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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 759/2024, in materia di separazione e divorzio, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
IE OR
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata in [...], l'[...], con l'Avv. Erika Controparte_1 C.F._2
Peruzzo
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 9.4.2024.
Conclusioni del ricorrente: “- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi Sig. e Sig.ra , autorizzandoli a vivere separati - Parte_1 Controparte_1 all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e
1 fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, revocando di fatto ?? l'assegno di CP_ mantenimento che, nonostante la Sig.ra avesse vissuto – per sua esclusiva scelta – fuori casa per parecchi anni senza richiedere alcun mantenimento ne manifestarne il bisogno e stato a suo tempo stabilito (sia pure in via provvisoria ed urgente) nella, invero ingente, misura di € 500,00 mensili In via subordinata e nella denegatissima ipotesi di reiezione della domanda principale: - rideterminare l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra in complessivi € Controparte_1
150,00 mensili, in ragione sia della redditività della stessa che del comportamento tenuto in costanza di matrimonio (con allontamento dall'abitazione coniugale e dai figli per perseguire un proprio autonomo progetto di vita all'Estero) che, in ultimo, del fatto che la richiesta è giunta molti CP_ anni dopo la separazione di fatto, anni nei quali la Sig.ra non ha mai ricevuto alcun contributo per il mantenimento ne mai ne ha manifestato il bisogno”.
Conclusioni del resistente: “voglia il Tribunale di Alessandria Ill.mo, contrariis reiectis: - disporre che il Sig. versi alla Sig.ra , a titolo di assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento e/o divorzile, anche in ragione del fondamentale e indiscutibile contributo economico, morale e materiale fornito al ricorrente e alla sua intera famiglia nel corso di tutta la vita matrimoniale e prematrimoniale, la somma di euro 1000,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, ovvero la somma ritenuta maggiormente congrua e, comunque, non inferiore a quella già stabilita di euro 500,00 mensili, sempre da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
- con riserva di ulteriormente argomentare, precisare e modificare la domanda, le eccezioni e le conclusioni già proposte, oltre che produrre, dedurre e indicare testimoni nei modi e nei termini di legge nel corso dell'eventuale prosecuzione del giudizio. Vinte le spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 27.3.2024, il Sig. ha rappresentato: che “ha contratto Parte_1
matrimonio con rito civile, in regime di separazione dei beni, in Ovada in data 10 aprile 2002
[(rectius 6.4.2002)] con la Sig.ra ”; che “da detta unione nasceva in Acqui Controparte_1
Terme in data 10 aprile 2001 il figlio ormai maggiorenne ed indipendente Per_1 economicamente”; che “il ricorrente è già padre di tre figli, nati da precedente unione:
nata ad [...] il [...], nato a [...] il 7 novembre CP_2 CP_3
1994 e nato a [...] il [...]”; che “nell'anno 2019 la Sig.ra CP_4
abbandonava la casa coniugale trasferendosi presso la sua attuale residenza Controparte_1
2 in Ovada (AL) Via Duchessa di Galliera 32 scala B/4”; che “la Sig.ra , dopo Controparte_1 il matrimonio, adottava anche i tre figli avuti dal resistente nella precedente unione”; che “la
Sig.ra è economicamente autosufficiente, prestando la stessa attività Controparte_1 lavorativa presso Hotel Service S.r.l.”; che “il Sig. attualmente svolge Parte_1
l'attività di lavoratore dipendente presso Coinova Srl, corrente in VA D'RB Via Lerma
n. 91, con un reddito lordo medio annuo di € 63.999,00”; che “è altresì comproprietario dei seguenti compendi immobiliari: NCEU Alessandria: F. 14 part. 907 sub 1, Ovada Via
Venezia, prop. 1/2, F. 14 Part. 907 sub 2, Ovada Via Venezia, prop. 1/2, F. 14 Part. 907 sub
3, Ovada Via Venezia, prop. 1/2, F. 14 Part 907 sub 4, Ovada Via Venezia, prop. ½, F.11
Part. 671 sub 1, VA D'RB Loc. Bessiche, prop. ½, F. 11 Part. 469 Partita 2878 VA
D'RB,Bosco prop. 1/2, F. 11 part. 674, VA d'RB, , prop. 1/2, Pt_2 Parte_3
nonchè dei seguenti beni mobili registrati: Volkswagen Golf cc 1600 tg. EM085JA a. 2012
(uso personale), Volkswagen Golf cc 2000 tg DR783JS a. 2008 (in uso e mantenuta dal figlio
, Scooter Peugeot cc 125 tg EC45097 a. 2015 (in uno e mantenuto dal figlio ), CP_4 CP_3
Scooter Sym cc 300 tg. EV05404 a. 2021 (uso personale)” e che “la Sig.ra è Controparte_1
lavoratrice dipendente presso Hotel Service S.r.l., allo stato, non è dato sapere il reddito lordo medio annuo né la consistenza dei compendi immobiliari e/o di mobili registrati”. Alla luce di quanto precede, il Sig. ha domandato: la separazione personale e Parte_1
l'accertamento negativo in ordine all'insussistenza del diritto della Sig.ra a Controparte_1
percepire un contributo al mantenimento.
2. Con memoria difensiva in data 1.6.2024, la Sig.ra ha rappresentato: che Controparte_1
“nell'arco di tutto il matrimonio, iniziato nel 2002, e anche nel periodo antecedente di convivenza prematrimoniale, si è sempre e solo occupata del Sig. e della sua famiglia, CP_5 tant'è vero che, dopo la morte […] della prima moglie, la resistente ha adottato tutti i figli
( , e di primo letto del ricorrente, per poi avere da quest'ultimo il figlio CP_2 CP_3 CP_4
CP_
nell'anno 2001”; che “la Sig.ra ha iniziato a lavorare nel 2012 quale Per_1 cameriera, […] risulta percepire uno stipendio mensile netto di circa 900,00 euro e, da quando è stata costretta dal Sig. a lasciare (non l'ha abbandonata) la casa coniugale, Pt_1 ha preso in locazione un immobile di cui paga un affitto di 300,00 euro al mese”; che “il ricorrente, oltre agli immobili di cui è proprietario per la metà (l'altra metà appartiene alla madre di cui è figlio unico), ha in data 28.03.2023 venduto la propria quota dell'immobile ove esercitava la propria attività imprenditoriale, ricavandone 120.000,00 euro […], mentre in data 05.12.2023 ha pure venduto le proprie quote societarie per 50.000,00 euro”; che “il sig. svolge sia attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società Coinova Pt_1
3 Srl sia attività di consulente aziendale a partita iva e il tutto lo porta ad avere un guadagno
CP_ netto mensile di circa 4.500,00 euro”; che “la Sig.ra è sempre stata sottoposta ai continui maltrattamenti, vessazioni e violenze del Sig. , il quale è stato anche per tali Pt_1 motivi condannato il 10.12.2007 dal Tribunale di Alessandria” e che “[le] reali capacità economiche [del Sig. sono] in parte certamente occultate stante la Parte_1
mancata doverosa produzione degli estratti conto, dei dossier titoli e delle polizze assicurative”. Alla luce di quanto precede, la Sig.ra ha domandato la Controparte_1 separazione personale e l'accertamento del proprio diritto a percepire un contributo al mantenimento non inferiore a Euro 1.000,00 mensili.
3. Nel verbale dell'udienza del 2.7.2024, si legge: “[…] a domanda del Giudice, entrambi i difensori dichiarano non esservi domande riguardo al mantenimento dei figli, essendo pacifico che i figli non necessitano più di contributi al mantenimento. Il Sig. Parte_1
dichiara: “abito ad Ovada, via Venezia, n. 12. La casa è mia per il 50% e di mia
[...] madre al 50%, l'ho ereditata dal papà. Tutti i figli hanno la residenza da me, ma vivo solo con e con Mia madre non mi chiede nulla per l'utilizzo della sua quota del CP_2 CP_4
50%. Ho la quota del 50% dell'appartamento ad Ovada, via Venezia, n. 10, sempre ereditato da mio padre. Ho il 50% di un immobile commerciale in VA D'orba, via Lerma, n. 91.
Ho il 25% di un appartamento ereditato dalla mia prima moglie in San Giacomo di Roburent.
Nessun'altro immobile. L'immobile in via Lerma è affittato, percepisco il 50% dell'affitto, che è pari, in tutto, a circa Euro 800,00/850,00 mensili netti (la mia quota di affitto è quindi pari a circa Euro 400,00 - Euro 450,00 mensili netti). Gli altri immobili sono tutti vuoti. Da quest'anno, sono dipendente di Coinova S.r.l., con contratto a tempo indeterminato, per Euro
1.600,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro e quello da locazione. Ho un conto corrente con saldo di circa Euro 150.000,00, dato che ho recentemente venduto la quota di Coinova S.r.l. e un immobile, un capannone artigianale nella zona Industriale di
Ovada. I conti correnti sono due, ma il saldo è in tutto circa Euro 150.000,00. Il saldo comprende alcuni investimenti, quali CCT. Non ho debiti. Non ho P.IVA, né ho mai avuto una
P.IVA personale e non ho mai fatto il consulente”. Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante, che le conferma integralmente. [La] Sig.[ra] dichiara: “abito a Controparte_1
Ovada, via Duchessa di Galliera, n. 32. Sono in affitto, pago Euro 300,00 mensili. Non sono proprietaria di case o terreni, nemmeno per quota. Ho un conto corrente con saldo pari a circa Euro 20.000,00/25.000,00. Sono operaia, lavoro in una lavanderia industriale, che sia chiama Hotelservice in Rocca Grimalda, con contratto a tempo indeterminato, per Euro
1.100,00 mensili netti circa. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. Vivo da sola. Dopo
4 la separazione, non ho mai frequentato altri uomini. Solo conoscenti. Frequento degli amici, faccio i campionati italiani di tessuti aerei. Facciamo esibizioni insieme, ci alleniamo, niente di più. Nessuna relazione sentimentale. Non c'è nessuno che mi aiuti economicamente. Ho un finanziamento contratto per il figlio , devo restituire ancora circa Euro 3.000,00. Per_1
Nessun'altro debito”. Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante, che le conferma integralmente. Il Giudice rileva come non risulti depositata da alcuna delle parti la documentazione patrimoniale/reddituale di cui all'art. 473-bis12 c.p.c., fermo restando che la certificazione unica, attenendo a un solo rapporto di lavoro, non è documentazione idonea.
Entrambi i difensori chiedono concordemente un termine per l'integrazione documentale. A domanda del Giudice, l'Avv. IE OR rappresenta di non formulare alcuna istanza istruttoria, ma che non si opporrebbe alla nomina di CTU. L'Avv. Federico Giunti rappresenta di non formulare alcuna istanza istruttoria, ma che non si opporrebbe alla nomina di CTU. Il Giudice[,] dato atto, concede a entrambe le parti termine fino all'8 luglio
2024 per depositare telematicamente copia delle dichiarazioni dei redditi (modello “730”) depositate per gli anni d'imposta 2021-2023 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità penale, attestante il mancato deposito di dichiarazioni dei redditi (modello “730”) per uno o più anni d'imposta e l'ammontare dei redditi, anche diversi da quelli da lavoro, effettivamente conseguiti nel periodo, nonché tutta la documentazione indicata all'art. 473-bis12 c.p.c. e, allo spirare del termine, si riserva.
Letto il dispositivo, l'Avv. IE OR chiede che il termine dell'8 luglio 2024 sia più ampio per dare modo alla parte di reperire i documenti. L'Avv. Federico Giunti, sul punto, si rimette. Il Giudice[,] a modifica del proprio precedente decreto, concede a entrambe le parti termine fino al 2 settembre 2024 per depositare telematicamente copia delle dichiarazioni dei redditi (modello “730”) depositate per gli anni d'imposta 2021-2023 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità penale, attestante il mancato deposito di dichiarazioni dei redditi (modello “730”) per uno o più anni d'imposta e l'ammontare dei redditi, anche diversi da quelli da lavoro, effettivamente conseguiti nel periodo, nonché tutta la documentazione indicata all'art. 473-bis12 c.p.c. e, allo spirare del termine, si riserva […]”.
4. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 5.9.2024, il Giudice Delegato, rilevato che,
“nonostante [fosse] scaduto il termine per il deposito della documentazione reddituale e
[fosse] stata sentita informalmente la Cancelleria in relazione ai depositi, non risulta che il
Sig. abbia ancora adempiuto al proprio obbligo legale ex art. 473-bis 12 Parte_1
c.p.c. e neppure (circostanza ancora più grave) ottemperato l'ordine dato dal Giudice con
5 decreto in calce al verbale dell'udienza del 2.7.2024; e ciò, benché proprio il Sig. Parte_1
avesse - a tal fine - chiesto il differimento dell'udienza dall'8.7.2024 al 2.9.2024”,
[...] rilevato che “l'oggetto della causa, oltre alla determinazione in punto status, consiste nell'accertamento dell'eventuale diritto della moglie a ricevere un contributo al proprio mantenimento da parte del marito, fermo che tutti i figli, per dichiarazione concorde delle parti, hanno ormai raggiunto l'autosufficienza economica” e ritenuto che, “non avendo le parti richiesto prove diverse, essendo necessario superare la colpevole inerzia del Sig.
e apparendo la situazione patrimoniale/reddituale dei coniugi - in sé - Parte_1 articolata e complessa, occorre[sse] licenziare CTU contabile”, in via provvisoria e urgente, ha posto a carico del marito, Sig. , l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di aprile del 2024, alla moglie, Sig.ra
, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 500,00, Controparte_1 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT e, in via istruttoria, ha nominato CTU il commercialista, Dott. , con studio in Alessandria, formulando il seguente Persona_2 quesito: “dica il CTU, letti gli atti, esperito un approfondito tentativo di conciliazione, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, acquisita la documentazione ritenuta necessaria dalle parti o presso enti pubblici e privati (e comunque presso l'Agenzia delle
Entrate, anche mediante impiego del PIN per l'accesso al c.d. “cassetto fiscale”, col consenso delle parti): 1) quale sia la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare di entrambe le parti al giorno del deposito della perizia, stimandone il valore, se del caso avvalendosi di ausiliare e 2) quali siano stati i redditi di entrambe le parti, anche derivanti da partecipazioni in società (o da cessioni di quote societarie), per gli anni d'imposta 2021,
2022, 2023 e 2024, allegando, altresì, copia delle dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti (se del caso acquisendole presso l'Agenzia delle Entrate) e gli estratti trimestrali dei conti correnti nel periodo 2021-2024”.
5. All'udienza del 13.11.2024, il CTU, Dott. , ha accettato e assunto l'incarico Persona_2
peritale.
6. Con perizia in data 20.3.2025, che appare congruamente motivata e priva di vizi logici evidenti, il CTU, Dott. , ha - in sintesi - attestato che il Sig. Persona_2 Parte_1
ha un patrimonio immobiliare del valore di Euro 259.083,00, mentre la Sig.ra Controparte_1
non è proprietaria di alcun bene immobile;
che il Sig. ha un patrimonio Parte_1
mobiliare del valore di Euro 231.380,80, al netto dei beni mobili registrati, mentre la Sig.ra ha un patrimonio mobiliare del valore di Euro 37.567,00, parimenti al netto Controparte_1
6 dei beni mobili registrati;
che il Sig. ha percepito redditi netti per Euro Parte_1
24.921,00, nel 2021, Euro 33.594,00, nel 2022, Euro 39.899,00, nel 2023 ed Euro 30.065,00, nel 2024, mentre la Sig.ra ha percepito redditi netti per Euro 12.404,81, nel Controparte_1
2021, Euro 15.214,74, nel 2022, Euro 16.056,33, nel 2023 ed Euro 16.021,00, nel 2024.
7. All'udienza dell'1.4.2025, nessuna delle parti ha sollevato eccezioni rispetto alla perizia e, all'esito, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 473-bis28 c.p.c.
8. Depositate le memorie ex art. 473-bis28 c.p.c., all'esito dell'udienza del 14.10.2025, la causa
è stata rimessa in decisione ed è qui decisa, nei termini che seguono.
9. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
10. Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il
“quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 11.7.2013 n. 17199). Nel caso di specie, alla luce dell'approfondita istruttoria svolta, i cui esiti sono qui appena stati brevemente
7 riportati, si ritiene di dover confermare il contributo provvisoriamente previsto con l'ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 5.9.2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Ovada, il 6.4.2002;
- pone a carico del marito, Sig. , l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di aprile del 2024, alla moglie, Sig.ra CP_1
, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 500,00, rivalutabile
[...] annualmente secondo l'indice ISTAT;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 21 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 759/2024, in materia di separazione e divorzio, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
IE OR
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata in [...], l'[...], con l'Avv. Erika Controparte_1 C.F._2
Peruzzo
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 9.4.2024.
Conclusioni del ricorrente: “- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi Sig. e Sig.ra , autorizzandoli a vivere separati - Parte_1 Controparte_1 all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e
1 fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, revocando di fatto ?? l'assegno di CP_ mantenimento che, nonostante la Sig.ra avesse vissuto – per sua esclusiva scelta – fuori casa per parecchi anni senza richiedere alcun mantenimento ne manifestarne il bisogno e stato a suo tempo stabilito (sia pure in via provvisoria ed urgente) nella, invero ingente, misura di € 500,00 mensili In via subordinata e nella denegatissima ipotesi di reiezione della domanda principale: - rideterminare l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra in complessivi € Controparte_1
150,00 mensili, in ragione sia della redditività della stessa che del comportamento tenuto in costanza di matrimonio (con allontamento dall'abitazione coniugale e dai figli per perseguire un proprio autonomo progetto di vita all'Estero) che, in ultimo, del fatto che la richiesta è giunta molti CP_ anni dopo la separazione di fatto, anni nei quali la Sig.ra non ha mai ricevuto alcun contributo per il mantenimento ne mai ne ha manifestato il bisogno”.
Conclusioni del resistente: “voglia il Tribunale di Alessandria Ill.mo, contrariis reiectis: - disporre che il Sig. versi alla Sig.ra , a titolo di assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento e/o divorzile, anche in ragione del fondamentale e indiscutibile contributo economico, morale e materiale fornito al ricorrente e alla sua intera famiglia nel corso di tutta la vita matrimoniale e prematrimoniale, la somma di euro 1000,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, ovvero la somma ritenuta maggiormente congrua e, comunque, non inferiore a quella già stabilita di euro 500,00 mensili, sempre da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
- con riserva di ulteriormente argomentare, precisare e modificare la domanda, le eccezioni e le conclusioni già proposte, oltre che produrre, dedurre e indicare testimoni nei modi e nei termini di legge nel corso dell'eventuale prosecuzione del giudizio. Vinte le spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 27.3.2024, il Sig. ha rappresentato: che “ha contratto Parte_1
matrimonio con rito civile, in regime di separazione dei beni, in Ovada in data 10 aprile 2002
[(rectius 6.4.2002)] con la Sig.ra ”; che “da detta unione nasceva in Acqui Controparte_1
Terme in data 10 aprile 2001 il figlio ormai maggiorenne ed indipendente Per_1 economicamente”; che “il ricorrente è già padre di tre figli, nati da precedente unione:
nata ad [...] il [...], nato a [...] il 7 novembre CP_2 CP_3
1994 e nato a [...] il [...]”; che “nell'anno 2019 la Sig.ra CP_4
abbandonava la casa coniugale trasferendosi presso la sua attuale residenza Controparte_1
2 in Ovada (AL) Via Duchessa di Galliera 32 scala B/4”; che “la Sig.ra , dopo Controparte_1 il matrimonio, adottava anche i tre figli avuti dal resistente nella precedente unione”; che “la
Sig.ra è economicamente autosufficiente, prestando la stessa attività Controparte_1 lavorativa presso Hotel Service S.r.l.”; che “il Sig. attualmente svolge Parte_1
l'attività di lavoratore dipendente presso Coinova Srl, corrente in VA D'RB Via Lerma
n. 91, con un reddito lordo medio annuo di € 63.999,00”; che “è altresì comproprietario dei seguenti compendi immobiliari: NCEU Alessandria: F. 14 part. 907 sub 1, Ovada Via
Venezia, prop. 1/2, F. 14 Part. 907 sub 2, Ovada Via Venezia, prop. 1/2, F. 14 Part. 907 sub
3, Ovada Via Venezia, prop. 1/2, F. 14 Part 907 sub 4, Ovada Via Venezia, prop. ½, F.11
Part. 671 sub 1, VA D'RB Loc. Bessiche, prop. ½, F. 11 Part. 469 Partita 2878 VA
D'RB,Bosco prop. 1/2, F. 11 part. 674, VA d'RB, , prop. 1/2, Pt_2 Parte_3
nonchè dei seguenti beni mobili registrati: Volkswagen Golf cc 1600 tg. EM085JA a. 2012
(uso personale), Volkswagen Golf cc 2000 tg DR783JS a. 2008 (in uso e mantenuta dal figlio
, Scooter Peugeot cc 125 tg EC45097 a. 2015 (in uno e mantenuto dal figlio ), CP_4 CP_3
Scooter Sym cc 300 tg. EV05404 a. 2021 (uso personale)” e che “la Sig.ra è Controparte_1
lavoratrice dipendente presso Hotel Service S.r.l., allo stato, non è dato sapere il reddito lordo medio annuo né la consistenza dei compendi immobiliari e/o di mobili registrati”. Alla luce di quanto precede, il Sig. ha domandato: la separazione personale e Parte_1
l'accertamento negativo in ordine all'insussistenza del diritto della Sig.ra a Controparte_1
percepire un contributo al mantenimento.
2. Con memoria difensiva in data 1.6.2024, la Sig.ra ha rappresentato: che Controparte_1
“nell'arco di tutto il matrimonio, iniziato nel 2002, e anche nel periodo antecedente di convivenza prematrimoniale, si è sempre e solo occupata del Sig. e della sua famiglia, CP_5 tant'è vero che, dopo la morte […] della prima moglie, la resistente ha adottato tutti i figli
( , e di primo letto del ricorrente, per poi avere da quest'ultimo il figlio CP_2 CP_3 CP_4
CP_
nell'anno 2001”; che “la Sig.ra ha iniziato a lavorare nel 2012 quale Per_1 cameriera, […] risulta percepire uno stipendio mensile netto di circa 900,00 euro e, da quando è stata costretta dal Sig. a lasciare (non l'ha abbandonata) la casa coniugale, Pt_1 ha preso in locazione un immobile di cui paga un affitto di 300,00 euro al mese”; che “il ricorrente, oltre agli immobili di cui è proprietario per la metà (l'altra metà appartiene alla madre di cui è figlio unico), ha in data 28.03.2023 venduto la propria quota dell'immobile ove esercitava la propria attività imprenditoriale, ricavandone 120.000,00 euro […], mentre in data 05.12.2023 ha pure venduto le proprie quote societarie per 50.000,00 euro”; che “il sig. svolge sia attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società Coinova Pt_1
3 Srl sia attività di consulente aziendale a partita iva e il tutto lo porta ad avere un guadagno
CP_ netto mensile di circa 4.500,00 euro”; che “la Sig.ra è sempre stata sottoposta ai continui maltrattamenti, vessazioni e violenze del Sig. , il quale è stato anche per tali Pt_1 motivi condannato il 10.12.2007 dal Tribunale di Alessandria” e che “[le] reali capacità economiche [del Sig. sono] in parte certamente occultate stante la Parte_1
mancata doverosa produzione degli estratti conto, dei dossier titoli e delle polizze assicurative”. Alla luce di quanto precede, la Sig.ra ha domandato la Controparte_1 separazione personale e l'accertamento del proprio diritto a percepire un contributo al mantenimento non inferiore a Euro 1.000,00 mensili.
3. Nel verbale dell'udienza del 2.7.2024, si legge: “[…] a domanda del Giudice, entrambi i difensori dichiarano non esservi domande riguardo al mantenimento dei figli, essendo pacifico che i figli non necessitano più di contributi al mantenimento. Il Sig. Parte_1
dichiara: “abito ad Ovada, via Venezia, n. 12. La casa è mia per il 50% e di mia
[...] madre al 50%, l'ho ereditata dal papà. Tutti i figli hanno la residenza da me, ma vivo solo con e con Mia madre non mi chiede nulla per l'utilizzo della sua quota del CP_2 CP_4
50%. Ho la quota del 50% dell'appartamento ad Ovada, via Venezia, n. 10, sempre ereditato da mio padre. Ho il 50% di un immobile commerciale in VA D'orba, via Lerma, n. 91.
Ho il 25% di un appartamento ereditato dalla mia prima moglie in San Giacomo di Roburent.
Nessun'altro immobile. L'immobile in via Lerma è affittato, percepisco il 50% dell'affitto, che è pari, in tutto, a circa Euro 800,00/850,00 mensili netti (la mia quota di affitto è quindi pari a circa Euro 400,00 - Euro 450,00 mensili netti). Gli altri immobili sono tutti vuoti. Da quest'anno, sono dipendente di Coinova S.r.l., con contratto a tempo indeterminato, per Euro
1.600,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro e quello da locazione. Ho un conto corrente con saldo di circa Euro 150.000,00, dato che ho recentemente venduto la quota di Coinova S.r.l. e un immobile, un capannone artigianale nella zona Industriale di
Ovada. I conti correnti sono due, ma il saldo è in tutto circa Euro 150.000,00. Il saldo comprende alcuni investimenti, quali CCT. Non ho debiti. Non ho P.IVA, né ho mai avuto una
P.IVA personale e non ho mai fatto il consulente”. Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante, che le conferma integralmente. [La] Sig.[ra] dichiara: “abito a Controparte_1
Ovada, via Duchessa di Galliera, n. 32. Sono in affitto, pago Euro 300,00 mensili. Non sono proprietaria di case o terreni, nemmeno per quota. Ho un conto corrente con saldo pari a circa Euro 20.000,00/25.000,00. Sono operaia, lavoro in una lavanderia industriale, che sia chiama Hotelservice in Rocca Grimalda, con contratto a tempo indeterminato, per Euro
1.100,00 mensili netti circa. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. Vivo da sola. Dopo
4 la separazione, non ho mai frequentato altri uomini. Solo conoscenti. Frequento degli amici, faccio i campionati italiani di tessuti aerei. Facciamo esibizioni insieme, ci alleniamo, niente di più. Nessuna relazione sentimentale. Non c'è nessuno che mi aiuti economicamente. Ho un finanziamento contratto per il figlio , devo restituire ancora circa Euro 3.000,00. Per_1
Nessun'altro debito”. Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante, che le conferma integralmente. Il Giudice rileva come non risulti depositata da alcuna delle parti la documentazione patrimoniale/reddituale di cui all'art. 473-bis12 c.p.c., fermo restando che la certificazione unica, attenendo a un solo rapporto di lavoro, non è documentazione idonea.
Entrambi i difensori chiedono concordemente un termine per l'integrazione documentale. A domanda del Giudice, l'Avv. IE OR rappresenta di non formulare alcuna istanza istruttoria, ma che non si opporrebbe alla nomina di CTU. L'Avv. Federico Giunti rappresenta di non formulare alcuna istanza istruttoria, ma che non si opporrebbe alla nomina di CTU. Il Giudice[,] dato atto, concede a entrambe le parti termine fino all'8 luglio
2024 per depositare telematicamente copia delle dichiarazioni dei redditi (modello “730”) depositate per gli anni d'imposta 2021-2023 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità penale, attestante il mancato deposito di dichiarazioni dei redditi (modello “730”) per uno o più anni d'imposta e l'ammontare dei redditi, anche diversi da quelli da lavoro, effettivamente conseguiti nel periodo, nonché tutta la documentazione indicata all'art. 473-bis12 c.p.c. e, allo spirare del termine, si riserva.
Letto il dispositivo, l'Avv. IE OR chiede che il termine dell'8 luglio 2024 sia più ampio per dare modo alla parte di reperire i documenti. L'Avv. Federico Giunti, sul punto, si rimette. Il Giudice[,] a modifica del proprio precedente decreto, concede a entrambe le parti termine fino al 2 settembre 2024 per depositare telematicamente copia delle dichiarazioni dei redditi (modello “730”) depositate per gli anni d'imposta 2021-2023 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità penale, attestante il mancato deposito di dichiarazioni dei redditi (modello “730”) per uno o più anni d'imposta e l'ammontare dei redditi, anche diversi da quelli da lavoro, effettivamente conseguiti nel periodo, nonché tutta la documentazione indicata all'art. 473-bis12 c.p.c. e, allo spirare del termine, si riserva […]”.
4. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 5.9.2024, il Giudice Delegato, rilevato che,
“nonostante [fosse] scaduto il termine per il deposito della documentazione reddituale e
[fosse] stata sentita informalmente la Cancelleria in relazione ai depositi, non risulta che il
Sig. abbia ancora adempiuto al proprio obbligo legale ex art. 473-bis 12 Parte_1
c.p.c. e neppure (circostanza ancora più grave) ottemperato l'ordine dato dal Giudice con
5 decreto in calce al verbale dell'udienza del 2.7.2024; e ciò, benché proprio il Sig. Parte_1
avesse - a tal fine - chiesto il differimento dell'udienza dall'8.7.2024 al 2.9.2024”,
[...] rilevato che “l'oggetto della causa, oltre alla determinazione in punto status, consiste nell'accertamento dell'eventuale diritto della moglie a ricevere un contributo al proprio mantenimento da parte del marito, fermo che tutti i figli, per dichiarazione concorde delle parti, hanno ormai raggiunto l'autosufficienza economica” e ritenuto che, “non avendo le parti richiesto prove diverse, essendo necessario superare la colpevole inerzia del Sig.
e apparendo la situazione patrimoniale/reddituale dei coniugi - in sé - Parte_1 articolata e complessa, occorre[sse] licenziare CTU contabile”, in via provvisoria e urgente, ha posto a carico del marito, Sig. , l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di aprile del 2024, alla moglie, Sig.ra
, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 500,00, Controparte_1 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT e, in via istruttoria, ha nominato CTU il commercialista, Dott. , con studio in Alessandria, formulando il seguente Persona_2 quesito: “dica il CTU, letti gli atti, esperito un approfondito tentativo di conciliazione, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, acquisita la documentazione ritenuta necessaria dalle parti o presso enti pubblici e privati (e comunque presso l'Agenzia delle
Entrate, anche mediante impiego del PIN per l'accesso al c.d. “cassetto fiscale”, col consenso delle parti): 1) quale sia la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare di entrambe le parti al giorno del deposito della perizia, stimandone il valore, se del caso avvalendosi di ausiliare e 2) quali siano stati i redditi di entrambe le parti, anche derivanti da partecipazioni in società (o da cessioni di quote societarie), per gli anni d'imposta 2021,
2022, 2023 e 2024, allegando, altresì, copia delle dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti (se del caso acquisendole presso l'Agenzia delle Entrate) e gli estratti trimestrali dei conti correnti nel periodo 2021-2024”.
5. All'udienza del 13.11.2024, il CTU, Dott. , ha accettato e assunto l'incarico Persona_2
peritale.
6. Con perizia in data 20.3.2025, che appare congruamente motivata e priva di vizi logici evidenti, il CTU, Dott. , ha - in sintesi - attestato che il Sig. Persona_2 Parte_1
ha un patrimonio immobiliare del valore di Euro 259.083,00, mentre la Sig.ra Controparte_1
non è proprietaria di alcun bene immobile;
che il Sig. ha un patrimonio Parte_1
mobiliare del valore di Euro 231.380,80, al netto dei beni mobili registrati, mentre la Sig.ra ha un patrimonio mobiliare del valore di Euro 37.567,00, parimenti al netto Controparte_1
6 dei beni mobili registrati;
che il Sig. ha percepito redditi netti per Euro Parte_1
24.921,00, nel 2021, Euro 33.594,00, nel 2022, Euro 39.899,00, nel 2023 ed Euro 30.065,00, nel 2024, mentre la Sig.ra ha percepito redditi netti per Euro 12.404,81, nel Controparte_1
2021, Euro 15.214,74, nel 2022, Euro 16.056,33, nel 2023 ed Euro 16.021,00, nel 2024.
7. All'udienza dell'1.4.2025, nessuna delle parti ha sollevato eccezioni rispetto alla perizia e, all'esito, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 473-bis28 c.p.c.
8. Depositate le memorie ex art. 473-bis28 c.p.c., all'esito dell'udienza del 14.10.2025, la causa
è stata rimessa in decisione ed è qui decisa, nei termini che seguono.
9. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
10. Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il
“quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 11.7.2013 n. 17199). Nel caso di specie, alla luce dell'approfondita istruttoria svolta, i cui esiti sono qui appena stati brevemente
7 riportati, si ritiene di dover confermare il contributo provvisoriamente previsto con l'ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 5.9.2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Ovada, il 6.4.2002;
- pone a carico del marito, Sig. , l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di aprile del 2024, alla moglie, Sig.ra CP_1
, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 500,00, rivalutabile
[...] annualmente secondo l'indice ISTAT;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 21 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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