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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1135/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DOTTORE NICOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
hanno esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in il 01/05/1999, optando per il regime di CP_2
comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte
II, Serie A, dell'anno 1999; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, il 2.8.2002; Per_1
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 19.6.2018 innanzi al Presidente del
Tribunale di Cuneo e che la separazione è stata omologata con decreto del 6.7.2018; che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo pronunciarsi sentenza alle condizioni condivise.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
01/05/1999 in da , nata a [...] il [...], e da CP_2 Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Controparte_1
pagina 2 di 3 Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di al N. 2, parte II Serie A, anno CP_2
1999, alle seguenti
CONDIZIONI
“senza disporre alcunché a carico dei conchiudenti a titolo di contributo di mantenimento e/o di somministrazione dell'assegno divorzile, fin dal momento della domanda congiunta di divorzio”
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere alla annotazione della presente CP_2
sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Rodolfo Magrì
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1135/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DOTTORE NICOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
hanno esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in il 01/05/1999, optando per il regime di CP_2
comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte
II, Serie A, dell'anno 1999; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, il 2.8.2002; Per_1
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 19.6.2018 innanzi al Presidente del
Tribunale di Cuneo e che la separazione è stata omologata con decreto del 6.7.2018; che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo pronunciarsi sentenza alle condizioni condivise.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
01/05/1999 in da , nata a [...] il [...], e da CP_2 Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Controparte_1
pagina 2 di 3 Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di al N. 2, parte II Serie A, anno CP_2
1999, alle seguenti
CONDIZIONI
“senza disporre alcunché a carico dei conchiudenti a titolo di contributo di mantenimento e/o di somministrazione dell'assegno divorzile, fin dal momento della domanda congiunta di divorzio”
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere alla annotazione della presente CP_2
sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Rodolfo Magrì
pagina 3 di 3