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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III sez. civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 491/2024, posta in decisione in data _16.5.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 28/05/1968, con il patrocinio dell'Avv. VALGUARNERA FABIO e con elezione di domicilio in via via G. MARCONI N. 10 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1 (FALL. 65/2019) (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. TULONE FABIO e con elezione di domicilio in via VIA
RESUTTANA, 360 90146 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Curatela del Fallimento della società citava Controparte_2 [...]
dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata Impresa, quale Parte_1 amministratrice unica della società fallita, lamentando che la stessa aveva posto in essere un comportamento colposo compromettendo ogni possibilità di ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari della società, non avendo, in particolare: 1) provveduto alla regolare tenuta delle scritture contabili, del tutto assenti dal 2016 sin al giugno 2019 data della dichiarazione del fallimento, 2) aggiornato i libri sociali, 3) convocato l'assemblea per l'approvazione dei bilanci, 4) omesso la loro pubblicazione, 5) nonché la predisposizione e il deposito delle dichiarazioni fiscali;
inoltre: 6) aveva proseguito l'attività di impresa, nonostante la stessa sino al 31.12.2014 avesse registrato effettive perdite tali da aver eroso il capitale sociale 7) non aveva in alcun modo preservato l'attivo patrimoniale come risultante dai libri e dalle scritture contabile dalla stessa amministratrice depositate.
Pertanto, la Curatela chiedeva che la , quale amministratrice unica della società Pt_1 fallita, rispondesse dei danni causati, ai sensi dell'art. 146 L.F. da liquidarsi nella misura di € 175.842,73, pari all'intero passivo accertato oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Si costituiva che contestava quanto dedotto dall'attrice, Parte_1 precisando che la contabilità era stata da lei correttamente tenuta, come dimostrato dalle scritture contabili obbligatorie depositate a mani del Curatore (giusto verbale del 7.12.2020); che la perdita si era verificata nell'esercizio 2014, chiuso con un disavanzo di € 51.193,10 ed era emersa nell'aprile 2015, come risultava dal relativo
2 bilancio regolarmente trascritto nel Libro Inventari 2014; in relazione al fatto che la perdita aveva interamente eroso il capitale sociale, deduceva di aver prontamente e diligentemente convocato i soci, i quali avevano deliberato, con assemblea del
30.4.2015, di non ripianare la perdita di esercizio e di procedere alla liquidazione della società; che ella, con propria determinazione del 4.5.2015, ai sensi dell'art. 2484
n.4 c.c., aveva dichiarato ed accertato la sussistenza della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e che da tale data non aveva più posto in essere alcuna nuova operazione, se non quelle strettamente necessarie per la liquidazione dei beni della società; che con le disponibilità liquide della società (e con fondi proprio) erano infatti stati pagati tutti i creditori (tutti i canoni di locazione, tutte le utenze, tutti i dipendenti, compreso il TFR, tutte le imposte, tutti i fornitori), ad eccezione della Deduceva, Parte_2 inoltre, che successivamente alla liquidazione di fatto della società era stato notificato un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, per errori formali nella dichiarazione dell'esercizio 2014. Pertanto, asseriva di aver sempre diligentemente operato e che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta.
La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo di Consulenza tecnica d'ufficio; con sentenza n. 779/2024 del giorno 8.2.2024, il Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso presentato dalla e condannava Parte_3 [...] al pagamento della somma complessiva di € 217.101,88, oltre alle spese Pt_1 legali e della espletata C.T.U..
In motivazione, il primo Giudice dava atto che la dedotta omessa tenuta delle scritture contabili da parte dell'amministratrice, relative agli esercizi dal 2012 al 2019 aveva trovato piena conferma all'esito dell'istruttoria. Infatti, il C.T.U. aveva accertato che mancava la documentazione giustificativa dei fatti gestionali annotati nei libri contabili che sono stati prodotti o acquisiti dallo stesso C.T.U. e che in questa situazione non era possibile procedere né alla ricostruzione, né alla verifica dell'attendibilità della contabilità. Il Tribunale accertava, altresì, che già al
31.12.2014 la società registrava una perdita d'esercizio pari ad € 51.193,10 (pari a 4 volte il capitale sociale di € 10.000,00 iscritto all'ultimo bilancio pubblicato del
31.12.2013), idonea ad erodere completamente il capitale sociale, ma che, ciò nonostante, l'amministratrice aveva proseguito l'attività per altri due esercizi (come
3 anche la C.T.U avrebbe riferito), con incremento delle perdite. Di contro, secondo il decidente, la non aveva dimostrato di avere sollecitato la ricapitalizzazione Pt_1 della società né promosso la liquidazione, limitandosi in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2014, a comunicare ai soci la perdita di esercizio, la necessità del suo ripiano, altrimenti la società sarebbe stata posta in liquidazione (mai attuata, come detto).
Ciò posto, per quanto concerneva la quantificazione del danno, il Giudice di primo grado riteneva potersi applicare il criterio residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare;
tuttavia, poiché l'insufficienza della documentazione prodotta aveva impedito di risalire all'origine delle spese annotate, e conseguentemente reso impossibile ricostruire la situazione economico patrimoniale della società, il danno veniva determinato in misura pari all'importo passivo accertato in sede fallimentare, maggiorato degli interessi al tasso legale e procedendo alla sua rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valore.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello al Parte_1 quale resisteva la società . Controparte_3 CP_1
In data 16.5.2025, a seguito di udienza collegiale svolta in presenza, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha stabilito che l'omessa tenuta delle scritture contabili ha trovato piena conferma dall'esito dell'istruttoria. L'appellante evidenzia, di contro, come il consulente tecnico non sia mai giunto a tale affermazione, risultando dal fascicolo di primo grado il deposito dei seguenti documenti: bilancio 2013, copia del libro dei verbali dell'amministratore, copia del libro verbali dell'assemblea dei soci, libro inventario esercizio dal 2012 al 2017, con relativo bilancio d'esercizio, libro giornale dal 2012 al 2017. In atti non sono presenti i paritari che però risultano essere stati consegnati al Curatore, come risulta da verbale di consegna del 7.12.2020, anch'esso agli atti.
Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza in ordine alla prosecuzione dell'attività dopo l'emersione della perdita. Dal carteggio processuale, infatti, confrontando la situazione come risultante al 31.12.2014 e quella
4 al momento della dichiarazione di fallimento, emerge come non vi sia stata alcuna prosecuzione dell'attività, sicché nessun danno si sarebbe mai prodotto in capo alla società, rendendo ciò ingiustificata la condanna risarcitoria nei confronti dell'Amministratrice EI adduce altresì che la documentazione Parte_1 prodotta permette di risalire all'origine delle spese annotate, errando il Giudice ad aver liquidato il danno, non dimostrato, con il criterio residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare.
Con il terzo motivo del ricorso l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza in ordine al risarcimento del danno.
I primi tre motivi del gravame, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, non hanno pregio.
Va ricordato che il Codice civile, specificamente agli artt. 2392, 2214, 2478 e
2423 c.c., impone agli amministratori il rispetto degli obblighi di legge e di statuto, con la diligenza richiesta dall'incarico, tra i quali vi è la tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell'art 2214 c.c., e la redazione del bilancio secondo i principi di legge e contabili applicati. Tali obblighi permangono in capo all'amministrazione di diritto, a prescindere dalla circostanza che vi sia un consulente, o altro amministratore di fatto, che materialmente, al posto dell'amministratore di diritto, assolva gli obblighi al suo posto.
Tuttavia, la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori, e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto, costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria in capo agli stessi;
occorre, infatti, la prova del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi ( Cass. n. 5876/2011).
Il nesso causale rileva non solo come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, ma anche da un punto di vista oggettivo, atteso che esso consente, come regola generale, di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento, ponendo a
5 carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente connesso alla loro condotta omissiva e commissiva.
Ebbene, nel dettaglio va osservato che risponde al vero, quanto al primo motivo, che dal verbale del 7.12.2020 sottoscritto dalla e presumibilmente dal Curatore Pt_1 fallimentare, consegnatario degli atti ivi indicati, risulta la consegna di libri inventari, libro giornale e anche delle “schede contabili” (così genericamente indicate) relative agli esercizi dal 2012 al 2016; risulta altresì, dalle allegazioni delle parti, che l'ultimo bilancio pubblicato nel registro delle imprese è quello del 31 dicembre 2013, non vi è il registro IVA.
Risulta, quindi una carenza documentale, anche piuttosto grave;
il C.T.U. dal canto suo, lamenta la mancanza della documentazione contabile che ha prodotto le registrazioni dei fatti gestionali e che, per tale motivo, egli non ha sostanzialmente dato risposta ai quesiti. Assume la di non aver prodotto questa documentazione Pt_1 perché, a seguito di questa consegna al Curatore, non la aveva più a disposizione (le sole schede contabili alla fine, perché i libri giornale e inventario risultano acquisiti e il CTU li ha visionati). La , allora, non ha provveduto a chiedere, contro la Pt_1
Curatela, l'esibizione dei documenti contabili a suo tempo segnalati, (e il verbale citato avrebbe costituito principio di prova dell'esistenza presso la controparte dei documenti evocati) onde supportare le proprie difese, con le ovvie conseguenze.
Seppure, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità, la sola l'inadempienza degli obblighi relativi alla gestione delle scritture contabili, la loro formazione e conservazione (non solo i libri ma anche le pezze d'appoggio) non può da solo fondare la responsabilità, occorrendo anche un danno e il nesso di causalità tra questo danno e le condotte inadempienti, va però rilevato che lo stesso C.T.U. riferisce come queste carenze documentali abbiano impedito un riscontro esatto sulla corretta gestione della società, proprio ai fini, come meglio si vedrà in prosieguo, del più corretto inquadramento del danno risarcibile nella specie.
Per quanto concerne il secondo motivo, che contesta la prosecuzione dell'attività di impesa da parte della pur dopo l'emersione della perdita di Pt_1 esercizio, va brevemente osservato che il rilievo appare sostanzialmente fondato, sulla base della seguente considerazione: il C.T.U. non spiega da dove trae il dato della prosecuzione, i libri prodotti sul punto non sono molto esaustivi. I debiti
6 ammessi al passivo sono due ( e Agenzia delle Entrate avviso Parte_2 di accertamento, la loro somma cumula il debito dichiarato e richiesto come voce del risarcimento) e sono antecedenti il 2014. Nella domanda di ammissione al passivo del settembre 2019, richiama fatture tutte del 2013; quanto Parte_2 all'Erario, dal libro dei verbali dell'amministratore, vi è un verbale di riunione dell'organo amministrativo, nel quale di danno gli estremi dell'avviso, che appunto riguarda fatti relativi all'anno di imposta del 2014. Sembra e comunque non è documentato, che dopo il 2014 vi siano nuovi debiti, in buona sostanza, ma la Curatela non manca di far constare che non si sa se ci siano in realtà altri di debitori, in quanto la carenza dei documenti e della tenuta comunque della documentazione e delle scritture contabili impedisce di accertare se ci sono altri creditori, oltre quelli citati.
Il rilievo, tuttavia, non è sufficiente a esimere la da responsabilità per il Pt_1 dissesto della società.
Va ricordato che la , come emerge dalla documentazione acquisita e Pt_1 come peraltro il primo Giudice assevera e la stessa appellante riferisce nei propri atti difensivi, è amministratrice unica della società sin dalla sua costituzione, cioè dal 2012; si è già osservato che la responsabilità dell'amministratore per l'adempimento degli obblighi permane anche, se vi siano consulenti o amministratori di fatto che materialmente assolvano gli obblighi al suo posto o in suo supporto.
Si è anche osservato che la ha segnalato, nel verbale dell'assemblea Pt_1 dei soci del 30.4.2015, nella quale è stato approvato il bilancio al 31.12.2014, e illustrato ai soci (che in effetti erano due, la stessa e tale Persona_1 presente in occasione della stessa riunione) che la grave perdita di bilancio supera il capitale sociale e che occorreva il ripianamento della perdita da parte dei soci in misura proporzionale alla quota di capitale possedute, “altrimenti la società verrà posta in liquidazione”. La quindi enuncia, lei stessa, la necessità di ripianare Pt_1 la perdita e l'alternativa, stringente anche nella sua prospettazione, dell'apertura della liquidazione;
essa era dunque consapevole della grave criticità in cui versava la sua società e non ha fatto quel che lei stessa sapeva essere necessario – il ripiano della perdita (che peraltro i soci nella stessa sede hanno respinto) o
7 sollecitare e far partire l'effettiva ricapitalizzazione ovvero la liquidazione - e non può costituire esimente, rispetto a tali importanti omissioni, il fatto che abbia rimesso a consulenti commercialisti esterni l'incarico di depositare la delibera al
Registro delle Imprese convocando l'assemblea per la liquidazione, che però non si è tenuta.
In definitiva, la tenuta superficiale e inappropriata della documentazione,
l'omissione delle necessarie iniziative - in primis l'apertura della liquidazione - per il contenimento della crisi della società, costituiscono inadempimento compiuto per negligenza, sicché va confermata la responsabilità della stessa.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, va confermata la quantificazione compiuta dal Tribunale in prime cure. Il criterio differenziale
(differenza tra attivo e passivo fallimentare), di carattere genericamente residuale, si impone nella specie laddove il C.T.U. e il primo Giudice rilevano che la documentazione carente non ha consentito di accertare l'attivo patrimoniale. E' appena il caso di ricordare che la è amministratrice unica della società sin Pt_1 dalla sua costituzione, quindi piena responsabile anche del disordine e della carenza della documentazione, oltre che della gestione, sicché è inevitabile che le incongruità dell'intera gestione societaria sia ascritta alla stessa.
L'appello pertanto viene rigettato.
Tenuto conto della particolarità del caso concreto , ricorrono giusti motivo per la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza n. 779/2024, Parte_3 Controparte_4 pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 8.2.2024; 8 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Imprese in data 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III sez. civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 491/2024, posta in decisione in data _16.5.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 28/05/1968, con il patrocinio dell'Avv. VALGUARNERA FABIO e con elezione di domicilio in via via G. MARCONI N. 10 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1 (FALL. 65/2019) (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. TULONE FABIO e con elezione di domicilio in via VIA
RESUTTANA, 360 90146 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Curatela del Fallimento della società citava Controparte_2 [...]
dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata Impresa, quale Parte_1 amministratrice unica della società fallita, lamentando che la stessa aveva posto in essere un comportamento colposo compromettendo ogni possibilità di ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari della società, non avendo, in particolare: 1) provveduto alla regolare tenuta delle scritture contabili, del tutto assenti dal 2016 sin al giugno 2019 data della dichiarazione del fallimento, 2) aggiornato i libri sociali, 3) convocato l'assemblea per l'approvazione dei bilanci, 4) omesso la loro pubblicazione, 5) nonché la predisposizione e il deposito delle dichiarazioni fiscali;
inoltre: 6) aveva proseguito l'attività di impresa, nonostante la stessa sino al 31.12.2014 avesse registrato effettive perdite tali da aver eroso il capitale sociale 7) non aveva in alcun modo preservato l'attivo patrimoniale come risultante dai libri e dalle scritture contabile dalla stessa amministratrice depositate.
Pertanto, la Curatela chiedeva che la , quale amministratrice unica della società Pt_1 fallita, rispondesse dei danni causati, ai sensi dell'art. 146 L.F. da liquidarsi nella misura di € 175.842,73, pari all'intero passivo accertato oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Si costituiva che contestava quanto dedotto dall'attrice, Parte_1 precisando che la contabilità era stata da lei correttamente tenuta, come dimostrato dalle scritture contabili obbligatorie depositate a mani del Curatore (giusto verbale del 7.12.2020); che la perdita si era verificata nell'esercizio 2014, chiuso con un disavanzo di € 51.193,10 ed era emersa nell'aprile 2015, come risultava dal relativo
2 bilancio regolarmente trascritto nel Libro Inventari 2014; in relazione al fatto che la perdita aveva interamente eroso il capitale sociale, deduceva di aver prontamente e diligentemente convocato i soci, i quali avevano deliberato, con assemblea del
30.4.2015, di non ripianare la perdita di esercizio e di procedere alla liquidazione della società; che ella, con propria determinazione del 4.5.2015, ai sensi dell'art. 2484
n.4 c.c., aveva dichiarato ed accertato la sussistenza della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e che da tale data non aveva più posto in essere alcuna nuova operazione, se non quelle strettamente necessarie per la liquidazione dei beni della società; che con le disponibilità liquide della società (e con fondi proprio) erano infatti stati pagati tutti i creditori (tutti i canoni di locazione, tutte le utenze, tutti i dipendenti, compreso il TFR, tutte le imposte, tutti i fornitori), ad eccezione della Deduceva, Parte_2 inoltre, che successivamente alla liquidazione di fatto della società era stato notificato un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, per errori formali nella dichiarazione dell'esercizio 2014. Pertanto, asseriva di aver sempre diligentemente operato e che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta.
La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo di Consulenza tecnica d'ufficio; con sentenza n. 779/2024 del giorno 8.2.2024, il Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso presentato dalla e condannava Parte_3 [...] al pagamento della somma complessiva di € 217.101,88, oltre alle spese Pt_1 legali e della espletata C.T.U..
In motivazione, il primo Giudice dava atto che la dedotta omessa tenuta delle scritture contabili da parte dell'amministratrice, relative agli esercizi dal 2012 al 2019 aveva trovato piena conferma all'esito dell'istruttoria. Infatti, il C.T.U. aveva accertato che mancava la documentazione giustificativa dei fatti gestionali annotati nei libri contabili che sono stati prodotti o acquisiti dallo stesso C.T.U. e che in questa situazione non era possibile procedere né alla ricostruzione, né alla verifica dell'attendibilità della contabilità. Il Tribunale accertava, altresì, che già al
31.12.2014 la società registrava una perdita d'esercizio pari ad € 51.193,10 (pari a 4 volte il capitale sociale di € 10.000,00 iscritto all'ultimo bilancio pubblicato del
31.12.2013), idonea ad erodere completamente il capitale sociale, ma che, ciò nonostante, l'amministratrice aveva proseguito l'attività per altri due esercizi (come
3 anche la C.T.U avrebbe riferito), con incremento delle perdite. Di contro, secondo il decidente, la non aveva dimostrato di avere sollecitato la ricapitalizzazione Pt_1 della società né promosso la liquidazione, limitandosi in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2014, a comunicare ai soci la perdita di esercizio, la necessità del suo ripiano, altrimenti la società sarebbe stata posta in liquidazione (mai attuata, come detto).
Ciò posto, per quanto concerneva la quantificazione del danno, il Giudice di primo grado riteneva potersi applicare il criterio residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare;
tuttavia, poiché l'insufficienza della documentazione prodotta aveva impedito di risalire all'origine delle spese annotate, e conseguentemente reso impossibile ricostruire la situazione economico patrimoniale della società, il danno veniva determinato in misura pari all'importo passivo accertato in sede fallimentare, maggiorato degli interessi al tasso legale e procedendo alla sua rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valore.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello al Parte_1 quale resisteva la società . Controparte_3 CP_1
In data 16.5.2025, a seguito di udienza collegiale svolta in presenza, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha stabilito che l'omessa tenuta delle scritture contabili ha trovato piena conferma dall'esito dell'istruttoria. L'appellante evidenzia, di contro, come il consulente tecnico non sia mai giunto a tale affermazione, risultando dal fascicolo di primo grado il deposito dei seguenti documenti: bilancio 2013, copia del libro dei verbali dell'amministratore, copia del libro verbali dell'assemblea dei soci, libro inventario esercizio dal 2012 al 2017, con relativo bilancio d'esercizio, libro giornale dal 2012 al 2017. In atti non sono presenti i paritari che però risultano essere stati consegnati al Curatore, come risulta da verbale di consegna del 7.12.2020, anch'esso agli atti.
Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza in ordine alla prosecuzione dell'attività dopo l'emersione della perdita. Dal carteggio processuale, infatti, confrontando la situazione come risultante al 31.12.2014 e quella
4 al momento della dichiarazione di fallimento, emerge come non vi sia stata alcuna prosecuzione dell'attività, sicché nessun danno si sarebbe mai prodotto in capo alla società, rendendo ciò ingiustificata la condanna risarcitoria nei confronti dell'Amministratrice EI adduce altresì che la documentazione Parte_1 prodotta permette di risalire all'origine delle spese annotate, errando il Giudice ad aver liquidato il danno, non dimostrato, con il criterio residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare.
Con il terzo motivo del ricorso l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza in ordine al risarcimento del danno.
I primi tre motivi del gravame, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, non hanno pregio.
Va ricordato che il Codice civile, specificamente agli artt. 2392, 2214, 2478 e
2423 c.c., impone agli amministratori il rispetto degli obblighi di legge e di statuto, con la diligenza richiesta dall'incarico, tra i quali vi è la tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell'art 2214 c.c., e la redazione del bilancio secondo i principi di legge e contabili applicati. Tali obblighi permangono in capo all'amministrazione di diritto, a prescindere dalla circostanza che vi sia un consulente, o altro amministratore di fatto, che materialmente, al posto dell'amministratore di diritto, assolva gli obblighi al suo posto.
Tuttavia, la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori, e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto, costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria in capo agli stessi;
occorre, infatti, la prova del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi ( Cass. n. 5876/2011).
Il nesso causale rileva non solo come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, ma anche da un punto di vista oggettivo, atteso che esso consente, come regola generale, di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento, ponendo a
5 carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente connesso alla loro condotta omissiva e commissiva.
Ebbene, nel dettaglio va osservato che risponde al vero, quanto al primo motivo, che dal verbale del 7.12.2020 sottoscritto dalla e presumibilmente dal Curatore Pt_1 fallimentare, consegnatario degli atti ivi indicati, risulta la consegna di libri inventari, libro giornale e anche delle “schede contabili” (così genericamente indicate) relative agli esercizi dal 2012 al 2016; risulta altresì, dalle allegazioni delle parti, che l'ultimo bilancio pubblicato nel registro delle imprese è quello del 31 dicembre 2013, non vi è il registro IVA.
Risulta, quindi una carenza documentale, anche piuttosto grave;
il C.T.U. dal canto suo, lamenta la mancanza della documentazione contabile che ha prodotto le registrazioni dei fatti gestionali e che, per tale motivo, egli non ha sostanzialmente dato risposta ai quesiti. Assume la di non aver prodotto questa documentazione Pt_1 perché, a seguito di questa consegna al Curatore, non la aveva più a disposizione (le sole schede contabili alla fine, perché i libri giornale e inventario risultano acquisiti e il CTU li ha visionati). La , allora, non ha provveduto a chiedere, contro la Pt_1
Curatela, l'esibizione dei documenti contabili a suo tempo segnalati, (e il verbale citato avrebbe costituito principio di prova dell'esistenza presso la controparte dei documenti evocati) onde supportare le proprie difese, con le ovvie conseguenze.
Seppure, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità, la sola l'inadempienza degli obblighi relativi alla gestione delle scritture contabili, la loro formazione e conservazione (non solo i libri ma anche le pezze d'appoggio) non può da solo fondare la responsabilità, occorrendo anche un danno e il nesso di causalità tra questo danno e le condotte inadempienti, va però rilevato che lo stesso C.T.U. riferisce come queste carenze documentali abbiano impedito un riscontro esatto sulla corretta gestione della società, proprio ai fini, come meglio si vedrà in prosieguo, del più corretto inquadramento del danno risarcibile nella specie.
Per quanto concerne il secondo motivo, che contesta la prosecuzione dell'attività di impesa da parte della pur dopo l'emersione della perdita di Pt_1 esercizio, va brevemente osservato che il rilievo appare sostanzialmente fondato, sulla base della seguente considerazione: il C.T.U. non spiega da dove trae il dato della prosecuzione, i libri prodotti sul punto non sono molto esaustivi. I debiti
6 ammessi al passivo sono due ( e Agenzia delle Entrate avviso Parte_2 di accertamento, la loro somma cumula il debito dichiarato e richiesto come voce del risarcimento) e sono antecedenti il 2014. Nella domanda di ammissione al passivo del settembre 2019, richiama fatture tutte del 2013; quanto Parte_2 all'Erario, dal libro dei verbali dell'amministratore, vi è un verbale di riunione dell'organo amministrativo, nel quale di danno gli estremi dell'avviso, che appunto riguarda fatti relativi all'anno di imposta del 2014. Sembra e comunque non è documentato, che dopo il 2014 vi siano nuovi debiti, in buona sostanza, ma la Curatela non manca di far constare che non si sa se ci siano in realtà altri di debitori, in quanto la carenza dei documenti e della tenuta comunque della documentazione e delle scritture contabili impedisce di accertare se ci sono altri creditori, oltre quelli citati.
Il rilievo, tuttavia, non è sufficiente a esimere la da responsabilità per il Pt_1 dissesto della società.
Va ricordato che la , come emerge dalla documentazione acquisita e Pt_1 come peraltro il primo Giudice assevera e la stessa appellante riferisce nei propri atti difensivi, è amministratrice unica della società sin dalla sua costituzione, cioè dal 2012; si è già osservato che la responsabilità dell'amministratore per l'adempimento degli obblighi permane anche, se vi siano consulenti o amministratori di fatto che materialmente assolvano gli obblighi al suo posto o in suo supporto.
Si è anche osservato che la ha segnalato, nel verbale dell'assemblea Pt_1 dei soci del 30.4.2015, nella quale è stato approvato il bilancio al 31.12.2014, e illustrato ai soci (che in effetti erano due, la stessa e tale Persona_1 presente in occasione della stessa riunione) che la grave perdita di bilancio supera il capitale sociale e che occorreva il ripianamento della perdita da parte dei soci in misura proporzionale alla quota di capitale possedute, “altrimenti la società verrà posta in liquidazione”. La quindi enuncia, lei stessa, la necessità di ripianare Pt_1 la perdita e l'alternativa, stringente anche nella sua prospettazione, dell'apertura della liquidazione;
essa era dunque consapevole della grave criticità in cui versava la sua società e non ha fatto quel che lei stessa sapeva essere necessario – il ripiano della perdita (che peraltro i soci nella stessa sede hanno respinto) o
7 sollecitare e far partire l'effettiva ricapitalizzazione ovvero la liquidazione - e non può costituire esimente, rispetto a tali importanti omissioni, il fatto che abbia rimesso a consulenti commercialisti esterni l'incarico di depositare la delibera al
Registro delle Imprese convocando l'assemblea per la liquidazione, che però non si è tenuta.
In definitiva, la tenuta superficiale e inappropriata della documentazione,
l'omissione delle necessarie iniziative - in primis l'apertura della liquidazione - per il contenimento della crisi della società, costituiscono inadempimento compiuto per negligenza, sicché va confermata la responsabilità della stessa.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, va confermata la quantificazione compiuta dal Tribunale in prime cure. Il criterio differenziale
(differenza tra attivo e passivo fallimentare), di carattere genericamente residuale, si impone nella specie laddove il C.T.U. e il primo Giudice rilevano che la documentazione carente non ha consentito di accertare l'attivo patrimoniale. E' appena il caso di ricordare che la è amministratrice unica della società sin Pt_1 dalla sua costituzione, quindi piena responsabile anche del disordine e della carenza della documentazione, oltre che della gestione, sicché è inevitabile che le incongruità dell'intera gestione societaria sia ascritta alla stessa.
L'appello pertanto viene rigettato.
Tenuto conto della particolarità del caso concreto , ricorrono giusti motivo per la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza n. 779/2024, Parte_3 Controparte_4 pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 8.2.2024; 8 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Imprese in data 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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