Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 26/10/2017 al numero 9379/2017 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 596/2017 nel giudizio recante
RG 358/2015, emessa il 24/05/2017 e depositata il 29/05/2017 non notificata;
TRA
N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Parte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Stefano;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ivone;
CP_1
APPELLATA
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_2
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE (nuova denominazione della Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Caiafa;
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 22.01.2015 conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Eboli (SA) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore assumeva che il giorno 20.08.2012 si era recata con alcuni amici al parco acquatico denominato “Aquafarm” sito in Battipaglia alla via Spineta Nuova allorquando, alle ore 10.30 circa, dopo aver fatto un bagno in piscina, uscendo dalla vasca sprofondava nella grata ivi presente a causa di un cedimento della stessa. In conseguenza dell'incidente l'attrice si era recata tempestivamente al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “S. Maria della Speranza di
Battipaglia” ove i sanitari le avevano diagnosticato una “ferita gamba sx trauma contusivo
1
riposo unitamente ad una serie di esami strumentali cui si aggiungevano ulteriori 20 giorni di riposo prescritti dal servizio sanitario tedesco. Sulla scorta della documentazione medica ricevuta, il danno subito dall'attrice veniva quantificato in 7 gg di ITT al 100%, 15 gg di ITP al 50% e 20 giorni di
ITP al 25% con un danno biologico permanente pari al 3% oltre al danno non patrimoniale liquidato nella misura di 1/3 della somma di invalidità permanente e temporanea e spese supportate per un totale di €4.552,00. Non ricevendo alcuna offerta a seguito della formale richiesta di risarcimento danni inviata ad Aquafarm a mezzo lettera raccomandata A/R del 29.08.2012 spedita il 26.09.2012 al fine di addivenire al bonario componimento della lite si vedeva costretta ad adire CP_1
l'autorità giudiziaria.
Su presupposti, pertanto, chiedeva accertarsi la esclusiva responsabilità della società convenuta, in qualità di gestore dell'Aquafarm, nella causazione del sinistro e condannare la medesima sl risarcimento di tutti i danni materiali e biologici subiti a causa dello stesso, nonché al risarcimento del danno per le ferie rovinate e non godute il tutto nei limiti di €5.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.
Instauratosi il contradditorio, con comparsa depositata il 30.03.2015 si costituiva in giudizio
[...]
in persona del l.r.p.t. la quale, preliminarmente chiamava in causa per essere Parte_1
manlevata la dalla quale risultava essere assicurata per la Controparte_3
responsabilità civile verso terzi e, nel merito, instava per il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Nello specifico, la convenuta contestava la mancata prova, da parte attrice, del fatto storico, del nesso di causa tra l'evento dedotto ed i danni subiti. Sosteneva la responsabilità della stessa attrice nella causazione dell'evento atteso che il parco acquatico e, dunque, la società che lo ha in gestione è dotato di un regolamento interno, presumibilmente non rispettato dall'attrice. In particolare, la signora non avrebbe rispettato le prescrizioni in esso CP_1
contenute all'art. 26 che prevede il divieto di camminare sulle griglie delle piscine, né aveva provveduto a segnalare immediatamente l'infortunio al personale qualificato presente presso la medicheria interna del complesso con compilazione del verbale interno di pronto soccorso come previsto dall'art. 47 del Regolamento.
A seguito della chiamata in causa, con comparsa di costituzione depositata l'08.06.2015 CP_3
impugnava il contenuto dell'atto introduttivo poiché infondato Controparte_3
ed eccependo la prescrizione del diritto alla manleva assicurativa per effetto del decorso del termine biennale di cui all'art. 2952 c.c. instava, nel merito, per il rigetto della domanda attorea in quanto
2 non provata sostenendo, in ogni caso, che l'assicurata non avesse diritto alla refusione delle spese di lite.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e disposta la CTU ai fini della decisione, il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.04.2017 ove veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 596 del 2017 resa il 24.05.2017 e pubblicata il 29.05.2017 nell'ambito del procedimento n. 358/2015 R.G., il Giudice di Pace di Eboli accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Parte_1 in favore di della somma di €2.533,18 più interessi legali e rivalutazione oltre alle CP_1 spese di giudizio liquidate in complessivi €1.075,00 e rimborso forfetario del 15%, Iva e Cna;
poneva le spese di Ctu a totale carico della convenuta;
rigettava la domanda di manleva formulata da nei confronti di per Parte_1 Controparte_3
intervenuta prescrizione della relativa azione ex art. 2956 c.c. e compensava interamente le spese di lite tra chiamante e chiamato.
2. Con atto di citazione in appello notificato il 25.10.2017 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Salerno e CP_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. per la riforma della sentenza su indicata a fronte di un errato riferimento all'art. 2956 c.c. che nulla ha in comune con la fattispecie per cui è causa nonché di un'errata applicazione dell'art. 2952 c.c. relativamente al termine di prescrizione del diritto alla manleva assicurativa, lamentando un'erronea interpretazione delle risultanze probatorie non essendo stata fornita alcuna prova circa una richiesta del risarcimento del danno precedente alla notifica dell'atto di citazione.
In conclusione, l'appellante impugnava la sentenza del Giudice di prime cure al fine di sentir dichiarare tenuta a manlevarla dalle conseguenze Controparte_3
risarcitorie del sinistro de quo, con condanna della stessa al pagamento del risarcimento CP_3
accordato a delle spese del giudizio di primo grado poste a carico di CP_1 [...]
e delle spese dell'espletata ctu, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado Parte_1
di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta depositata il 17.02.2018 si costituiva la quale contestando CP_1
il contenuto dell'atto di appello ed instando per il suo rigetto concludeva per la conferma della sentenza appellata nella parte in cui individuava il fatto storico e l'attribuzione di responsabilità con condanna dell'appellante alle spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 27.02.2018 si costituiva che Controparte_3
chiedeva il rigetto del gravame eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi
3 dell'art. 348 bis c.p.c. cd. “filtro in appello” nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c. come novellato dalla Legge 134/2012 e, deducendo, l'infondatezza dei due motivi di appello sollevati dall'appellante in merito, rispettivamente, all'errato inquadramento giuridico della fattispecie relativa all'art. 2956 c.c. trattandosi di un mero errore materiale nell'indicazione del predetto articolo e all'erronea interpretazione degli atti di causa circa l'applicazione dell'art. 2952 co. 3 c.c. ribadiva, altresì, la responsabilità esclusiva di nella produzione dell'incidente e la CP_1
carenza di prova circa l'ammontare dei presunti danni subiti dalla stessa chiedendo, infine, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposto il rinvio all'udienza telematica del 15.10.2024 per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il
Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro
4 nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
Sull'eccezione sollevata da circa la dedotta inammissibilità Controparte_3
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. relativo al filtro che consente una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti” va evidenziato che “Qualora il giudice ritenga fin da subito che
l'appello non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c.” (Corte Appello Firenze sez.
IV, 27/03/2023, n.613).
Sicché l'appello deve ritenersi ammissibile sia ai sensi dell'art. 342 che dell'art. 348 bis c.p.c.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui
5 viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello merita accoglimento.
Relativamente alla prima censura dedotta dall'appellante giova rilevare che si è trattato, invero, di un mero errore materiale commesso dal Giudice di prime cure, sia in parte motiva che in dispositivo, nel riferirsi all'art. 2956 c.c. in luogo dell'art. 2952 c.c. ai fini della ritenuta sussistenza dell'intervenuta prescrizione del diritto alla manleva assicurativa per il decorso del termine di due anni dal giorno in cui si era verificato il fatto.
È evidente, infatti, che ci sia stata un'inesatta indicazione della norma dal momento che dalla lettura dell'intero periodo si può ben comprendere che il Giudice intendesse applicare alla fattispecie concreta l'art. 2952 c.c. relativo alla prescrizione in materia di assicurazione.
4. Merita accoglimento il secondo motivo di appello.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che quale Compagnia assicurativa di CP_3 [...]
sia venuta a conoscenza del sinistro per cui è causa allorquando (con la notifica Parte_1
dell'atto di chiamata in causa da parte dell'assicurata in data 21.04.2015) il diritto alla manleva assicurativa si era già prescritto ex art. 2952, comma 3, c.c..
Vero è che, sulla base di quanto affermato da Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, n.31071, in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato, che se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato. Sicché l'assicurato, se condannato al risarcimento in favore del terzo, avrebbe diritto ad invocare il contratto assicurativo e pretendere la manleva, il che costituisce un'ipotesi tipica di sussistenza dell'interesse dell'assicuratore ad eccepire la prescrizione ex art. 2939 c.c. con effetto non solo nei rapporti tra sé e l'assicurato, ma anche nei rapporti tra l'assicurato ed il terzo creditore. Ciò, in considerazione del fatto che l'assicuratore della r.c. subisce un effetto riflesso e pregiudizievole nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell'assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, dato che il debito di questi è chiaramente il presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore.
Sul punto, però, merita accoglimento la tesi sostenuta dall'appellante circa la errata interpretazione degli atti di causa e delle risultanze probatorie da parte del Giudice di prime cure con riferimento all'invio della richiesta di risarcimento del danno inoltrata da parte dell'attrice prima dell'instaurazione del presente giudizio e alla conseguente decorrenza del termine di prescrizione
6 biennale di cui all'art. 2952 c.c., decorrente, appunto, “dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”.
Deve convenirsi con quanto sostenuto dall'appellante in ordine al fatto che Parte_1
non vi sia la prova che sia venuta a conoscenza del sinistro de quo in data Parte_1
antecedente al 22.01.2015, con la notifica dell'atto di citazione.
Parte attrice ha prodotto in primo grado copia della richiesta risarcitoria inoltrata ad AquaFarm del
29.08.2012 spedita il 26.09.2012, a seguito dell'incidente avvenuto in data 20.08.2012 alle ore
10.30 circa.
Tuttavia, l'appellante asserisce di non averla mai ricevuta in quanto la suddetta richiesta è stata indirizzata, appunto, alla società e non alla convenuta società Controparte_4 Parte_1
che era subentrata come gestore del Parco acquatico.
Ed in effetti, dalla ricevuta di ritorno rispedita al mittente da Postraexpress il 01- CP_1
05.10.2012 si può, peraltro, constatare il mancato recapito della corrispondenza per assenza del destinatario, indicato come “Aquafarm”, in luogo di Trattasi di due società Parte_1
differenti, pur avendo in comune la stessa sede sociale.
La denominazione si riscontra, inoltre, sulla quietanza di pagamento da parte Parte_1
della contraente del premio assicurativo relativo alla polizza n. 0000020152 Parte_1
stipulata con per il periodo di copertura dal 23.05.2012 al 23.05.2013. CP_3
Risulta per tabulas (Visura camerale allegata alla produzione di primo grado) che Parte_1
abbia gestito il parco acquatico denominato “Aquafarm” in virtù di Contratto di fitto di ramo
[...]
d'azienda stipulato con la proprietà, Pulsar Alberghi e Turismo s.p.a., e la sua data di inizio attività
è il 25.05.2012; precedentemente alla data del 25.05.2012 il parco acquatico era gestito dalla altro soggetto giuridico, società, mentre il sinistro de quo si è verificato in data Controparte_4
20.08.2012, quando il parco acquatico era già effettivamente gestito da Parte_1
Pertanto, sulla base della documentazione prodotta dalle parti può accertarsi che Parte_1
soggetto gestore del parco acquatico al momento del sinistro (20.08.2012) e contraente della
[...]
polizza per il periodo di copertura dal 23.05.2012 al 23.05.2013, non abbia avuto notizia legale del sinistro de quo e della domanda di risarcimento prima della notifica dell'atto di citazione.
Da ciò discende che la tempestività della domanda di manleva spiegata dalla convenuta
[...]
nei confronti Parte_1 CP_3
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello, e quindi della domanda di manleva formulata da deve essere condannata a garantire e tenere Parte_1 CP_3
indenne di quanto è tenuta a pagare in forza della sentenza oggetto del Parte_1
presente appello per capitale, rivalutazione, interessi e spese.
7 4. Quanto alle spese di lite, con riferimento al rapporto processuale tra e Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore (già Controparte_2
, le stesse seguono soccombenza della Controparte_3
seconda e sono liquidate in dispositivo per il primo e per il secondo grado di giudizio.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio sostenute dalla appellata nei confronti CP_1 della quale l'appellante non ha formulato domande, sono poste a carico di
[...]
per il principio di causalità: Controparte_2 Controparte_2 nell'osteggiare (illegittimamente in ragione dell'esito del presente giudizio d'appello) la domanda di manleva ha dato causa al giudizio di appello ove è stata inevitabilmente convenuta. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 9379/2017
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, condanna in persona Controparte_2
del suo legale rappresentante pro-tempore a garantire e tenere indenne in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore di quanto quest'ultima è tenuta a pagare in forza della sentenza di primo grado per capitale, rivalutazione, interessi e spese.
2) condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore al pagamento nei confronti di in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida complessivamente in €1.075,00 per compenso avvocato, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Di Stefano;
3) condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore al pagamento nei confronti di in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore delle spese di lite del secondo grado di giudizio che liquida complessivamente in €250,00 per esborsi ed €2.250,00 per compenso avvocato, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Di Stefano;
4) condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore al pagamento nei confronti di delle spese di lite del secondo grado di CP_1 giudizio che liquida complessivamente in €2.250,00 per compenso avvocato, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Ivone;
Così deciso in Salerno, il 04.02.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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