Articolo 2 della Legge 20 marzo 1968, n. 418
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 maggio 1968
Art. 2.
Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api e' esente dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.
Entrata in vigore il 4 maggio 1968
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