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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
LA LO Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3377/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, che lo Pt_1 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti SIMONE SARA FRANCESCA
( ), OV IC ( ), C.F._1 C.F._2 Parte_2
( ), ( , C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ) C.F._5
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MONTE NAPOLEONE, 8 CP_1 P.IVA_2
20121 presso lo studio dell'avv. SUTTI STEFANO, che la rappresenta e difende come da Pt_1 delega in atti, unitamente all'avv. OGLIO LIVIA ( ) C.F._6
APPELLATA
pagina 1 di 10 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello del e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: Parte_1
In via preliminare:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sulla questione oggetto della causa, stante la giurisdizione del Giudice Amministrativo, e, per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento d'ingiunzione e la nullità del Decreto ingiuntivo n.15894/2020 emesso per il pagamento della somma di € 140.600,16 a titolo di indennità di avviamento per un immobile demaniale del
Comune di , in Galleria Vittorio Emanuele II, Via Ugo Foscolo 3 angolo Via Silvio Pellico n. 1, Pt_1 oltre alle spese della procedura monitoria;
Nel merito:
accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento d'ingiunzione per mancanza delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e/o l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata dalla nei confronti del , e per l'effetto annullare/revocare CP_1 Parte_1
e/o dichiarare nullo e inefficace il Decreto Ingiuntivo n.15894/2020 e dichiarare non dovuta dal
la somma di € 140.600,16 e qualunque altra somma a qualsiasi titolo;
Parte_1
dichiarare, altresì, non dovute eventuali ulteriori somme a titolo di interessi legali e/o moratori fino all'effettivo saldo o ad altro titolo;
condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme pagate dal in Parte_1 esecuzione della sentenza appellata ed in ragione della conferma del Decreto Ingiuntivo, ivi incluse le spese della procedura monitoria, rispettivamente per gli importi di € 140.653,70 e di € 3.396,50, oltre alle spese liquidate dal Giudice di I grado, oltre interessi dalla data dei versamenti al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali e rimborso spese generali al 15%, per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di , e rimborso dei contributi unificati Pt_1 versati.
pagina 2 di 10 Per CP_1
1.- In via principale: Rigettati tutti i motivi di appello e disattesa ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, respingere l'appello proposto con conferma integrale dell'impugnata sentenza e del decreto ingiuntivo.
2.- Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
4. - Con distrazione dei compensi maturati per il presente procedimento a favore degli Avv. Livia Oglio
e TE TT, difensori dell'appellata.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Antefatto Con In data 11.6.2008 è stata stipulata fra il e p Italia una Parte_1 Controparte_3
“Convenzione regolante la concessione di spazi siti a in via Ugo Foscolo n. 3 e via Silvio Pt_1
Pellico n. 1 per complessivi mq catastali 104,24 da destinare ad uso vendita borse ed accessori connessi” (doc. 2 fascicolo monitorio).
La suddetta Convenzione prevedeva, per quanto qui rileva:
-la concessione in uso a Gru.p, da parte del degli spazi indicati, facenti parte del demanio Pt_1 comunale, per lo svolgimento dell'attività di vendita di borse e accessori
-il pagamento da parte della concessionaria di un corrispettivo annuo di euro 125.093,55 rivalutabile secondo indici Istat
-la durata di dodici anni, con esclusione di rinnovo tacito
-il riconoscimento in favore della concessionaria di una indennità, pari a dodici mensilità dell'ultimo corrispettivo corrisposto, “in caso di cessazione del rapporto concessorio che non sia dovuta a decadenza o revoca della concessione o recesso del concessionario o a una delle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267” (art. 3 co. 5).
Con determina dirigenziale del 27.7.2011 il ha preso atto della cessione d'azienda e Parte_1 del conseguente subentro di . nella Convenzione Parte_5 Controparte_4 dell'11.6.2008, ed ha provveduto a “volturare la partita contabile” (doc. 3 monitorio).
In data 9.6.2020, alla scadenza dei dodici anni previsti, i locali sono stati formalmente restituiti dalla concessionaria al Comune di (doc. 6 monitorio). CP_1 Pt_1
pagina 3 di 10 Con pec del 22.6.2020 ha richiesto al il pagamento dell'indennità prevista CP_1 Pt_1 dall'art. 3 co. 5 della Convenzione cit. (doc. 5 monitorio), richiesta alla quale il ha opposto un Pt_1 diniego (doc. 10 fascicolo , come aveva già fatto in risposta a richieste precedenti (docc. 8,9 Pt_1 fascicolo . Pt_1
2.Il giudizio di primo grado ha, quindi, richiesto al Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo di pagamento, a carico CP_1 del , per euro 140.600,16, oltre interessi e spese, quale indennità prevista dalla Parte_1
Convenzione alla scadenza della concessione, indennità che il non aveva corrisposto, Pt_1 nonostante, secondo la ricorrente, ne avesse riconosciuto il diritto in una comunicazione del 22.3.2018 inviata ad essa (doc. 5 fascicolo primo grado . CP_1 Pt_1
Emesso e notificato il decreto, il di ha proposto opposizione davanti al Tribunale Pt_1 Pt_1 deducendo, in sintesi, che:
-nessuna indennità di avviamento sarebbe dovuta nel caso di specie, non essendo assimilabile il godimento derivante da una concessione pubblicistica su bene demaniale al godimento derivante da un contratto di locazione fra privati
-l'indennità prevista dall'art. 3 co. 5 della Convenzione sarebbe dovuta solo nel caso “di cessazione anticipata del rapporto concessorio per fatto del concedente ” e ciò sulla base di Parte_1 una interpretazione con argomento a contrario dell'inciso della clausola che esclude l'indennità nei casi di cessazione anticipata per cause imputabili al concessionario.
Secondo la difesa del l'indennità prevista dalla Convenzione, infatti, non avrebbe la stessa Pt_1 funzione dell'indennità per perdita di avviamento che trova applicazione nei rapporti fra privati, bensì avrebbe “la funzione di compensare il pregiudizio subito dal Concessionario, recato all'equilibrio economico-finanziario stabilito in ambito convenzionale, prima della scadenza e per causa imputabile alla PA concedente, in modo da non consentire il completo recupero degli investimenti e spese del
Concessionario ammortizzabili alla scadenza naturale della Convenzione medesima”.
La società convenuta opposta si è costituita davanti al Tribunale ed ha resistito all'opposizione.
2.1. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale ha definito il giudizio con la sentenza n. 3637/23 con la quale ha respinto l'opposizione e condannato il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale, in sintesi:
pagina 4 di 10 -ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (contestata dal nelle memorie Pt_1 depositate in corso di giudizio), posto che la pretesa di qualificata in termini di diritto CP_1 soggettivo, risultava “svincolata da un potere autoritativo della parte pubblica e dall'esercizio di una valutazione discrezionale (accertamento o questione ermeneutica attinente il rapporto concessorio) ma discende esclusivamente dal verificarsi delle condizioni di fatto ripo(r)tate e descritte nella clausola”;
-ha ritenuto sussistente il diritto all'indennità sulla base dell'art. 3 co. 5 della Convenzione, che prevede la corresponsione dell'indennità alla scadenza del contratto, senza alcun riferimento ad ulteriori presupposti quali il recesso anticipato del Pt_1
-ha escluso che le condizioni stabilite con la Convenzione potessero essere unilateralmente modificate con circolari dell'amministrazione comunale successive alla stipula, che modificavano gli assetti economici del rapporto, comprimendo ingiustificatamente i diritti del concessionario.
3.Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dal sulla base di tre motivi, Parte_1 come più avanti rubricati e riassunti per punti essenziali.
La società appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione con la condanna del ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Alla prima udienza il consigliere istruttore designato ha disposto il rinvio della causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., assegnando termine intermedio al per il deposito della Delibera Pt_1 di Giunta autorizzativa della proposizione dell'appello.
Dopo il deposito del documento indicato e degli scritti conclusivi di entrambe le parti, all'udienza del
12.11.2025, la causa è stata discussa dalle parti e rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione.
3.1. La decisione della Corte
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio seguita alla rimessione al Collegio da parte del consigliere istruttore, che l'appello sia infondato.
3.1.2 Motivi di appello
Primo motivo di appello - violazione degli artt.7 comma 5 e 133 comma 1 lett. b) del d.l.gs.
02/07/2010 n. 104 (cd. codice del processo amministrativo) e dell'art. 386 c.p.c.– difetto di giurisdizione del giudice ordinario
L'appellante censura la decisione del Tribunale in punto giurisdizione, facendo rilevare, in sintesi, che la natura di diritto soggettivo della pretesa azionata non sarebbe di ostacolo all'attribuzione della pagina 5 di 10 giurisdizione al giudice amministrativo, quando, come nel caso di specie, la domanda svolta implichi l'interpretazione di un atto concessorio e il giudice amministrativo abbia, quindi, giurisdizione esclusiva.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La giurisdizione si determina in base alla domanda e la domanda svolta in questo giudizio è quella, formulata con il ricorso monitorio, di condanna al pagamento dell'indennità prevista, alla scadenza del contratto, nella Convenzione stipulata fra il e la dante causa dell'odierna appellata. Pt_1
Il diritto fatto valere, seppure la Convenzione sia accessoria ad una Concessione amministrativa, è un diritto di natura patrimoniale, che non implica l'esercizio di poteri autoritativi né discrezionali da parte dell'amministrazione.
La giurisdizione del giudice ordinario trova, quindi, fondamento nell'art. 133 co. 1 lett. b) D. Lgs.
104/10, in base al quale“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: -omissis- b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi
a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …”.
La decisione del Tribunale sul punto è, pertanto, corretta, anche alla luce dei seguenti principi enunciati dalla S.C. in ordine al riparto di giurisdizione per le controversie relative a rapporti di concessione:
-Cass. 6747/24 “In materia di pubblico servizio relativo alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, tanto l'art. 133, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) che l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971
(applicabile ratione temporis nel testo successivamente modificato dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario;
spettano infatti alla giurisdizione ordinaria, in base ai criteri generali sul riparto di giurisdizione ed esclusa - ratione temporis - l'applicabilità dell'art. 4 del d.l. 90 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2008, solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”
-Cass. 21597/18 “In materia di concessioni amministrative di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010 (come il previgente art. 5 della l. n. 1034 del 1971, mod. dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto "indennità, canoni od altri corrispettivi", che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso;
ne consegue che le controversie sull'"an" e sul "quantum" del canone pattuito convenzionalmente come pagina 6 di 10 corrispettivo della concessione d'uso di una struttura comunale (e di eventuali controcrediti della concessionaria pure previsti convenzionalmente) appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione”.
I precedenti, anche dei giudici amministrativi, citati dalla difesa del riguardano, invece, Pt_1 fattispecie diverse, più complesse, nelle quali venivano in rilievo plurime domande.
Nelle controversie pretesamente analoghe a quella di specie, veniva in rilievo, infatti (a differenza che nel presente giudizio, nel quale il rapporto è cessato per scadenza della concessione senza alcuna pretesa di rinnovo), la contestazione, da parte del privato, del diniego al rinnovo della concessione, diniego che implicava l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali da parte dell'amministrazione e giustificava, pertanto, la devoluzione della controversia al giudice amministrativo.
Secondo motivo di appello errata interpretazione dell'art. 3, comma 5, della convenzione - contrasto col diritto europeo art. 49 TFUE della direttiva 2006/123/CE
Con questo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso “di interpretare (e disapplicare) la clausola di pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 della Convenzione di concessione alla luce dei principi eurounitari che impongono la scelta del concessionario, mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica”.
L'appellante ricorda che l'immobile oggetto della controversia fa parte del complesso immobiliare denominato Galleria Vittorio Emanuele, bene monumentale di “interesse storico artistico ed architettonico”, appartenente al demanio comunale, per il quale i rapporti con i privati possono essere regolati solo mediante concessione, a cui può accedere una convenzione con caratteri generali, senza commistioni con il regime privatistico delle locazioni fra privati.
Secondo l'appellante, “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che, nell'economia del rapporto negoziale, l'indennità di fine rapporto in questione si pone come alternativa al rinnovo della concessione ed è finalizzata a compensare la posizione del concessionario uscente il quale, avendo rinunciato o, comunque, non avendo ottenuto la prosecuzione del rapporto alla scadenza, potrebbe contare sul beneficio di un indennizzo sostitutivo” e quindi “avrebbe dovuto considerare che la previsione dell'art. 3, comma 5, non è compatibile e deve essere “disapplicata”, alla luce di un'interpretazione conforme ai principi normativi dei contratti pubblici ed ai principi eurounitari in materia di affidamento di beni demaniali fissati dall'art. 49 TFUE e dalla direttiva 2006/123/CE, che mirano ad escludere, nell'ambito di procedure di affidamento di beni, qualsiasi privilegio in grado di attribuire vantaggi di rilevanza economica a discapito della par condicio delle imprese”.
pagina 7 di 10 L'appellante ritiene che tale ricostruzione sia stata condivisa dal giudice ammnistrativo che, in controversie analoghe, riguardanti altri immobili siti nella Galleria Vittorio Emanuele, avrebbe escluso un legittimo affidamento del privato alla corresponsione dell'indennizzo nel caso di mancato rinnovo della concessione.
Il Consiglio di Stato avrebbe, infatti, affermato che “le clausole convenzionali che contemplano le condizioni del rinnovo e la corresponsione di un equo indennizzo per la rinuncia al rinnovo da parte del concessionario devono essere interpretate alla luce dei principi euro-unitari che impongono la scelta del concessionario dell'uso di beni demaniali mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica, non potendo, alla luce di tali principi, ricevere garanzia il diritto al rinnovo delle concessioni affidate senza gara e, dunque, neppure quello alternativo alla corresponsione di un'indennità in caso di rinuncia al rinnovo”.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
L'appellante richiama principi enunciati in relazione ad una diversa previsione delle Convenzioni stipulate fra il e il privato. Pt_1
La clausola che secondo il giudice amministrativo non potrebbe trovare applicazione poiché in contrasto con il diritto eurounitario è quella (indicata come art. 3 co. 2 e non comma 5 come quella che viene in rilievo nel presente giudizio) che prevede la facoltà del concessionario di chiedere il rinnovo della concessione almeno un anno prima rispetto alla scadenza naturale o, in caso di mancato rinnovo, il diritto di percepire un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultimo canone corrisposto.
Si evince dalle sentenze prodotte che il giudice amministrativo, nella controversia volta a contestare il diniego del rinnovo e del mancato riconoscimento dell'indennizzo previsto in caso di mancato rinnovo o di rinuncia ad esso, ha escluso il legittimo affidamento tutelabile del privato in ordine alla corresponsione dell'indennizzo, in mancanza del necessario presupposto della legittimità del rinnovo.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi è alcuna controversia sul rinnovo né sul diniego di rinnovo mentre l'indennità richiesta trova il proprio fondamento esclusivamente nella cessazione del rapporto concessorio per scadenza, come è testualmente previsto dal citato art. 3 co. 5 della Convenzione.
I principi eurounitari ai quali fa riferimento la giurisprudenza amministrativa citata dall'appellante riguardano appunto le regole per la scelta del concessionario, che deve avvenire mediante procedure di evidenza pubblica, regole che, secondo il giudice ammnistrativo, non possono essere eluse mediante la previsione pattizia di un indennizzo in via alternativa o sostitutiva rispetto al mancato rinnovo o alla rinuncia.
pagina 8 di 10 Si tratta, pertanto, di principi che non vengono in rilievo nel caso di specie.
Terzo motivo di appello errata interpretazione dell'art. 3, comma 5, della convenzione
L'appellante, infine, censura la sentenza per non aver interpretato la clausola invocata alla luce delle differenze ontologiche fra concessione ammnistrativa e locazione privatistica e per aver, quindi, erroneamente ritenuto che l'indennità pretesa fosse un'indennità per perdita di avviamento spettante alla scadenza.
Secondo l'appellante, invece, l'indennità prevista dall'art. 3 co. 5 della Convenzione sarebbe stata prevista solo per i casi di cessazione anticipata del rapporto imputabili al Comune concedente, come si ricaverebbe dalla previsione di non spettanza dell'indennità nel caso di cessazione anticipata dovuta a causa imputabile al concessionario.
Sempre secondo l'appellante, l'indennità avrebbe la funzione di ristorare il concessionario, nel caso di cessazione anticipata per causa a lui non imputabile, per il mancato recupero degli investimenti da ammortizzare lungo tutta la durata del rapporto, con la conseguenza che, se il rapporto si protrae per l'intera durata stabilita, non vi sarebbe alcuna necessità di ristoro e l'indennità non spetterebbe.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Il dato letterale della clausola (sopra trascritta) è inequivoco nel collegare l'indennità alla “cessazione del rapporto concessorio” che non sia dovuta ad una causa imputabile al concessionario (decadenza, revoca, recesso, procedure concorsuali): l'indennità, quindi, indipendentemente dall'essere dovuta nel caso di cessazione anticipata per causa imputabile al non può essere esclusa, in base al dato Pt_1 letterale, nel caso di cessazione naturale per scadenza.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Anche la domanda ex art. 96 c.p.c. della parte appellata deve essere, tuttavia, respinta, non ravvisandosi nell'iniziativa del abuso dello strumento processuale, in considerazione della peculiarità della Pt_1 fattispecie.
3.2. Le spese di lite.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (euro 140.600,16), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 12.11.2025
Il Presidente est.
LA LO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
LA LO Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3377/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, che lo Pt_1 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti SIMONE SARA FRANCESCA
( ), OV IC ( ), C.F._1 C.F._2 Parte_2
( ), ( , C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ) C.F._5
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MONTE NAPOLEONE, 8 CP_1 P.IVA_2
20121 presso lo studio dell'avv. SUTTI STEFANO, che la rappresenta e difende come da Pt_1 delega in atti, unitamente all'avv. OGLIO LIVIA ( ) C.F._6
APPELLATA
pagina 1 di 10 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello del e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: Parte_1
In via preliminare:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sulla questione oggetto della causa, stante la giurisdizione del Giudice Amministrativo, e, per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento d'ingiunzione e la nullità del Decreto ingiuntivo n.15894/2020 emesso per il pagamento della somma di € 140.600,16 a titolo di indennità di avviamento per un immobile demaniale del
Comune di , in Galleria Vittorio Emanuele II, Via Ugo Foscolo 3 angolo Via Silvio Pellico n. 1, Pt_1 oltre alle spese della procedura monitoria;
Nel merito:
accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento d'ingiunzione per mancanza delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e/o l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata dalla nei confronti del , e per l'effetto annullare/revocare CP_1 Parte_1
e/o dichiarare nullo e inefficace il Decreto Ingiuntivo n.15894/2020 e dichiarare non dovuta dal
la somma di € 140.600,16 e qualunque altra somma a qualsiasi titolo;
Parte_1
dichiarare, altresì, non dovute eventuali ulteriori somme a titolo di interessi legali e/o moratori fino all'effettivo saldo o ad altro titolo;
condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme pagate dal in Parte_1 esecuzione della sentenza appellata ed in ragione della conferma del Decreto Ingiuntivo, ivi incluse le spese della procedura monitoria, rispettivamente per gli importi di € 140.653,70 e di € 3.396,50, oltre alle spese liquidate dal Giudice di I grado, oltre interessi dalla data dei versamenti al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali e rimborso spese generali al 15%, per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di , e rimborso dei contributi unificati Pt_1 versati.
pagina 2 di 10 Per CP_1
1.- In via principale: Rigettati tutti i motivi di appello e disattesa ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, respingere l'appello proposto con conferma integrale dell'impugnata sentenza e del decreto ingiuntivo.
2.- Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
4. - Con distrazione dei compensi maturati per il presente procedimento a favore degli Avv. Livia Oglio
e TE TT, difensori dell'appellata.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Antefatto Con In data 11.6.2008 è stata stipulata fra il e p Italia una Parte_1 Controparte_3
“Convenzione regolante la concessione di spazi siti a in via Ugo Foscolo n. 3 e via Silvio Pt_1
Pellico n. 1 per complessivi mq catastali 104,24 da destinare ad uso vendita borse ed accessori connessi” (doc. 2 fascicolo monitorio).
La suddetta Convenzione prevedeva, per quanto qui rileva:
-la concessione in uso a Gru.p, da parte del degli spazi indicati, facenti parte del demanio Pt_1 comunale, per lo svolgimento dell'attività di vendita di borse e accessori
-il pagamento da parte della concessionaria di un corrispettivo annuo di euro 125.093,55 rivalutabile secondo indici Istat
-la durata di dodici anni, con esclusione di rinnovo tacito
-il riconoscimento in favore della concessionaria di una indennità, pari a dodici mensilità dell'ultimo corrispettivo corrisposto, “in caso di cessazione del rapporto concessorio che non sia dovuta a decadenza o revoca della concessione o recesso del concessionario o a una delle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267” (art. 3 co. 5).
Con determina dirigenziale del 27.7.2011 il ha preso atto della cessione d'azienda e Parte_1 del conseguente subentro di . nella Convenzione Parte_5 Controparte_4 dell'11.6.2008, ed ha provveduto a “volturare la partita contabile” (doc. 3 monitorio).
In data 9.6.2020, alla scadenza dei dodici anni previsti, i locali sono stati formalmente restituiti dalla concessionaria al Comune di (doc. 6 monitorio). CP_1 Pt_1
pagina 3 di 10 Con pec del 22.6.2020 ha richiesto al il pagamento dell'indennità prevista CP_1 Pt_1 dall'art. 3 co. 5 della Convenzione cit. (doc. 5 monitorio), richiesta alla quale il ha opposto un Pt_1 diniego (doc. 10 fascicolo , come aveva già fatto in risposta a richieste precedenti (docc. 8,9 Pt_1 fascicolo . Pt_1
2.Il giudizio di primo grado ha, quindi, richiesto al Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo di pagamento, a carico CP_1 del , per euro 140.600,16, oltre interessi e spese, quale indennità prevista dalla Parte_1
Convenzione alla scadenza della concessione, indennità che il non aveva corrisposto, Pt_1 nonostante, secondo la ricorrente, ne avesse riconosciuto il diritto in una comunicazione del 22.3.2018 inviata ad essa (doc. 5 fascicolo primo grado . CP_1 Pt_1
Emesso e notificato il decreto, il di ha proposto opposizione davanti al Tribunale Pt_1 Pt_1 deducendo, in sintesi, che:
-nessuna indennità di avviamento sarebbe dovuta nel caso di specie, non essendo assimilabile il godimento derivante da una concessione pubblicistica su bene demaniale al godimento derivante da un contratto di locazione fra privati
-l'indennità prevista dall'art. 3 co. 5 della Convenzione sarebbe dovuta solo nel caso “di cessazione anticipata del rapporto concessorio per fatto del concedente ” e ciò sulla base di Parte_1 una interpretazione con argomento a contrario dell'inciso della clausola che esclude l'indennità nei casi di cessazione anticipata per cause imputabili al concessionario.
Secondo la difesa del l'indennità prevista dalla Convenzione, infatti, non avrebbe la stessa Pt_1 funzione dell'indennità per perdita di avviamento che trova applicazione nei rapporti fra privati, bensì avrebbe “la funzione di compensare il pregiudizio subito dal Concessionario, recato all'equilibrio economico-finanziario stabilito in ambito convenzionale, prima della scadenza e per causa imputabile alla PA concedente, in modo da non consentire il completo recupero degli investimenti e spese del
Concessionario ammortizzabili alla scadenza naturale della Convenzione medesima”.
La società convenuta opposta si è costituita davanti al Tribunale ed ha resistito all'opposizione.
2.1. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale ha definito il giudizio con la sentenza n. 3637/23 con la quale ha respinto l'opposizione e condannato il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale, in sintesi:
pagina 4 di 10 -ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (contestata dal nelle memorie Pt_1 depositate in corso di giudizio), posto che la pretesa di qualificata in termini di diritto CP_1 soggettivo, risultava “svincolata da un potere autoritativo della parte pubblica e dall'esercizio di una valutazione discrezionale (accertamento o questione ermeneutica attinente il rapporto concessorio) ma discende esclusivamente dal verificarsi delle condizioni di fatto ripo(r)tate e descritte nella clausola”;
-ha ritenuto sussistente il diritto all'indennità sulla base dell'art. 3 co. 5 della Convenzione, che prevede la corresponsione dell'indennità alla scadenza del contratto, senza alcun riferimento ad ulteriori presupposti quali il recesso anticipato del Pt_1
-ha escluso che le condizioni stabilite con la Convenzione potessero essere unilateralmente modificate con circolari dell'amministrazione comunale successive alla stipula, che modificavano gli assetti economici del rapporto, comprimendo ingiustificatamente i diritti del concessionario.
3.Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dal sulla base di tre motivi, Parte_1 come più avanti rubricati e riassunti per punti essenziali.
La società appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione con la condanna del ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Alla prima udienza il consigliere istruttore designato ha disposto il rinvio della causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., assegnando termine intermedio al per il deposito della Delibera Pt_1 di Giunta autorizzativa della proposizione dell'appello.
Dopo il deposito del documento indicato e degli scritti conclusivi di entrambe le parti, all'udienza del
12.11.2025, la causa è stata discussa dalle parti e rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione.
3.1. La decisione della Corte
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio seguita alla rimessione al Collegio da parte del consigliere istruttore, che l'appello sia infondato.
3.1.2 Motivi di appello
Primo motivo di appello - violazione degli artt.7 comma 5 e 133 comma 1 lett. b) del d.l.gs.
02/07/2010 n. 104 (cd. codice del processo amministrativo) e dell'art. 386 c.p.c.– difetto di giurisdizione del giudice ordinario
L'appellante censura la decisione del Tribunale in punto giurisdizione, facendo rilevare, in sintesi, che la natura di diritto soggettivo della pretesa azionata non sarebbe di ostacolo all'attribuzione della pagina 5 di 10 giurisdizione al giudice amministrativo, quando, come nel caso di specie, la domanda svolta implichi l'interpretazione di un atto concessorio e il giudice amministrativo abbia, quindi, giurisdizione esclusiva.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La giurisdizione si determina in base alla domanda e la domanda svolta in questo giudizio è quella, formulata con il ricorso monitorio, di condanna al pagamento dell'indennità prevista, alla scadenza del contratto, nella Convenzione stipulata fra il e la dante causa dell'odierna appellata. Pt_1
Il diritto fatto valere, seppure la Convenzione sia accessoria ad una Concessione amministrativa, è un diritto di natura patrimoniale, che non implica l'esercizio di poteri autoritativi né discrezionali da parte dell'amministrazione.
La giurisdizione del giudice ordinario trova, quindi, fondamento nell'art. 133 co. 1 lett. b) D. Lgs.
104/10, in base al quale“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: -omissis- b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi
a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …”.
La decisione del Tribunale sul punto è, pertanto, corretta, anche alla luce dei seguenti principi enunciati dalla S.C. in ordine al riparto di giurisdizione per le controversie relative a rapporti di concessione:
-Cass. 6747/24 “In materia di pubblico servizio relativo alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, tanto l'art. 133, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) che l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971
(applicabile ratione temporis nel testo successivamente modificato dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario;
spettano infatti alla giurisdizione ordinaria, in base ai criteri generali sul riparto di giurisdizione ed esclusa - ratione temporis - l'applicabilità dell'art. 4 del d.l. 90 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2008, solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”
-Cass. 21597/18 “In materia di concessioni amministrative di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010 (come il previgente art. 5 della l. n. 1034 del 1971, mod. dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto "indennità, canoni od altri corrispettivi", che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso;
ne consegue che le controversie sull'"an" e sul "quantum" del canone pattuito convenzionalmente come pagina 6 di 10 corrispettivo della concessione d'uso di una struttura comunale (e di eventuali controcrediti della concessionaria pure previsti convenzionalmente) appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione”.
I precedenti, anche dei giudici amministrativi, citati dalla difesa del riguardano, invece, Pt_1 fattispecie diverse, più complesse, nelle quali venivano in rilievo plurime domande.
Nelle controversie pretesamente analoghe a quella di specie, veniva in rilievo, infatti (a differenza che nel presente giudizio, nel quale il rapporto è cessato per scadenza della concessione senza alcuna pretesa di rinnovo), la contestazione, da parte del privato, del diniego al rinnovo della concessione, diniego che implicava l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali da parte dell'amministrazione e giustificava, pertanto, la devoluzione della controversia al giudice amministrativo.
Secondo motivo di appello errata interpretazione dell'art. 3, comma 5, della convenzione - contrasto col diritto europeo art. 49 TFUE della direttiva 2006/123/CE
Con questo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso “di interpretare (e disapplicare) la clausola di pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 della Convenzione di concessione alla luce dei principi eurounitari che impongono la scelta del concessionario, mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica”.
L'appellante ricorda che l'immobile oggetto della controversia fa parte del complesso immobiliare denominato Galleria Vittorio Emanuele, bene monumentale di “interesse storico artistico ed architettonico”, appartenente al demanio comunale, per il quale i rapporti con i privati possono essere regolati solo mediante concessione, a cui può accedere una convenzione con caratteri generali, senza commistioni con il regime privatistico delle locazioni fra privati.
Secondo l'appellante, “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che, nell'economia del rapporto negoziale, l'indennità di fine rapporto in questione si pone come alternativa al rinnovo della concessione ed è finalizzata a compensare la posizione del concessionario uscente il quale, avendo rinunciato o, comunque, non avendo ottenuto la prosecuzione del rapporto alla scadenza, potrebbe contare sul beneficio di un indennizzo sostitutivo” e quindi “avrebbe dovuto considerare che la previsione dell'art. 3, comma 5, non è compatibile e deve essere “disapplicata”, alla luce di un'interpretazione conforme ai principi normativi dei contratti pubblici ed ai principi eurounitari in materia di affidamento di beni demaniali fissati dall'art. 49 TFUE e dalla direttiva 2006/123/CE, che mirano ad escludere, nell'ambito di procedure di affidamento di beni, qualsiasi privilegio in grado di attribuire vantaggi di rilevanza economica a discapito della par condicio delle imprese”.
pagina 7 di 10 L'appellante ritiene che tale ricostruzione sia stata condivisa dal giudice ammnistrativo che, in controversie analoghe, riguardanti altri immobili siti nella Galleria Vittorio Emanuele, avrebbe escluso un legittimo affidamento del privato alla corresponsione dell'indennizzo nel caso di mancato rinnovo della concessione.
Il Consiglio di Stato avrebbe, infatti, affermato che “le clausole convenzionali che contemplano le condizioni del rinnovo e la corresponsione di un equo indennizzo per la rinuncia al rinnovo da parte del concessionario devono essere interpretate alla luce dei principi euro-unitari che impongono la scelta del concessionario dell'uso di beni demaniali mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica, non potendo, alla luce di tali principi, ricevere garanzia il diritto al rinnovo delle concessioni affidate senza gara e, dunque, neppure quello alternativo alla corresponsione di un'indennità in caso di rinuncia al rinnovo”.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
L'appellante richiama principi enunciati in relazione ad una diversa previsione delle Convenzioni stipulate fra il e il privato. Pt_1
La clausola che secondo il giudice amministrativo non potrebbe trovare applicazione poiché in contrasto con il diritto eurounitario è quella (indicata come art. 3 co. 2 e non comma 5 come quella che viene in rilievo nel presente giudizio) che prevede la facoltà del concessionario di chiedere il rinnovo della concessione almeno un anno prima rispetto alla scadenza naturale o, in caso di mancato rinnovo, il diritto di percepire un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultimo canone corrisposto.
Si evince dalle sentenze prodotte che il giudice amministrativo, nella controversia volta a contestare il diniego del rinnovo e del mancato riconoscimento dell'indennizzo previsto in caso di mancato rinnovo o di rinuncia ad esso, ha escluso il legittimo affidamento tutelabile del privato in ordine alla corresponsione dell'indennizzo, in mancanza del necessario presupposto della legittimità del rinnovo.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi è alcuna controversia sul rinnovo né sul diniego di rinnovo mentre l'indennità richiesta trova il proprio fondamento esclusivamente nella cessazione del rapporto concessorio per scadenza, come è testualmente previsto dal citato art. 3 co. 5 della Convenzione.
I principi eurounitari ai quali fa riferimento la giurisprudenza amministrativa citata dall'appellante riguardano appunto le regole per la scelta del concessionario, che deve avvenire mediante procedure di evidenza pubblica, regole che, secondo il giudice ammnistrativo, non possono essere eluse mediante la previsione pattizia di un indennizzo in via alternativa o sostitutiva rispetto al mancato rinnovo o alla rinuncia.
pagina 8 di 10 Si tratta, pertanto, di principi che non vengono in rilievo nel caso di specie.
Terzo motivo di appello errata interpretazione dell'art. 3, comma 5, della convenzione
L'appellante, infine, censura la sentenza per non aver interpretato la clausola invocata alla luce delle differenze ontologiche fra concessione ammnistrativa e locazione privatistica e per aver, quindi, erroneamente ritenuto che l'indennità pretesa fosse un'indennità per perdita di avviamento spettante alla scadenza.
Secondo l'appellante, invece, l'indennità prevista dall'art. 3 co. 5 della Convenzione sarebbe stata prevista solo per i casi di cessazione anticipata del rapporto imputabili al Comune concedente, come si ricaverebbe dalla previsione di non spettanza dell'indennità nel caso di cessazione anticipata dovuta a causa imputabile al concessionario.
Sempre secondo l'appellante, l'indennità avrebbe la funzione di ristorare il concessionario, nel caso di cessazione anticipata per causa a lui non imputabile, per il mancato recupero degli investimenti da ammortizzare lungo tutta la durata del rapporto, con la conseguenza che, se il rapporto si protrae per l'intera durata stabilita, non vi sarebbe alcuna necessità di ristoro e l'indennità non spetterebbe.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Il dato letterale della clausola (sopra trascritta) è inequivoco nel collegare l'indennità alla “cessazione del rapporto concessorio” che non sia dovuta ad una causa imputabile al concessionario (decadenza, revoca, recesso, procedure concorsuali): l'indennità, quindi, indipendentemente dall'essere dovuta nel caso di cessazione anticipata per causa imputabile al non può essere esclusa, in base al dato Pt_1 letterale, nel caso di cessazione naturale per scadenza.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Anche la domanda ex art. 96 c.p.c. della parte appellata deve essere, tuttavia, respinta, non ravvisandosi nell'iniziativa del abuso dello strumento processuale, in considerazione della peculiarità della Pt_1 fattispecie.
3.2. Le spese di lite.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (euro 140.600,16), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 12.11.2025
Il Presidente est.
LA LO
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