Art. 2.
Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api e' esente dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.
Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api e' esente dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.