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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE letto il ricorso e ritenuta la propria competenza;
esaminati i documenti prodotti e visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.; rilevato che, anche alla luce dei chiarimenti forniti in ricorso, non emerge evidente la presenza, nei contratti oggetto del procedimento, di clausole di carattere abusivo tali da incidere sulla determinazione del credito azionato;
INGIUNGE a , nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
e residente a [...]
n. 23, ed a , nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
e residente a [...]
n. 23,
di pagare – in solido tra loro e fino a concorrenza del limite di
€ 18.341,83 per – alla (già Parte_2 Controparte_1 [...]
, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente CP_1 decreto, in forza dei rapporti e delle vicende negoziali di cui al ricorso, la somma di € 24.291,09, oltre interessi legali sulla sorte capitale a decorrere dal 4 giugno 2025 (data della domanda giudiziale) sino all'effettivo soddisfo, e le spese del procedimento, che si liquidano in complessivi
€ 712,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Avverte le parti ingiunte che entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto possono proporre opposizione avverso lo stesso davanti a questo Tribunale nelle forme di legge e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata e ai debitori sarà precluso far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali. Termini Imerese, 5 giugno 2025 IL PRESIDENTE
Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.