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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12205 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7012/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies comma III c.p.c. nella causa iscritta al n.
7012/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marisa Del Vecchio (c.f. ) presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata in Napoli, via Francesco Netti n. 6;
- ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dagli avv.ti AN US (c.f. e Elisa C.F._4
Annunziata (c.f. , presso lo studio dei quali è C.F._5 elettivamente domiciliato in Napoli, Traversa Antonino Pio n. 64;
- CONVENUTO
Oggetto: mutuo
Conclusioni: come da scritti difensivi verbale d'udienza del 25.11.2025
- 1 -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice, in accoglimento della domanda: A) dichiarare-accertare il contratto di mutuo tra l'istante e il signor e per l'effetto CP_1 condannare il convenuto alla restituzione della complessiva somma di €
9.157,15 o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio oltre interessi sino al soddisfo e rivalutazione monetaria nei limiti della competenza del giudice adito;
B) condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, oltre il rimborso spese generali iva e cpa come per legge”.
A sostegno dell'azione l'attrice ha dedotto: - che dal luglio 2018 all'ottobre 2019 intratteneva una relazione sentimentale con il convenuto, nel corso della quale il medesimo, per far fronte a diverse difficoltà economiche, le formulava ripetute richieste di prestito;
- di aver soddisfatto le stesse, a titolo di mutuo concluso oralmente, con l'impegno del di restituire CP_1 integralmente il quantum ricevuto;
- che tra le somme mutuate (anche oggetto di prelievi a mezzo bancomat) erogava, altresì, l'importo di € 2.100,00 per l'acquisto di un motoveicolo;
- che nel novembre del 2019 il , CP_1 appropriandosi della carta bancomat dell'istante, effettuava il pagamento delle utenze di alcuni suoi parenti e estingueva un prestito contratto con banca
SS da tale cognata del;
- che a tale Persona_1 CP_1 appropriazione indebita seguiva un'accesa lite culminata con un aggressione fisica e verbale ad opera del , regolarmente denunciata;
- che nel CP_1 dicembre 2019, terminata la relazione con il convenuto, diffidava lo stesso alla restituzione delle somme complessivamente mutuate;
- che il , CP_1 con missiva in risposta della diffida, riconosceva parzialmente i debiti assunti e si impegnava ad onorarli.
Con comparsa del 21.06.2022, si è costituito tardivamente CP_1
impugnando in fatto e in diritto la domanda e rassegnando le
[...]
- 2 - seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito rigettare l'atto di citazione di controparte e le richieste ivi contenute in quanto vi è: A.
l'improcedibilità della domanda in quanto non vi è stata negoziazione assistita;
B. rigettare la domanda attorea per nullità della stessa e per genericità e indeterminatezza della domanda in quanto non risulta indicato in modo chiaro l'indicazione dell'oggetto della domanda;
C. rigettare la domanda per infondatezza della stessa in quanto le somme ricevute erano a titolo di regalo di liberalità e non a titolo di prestito ed inoltre il prestito deve avere la forma scritta e non avendo ciò la domanda attore infondata non provata è nulla;
… E. vittoria di spese e compensi con attribuzione all'avv.
AN US ed all'avv. Elisa Annunziata per fattone anticipo”.
Il convenuto ha contestato gli assunti dell'attrice, deducendo l'infondatezza della domanda attorea anche per mancanza di riscontri documentali;
ha argomentato, in particolare, che le elargizioni effettuate in di lui favore dall'attrice erano a titolo di liberalità e giustificate dall'intercorsa relazione extraconiugale tra le parti, al termine della quale l'attrice formulava richiesta di restituzione “per vendetta”, allorquando il convenuto si riappacificava con la moglie. Ha infine contestato il contenuto e la provenienza della missiva inviata in risposta alla diffida di pagamento, disconoscendone il valore di ricognizione del debito.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, ammesse ed espletate prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 25.11.2025, è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies comma III c.p.c.
Preliminarmente, in rito, va dichiara la procedibilità della domanda. E' quindi infondata la relativa eccezione sollevata dal convenuto.
Atteso, infatti, l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione (v. verbale di mediazione negativo in atti) - ancorché in ipotesi non soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 - in luogo del procedimento di negoziazione assistita, deve ritenersi, in ogni caso avverata la
- 3 - condizione di procedibilità della domanda.
Ed invero, la disciplina in tema di modalità alternative di definizione delle controversie deve essere interpretata alla luce della funzione deflattiva di tali istituti e del principio della ragionevole durata del processo;
per tali motivi, non può ritenersi conforme alla funzione della negoziazione assistita un'interpretazione esclusivamente formalistica dell'istituto, che non tenga conto del tentativo comunque espletato dalla parte attrice di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia, utilizzando un procedimento previsto dalla legge e ritenuto dal legislatore addirittura prevalente rispetto a quello di negoziazione assistita.
Del pari, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, nel quale, diversamente da quanto eccepito dalla parte convenuta, risultano sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo del resto al convenuto di apprestare le proprie difese (cfr., tra le altre, Cass. 11751/2013).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Nella fattispecie in esame, l'attrice chiede la ripetizione di somme erogate al convenuto assumendo che le somme stesse fossero state date in prestito con impegno alla restituzione, nel periodo in cui le parti intrattenevano una relazione sentimentale che veniva interrotta dall'attrice allorquando, nei suoi confronti, il convenuto si rendeva colpevole di condotte illecite, consistenti in lesioni personali e minacce aggravate.
Viene dunque in rilievo la disciplina del contratto di mutuo, di cui all'art. 1813 c.c., ossia del contratto a mezzo del quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Come è noto, il contratto di mutuo ha natura reale, perfezionandosi con la consegna ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità del denaro o della cosa fungibile da parte del mutuatario (Cass. 37654/2021;
- 4 - 14/2011; 2483/2001).
Giova poi evidenziare che, diversamente da quanto dedotto dalla parte convenuta, per la validità del prestito tra privati, sussumibile tecnicamente nello schema del contratto di mutuo, non è astrattamente prevista alcuna forma sacrale, in quanto il momento perfezionativo di tale contratto coincide con la traditio, risultando a tal fine sufficiente il mero conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario.
Ciò posto, la fattispecie va quindi esaminata sulla previa considerazione che, quanto all'onere probatorio gravante sull'attore che chieda la restituzione di una somma di denaro per averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, tale onere sarà soddisfatto a mezzo della previa necessaria dimostrazione dell'avvenuta consegna del denaro, nonché della dimostrazione che il denaro sia stato consegnato per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione (Cass. n. 9541/2010; 20740/2009; 2974/2005).
Il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
cfr. Cass. 180/2018: “l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando
l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (ex plurimis, Cass. 14/02/2010, n. 3258; Cass.
24/02/2004, n. 3642)”.
- 5 - La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione, da parte del convenuto nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittima a trattenere la somma ricevuta
(Cass. 8829/2023).
Orbene, al fine di suffragare la domanda, parte attrice ha prodotto copie degli estratti conto (agosto 2019 all'ottobre 2019), dai quali emergono le movimentazioni bancarie dedotte nell'atto di citazione (bonifico del
5.09.2019 di € 1.502,25 e pagamento a mezzo carta di debito di € 500,00 a favore di per l'acquisto di una moto;
bonifico del Controparte_2
12.08.2019 di € 1.357,15 a favore di SS) e missiva del 12.12.2019 sottoscritta dal convenuto, con la quale questi riconosce il debito di € 2.600,00
(“Preciso inoltre che la signora per necessità dei miei tre figli che io avevo abbandonato per lei, a me ha dato sempre di sua volontà una volta € 1.000,00
e una volta € 1800,00, visto che € 200,00 glieli avevo restituiti, il totale sarebbe di € 2600,00 dopo questo null'altro!”).
Ebbene, detta missiva, la cui sottoscrizione del convenuto non è stata disconosciuta, sostanzia una ricognizione del debito ex art. 1988 c.c.
In tale missiva, infatti, il convenuto precisava di aver ricevuto in due tranche la somma di € 2.800,00 e di aver già restituito l'importo di € 200,00: appare quindi di tutta evidenza che alla dazione del denaro fosse sotteso anche l'obbligo di restituzione.
Appare pertanto priva di fondamento la prospettazione offerta dal convenuto secondo cui si tratterebbe nella specie di elargizioni originate da atti di pura liberalità: è il convenuto medesimo a riconoscere, come si è visto, di aver già provveduto spontaneamente alla restituzione di una parte delle somme ricevute dall'attrice, sicché alcuna liberalità può ritenersi esplicata al momento della dazione delle somme stesse anche considerando che nella
- 6 - missiva richiamata il convenuto dava specificamente atto di quanto residuava, in restituzione, dalla “elargizione”.
La ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, pur non costituendo un'autonoma fonte di obbligazione ha, tuttavia, effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'articolo 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi, sotto il profilo sostanziale, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente, che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass.
20689/2016).
Nella specie, il convenuto, pur essendone onerato, non ha fornito alcuna contestazione al riguardo, limitandosi ad un disconoscimento assolutamente generico e dunque inammissibile (“Il contesta il CP_1 contenuto della missiva in quanto non è stata scritta da lui quindi per errore è stata inviata e ripeto se ne contesta il contenuto in quanto la somma ricevuta era a titolo di regalo e non di prestito”).
Di talché appare provato l'obbligo di restituzione dell'importo di €
2.600,00, come indicato nella missiva del 12.12.2019 sottoscritta dal
(in atti), avente valore ricognitivo. CP_1
Quanto, poi, agli altri importi bonificati indicati nell'atto di citazione, occorre osservare che le allegazioni attoree trovano puntuale riscontro documentale negli estratti conto versati in atti ed il convenuto, dal canto suo, seppur assumendo l'irripetibilità degli atti donativi, non ha smentito la destinazione di quei pagamenti: “Per essere precisi: 1) il bonifico di €
1357,15 del 12/08/2019 da lei effettuato in favore della finanziaria SS lo fece per liberarmi di una piccola rata mensile che pagavo per l'acquisto di
- 7 - un televisore;
2) il bonifico di € 1.500,00 del 05/09/2019 per € 500,00 sempre da lei effettuato tramite pagobancomat a favore di fu frutto di un suo Pt_2 desiderio da me poco condiviso ma comunque accettato…”(v. missiva in atti).
In sede di interrogatorio formale, poi, il convenuto ha nuovamente confermato il pagamento effettuato dalla in ordine alle residue rate Parte_1 del finanziamento stipulato dalla cognata con banca SS (“La Parte_1 ha pagato di sua volontà le ultime sette otto rate di un finanziamento
SS che mia cognata aveva fatto per un mio Persona_1 acquisto di un televisore” (cfr. verbale udienza 17.10.2023 ).
Pertanto, sebbene la prova testimoniale espletata non abbia assunto alcuna rilevanza risultando ivi mere dichiarazioni de relato actoris, anche dazione degli importi riferiti agli acquisti effettuati in favore del convenuto (€
2002,25 per il motoveicolo ed € 1.357,15 per il televisore) è evidentemente acquisita in atti.
Ciò posto, se è vero che la consegna non è sufficiente a provare la sussistenza di un contratto di mutuo, è pur consentito il ricorso a presunzioni al fine di fondare la richiesta di restituzione;
nella specie, del resto, il corredo probatorio del giudizio de quo induce legittimamente il Tribunale a dubitare dell'intento donativo della , così come assunto dal Parte_3 convenuto.
Parte attrice ha infatti versato in atti, a sostegno delle proprie asserzioni, querela del 29.11.2019 sporta presso il comando dei Carabinieri di
Napoli-Chiaia per aggressioni ad opera del convenuto ai danni dell'attrice e la sentenza penale di condanna del convenuto, n. 1476/2022, emessa in data
14.02.2022 dal Tribunale di Napoli, VI sezione penale, fornendo quindi prova di una relazione tra le parti tutt'altro che pacifica.
Appare quindi inverosimile che le elargizioni dell'attrice fossero dettate da un mero spirito di liberalità.
Come noto, la prova può essere desunta anche da presunzioni sulla base di una pluralità di elementi di valutazione nei quali il requisito della
- 8 - gravità implica che il fatto ignoto sia allegato e dimostrato come dotato di ragionevole certezza, se pure probabilistica;
il requisito della precisione poi impone che i fatti noti dai quali muove il ragionamento non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica e il requisito della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
Nella specie, atteso che la datio è certamente nota, può essere ragionevolmente presunto il titolo posto alla base della pretesa restitutoria, alla luce della convergenza degli elementi istruttori esaminati e della stessa ricognizione del debito che è residuato dalla parziale restituzione, ottemperata dal nel corso della relazione con l'attrice. CP_1
Ne deriva, in ragione delle riflessioni sin qui svolte, la prova del titolo legittimante l'obbligo restitutorio gravante sul convenuto sicché, attesa la mancata indicazione di un termine convenuto con la parte mutuata, deve ritenersi accertato il diritto dell'attrice di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del convenuto, divenuto insolvente e risultando superflua la preventiva fissazione giudiziaria del termine per l'adempimento (cfr. Cass.11437/2022).
Pertanto, va condannato alla restituzione, in favore Controparte_1 di , di complessivi euro 5.959,30, pari alla somma dell'importo Parte_1 di € 2.600,00 di cui alla ricognizione del debito e dei restanti importi erogati per l'acquisto del motoveicolo (€ 2.002,15) e per il saldo del finanziamento
SS (€ 1.357,15); oltre interessi legali dalla domanda (22.03.2022) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività prestata (forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione all'avv. Marisa Del Vecchio, dichiaratasi antistataria.
- 9 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di ogni altra Parte_1 Controparte_1 istanza respinta e disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna CP_1
a corrispondere, in favore di , la somma complessiva
[...] Parte_1 di euro 5.959,30, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
279,78 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 23.12.2025
Il Giudice Onorario
dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e
24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- 10 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies comma III c.p.c. nella causa iscritta al n.
7012/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marisa Del Vecchio (c.f. ) presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata in Napoli, via Francesco Netti n. 6;
- ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dagli avv.ti AN US (c.f. e Elisa C.F._4
Annunziata (c.f. , presso lo studio dei quali è C.F._5 elettivamente domiciliato in Napoli, Traversa Antonino Pio n. 64;
- CONVENUTO
Oggetto: mutuo
Conclusioni: come da scritti difensivi verbale d'udienza del 25.11.2025
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice, in accoglimento della domanda: A) dichiarare-accertare il contratto di mutuo tra l'istante e il signor e per l'effetto CP_1 condannare il convenuto alla restituzione della complessiva somma di €
9.157,15 o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio oltre interessi sino al soddisfo e rivalutazione monetaria nei limiti della competenza del giudice adito;
B) condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, oltre il rimborso spese generali iva e cpa come per legge”.
A sostegno dell'azione l'attrice ha dedotto: - che dal luglio 2018 all'ottobre 2019 intratteneva una relazione sentimentale con il convenuto, nel corso della quale il medesimo, per far fronte a diverse difficoltà economiche, le formulava ripetute richieste di prestito;
- di aver soddisfatto le stesse, a titolo di mutuo concluso oralmente, con l'impegno del di restituire CP_1 integralmente il quantum ricevuto;
- che tra le somme mutuate (anche oggetto di prelievi a mezzo bancomat) erogava, altresì, l'importo di € 2.100,00 per l'acquisto di un motoveicolo;
- che nel novembre del 2019 il , CP_1 appropriandosi della carta bancomat dell'istante, effettuava il pagamento delle utenze di alcuni suoi parenti e estingueva un prestito contratto con banca
SS da tale cognata del;
- che a tale Persona_1 CP_1 appropriazione indebita seguiva un'accesa lite culminata con un aggressione fisica e verbale ad opera del , regolarmente denunciata;
- che nel CP_1 dicembre 2019, terminata la relazione con il convenuto, diffidava lo stesso alla restituzione delle somme complessivamente mutuate;
- che il , CP_1 con missiva in risposta della diffida, riconosceva parzialmente i debiti assunti e si impegnava ad onorarli.
Con comparsa del 21.06.2022, si è costituito tardivamente CP_1
impugnando in fatto e in diritto la domanda e rassegnando le
[...]
- 2 - seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito rigettare l'atto di citazione di controparte e le richieste ivi contenute in quanto vi è: A.
l'improcedibilità della domanda in quanto non vi è stata negoziazione assistita;
B. rigettare la domanda attorea per nullità della stessa e per genericità e indeterminatezza della domanda in quanto non risulta indicato in modo chiaro l'indicazione dell'oggetto della domanda;
C. rigettare la domanda per infondatezza della stessa in quanto le somme ricevute erano a titolo di regalo di liberalità e non a titolo di prestito ed inoltre il prestito deve avere la forma scritta e non avendo ciò la domanda attore infondata non provata è nulla;
… E. vittoria di spese e compensi con attribuzione all'avv.
AN US ed all'avv. Elisa Annunziata per fattone anticipo”.
Il convenuto ha contestato gli assunti dell'attrice, deducendo l'infondatezza della domanda attorea anche per mancanza di riscontri documentali;
ha argomentato, in particolare, che le elargizioni effettuate in di lui favore dall'attrice erano a titolo di liberalità e giustificate dall'intercorsa relazione extraconiugale tra le parti, al termine della quale l'attrice formulava richiesta di restituzione “per vendetta”, allorquando il convenuto si riappacificava con la moglie. Ha infine contestato il contenuto e la provenienza della missiva inviata in risposta alla diffida di pagamento, disconoscendone il valore di ricognizione del debito.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, ammesse ed espletate prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 25.11.2025, è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies comma III c.p.c.
Preliminarmente, in rito, va dichiara la procedibilità della domanda. E' quindi infondata la relativa eccezione sollevata dal convenuto.
Atteso, infatti, l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione (v. verbale di mediazione negativo in atti) - ancorché in ipotesi non soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 - in luogo del procedimento di negoziazione assistita, deve ritenersi, in ogni caso avverata la
- 3 - condizione di procedibilità della domanda.
Ed invero, la disciplina in tema di modalità alternative di definizione delle controversie deve essere interpretata alla luce della funzione deflattiva di tali istituti e del principio della ragionevole durata del processo;
per tali motivi, non può ritenersi conforme alla funzione della negoziazione assistita un'interpretazione esclusivamente formalistica dell'istituto, che non tenga conto del tentativo comunque espletato dalla parte attrice di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia, utilizzando un procedimento previsto dalla legge e ritenuto dal legislatore addirittura prevalente rispetto a quello di negoziazione assistita.
Del pari, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, nel quale, diversamente da quanto eccepito dalla parte convenuta, risultano sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo del resto al convenuto di apprestare le proprie difese (cfr., tra le altre, Cass. 11751/2013).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Nella fattispecie in esame, l'attrice chiede la ripetizione di somme erogate al convenuto assumendo che le somme stesse fossero state date in prestito con impegno alla restituzione, nel periodo in cui le parti intrattenevano una relazione sentimentale che veniva interrotta dall'attrice allorquando, nei suoi confronti, il convenuto si rendeva colpevole di condotte illecite, consistenti in lesioni personali e minacce aggravate.
Viene dunque in rilievo la disciplina del contratto di mutuo, di cui all'art. 1813 c.c., ossia del contratto a mezzo del quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Come è noto, il contratto di mutuo ha natura reale, perfezionandosi con la consegna ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità del denaro o della cosa fungibile da parte del mutuatario (Cass. 37654/2021;
- 4 - 14/2011; 2483/2001).
Giova poi evidenziare che, diversamente da quanto dedotto dalla parte convenuta, per la validità del prestito tra privati, sussumibile tecnicamente nello schema del contratto di mutuo, non è astrattamente prevista alcuna forma sacrale, in quanto il momento perfezionativo di tale contratto coincide con la traditio, risultando a tal fine sufficiente il mero conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario.
Ciò posto, la fattispecie va quindi esaminata sulla previa considerazione che, quanto all'onere probatorio gravante sull'attore che chieda la restituzione di una somma di denaro per averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, tale onere sarà soddisfatto a mezzo della previa necessaria dimostrazione dell'avvenuta consegna del denaro, nonché della dimostrazione che il denaro sia stato consegnato per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione (Cass. n. 9541/2010; 20740/2009; 2974/2005).
Il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
cfr. Cass. 180/2018: “l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando
l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (ex plurimis, Cass. 14/02/2010, n. 3258; Cass.
24/02/2004, n. 3642)”.
- 5 - La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione, da parte del convenuto nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittima a trattenere la somma ricevuta
(Cass. 8829/2023).
Orbene, al fine di suffragare la domanda, parte attrice ha prodotto copie degli estratti conto (agosto 2019 all'ottobre 2019), dai quali emergono le movimentazioni bancarie dedotte nell'atto di citazione (bonifico del
5.09.2019 di € 1.502,25 e pagamento a mezzo carta di debito di € 500,00 a favore di per l'acquisto di una moto;
bonifico del Controparte_2
12.08.2019 di € 1.357,15 a favore di SS) e missiva del 12.12.2019 sottoscritta dal convenuto, con la quale questi riconosce il debito di € 2.600,00
(“Preciso inoltre che la signora per necessità dei miei tre figli che io avevo abbandonato per lei, a me ha dato sempre di sua volontà una volta € 1.000,00
e una volta € 1800,00, visto che € 200,00 glieli avevo restituiti, il totale sarebbe di € 2600,00 dopo questo null'altro!”).
Ebbene, detta missiva, la cui sottoscrizione del convenuto non è stata disconosciuta, sostanzia una ricognizione del debito ex art. 1988 c.c.
In tale missiva, infatti, il convenuto precisava di aver ricevuto in due tranche la somma di € 2.800,00 e di aver già restituito l'importo di € 200,00: appare quindi di tutta evidenza che alla dazione del denaro fosse sotteso anche l'obbligo di restituzione.
Appare pertanto priva di fondamento la prospettazione offerta dal convenuto secondo cui si tratterebbe nella specie di elargizioni originate da atti di pura liberalità: è il convenuto medesimo a riconoscere, come si è visto, di aver già provveduto spontaneamente alla restituzione di una parte delle somme ricevute dall'attrice, sicché alcuna liberalità può ritenersi esplicata al momento della dazione delle somme stesse anche considerando che nella
- 6 - missiva richiamata il convenuto dava specificamente atto di quanto residuava, in restituzione, dalla “elargizione”.
La ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, pur non costituendo un'autonoma fonte di obbligazione ha, tuttavia, effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'articolo 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi, sotto il profilo sostanziale, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente, che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass.
20689/2016).
Nella specie, il convenuto, pur essendone onerato, non ha fornito alcuna contestazione al riguardo, limitandosi ad un disconoscimento assolutamente generico e dunque inammissibile (“Il contesta il CP_1 contenuto della missiva in quanto non è stata scritta da lui quindi per errore è stata inviata e ripeto se ne contesta il contenuto in quanto la somma ricevuta era a titolo di regalo e non di prestito”).
Di talché appare provato l'obbligo di restituzione dell'importo di €
2.600,00, come indicato nella missiva del 12.12.2019 sottoscritta dal
(in atti), avente valore ricognitivo. CP_1
Quanto, poi, agli altri importi bonificati indicati nell'atto di citazione, occorre osservare che le allegazioni attoree trovano puntuale riscontro documentale negli estratti conto versati in atti ed il convenuto, dal canto suo, seppur assumendo l'irripetibilità degli atti donativi, non ha smentito la destinazione di quei pagamenti: “Per essere precisi: 1) il bonifico di €
1357,15 del 12/08/2019 da lei effettuato in favore della finanziaria SS lo fece per liberarmi di una piccola rata mensile che pagavo per l'acquisto di
- 7 - un televisore;
2) il bonifico di € 1.500,00 del 05/09/2019 per € 500,00 sempre da lei effettuato tramite pagobancomat a favore di fu frutto di un suo Pt_2 desiderio da me poco condiviso ma comunque accettato…”(v. missiva in atti).
In sede di interrogatorio formale, poi, il convenuto ha nuovamente confermato il pagamento effettuato dalla in ordine alle residue rate Parte_1 del finanziamento stipulato dalla cognata con banca SS (“La Parte_1 ha pagato di sua volontà le ultime sette otto rate di un finanziamento
SS che mia cognata aveva fatto per un mio Persona_1 acquisto di un televisore” (cfr. verbale udienza 17.10.2023 ).
Pertanto, sebbene la prova testimoniale espletata non abbia assunto alcuna rilevanza risultando ivi mere dichiarazioni de relato actoris, anche dazione degli importi riferiti agli acquisti effettuati in favore del convenuto (€
2002,25 per il motoveicolo ed € 1.357,15 per il televisore) è evidentemente acquisita in atti.
Ciò posto, se è vero che la consegna non è sufficiente a provare la sussistenza di un contratto di mutuo, è pur consentito il ricorso a presunzioni al fine di fondare la richiesta di restituzione;
nella specie, del resto, il corredo probatorio del giudizio de quo induce legittimamente il Tribunale a dubitare dell'intento donativo della , così come assunto dal Parte_3 convenuto.
Parte attrice ha infatti versato in atti, a sostegno delle proprie asserzioni, querela del 29.11.2019 sporta presso il comando dei Carabinieri di
Napoli-Chiaia per aggressioni ad opera del convenuto ai danni dell'attrice e la sentenza penale di condanna del convenuto, n. 1476/2022, emessa in data
14.02.2022 dal Tribunale di Napoli, VI sezione penale, fornendo quindi prova di una relazione tra le parti tutt'altro che pacifica.
Appare quindi inverosimile che le elargizioni dell'attrice fossero dettate da un mero spirito di liberalità.
Come noto, la prova può essere desunta anche da presunzioni sulla base di una pluralità di elementi di valutazione nei quali il requisito della
- 8 - gravità implica che il fatto ignoto sia allegato e dimostrato come dotato di ragionevole certezza, se pure probabilistica;
il requisito della precisione poi impone che i fatti noti dai quali muove il ragionamento non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica e il requisito della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
Nella specie, atteso che la datio è certamente nota, può essere ragionevolmente presunto il titolo posto alla base della pretesa restitutoria, alla luce della convergenza degli elementi istruttori esaminati e della stessa ricognizione del debito che è residuato dalla parziale restituzione, ottemperata dal nel corso della relazione con l'attrice. CP_1
Ne deriva, in ragione delle riflessioni sin qui svolte, la prova del titolo legittimante l'obbligo restitutorio gravante sul convenuto sicché, attesa la mancata indicazione di un termine convenuto con la parte mutuata, deve ritenersi accertato il diritto dell'attrice di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del convenuto, divenuto insolvente e risultando superflua la preventiva fissazione giudiziaria del termine per l'adempimento (cfr. Cass.11437/2022).
Pertanto, va condannato alla restituzione, in favore Controparte_1 di , di complessivi euro 5.959,30, pari alla somma dell'importo Parte_1 di € 2.600,00 di cui alla ricognizione del debito e dei restanti importi erogati per l'acquisto del motoveicolo (€ 2.002,15) e per il saldo del finanziamento
SS (€ 1.357,15); oltre interessi legali dalla domanda (22.03.2022) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività prestata (forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione all'avv. Marisa Del Vecchio, dichiaratasi antistataria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di ogni altra Parte_1 Controparte_1 istanza respinta e disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna CP_1
a corrispondere, in favore di , la somma complessiva
[...] Parte_1 di euro 5.959,30, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
279,78 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 23.12.2025
Il Giudice Onorario
dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e
24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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