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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, all'esito dell'udienza celabrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dello scambio di note, ha pronunciato, all'udienza del 30\9\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3458\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, cui è stata riunita quella avente n. R.G. 3647\22, entrambe vertenti
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. F. Napolitano, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domcilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso Controparte_1 dall'avv. M. G. D'Aprile
Nonché
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. A. Funari . CP_2
E
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. I. Rampino. CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato in data 30\6\22 ( R.G. 3458\22) il ha impugnato l' Parte_1
intimazione di pagamento n. 07120229010251463000, notificata il 3\6\22, limitatamente all' avviso di addebito n. 37120150014972452000, afferente il mancato pagamento di contributi
I.V.S. per l'anno 2013.
Con successivo ricorso depositato l' 11\7\22 ( R.G. 3647\22) è stata impugnata la stessa intimazione di pagamento appena indicata, relativamente agli aa. di aa. nn:
07120130149811579000 afferente somme dovute alla Direzione Prov.le del Lavoro;
07120140006142132000 ; 07120140103137900000 e 07120150083575430000, tutti relativi a CP_ premi per gli anni 2012-2013-2014 e 2015.
Parte ricorrente , previa esposizione del proprio interesse ad agire,ha concluso per la declaratoria di irritualità del procedimento notificatorio e di intervenuta prescrizione\decadenza della pretesa creditoria.
Si è costituita l' , che nel proprio atto difensivo ha Controparte_1
contrastato le avverse pretese, concludendo per il rigetto delle istanze del ricorrente ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
CP_ Anche l' ha spiegato le proprie difese, obiettando l'inammissibilità e\o improponibilità della spiegata opposizione, il difetto dell'interesse ad agire in capo al ricorrente ,l'insussistenza dell'eccepita prescrizione.
CP_ L' con un alquanto scarno atto difensivo ha concluso conformemente a quanto rassegnato dai citati resistenti.
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 83 c. 7 lett. h) del d.l. 18\20 per l'odierna udienza.
Va preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti in virtù del provvedimento presidenziale dell' 11\10\22, nonché per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva ed in quanto proposti avverso la stessa intimazione di pagamento.
Successivamente deve qualificarsi l'azione intrapresa dal ricorrente, che con entrambi i ricorsi per un verso ha contestato la pretesa creditoria eccependone l'intervenuta prescrizione ed ha così inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. e la stessa risulta come tale esperibile sino all'inizio dell'esecuzione.
Per altro verso con l'eccezione relativa a presunti difetti e\o irregolarità del procedimento notificatorio ha inteso sollevare opposizione agli atti esecutivi e come tale quest'ultima è da ritenersi inammissibile, stante il decorso del termine perentorio stabilito dall'art 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto impugnato al deposito di entrambe le opposizioni.
Passando al merito della controversia i due procedimenti riuniti presentano alcuni punti da esaminare disgiuntamente ed altri da esaminare congiuntamente.
Rientra in quest'ultima categoria l'eccezione afferente la presunta decadenza dal potere impositivo, che risulta infondata.
Sul punto va richiamata l'ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) nonché la recente sentenza n.
11348\21, che hanno così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella
o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge
CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Più articolata è la disamina dell'eccezione di prescrizione, comune ad entrambi i giudizi.
In quello più remoto ( RG 3458\22) s'è impugnata l'intimazione di pagamento n.
07120229010251463000, notificata il 3\6\22 - stessa data di notifica della seconda- relativa ad avviso di addebito n. 37120150014972452000 per contributi IVS dell'anno 2013.
Risulta agli atti che tale avviso è stato recapitato tramite pec all'indirizzo
“ in data 22\1\16 ( cfr. ricevuta di avvenuta consegna) e tale Email_1 notifica è da ritenersi rituale.
Innanzitutto va precisato che ( cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/06/2025, n.
16719) : “ In materia tributaria, la notifica degli atti dell'Agente della riscossione ( o ente impositore ndr) effettuata mediante PEC proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici registri non è nulla, purché l'indirizzo del mittente renda evidente la provenienza dell'atto e non si configuri un concreto pregiudizio al diritto di difesa del destinatario.” Ancora ( cfr. Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 29/05/2025, n. 14407 : “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. Occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”
E' pertanto dall'indicata data ( si ripete 22\1\16) che va calcolato il termine pacificamente quinquennale ai fini prescrittivi.
Tale termine non risulta interrotto da atti validi a tale fine ed alla data di notifica dell'atto impugnato ( 3\6\22) risulta prescritto e tanto anche a voler considerare i ccdd. “ periodi neutri” ai fini del decorso del termine prescrizionale e pari a complessivi 311 gg. ( cfr art. 37 c. 2 d.l.
18\20 convertito in l. 27\20 – prima sospensione stabilita in 129 gg.- ed art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito in l. 21\21 – seconda sospensione stabilita in 182 gg), in ogni caso valutabili qualora il termine di prescrizione dovesse cadere in tali periodi.
Relativamente al giudizio riunito ( RG 3647\22) riferito allo stesso atto oggetto di quello precedente, deve preliminarmente rilevarsi che all'udienza del 14\5\24 la difesa di parte ricorrente ha espressamente dichiarato di limitare l'oggetto del giudizio agli avvisi di addebito nn: 1) 07120140006142132000 ; 2) 07120140103137900000 e 3) 07120150083575430000, con esclusione quindi dell'avviso di addebito n. 0712013014981157900 perché non di competenza di questo giudice in quanto relativo a somme dovute alla Parte_2
Napoli.
[...]
CP_ Detti avvisi di addebito attengono a rate premio dovute all' per gli anni 2012-13 e 14.
Risultando agli atti che il primo è stato ritualmente notificato a mezzo posta ( cfr. racc.ta
78955980879-4) in data 13\10\14 , il secondo a mezzo pec l' 8\7\14 ed il terzo sempre a mezzo pec e sempre all'indirizzo del destinatario già indicato il 6\7\15 , in virtù di quanto appena illustrato sono anch'essi da ritenersi prescritti.
Assume la difesa dell' che antecedentemente alla notifica degli atti impugnati al CP_4
ricorrente è stata recapitata altra intimazione di pagamento, la n. 07120189043392800000, in data 8\3\19.
Detta intimazione fa sì riferimento agli stessi avvisi di addebito oggetto dei giudizi in esame, ma la sua notifica è da ritenersi invalida e quindi inefficace ai fini interruttivi. La S. C. con la recente ordinanza n. 28044\24 ha così statuito : “ È noto che in tema di notificazione dell'avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26
D.P.R. n. 602/1973) occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
Questa Corte (da ultimo, Cass. 03/04/2024, n. 8823, Cass. 31/07/2023, n. 23183), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel
Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, ne ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza il messo o
l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018).
Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass.
24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi in località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso”.
Nel caso di specie il ricorrente ha documentato che alla data di notifica della richiamata intimazione di pagamento aveva trasferito la propria residenza altrove ed una semplice ricerca anagrafica ( del tutto omessa) da parte del soggetto notificatore avrebbe accertato tale evento e consentito la regolarizzazione della notifica.
In ultimo va affrontata la questione del frazionamento delle azioni giudiziarie.
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato, a mezzo di identico difensore, lo stesso atto instaurando due distinti procedimenti con uguali motivazioni.
Or'è che l'inutile duplicazione ( od addirittura moltiplicazione) delle azioni si configura come abuso del processo, idoneo a gravare lo Stato dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e l'eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente contrasta con l'inderogabile dovere di solidarietà, che responsabilizza il giudice e le parti alla luce dei principi del giusto processo ispirato al canone della ragionevole durata (art. 111 Cost., comma
2) ed a quello generale della buona fede processuale. ( cfr. Cass. sent. 9488\14 )
Sul punto, con la recentissima sentenza n. 7299 del 19\3\25 le SS.UU. hanno statuito : “ . . . il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” Tenuto conto del suesposto principio e di quanto in motivazione illustrato, ritenuta la riunione dei giudizi, valutata la natura documentale degli stessi e l'assenza di attività istruttoria e considerato il valore della controversia si ritiene opportuno compensare per la metà le spese di lite e porre la rimanente parte a carico dei resistenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara l'interenuta prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento impugnata e relativa agli avvisi di addebito nn.
37120150014972452000 ; 07120140006142132000 ; 07120140103137900000 ;
07120150083575430000 ;
- compensa per la metà le spese e competenze di lite e liquida la rimanente parte in € 600,00, oltre accessori di legge, che pone in solido a carico dei resitenti, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fannote anticipo;
- compensa interamente tra le altre parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, 30\9\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, all'esito dell'udienza celabrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dello scambio di note, ha pronunciato, all'udienza del 30\9\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3458\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, cui è stata riunita quella avente n. R.G. 3647\22, entrambe vertenti
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. F. Napolitano, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domcilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso Controparte_1 dall'avv. M. G. D'Aprile
Nonché
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. A. Funari . CP_2
E
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. I. Rampino. CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato in data 30\6\22 ( R.G. 3458\22) il ha impugnato l' Parte_1
intimazione di pagamento n. 07120229010251463000, notificata il 3\6\22, limitatamente all' avviso di addebito n. 37120150014972452000, afferente il mancato pagamento di contributi
I.V.S. per l'anno 2013.
Con successivo ricorso depositato l' 11\7\22 ( R.G. 3647\22) è stata impugnata la stessa intimazione di pagamento appena indicata, relativamente agli aa. di aa. nn:
07120130149811579000 afferente somme dovute alla Direzione Prov.le del Lavoro;
07120140006142132000 ; 07120140103137900000 e 07120150083575430000, tutti relativi a CP_ premi per gli anni 2012-2013-2014 e 2015.
Parte ricorrente , previa esposizione del proprio interesse ad agire,ha concluso per la declaratoria di irritualità del procedimento notificatorio e di intervenuta prescrizione\decadenza della pretesa creditoria.
Si è costituita l' , che nel proprio atto difensivo ha Controparte_1
contrastato le avverse pretese, concludendo per il rigetto delle istanze del ricorrente ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
CP_ Anche l' ha spiegato le proprie difese, obiettando l'inammissibilità e\o improponibilità della spiegata opposizione, il difetto dell'interesse ad agire in capo al ricorrente ,l'insussistenza dell'eccepita prescrizione.
CP_ L' con un alquanto scarno atto difensivo ha concluso conformemente a quanto rassegnato dai citati resistenti.
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 83 c. 7 lett. h) del d.l. 18\20 per l'odierna udienza.
Va preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti in virtù del provvedimento presidenziale dell' 11\10\22, nonché per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva ed in quanto proposti avverso la stessa intimazione di pagamento.
Successivamente deve qualificarsi l'azione intrapresa dal ricorrente, che con entrambi i ricorsi per un verso ha contestato la pretesa creditoria eccependone l'intervenuta prescrizione ed ha così inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. e la stessa risulta come tale esperibile sino all'inizio dell'esecuzione.
Per altro verso con l'eccezione relativa a presunti difetti e\o irregolarità del procedimento notificatorio ha inteso sollevare opposizione agli atti esecutivi e come tale quest'ultima è da ritenersi inammissibile, stante il decorso del termine perentorio stabilito dall'art 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto impugnato al deposito di entrambe le opposizioni.
Passando al merito della controversia i due procedimenti riuniti presentano alcuni punti da esaminare disgiuntamente ed altri da esaminare congiuntamente.
Rientra in quest'ultima categoria l'eccezione afferente la presunta decadenza dal potere impositivo, che risulta infondata.
Sul punto va richiamata l'ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) nonché la recente sentenza n.
11348\21, che hanno così statuito : “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella
o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge
CP_ accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Più articolata è la disamina dell'eccezione di prescrizione, comune ad entrambi i giudizi.
In quello più remoto ( RG 3458\22) s'è impugnata l'intimazione di pagamento n.
07120229010251463000, notificata il 3\6\22 - stessa data di notifica della seconda- relativa ad avviso di addebito n. 37120150014972452000 per contributi IVS dell'anno 2013.
Risulta agli atti che tale avviso è stato recapitato tramite pec all'indirizzo
“ in data 22\1\16 ( cfr. ricevuta di avvenuta consegna) e tale Email_1 notifica è da ritenersi rituale.
Innanzitutto va precisato che ( cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/06/2025, n.
16719) : “ In materia tributaria, la notifica degli atti dell'Agente della riscossione ( o ente impositore ndr) effettuata mediante PEC proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici registri non è nulla, purché l'indirizzo del mittente renda evidente la provenienza dell'atto e non si configuri un concreto pregiudizio al diritto di difesa del destinatario.” Ancora ( cfr. Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 29/05/2025, n. 14407 : “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. Occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”
E' pertanto dall'indicata data ( si ripete 22\1\16) che va calcolato il termine pacificamente quinquennale ai fini prescrittivi.
Tale termine non risulta interrotto da atti validi a tale fine ed alla data di notifica dell'atto impugnato ( 3\6\22) risulta prescritto e tanto anche a voler considerare i ccdd. “ periodi neutri” ai fini del decorso del termine prescrizionale e pari a complessivi 311 gg. ( cfr art. 37 c. 2 d.l.
18\20 convertito in l. 27\20 – prima sospensione stabilita in 129 gg.- ed art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito in l. 21\21 – seconda sospensione stabilita in 182 gg), in ogni caso valutabili qualora il termine di prescrizione dovesse cadere in tali periodi.
Relativamente al giudizio riunito ( RG 3647\22) riferito allo stesso atto oggetto di quello precedente, deve preliminarmente rilevarsi che all'udienza del 14\5\24 la difesa di parte ricorrente ha espressamente dichiarato di limitare l'oggetto del giudizio agli avvisi di addebito nn: 1) 07120140006142132000 ; 2) 07120140103137900000 e 3) 07120150083575430000, con esclusione quindi dell'avviso di addebito n. 0712013014981157900 perché non di competenza di questo giudice in quanto relativo a somme dovute alla Parte_2
Napoli.
[...]
CP_ Detti avvisi di addebito attengono a rate premio dovute all' per gli anni 2012-13 e 14.
Risultando agli atti che il primo è stato ritualmente notificato a mezzo posta ( cfr. racc.ta
78955980879-4) in data 13\10\14 , il secondo a mezzo pec l' 8\7\14 ed il terzo sempre a mezzo pec e sempre all'indirizzo del destinatario già indicato il 6\7\15 , in virtù di quanto appena illustrato sono anch'essi da ritenersi prescritti.
Assume la difesa dell' che antecedentemente alla notifica degli atti impugnati al CP_4
ricorrente è stata recapitata altra intimazione di pagamento, la n. 07120189043392800000, in data 8\3\19.
Detta intimazione fa sì riferimento agli stessi avvisi di addebito oggetto dei giudizi in esame, ma la sua notifica è da ritenersi invalida e quindi inefficace ai fini interruttivi. La S. C. con la recente ordinanza n. 28044\24 ha così statuito : “ È noto che in tema di notificazione dell'avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26
D.P.R. n. 602/1973) occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
Questa Corte (da ultimo, Cass. 03/04/2024, n. 8823, Cass. 31/07/2023, n. 23183), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel
Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, ne ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza il messo o
l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018).
Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass.
24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi in località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso”.
Nel caso di specie il ricorrente ha documentato che alla data di notifica della richiamata intimazione di pagamento aveva trasferito la propria residenza altrove ed una semplice ricerca anagrafica ( del tutto omessa) da parte del soggetto notificatore avrebbe accertato tale evento e consentito la regolarizzazione della notifica.
In ultimo va affrontata la questione del frazionamento delle azioni giudiziarie.
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato, a mezzo di identico difensore, lo stesso atto instaurando due distinti procedimenti con uguali motivazioni.
Or'è che l'inutile duplicazione ( od addirittura moltiplicazione) delle azioni si configura come abuso del processo, idoneo a gravare lo Stato dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e l'eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente contrasta con l'inderogabile dovere di solidarietà, che responsabilizza il giudice e le parti alla luce dei principi del giusto processo ispirato al canone della ragionevole durata (art. 111 Cost., comma
2) ed a quello generale della buona fede processuale. ( cfr. Cass. sent. 9488\14 )
Sul punto, con la recentissima sentenza n. 7299 del 19\3\25 le SS.UU. hanno statuito : “ . . . il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” Tenuto conto del suesposto principio e di quanto in motivazione illustrato, ritenuta la riunione dei giudizi, valutata la natura documentale degli stessi e l'assenza di attività istruttoria e considerato il valore della controversia si ritiene opportuno compensare per la metà le spese di lite e porre la rimanente parte a carico dei resistenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara l'interenuta prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento impugnata e relativa agli avvisi di addebito nn.
37120150014972452000 ; 07120140006142132000 ; 07120140103137900000 ;
07120150083575430000 ;
- compensa per la metà le spese e competenze di lite e liquida la rimanente parte in € 600,00, oltre accessori di legge, che pone in solido a carico dei resitenti, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fannote anticipo;
- compensa interamente tra le altre parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, 30\9\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano