Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/12/2025, n. 21944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21944 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03871/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3871 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SE Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B18FB43B17, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Finocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ON Italia S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione della Azienda Ospedaliero- Universitaria Sant’Andrea n. 135 del 03/02/2025 limitatamente al Lotto n. 7, CIG: B18FB43B17 aggiudicato alla ON Italia S.p.A relativa alla “ Gara telematica a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e protesi per cardiochirurgia e Circolazione Extra Corporea occorrenti all'Azienda ospedaliero universitaria Sant'Andrea, suddivisa in 22 lotti, per un periodo di 24 mesi. Importo di aggiudicazione biennale: € 647.118,00 Iva esclusa ”, comunicata in data 6 febbraio 2025, con la quale l’offerta della ricorrente è stata ritenuta inidonea alla valutazione e, per l’effetto, esclusa dal prosieguo della gara;
- ove occorrer possa ed in parte qua, per le parti confliggenti con gli interessi della ricorrente, del disciplinare di gara con i suoi allegati, del capitolato tecnico con i suoi allegati, nonché di tutti i verbali di gara, e in particolare del verbale n. 2 relativo alla seduta tecnica riservata del 23.09.2024 laddove veniva disposta l’esclusione dell’offerta tecnica della ricorrente, confermata nel verbale n. 3;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto;
nonché per la declaratoria di inefficacia
del contratto ove medio tempore stipulato e per il subentro.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALSE MEDICA S.R.L. il 26\5\2025:
- della nota prot. n. 8675 del 18 aprile con cui l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea ha rigettato “ l’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento n. 135 del 03/02/2025, limitatamente all’aggiudicazione del lotto 7, formulata dalla società SE Medica S.r.l. Unipersonale in data 04/03/2025 ” e, per l’effetto, confermato “ le risultanze dell’aggiudicazione del lotto 7, di cui alla delibera 135/2025 secondo le valutazioni espresse dalla Commissione di gara ”;
- di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, verbale o parere, ancorché sconosciuti negli estremi e nel contenuto, emessi nell’ambito del procedimento di verifica avviato a seguito dell’istanza presentata da SE Medica S.r.l. in data 4 marzo 2025;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al precedente ancorché non noto;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e per il subentro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa SC FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con deliberazione n. 437 del 15/04/2024 è stata indetta una “ gara telematica a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e protesi per cardiochirurgia e Circolazione Extra Corporea occorrenti all'Azienda ospedaliero- universitaria Sant'Andrea, suddivisa in 22 lotti, per un periodo di 24 mesi ”, per la quale il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Per quel che interessa il presente ricorso, il Lotto n. 7 ha ad oggetto la fornitura di un “ Kit Ossigenante per adulti ”, per un valore a base di gara di € 420.000,00 (€ 210.000,00 annuale) oltre IVA.
Hanno presentato offerta per il Lotto 7, tra gli altri operatori economici, la ricorrente SE Medica s.r.l. e la controinteressata ON Italia S.p.A.
La Commissione, in sede di valutazione delle offerte tecniche, ha rilevato che il prodotto offerto dalla SE Medica non risulterebbe conforme alle caratteristiche minime richieste negli atti di gara “ poiché il sistema di cardiotomia è mancante del riduttore integrato 3/8 di pollice ”.
Pertanto l’offerta dell’odierna esponente non è stata ammessa alla fase di apertura delle buste economiche.
Con deliberazione n. 135 del 3 febbraio 2025, comunicata il successivo 6 febbraio, il lotto in parola è stato aggiudicato alla ON risultata primo in graduatoria con un punteggio complessivo pari a 100, di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica.
In data 4 marzo 2025 la SE Medica ha presentato alla stazione appaltante istanza di annullamento in autotutela.
Con nota prot. n. 5110 del 6 marzo 2025 la Stazione appaltante ha comunicato alla odierna esponente che “ a seguito del ricevimento dell’istanza di annullamento in autotutela, limitatamente al lotto n. 7 della procedura di gara in oggetto, formulata dalla società SE Medica s.r.l. Unipersonale acquisita con nota ns. prot. n. 4936 del 05/03/2025, questa Azienda ha avviato l’attività istruttoria volta a verificare la sussistenza dei presupposti ivi contenuti. Nelle more della conclusione della citata attività istruttoria l’aggiudicazione del lotto 7, disposta con delibera n. 135 del 03/02/2025, è da intendersi sospesa ”.
Con il ricorso in esame, notificato in data 10 marzo 2025, la ALSE MEDICA s.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della predetta delibera n. 135/2025 in parte qua .
Con il primo motivo di ricorso ha sostenuto che si sarebbe limitata a prevedere il riduttore nella scheda tecnica senza riprodurre lo stesso, né nel disegno né nel campione, perché era assente nel disegno della stazione appaltante, (cfr. doc. 4a, pag. 4 e ss), che aveva proprio lo scopo di rappresentare graficamente tutte le caratteristiche essenziali di cui avrebbe dovuto comporsi il Kit da offrirsi.
Con il secondo motivo di ricorso, ha affermato che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
Si è costituita l’Azienda ospedaliero universitaria contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In sintesi, ha sostenuto la legittimità della scelta tecnica operata dalla Commissione aggiudicatrice di escludere dalla fase successiva della procedura, relativamente al lotto 7, la SE Medica srl sul presupposto che il prodotto offerto dalla stessa non fosse conforme alle caratteristiche minime richieste negli atti di gara, come risulterebbe dal verbale della seduta del 23 settembre 2024 “ poiché il sistema di cardiotomia è mancante del riduttore integrato 3/8 di pollice ”.
Nelle more del presente giudizio, con nota prot. n. 8675 del 18 aprile 2025 l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela, confermando “ le risultanze dell’aggiudicazione del lotto 7, di cui alla delibera 135/2025 secondo le valutazioni espresse dalla Commissione di gara ”.
Quindi, con motivi aggiunti notificati in data 19 maggio 2025, SE Medica ha chiesto l’annullamento anche del predetto diniego, in quanto viziato per illegittimità derivata per i medesimi profili già rilevati nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza del n. 3231 del 10 giugno 2025 è stata accolta l’istanza cautelare “ Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che ricorre il presupposto del fumus di fondatezza atteso che la ricorrente ha offerto un prodotto di fatto conforme alle caratteristiche minime richieste negli atti di gara, in quanto nella scheda tecnica risulta chiaramente e in più punti la presenza del riduttore integrato 3/8 di pollice, seppure lo stesso non è stato riprodotto nel disegno tecnico e nel campione prodotto ”.
In sede di appello, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2551 dell’11 luglio 2025 ha riformato la decisione dei giudici di prime cure respingendo l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato prevalente l’interesse pubblico all’acquisizione di dispositivi medici necessari all’assistenza sanitaria. Rilevato, peraltro, che l’udienza di merito è stata fissata dal Tar per il prossimo 25 novembre 2025 ”.
Tutte le parti hanno argomentato le rispettive posizioni.
All’udienza del 25 novembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. I ricorsi – che per comunanza delle censure possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che si vengono ad illustrare.
2.1. Premette il Collegio che “ Il principio di equivalenza è finalizzato ad evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta; lo stesso presuppone quindi la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante quale 'conformità sostanziale' con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; cosicché, nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica strutturata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale cioè è demandata alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante l'individuazione comparativa dell'offerta che meglio soddisfa le esigenze rappresentate nella lex specialis, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della suddetta lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell'affidamento ” (cfr. C. di St. n. 8189/2023).
2.2. Orbene nella fattispecie in esame, il prodotto offerto dalla Alsa Medica possiede tutte le caratteristiche richieste dalla lex specialis , come documentalmente provato dalla scheda tecnica e dalla relazione tecnica allegate alla domanda di partecipazione, ed è pertanto conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione che, invece, ha ritenuto “ il prodotto offerto dalla SE Medica non conforme alle caratteristiche minime richieste negli atti di gara poiché il sistema di cardiotomia è mancante del riduttore integrato 3/8 di pollice ” e non lo ha ammesso alle fasi successive di gara (verbale n. 2 del 23 settembre 2024).
2.3. Invero, il Capitolato tecnico richiedeva espressamente, tra le caratteristiche tecniche del prodotto relativo al Lotto in esame, il possesso del riduttore integrato a 3/8 di pollice.
L’allegato 2 così specificava i criteri di valutazione:
- Capacità di sicurezza ed efficacia del sistema di filtraggio da emboli gassosi: 30 punti;
- Capacità di ridurre il volume di riempimento del modulo ossigenante: 15 punti;
- Praticità d’uso relativo al tempo di debollaggio ed utilizzo del modulo ossigenante: 10 punti;
- Velocità ed efficacia del debollaggio dello scambiatore di calore con filtro per cardioplegia: 10 punti;
- Servizio vendita e post vendita: 5 punti.
L’art. 16 del Disciplinare di gara prevedeva che: “ l’offerta […] deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: Scheda Tecnica dettagliata del prodotto […]; Relazione tecnica ai fini di una corretta valutazione nell’attribuzione dei punteggi di merito da assegnare sulla base di quanto indicato nella tabella relativa ai criteri di valutazione riportata nell’Allegato 2 ”.
L’art. 16.1 richiedeva anche l’invio di un campione, specificando che “ sarà cura del fornitore presentare una campionatura adeguata alla miglior valutazione del proprio prodotto ”, … “ È facoltà della Commissione – qualora lo ritenga necessario – in sede di valutazione, richiedere successivamente alle imprese partecipanti ulteriore campionatura nonché ulteriori informazioni sui prodotti, qualora non specificate espressamente nella scheda tecnica ”.
Pertanto la lex specialis richiedeva a pena di inammissibilità dell’offerta l’allegazione della scheda tecnica e della relazione tecnica, nonché la presenza del riduttore da 3/8 di pollice a ½.
La finalità dell’allegazione del disegno tecnico, per quanto riferito dalla stessa Stazione appaltante (pag. 4 memoria di costituzione), era esclusivamente quella “ di meglio individuare le caratteristiche del dispositivo ”.
2.4. Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta provato che l’offerta della ricorrente conteneva tanto la relazione quanto la scheda tecnica, e che il prodotto offerto possedeva riduttore da 3/8 di pollice a ½.
In particolare, la scheda tecnica depositata dalla SE Medica srl è composta da: parte A) scheda descrittiva generalizzata composta di 7 pagine; parte B) disegno tecnico composto di 7 pagine e da disegni tecnici.
Seppure il disegno tecnico di cui alla parte B della predetta scheda non riproduce il riduttore da 3/8 di pollice a ½ richiesto tra le caratteristiche minime, nella scheda tecnica – parte A- alle pagine 3 e 4 vengono riportati tre componenti sotto la voce accessori: rampa di campionamento arterovenosa con linee; adattatore ingresso venoso ½- 3/8; Pos-lock maschio per adattatore da ¼.
E’ quindi documentalmente provato che il prodotto offerto possiede il riduttore de quo ed è pertanto conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.
2.5. I provvedimenti gravati sono dunque illegittimi in quanto fondati su un presupposto di fatto errato, atteso che il motivo fondante la mancata valutazione dell’offerta economica di SE Medica è dichiaratamente ed esclusivamente la mancanza del riduttore integrato 3/8 di pollice, che invece il prodotto de quo possiede.
3. Per le ragioni appena espresse, i ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Per l’effetto, gli atti impugnati ed in particolare i verbali nn. 2 e 3 della Commissione, la delibera n. 135/2025 nella parte in cui il lotto 7 è stato aggiudicato alla ON e la nota prot. n. 8675 del 18 aprile 2025 devono essere annullati e la procedura deve essere rimessa alla stazione appaltante per il rinnovo della valutazione.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati indicati in epigrafe, rimettendo la procedura alla Stazione appaltante per il rinnovo della valutazione.
Condanna l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in persona del rappresentante legale, alla refusione delle spese legali in favore della ricorrente, che si quantificano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti e alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA IS TT, Presidente
SC FE, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC FE | MA IS TT |
IL SEGRETARIO