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4 maggio 1968
4 maggio 1968
Art. 2.
Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api e' esente dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.
Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api e' esente dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/1985, n. 5234Provvedimento: Con riguardo ad importazione di zucchero, che sia stata effettuata in esenzione dall'imposta di fabbricazione e sovrimposta di confine, secondo la previsione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1968 n. 418, perché denaturato per uso di alimento di api in conformità della normativa resa dal ministro delle Finanze (con Atti integrativi della citata norma in forza della delega con essa espressamente conferitagli), la circostanza che lo zucchero medesimo sia stato poi venduto per il diverso uso della preparazione di mangimi di animali non può implicare decadenza dal suddetto beneficio, tenuto conto che tale diverso uso è accomunato nella disposizione di esenzione a quelle di alimento di api, sicché viene comunque a difettare il presupposto dell'imposizione.*Leggi di più...
- vendita dello zucchero per preparazione di mangimi per animali·
- importazione di zucchero·
- esenzione dall'imposta di fabbricazione e sovrimposta di confine·
- diritti di confine·
- decadenza del beneficio·
- tributi doganali·
- tributi erariali indiretti·
- zucchero denaturato per uso di alimenti di api·
- esclusione