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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/10/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2474 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Cremasco
e
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(TV) il 22/04/1965, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Castegnaro
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c.. I coniugi vivranno separati, nel reciproco
[...]
rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
2. ordinare al Comune di OR del PP (TV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. la casa coniugale sita in Mussolente via Manzoni 27, di proprietà esclusiva della signora verrà assegnata alla stessa con tutti gli arredi e corredi, ivi Parte_1
contenuti, perché vi abiti con i figli. Il signor trasferirà la propria residenza CP_1
nel suo immobile a OR del PP dove la famiglia aveva abitato dal 1998 al 2016,
portando con sé i propri effetti personali e gli oggetti che gli appartengono;
4. il figlio minore rimane affidato a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
congiuntamente e in maniera collaborativa la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione, che potranno essere assunte anche singolarmente da ciascuno di loro.
5. continuerà a vivere prevalentemente con la madre e le sorelle nella casa Per_1
famigliare di Mussolente, via Manzoni 27 ma sarà libero di incontrare fuori della casa materna e rimanere con il padre tutte le volte che lo desidera, secondo gli accordi che,
di volta in volta, verranno presi con lo stesso.
6. Anche le altre festività e i ponti verranno decisi coinvolgendo direttamente , Per_1
in modo che lo stesso abbia comunque la possibilità di trascorrere con il padre il maggior tempo possibile.
2 7. Il signor corrisponderà mensilmente entro il giorno 11 di ogni mese, a CP_1
decorrere da quando lascerà la casa familiare, alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1
bancario nel conto corrente alla stessa intestato la somma di euro 1.000,00 (500,00
euro per i figli e ) a titolo di contributo al loro mantenimento, importo Per_1 Per_2
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da gennaio 2026.
8. Le spese straordinarie necessarie per i figli, individuate nel Protocollo d'intesa adottato da codesto Tribunale e secondo le modalità ivi indicate, saranno suddivise nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora CP_1
Parte_1
9. L'Assegno unico per il figlio resterà al 100% alla madre. Per_1
10. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
11. Entro il mese di marzo di ogni anno i coniugi redigeranno un calendario che permetta l'utilizzo condiviso dell'immobile di Bibione sito in piazza Orione - condominio
Millennium in comproprietà tra gli stessi. Le spese condominiali e di utilizzo ( utenze,
tasse etc) saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in OR DE PP (TV) in data 06.06.1998,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
3 All'esito dell'udienza del 21.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del signor nella misura del CP_1
60% e a carico della signora nella misura del 40%; Parte_1
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_2
mensile di euro 500,00, nonché di sostenere al 60% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in
4 materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Mussolente (VI), via Manzoni 27, in favore di quale genitore convivente Parte_1
con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in OR DE PP (TV) in data 06.06.1998 con atto
[...]
trascritto al n. 14, parte II, serie A, anno 1998, ufficio 1, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR DE
PP (TV) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
5 c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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