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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28115/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 28115/2021, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli alla Via San Giacomo dei Capri 39/d presso la sig.ra
[...]
elettivamente domiciliata in Via Mugnano Melito n. 107 presso lo Parte_2
studio dell'Avv. Claudia Garganese che la rappresenta e difende;
ATTRICE
E
(C.F ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p. t. Avv. (C.F. ), CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Salvator Rosa 146 presso lo studio dell'Avv. Andrea Falivene che lo rappresenta e difende;
CONVENUTO
Pag. 1 a 10
(C.F. ), in persona del e suo legale Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate da parte attrice in data 17.02.25 , da parte del in data 18.02.25 e da parte del in data CP_1 Controparte_3
18.01.24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione del 12.11.2021 parte attrice, premettendo di essere comproprietaria ed in possesso di un immobile facente parte del Condominio sito in
Napoli alla Via San Giacomo dei Capri 39/D piano 1 - int. 1, impugnava il deliberato al punto 2) posto all'ordine del giorno dell'assemblea del 09/07/2021, che di seguito si riporta: “nomina di un tecnico abilitato per la progettazione dei lavori di manutenzione delle facciate del fabbricato condominiale usufruendo, ove possibile, dei bonus fiscali esistenti, nonché per il Coordinamento Sicurezza, adempimento pratiche autorizzative Comunali e Direzione dei Lavori. Approvazione della spesa e del relativo piano di riparto. Discussione e delibera”, asserendo che “le delibere prese per interventi straordinari che non rientrano nella competenza condominiale, ma che sono causa di esclusiva pertinenza privata e che sono oltremodo affette da illeciti per opere private abusive, sono nulle e/o annullabili. Le delibere prese su progetti sconosciuti al condomino che deve approvarle, sono nulle e/o annullabili. Le delibere prese su progetti attuativi, da valutare nella fattibilità da parte di terzo, ma con assunzione immediata di responsabilità e totale costo a carico dell'intero
Pag. 2 a 10 condominio e quindi anche da parte attrice che non mantiene opere abusive e nullo
e/o annullabile”.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni avversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, così provvedere: - preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 09 luglio 2021 relativamente al punto 2)all'ordine del giorno;
- nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 09 luglio 2021 punto 2) e di tutte le consequenziali delibere prese e addebitate indiscriminatamente a tutto il , con assunzione di responsabilità CP_1
generalizzata di illeciti privati singolarmente imputabili. - Accertare la responsabilità del nella persona del Sindaco pro-tempore, in Controparte_3
merito: a) all'omesso rilascio da parte del Settore edilizia privata della documentazione richiesta - titoli edificatori - e - pratica Dia dei lavori straordinari di ristrutturazione effettuati dall'attrice negli anni 2006/2007 all'interno del proprio immobile;
b) all'inerzia dimostrata in ordine alle denunce presentate relativamente agli abusi edilizi in sopraedificazioni, in abbattimento di mura perimetrali e sulle verande abusive in quanto giammai condonate;
- Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
In data 02.03.2022 si costitutiva in giudizio il Controparte_5
il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Adito Giudice,
[...]
respinta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) rigettare tutte le domande formulate dall'attrice poiché inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in Part diritto;
2) condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1
risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa;
3) con vittoria di spese ed onorari di lite, IVA e CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 03.03.2022 si costituiva in giudizio il il quale rassegnava le Controparte_3
Pag. 3 a 10 seguenti conclusioni: “perchè l'adito Giudice voglia dichiarare: in via pregiudiziale , il difetto di procedibilità della domanda giudiziale per i motivi di cui al punto 1) in via preliminare. l'infondatezza, per assoluta genericità e indeterminatezza, della domanda per le eccezioni sollevate;
nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata sia in ordine al fatto, sia in ordine alla colpevolezza;
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri riflessi”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 06.06.2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 19.01.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
In via preliminare va rigettata la nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
- sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attrice ha compiutamente indicato sia le ragioni a base
Pag. 4 a 10 della domanda, che il bene della vita richiesto, l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità. Relativamente alla causa petendi è noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado dicomprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Passando all'esame del merito, ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione proposta dal convenuto, occorre inquadrare in via CP_1
pregiudiziale la causa invalidante del deliberato condominiale e, cioè, è necessario accertare se nel caso di specie trattasi di nullità o annullabilità.
Appare opportuno, dunque, richiamare quell'orientamento unanime e conforme della
Suprema Corte, secondo il quale “le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (cioè contrario
Pag. 5 a 10 all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini edinfine, se comunque invalide in relazione all'oggetto; mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. Civ. Unite n. 4806/05).
Ed ancora: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al buon costume".
Ai sensi dell'art. 1137 c.c.: “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Nel caso che ci occupa, non ricorre alcuna ipotesi di nullità della delibera impugnata sicché occorre verificare se sussistano motivi di annullabilità.
Orbene non può ritenersi fondato, né meritevole di accoglimento, il motivo di impugnazione avente ad oggetto l'approvazione, da parte dell'assemblea, di un
Pag. 6 a 10 progetto “sconosciuto”, in quanto tale censura risulta priva di riscontro nei fatti e non conforme alla documentazione prodotta agli atti.
Invero, nel corso dell'assemblea oggetto di contestazione, il condominio ha deliberato di conferire l'incarico ad un nuovo tecnico affinché questi predisponesse un progetto finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile.
Tale decisione è stata assunta nell'interesse comune, in modo trasparente, e con piena consapevolezza da parte dei condomini partecipanti, che sono stati messi nella condizione di esprimersi sull'incarico da conferire.
Il progetto in questione, lungi dall'essere “sconosciuto”, è stato in seguito illustrato ed approvato dalla maggioranza dei condomini presenti in una successiva assemblea, debitamente convocata, nel rispetto dei principi di partecipazione ed informazione che governano la vita condominiale.
Invero, nessun elemento agli atti consente di ritenere che l'assemblea abbia approvato opere o interventi sulla base di un elaborato tecnico sconosciuto, né risulta che vi sia stata alcuna lesione del diritto di informazione dei singoli partecipanti.
Si precisa che il progetto in questione è stato regolarmente discusso e successivamente approvato in sede assembleare in data 13.10.2021, data anteriore all'instaurazione del presente giudizio. Risulta pertanto evidente come tale progetto fosse non solo noto, ma anche oggetto di deliberazione collegiale da parte dell'assemblea. Alla luce di ciò, non si comprende come la , agendo in data Pt_1
successiva all'approvazione assembleare,possa oggi sostenere di non essere a conoscenza del progetto medesimo. Tale affermazione appare inconferente e priva di fondamento, soprattutto considerando che le determinazioni dell'assemblea risultano vincolanti per tutti i partecipanti e sono regolarmente verbalizzate.
Ne consegue che la doglianza avanzata dall'odierna attrice appare manifestamente infondata, poggiando su un presupposto errato non supportato da alcuna violazione delle norme vigenti in materia di delibere condominiali o irregolarità procedurali tali da compromettere la validità dell'atto deliberativo.
Relativamente agli asseriti abusi edilizi, giova evidenziare che l'odierna istante, pur
Pag. 7 a 10 avendo inoltrato plurime comunicazioni tra cui istanze di accesso agli atti, segnalazioni e corrispondenza a mezzo pec indirizzate alle amministrazioni competenti, non ha poi mai prodotto alcun documento avente valore probatorio idoneo a comprovare in modo oggettivo, specifico e circostanziato l'asserita abusività delle opere oggetto di contestazione.
Dalla documentazione in atti risultano infatti soltanto iniziative intraprese dalla d consistenti in sollecitazioni e richieste informative in difetto di qualsivoglia Pt_1
supporto documentale di natura tecnica, giuridica o amministrativa che consenta di accertare la sussistenza di opere edilizie realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.
In particolare, non risulta agli atti alcuna perizia tecnica asseverata, alcun verbale di accertamento, alcun verbale emesso da autorità competente in materia urbanistica o edilizia. Ne consegue, pertanto, che le doglianze prospettate dall'attrice prive di fondamento documentale e non supportate da elementi Parte_3
oggettivi idonei a dimostrare l'eventuale abusività delle opere per cui è causa.
Del resto, dagli stessi scritti difensivi della si evince, seppur Pt_1
implicitamente, che la medesima non ha effettivamente accertato la sussistenza dell'abusività, posto che afferma che questa sarebbe rilevabile, con la diligenza del buon padre di famiglia, dalle planimetrie degli immobili e dalle planimetrie catastali, senza fare menzione alcuna di documenti effettivamente attestanti l'abusivismo.
Per quanto concerne il alcuna responsabilità o comportamento doloso o CP_3
colposo possono essergli attribuiti relativamente alla vicenda de quo.
L'Amministrazione comunale, attraverso le varie articolazioni di Servizi e Uffici, infatti, ha sempre dimostrato piena disponibilità e diligenza nell'interlocuzione con la intrattenendo con la stessa una costante corrispondenza dando riscontro Pt_1
alle richieste e segnalazioni formulate dalla stessa.
Vieppiù, dai documenti depositati dal convenuto in data 03.03.2022 è CP_3
emersa anche la volontà del fissare un appuntamento al fine di dirimere CP_3
l'annosa questione.
Pag. 8 a 10 Dunque, dagli atti di causa appare evidente la circostanza secondo cui il CP_3
abbia sempre agito in modo conforme ai principi di buona amministrazione e correttezza, adottando un comportamento collaborativo e trasparente osservando i doveri istituzionali cui è tenuto.A riprova della diligenza e della tutt'altro che inerzia dell'Amministrazione Comunale giova rammentare la circostanza secondo cui le segnalazioni dell'odierna attrice hanno trovato riscontro in concreti interventi da parte del e delle amministrazioni competenti come risulta dagli atti CP_3
depositati in giudizio in data 03.03.2022.
Le iniziative intraprese a seguito delle denunce e segnalazioni hanno altresì dimostrato l'effettiva attivazione dell'Ente nei limiti delle proprie competenze istituzionali.
Tutto ciò dimostra, in modo inequivocabile, che l'Amministrazione comunale ha agito con la dovuta diligenza, in adempimento.
Per le ragioni sopra esposte la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione avviene, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri previsti dalDecreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, applicando i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , disattesa Parte_1
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni esposte in motivazione;
Pag. 9 a 10 - condanna l'attrice al pagamento in favore del Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_6
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, Controparte_3
oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e
Cpa come per legge;
Napoli, 29.05.25 Il G.I.
Dott.ssa Valentina Valletta
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 28115/2021, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli alla Via San Giacomo dei Capri 39/d presso la sig.ra
[...]
elettivamente domiciliata in Via Mugnano Melito n. 107 presso lo Parte_2
studio dell'Avv. Claudia Garganese che la rappresenta e difende;
ATTRICE
E
(C.F ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p. t. Avv. (C.F. ), CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Salvator Rosa 146 presso lo studio dell'Avv. Andrea Falivene che lo rappresenta e difende;
CONVENUTO
Pag. 1 a 10
(C.F. ), in persona del e suo legale Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate da parte attrice in data 17.02.25 , da parte del in data 18.02.25 e da parte del in data CP_1 Controparte_3
18.01.24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione del 12.11.2021 parte attrice, premettendo di essere comproprietaria ed in possesso di un immobile facente parte del Condominio sito in
Napoli alla Via San Giacomo dei Capri 39/D piano 1 - int. 1, impugnava il deliberato al punto 2) posto all'ordine del giorno dell'assemblea del 09/07/2021, che di seguito si riporta: “nomina di un tecnico abilitato per la progettazione dei lavori di manutenzione delle facciate del fabbricato condominiale usufruendo, ove possibile, dei bonus fiscali esistenti, nonché per il Coordinamento Sicurezza, adempimento pratiche autorizzative Comunali e Direzione dei Lavori. Approvazione della spesa e del relativo piano di riparto. Discussione e delibera”, asserendo che “le delibere prese per interventi straordinari che non rientrano nella competenza condominiale, ma che sono causa di esclusiva pertinenza privata e che sono oltremodo affette da illeciti per opere private abusive, sono nulle e/o annullabili. Le delibere prese su progetti sconosciuti al condomino che deve approvarle, sono nulle e/o annullabili. Le delibere prese su progetti attuativi, da valutare nella fattibilità da parte di terzo, ma con assunzione immediata di responsabilità e totale costo a carico dell'intero
Pag. 2 a 10 condominio e quindi anche da parte attrice che non mantiene opere abusive e nullo
e/o annullabile”.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni avversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, così provvedere: - preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 09 luglio 2021 relativamente al punto 2)all'ordine del giorno;
- nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 09 luglio 2021 punto 2) e di tutte le consequenziali delibere prese e addebitate indiscriminatamente a tutto il , con assunzione di responsabilità CP_1
generalizzata di illeciti privati singolarmente imputabili. - Accertare la responsabilità del nella persona del Sindaco pro-tempore, in Controparte_3
merito: a) all'omesso rilascio da parte del Settore edilizia privata della documentazione richiesta - titoli edificatori - e - pratica Dia dei lavori straordinari di ristrutturazione effettuati dall'attrice negli anni 2006/2007 all'interno del proprio immobile;
b) all'inerzia dimostrata in ordine alle denunce presentate relativamente agli abusi edilizi in sopraedificazioni, in abbattimento di mura perimetrali e sulle verande abusive in quanto giammai condonate;
- Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
In data 02.03.2022 si costitutiva in giudizio il Controparte_5
il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Adito Giudice,
[...]
respinta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) rigettare tutte le domande formulate dall'attrice poiché inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in Part diritto;
2) condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1
risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa;
3) con vittoria di spese ed onorari di lite, IVA e CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 03.03.2022 si costituiva in giudizio il il quale rassegnava le Controparte_3
Pag. 3 a 10 seguenti conclusioni: “perchè l'adito Giudice voglia dichiarare: in via pregiudiziale , il difetto di procedibilità della domanda giudiziale per i motivi di cui al punto 1) in via preliminare. l'infondatezza, per assoluta genericità e indeterminatezza, della domanda per le eccezioni sollevate;
nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata sia in ordine al fatto, sia in ordine alla colpevolezza;
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri riflessi”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 06.06.2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 19.01.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
In via preliminare va rigettata la nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
- sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attrice ha compiutamente indicato sia le ragioni a base
Pag. 4 a 10 della domanda, che il bene della vita richiesto, l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità. Relativamente alla causa petendi è noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado dicomprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Passando all'esame del merito, ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione proposta dal convenuto, occorre inquadrare in via CP_1
pregiudiziale la causa invalidante del deliberato condominiale e, cioè, è necessario accertare se nel caso di specie trattasi di nullità o annullabilità.
Appare opportuno, dunque, richiamare quell'orientamento unanime e conforme della
Suprema Corte, secondo il quale “le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (cioè contrario
Pag. 5 a 10 all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini edinfine, se comunque invalide in relazione all'oggetto; mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. Civ. Unite n. 4806/05).
Ed ancora: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al buon costume".
Ai sensi dell'art. 1137 c.c.: “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Nel caso che ci occupa, non ricorre alcuna ipotesi di nullità della delibera impugnata sicché occorre verificare se sussistano motivi di annullabilità.
Orbene non può ritenersi fondato, né meritevole di accoglimento, il motivo di impugnazione avente ad oggetto l'approvazione, da parte dell'assemblea, di un
Pag. 6 a 10 progetto “sconosciuto”, in quanto tale censura risulta priva di riscontro nei fatti e non conforme alla documentazione prodotta agli atti.
Invero, nel corso dell'assemblea oggetto di contestazione, il condominio ha deliberato di conferire l'incarico ad un nuovo tecnico affinché questi predisponesse un progetto finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile.
Tale decisione è stata assunta nell'interesse comune, in modo trasparente, e con piena consapevolezza da parte dei condomini partecipanti, che sono stati messi nella condizione di esprimersi sull'incarico da conferire.
Il progetto in questione, lungi dall'essere “sconosciuto”, è stato in seguito illustrato ed approvato dalla maggioranza dei condomini presenti in una successiva assemblea, debitamente convocata, nel rispetto dei principi di partecipazione ed informazione che governano la vita condominiale.
Invero, nessun elemento agli atti consente di ritenere che l'assemblea abbia approvato opere o interventi sulla base di un elaborato tecnico sconosciuto, né risulta che vi sia stata alcuna lesione del diritto di informazione dei singoli partecipanti.
Si precisa che il progetto in questione è stato regolarmente discusso e successivamente approvato in sede assembleare in data 13.10.2021, data anteriore all'instaurazione del presente giudizio. Risulta pertanto evidente come tale progetto fosse non solo noto, ma anche oggetto di deliberazione collegiale da parte dell'assemblea. Alla luce di ciò, non si comprende come la , agendo in data Pt_1
successiva all'approvazione assembleare,possa oggi sostenere di non essere a conoscenza del progetto medesimo. Tale affermazione appare inconferente e priva di fondamento, soprattutto considerando che le determinazioni dell'assemblea risultano vincolanti per tutti i partecipanti e sono regolarmente verbalizzate.
Ne consegue che la doglianza avanzata dall'odierna attrice appare manifestamente infondata, poggiando su un presupposto errato non supportato da alcuna violazione delle norme vigenti in materia di delibere condominiali o irregolarità procedurali tali da compromettere la validità dell'atto deliberativo.
Relativamente agli asseriti abusi edilizi, giova evidenziare che l'odierna istante, pur
Pag. 7 a 10 avendo inoltrato plurime comunicazioni tra cui istanze di accesso agli atti, segnalazioni e corrispondenza a mezzo pec indirizzate alle amministrazioni competenti, non ha poi mai prodotto alcun documento avente valore probatorio idoneo a comprovare in modo oggettivo, specifico e circostanziato l'asserita abusività delle opere oggetto di contestazione.
Dalla documentazione in atti risultano infatti soltanto iniziative intraprese dalla d consistenti in sollecitazioni e richieste informative in difetto di qualsivoglia Pt_1
supporto documentale di natura tecnica, giuridica o amministrativa che consenta di accertare la sussistenza di opere edilizie realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.
In particolare, non risulta agli atti alcuna perizia tecnica asseverata, alcun verbale di accertamento, alcun verbale emesso da autorità competente in materia urbanistica o edilizia. Ne consegue, pertanto, che le doglianze prospettate dall'attrice prive di fondamento documentale e non supportate da elementi Parte_3
oggettivi idonei a dimostrare l'eventuale abusività delle opere per cui è causa.
Del resto, dagli stessi scritti difensivi della si evince, seppur Pt_1
implicitamente, che la medesima non ha effettivamente accertato la sussistenza dell'abusività, posto che afferma che questa sarebbe rilevabile, con la diligenza del buon padre di famiglia, dalle planimetrie degli immobili e dalle planimetrie catastali, senza fare menzione alcuna di documenti effettivamente attestanti l'abusivismo.
Per quanto concerne il alcuna responsabilità o comportamento doloso o CP_3
colposo possono essergli attribuiti relativamente alla vicenda de quo.
L'Amministrazione comunale, attraverso le varie articolazioni di Servizi e Uffici, infatti, ha sempre dimostrato piena disponibilità e diligenza nell'interlocuzione con la intrattenendo con la stessa una costante corrispondenza dando riscontro Pt_1
alle richieste e segnalazioni formulate dalla stessa.
Vieppiù, dai documenti depositati dal convenuto in data 03.03.2022 è CP_3
emersa anche la volontà del fissare un appuntamento al fine di dirimere CP_3
l'annosa questione.
Pag. 8 a 10 Dunque, dagli atti di causa appare evidente la circostanza secondo cui il CP_3
abbia sempre agito in modo conforme ai principi di buona amministrazione e correttezza, adottando un comportamento collaborativo e trasparente osservando i doveri istituzionali cui è tenuto.A riprova della diligenza e della tutt'altro che inerzia dell'Amministrazione Comunale giova rammentare la circostanza secondo cui le segnalazioni dell'odierna attrice hanno trovato riscontro in concreti interventi da parte del e delle amministrazioni competenti come risulta dagli atti CP_3
depositati in giudizio in data 03.03.2022.
Le iniziative intraprese a seguito delle denunce e segnalazioni hanno altresì dimostrato l'effettiva attivazione dell'Ente nei limiti delle proprie competenze istituzionali.
Tutto ciò dimostra, in modo inequivocabile, che l'Amministrazione comunale ha agito con la dovuta diligenza, in adempimento.
Per le ragioni sopra esposte la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione avviene, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri previsti dalDecreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, applicando i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , disattesa Parte_1
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni esposte in motivazione;
Pag. 9 a 10 - condanna l'attrice al pagamento in favore del Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_6
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, Controparte_3
oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e
Cpa come per legge;
Napoli, 29.05.25 Il G.I.
Dott.ssa Valentina Valletta
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