreto, in base alla norma generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.). Le spese di lite sono compensate nella misura del 50% alla luce della parziale soccombenza reciproca avendo parte ricorrente chiesto una percentuale per la malattia denunciata nell'ottobre 2022 pari al 15% (art. 92, c. 2, c.p.c.); la restante parte, liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' convenuto alla luce del criterio CP_3 generale di soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti E. Ferrelli e L. Fortunato
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to T. Cignarelli
all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la prestazione prevista dal dlgs. 38/00 per malattia professionale del 28.10.22 per un danno biologico pari al 6% e complessivo pari al 29%;
e condanna l' a liquidare la prestazione di cui sopra in favore CP_2 di parte ricorrente nella misura e con la decorrenza stabilite dalla legge, oltre gli interessi come per legge;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_2 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone a carico dell le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_2 decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. ha accertato che la malattia denunciata il 28.10.22 (artrosi rachide con protusioni discali e riscontrata sul CodiceFiscale_1 ricorrente ha un'eziologia professionale e ha determinato effetti invalidanti permanenti pari alla misura del 6%, a far data dalla domanda amministrativa, laddove l'Istituto aveva negato la causa di lavoro (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente).
Sussiste inoltre un danno biologico complessivo, alla data del 10.10.23, che l aveva già valutato nella misura del 24% (v. all. 4 fascicolo CP_2 parte ricorrente).
La CTU ha valutato un danno biologico complessivo pari al 29%.
L' pertanto, dovrà essere condannato al pagamento della CP_2 prestazione di cui sopra in favore del ricorrente nella misura e con la decorrenza stabilite dalla legge, oltre gli interessi come per legge, oltre alle spese di C.T.U., che si liquidano con separato decreto, in base alla norma generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.). Le spese di lite sono compensate nella misura del 50% alla luce della parziale soccombenza reciproca avendo parte ricorrente chiesto una percentuale per la malattia denunciata nell'ottobre 2022 pari al 15% (art. 92, c. 2, c.p.c.); la restante parte, liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' convenuto alla luce del criterio CP_3 generale di soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro