CA
Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3287/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1926/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
(C.F. ), titolare della Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con sede legale in Casagiove (CE) alla via Appia n° 85, rappresentato e
[...] difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dall'Avv. Carlo
Formisano (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
sito in Napoli alla via A. Scarlatti n° 126
APPELLANTE
E
(capitale sociale € 2.076.940.000,00 Controparte_1
interamente versato, codice fiscale e numero iscrizione Reg. Imprese di Roma e partita IVA
C.F. ), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società P.IVA_1
B.N.P. PARIBAS S.A. – Parigi con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del Presidente Dott. , rappresentata e difesa in virtù di procura generale CP_2
alle liti registrata il 26/10/07 racc. 32937 rep. 151152 per Notar di Roma, Persona_1 dall'Avv. Aldo Corvino (C.F. ) del Foro di Napoli presso il cui studio CodiceFiscale_3
in Napoli alla Via R. Bracco, 45 elettivamente domicilia
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 15.10.2009 , nella qualità di titolare della Parte_1 T_
, conveniva in giudizio la ed Parte_2 Controparte_1
esponeva che la concludeva con il predetto istituto Controparte_3
bancario anteriormente al 1992 contratto di conto corrente n. 2602, cui erano collegati i conti anticipi n. 280402 e n. 280221, sorto anteriormente all'entrata in vigore della normativa TUB, le cui modifiche non risultavano essere state applicate.
Eccepiva la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano l'applicazione di convenzioni in uso su piazza, di tassi ultra-legali non pattuiti, di commissioni di massimo scoperto e interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, e - previa riclassificazione del rapporto di conto corrente ordinario n° 2602 e dei conti anticipi ad esso collegati nn° 280402
e 280221, senza alcuna capitalizzazione degli interessi sino alla delibera CICR del 9 febbraio 2009, senza commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, al tasso medio del rendimento dei BOT per ogni singolo anno, previa verifica dell'usurarietà dei tassi applicati - chiedeva:
“dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di c/c oggetto del rapporto tra le parti di cui al presente giudizio, particolarmente in relazione alla nullità della clausola negoziale, prevedente l'anatocismo trimestrale sugli interessi dovuti dai clienti e colpita dal divieto di cui all'art. 1283; dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità della clausola di cui al contratto di c/o afferenti la determinazione del tasso ultra-legale, non pattuita con riferimento a criteri certi di determinazione, e ciò in aperta violazione del credito legale di cui all'art. 1284 ult. comma c.c. con applicazione degli interessi legali ai sensi degli artt. 820 comma 3 e 821 comma 3 del c.c.; dichiarare la nullità l'inefficacia e l'invalidità delle clausole di pattuizione degli interessi, ove ne venisse verificata la violazione dei principi di cui alla L. 108/96. Dichiarare la nullità delle clausole relative alle competenze per spese,
CMS, ecc, anche in relazione all'applicazione della norma di cui alla legge 06.02.1996 n. 52 di adeguamento alla N.E. n. 13/93 del 05.04.1992 che con l'introduzione dell'art. 1469 bis, ha ulteriormente sanzionato la nullità di tutte quelle condizioni generali che siano state oggetto di negozio individuale, inserite nei contratti di adesione di qualsiasi settore economico e ciò indipendentemente dal fatto che siano state approvate o per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (clausole vessatorie); determinare l'esatto dare-avere tra le parti di cui al presente giudizio in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU (che sin da ora si richiede) e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito in funzione delle eccezioni in narrativa sollevata;
condannare la Controparte_1
in p.l.r.p.t., alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, pari
[...] ad € 78.824,24 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, anche in esito alla richiesta CTU oltre agli interessi legali creditori in favore del sig. , nella Parte_1
qualità. Condannare la i p.l.r.p.t. al pagamento di spese, Controparte_1
diritti e onorari di causa in favore dello scrivente procuratore. In via istruttoria si chiede sin
d'ora: disporsi l'acquisizione del contratto base, di tutti gli estratti conto e di tutta la documentazione inerente il rapporto bancario impugnato, nonché di tutte le schede di conto, ammettersi CTU al fine di calcolare la durata dell'intero rapporto tra le parti in causa, nonché le somme effettivamente dovute dall'istante, in base al regime di interessi al tasso legale”.
Si costituiva la eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per intervenuto fallimento di , nonché la Parte_1
prescrizione del diritto alla restituzione in quanto i conti anticipi risultano chiusi negli anni
1996 e 1997, ed in merito al conto corrente, dovendo individuarsi il dies a quo nella data di ogni rimessa. Affermava poi che le parti avevano concluso una transazione nel 2005 che prevedeva il versamento da parte del cliente di € 84.200,00, e residuo girato a sofferenza della Deduceva poi la legittimità delle clausole applicate e chiedeva, dunque, il CP_1
rigetto della domanda con vittoria alle spese di lite.
Depositata la documentazione, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio e precisate le conclusioni, con sentenza n.1926/2020 pubblicata il 3 agosto e notificata in data
3 settembre 2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuiva “
1. Dichiara prescritta l'azione di ripetizione spiegata da , in qualità di titolare della Parte_1 [...]
, relativa ai conti anticipi n. 280402 e n. 280221; 2. Dichiara Parte_2
inammissibili le domande spiegate da , in qualità di titolare della Parte_1 [...]
di , relative al conto corrente n. 2602, ancora in essere alla data Parte_2 Parte_1
di introduzione del presente giudizio;
3. Condanna , in qualità di titolare Parte_1
della , alla refusione delle spese processuali, in favore Parte_2
della in persona del legale rappresentante p.t., che si Controparte_1 liquidano in € 9.785,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. 4.
Pone definitivamente a carico di , in qualità di titolare della Parte_1 [...]
, le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto.” Parte_2 Con atto notificato in data 24.9.2020 proponeva appello avverso tale Parte_1
sentenza, contestando la dichiarazione di prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito collegata al conto anticipi e l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme indebitamente acquisite dalla riferito al conto corrente ordinario n.2602. CP_1
Chiedeva “ritenere ammissibili e fondate le domande attoree e, per l'effetto:
a) determinare in €. 129.323,53 le somme addebitate in eccedenza dalla Controparte_1
al sig. , nella dedotta qualità di titolare della
[...] Parte_1 [...]
; Parte_2
b) condannare il convenuto istituto di credito al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €. 129.323,53;
c) condannare il convenuto istituto di credito al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore antistatario, ivi comprese le spese di CTU;
- in via gradata, laddove la Corte di Appello adita dovesse ritenere inammissibile la domanda di ripetizione (il che si nega), determinare in €. 129.323,53 le somme addebitate in eccedenza dalla al sig. , nella dedotta Controparte_1 Parte_1
qualità di titolare della , sempre con condanna al Parte_2
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore antistatario, ivi comprese le spese di CTU.”
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'avversa Controparte_1
impugnazione perché infondata e spiegava appello incidentale subordinato, chiedendo, ove ritenuti fondati i motivi di appello formulata dal , l'accoglimento della eccezione di Pt_1 avvenuta transazione ex art.1965 c.c., nonché, in via subordinata, l'eccezione di prescrizione decennale avente ad oggetto il conto n.2602 non affidato, entrambe non esaminate dal giudice di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Precisate le conclusioni la causa era assegnava in decisione con i termini di venti giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata l'eccezione di intervenuta transazione sollevata dalla
[...]
in primo grado e reiterata in grado di appello in quanto potenzialmente Controparte_1
assorbente di ogni altra questione. A sostegno della eccezione proposta la rappresenta che con Controparte_1 lettera del 24.5.1999 prodotta agli atti, l'appellante avanzava una proposta transattiva in ordine alla sua esposizione debitoria;
che la accettava la proposta;
che la pratica CP_1 veniva definita nel novembre 2005 con il versamento della somma di € 84.200,00 con residuo girato a sofferenza dalla che pertanto essendo stata definita con la CP_1 intervenuta transazione ogni questione tra le parti nessuna pretesa può vantare l'appellante.
L'eccezione formulata è destituita di fondamento.
Come sostenuto dall'appellante alcuna transazione è stata conclusa dalle parti poiché alcun collegamento sussiste tra la proposta di cui alla lettera del 24.5.1999 ed il versamento eseguito effettuato a distanza di sei anni (anno 2005), da soggetto diverso e con diversa causale.
Invero il quale titolare della sottoscriveva in data Pt_1 Parte_2
24.5.1999 una proposta di rientro della pretesa esposizione debitoria vantata dalla banca per evitare l'introduzione di liti giudiziarie da quest'ultima preannunciategli.
La proposta di transazione non riceveva alcun riscontro formale;
la Controparte_1
procedeva e in data 6.11.1999 notificava al , quale debitore principale, ed alla
[...] Pt_1
di lui moglie , sottoscrittrice di garanzia fideiussoria, il decreto Parte_3 ingiuntivo n° 277/1999 per l'importo di Lire 307.699,125, cui seguiva notifica di atto di pignoramento immobiliare, con il quale sottoponeva ad esecuzione tutto il patrimonio immobiliare della , ivi compresa l'abitazione familiare. Pt_3
Per evitare il pignoramento il figlio dell'esecutata sottoscriveva in data 19.10.2005 una proposta di acquisto dei crediti vantati dalla (e posti a Controparte_1 fondamento dell'azione esecutiva, per l'importo di €. 150.000,00 ed in pari data eseguiva il pagamento di detta somma, cui faceva seguito formale rinuncia alla procedura esecutiva da parte della creditrice procedente.
E' evidente dunque che non sussista alcun collegamento tra la proposta transattiva sottoscritta da nell'anno 1999 e il pagamento effettuato nell'anno 2005 dal Parte_1
figlio . Parte_4
Infatti, il pagamento effettuato da quest'ultimo trova la sua giustificazione nel contratto da lui sottoscritto di cessione dei crediti posti dalla Banca a fondamento di azione esecutiva estranea alla vicenda in esame, perché afferente al decreto ingiuntivo n. 277/1999.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Ciò posto e passando alla disamina dell'appello principale, si rammenta che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dal , avente Pt_1 ad oggetto il saldo del contratto di conto corrente ordinario n.2602 e dei conti anticipi n.
280221 e 280402 ad esso collegati, dichiarando la intervenuta prescrizione con riferimento ai conti anticipi e l'inammissibilità della domanda con riferimento al conto ordinario n.2602, perché ancora aperto al momento dell'instaurazione della lite.
Con primo motivo di appello parte appellante censura la statuizione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in ordine ai conti anticipi n.280221 e n.280402, perché estinti rispettivamente nell'anno 1996 e nell'anno 1997, sostenendo l'erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure laddove sostiene che “tale circostanza, oltre a non risultare oggetto di specifica contestazione, appare altresì corroborata dalla stessa documentazione depositata da parte attrice, atteso che gli ultimi estratti scalari risalgono proprio al 1996 per il conto anticipi n. 280221 ed al 1997 per il conto anticipi n. 280402. Inoltre, la missiva inviata dal alla risalente al 2000, attiene al solo conto corrente n. 2602, non anche Pt_1 CP_1
ai conti anticipi suddetti, relativamente ai quali risulta solo una missiva inviata il 13.2.2009 e ricevuta dall' il 16.2.2009, recante espressa messa in mora. Pertanto, deve ritenersi CP_4
che, al momento di invio della predetta missiva, qualificabile come primo atto interruttivo, la prescrizione decennale risultava già maturata” (cfr,pag.3 della sentenza).
Sostiene l'appellante che i conti anticipi sono strettamente collegati al rapporto di conto corrente ordinario, essendo stati gli stessi movimentati unicamente dalla banca a seguito della presentazione di titoli di credito (cambiali, assegni, fatture etc.), il cui importo la banca stessa provvedeva ad anticipare al correntista, addebitandolo sui detti conti anticipi e accreditandolo sul conto corrente ordinario.
A seguito dell'effettivo incasso del titolo di credito, l'esposizione del conto anticipi si azzerava e le relative competenze, nelle more maturate, venivano addebitate sul conto corrente ordinario, indi il relativo importo a suo tempo calcolato era poi rinvenuto nel conto ordinario.
Da ciò discende che la lettera di costituzione in mora inoltrata dal risalente all'anno Pt_1
2000 spiega i suoi effetti interruttivi del termine di prescrizione anche nei confronti dei due conti anticipi, essendo afferente in generale al rapporto cliente-banca.
Le considerazioni poste alla base del motivo così articolato sono condivisibili.
Come sostenuto dall'appellante i conti anticipi in esame non sono autonomamente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti a lui concessi dalla CP_1
In tali casi i conti anticipi - rappresentando una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente e limitandosi la ad annotare CP_1 CP_1 su di essi (in “dare”) l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate (importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli) - il rapporto di debito-credito fra la CP_1
e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (cfr. sul punto Cass. 20 giugno 2011,
n. 13449), con una conseguente “inscindibilità del saldo finale” (Cass. civ. sez. I,
05/05/2022, n.14321).
In proposito, come affermato dalla Suprema Corte, i conti anticipi possono trovarsi in una situazione di collegamento negoziale o di totale indipendenza (cfr. Cass. 14321 del
05.05.2022, in cui si legge “… nella prassi bancaria, invero, possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come “conti anticipi su effetti salvo buon fine” … I diversi conti possono presentarsi, dovunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti”… “nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo CP_1
concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto […]. Ad essere “collegati”, invero, sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria”
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui è collegato, onde è con riferimento al conto corrente ordinario che deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
La pretesa avanzata non può pertanto ritenersi prescritta spiegando i suoi effetti interruttivi del termine di prescrizione anche nei confronti di due conti anticipi la lettera di costituzione in mora inoltrata alla banca nell'anno 2000, sicchè al momento della notifica dell'atto di citazione (15.10.2009) non era ancora decorso il termine di prescrizione di dieci anni. Con secondo motivo di appello l'appellante contesta la statuizione di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito con riferimento al conto ordinario n.2602, perché ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Effettivamente dalla documentazione depositata emerge che il conto corrente ordinario si è estinto nell'agosto 1999, sicchè erroneamente il giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per essere il conto corrente ancora aperto.
Tuttavia, nonostante meritino di essere condivise le considerazioni poste alla base dei motivi di appello esaminati, l'impugnazione proposta dal deve ritenersi infondata perché Pt_1
privo di pregio è il terzo motivo, con il quale egli contesta la statuizione di rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito con riferimento al conto corrente ordinario n.2602 per non avere assolto l'onere probatorio su di lui incombente.
Pare utile ricordare che il ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente Pt_1
corrisposte alla banca in forza di pattuizioni nulle.
In particolare nell'atto introduttivo di primo grado esponeva che il rapporto di conto corrente era regolato da contratto che prevedeva, per gli interessi dovuti alla Banca, la determinazione “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, la loro “capitalizzazione trimestrale”, “valute d'uso” e “spese di tenuta conto… a carico del correntista”, facendo evidentemente riferimento ad un contratto esistente tra le parti.
Dalla documentazione prodotta dallo stesso emerge che effettivamente fu da lui Pt_1
sottoscritta una lettera contratto (cfr. lettera inviata in data 13.2. 2009)
Si desume, dunque, sia dal riferimento contenuto nella citata comunicazione, sia con riferimento al puntuale richiamo della rubrica delle clausole contenuto in atto di citazione, che l'appellante abbia sottoscritto un contratto di conto corrente.
Ne deriva che è condivisibile la decisione del giudice di prime cure, secondo il quale il cliente che agisce per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole.
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che, allorché il correntista agisce per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca, lamentando l'illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizioni recate dal regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole della condictio indebiti, l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi. In particolare, afferma la Cassazione “è principio consolidato presso questa Corte quello per cui, in applicazione del principio generale in materia di onere della prova, il correntista che agisca per la condanna della banca alla restituzione di somme annotate sul conto o per
l'eliminazione di tali annotazioni, allegando l'assenza di un valido titolo giustificativo delle stesse, è onerato della relativa prova, il correntista non può invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, poiché acquisisce, almeno di regola, la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione e, comunque, può chiederne copia nel corso del rapporto ai sensi dell'art. 119, quarto comma, t.u.b. (Cass.
9970/2023; Cass. 16521/2024), con la conseguenza che l'appellante doveva assolvere l'onere probatorio su di lui incombente in virtù di riparto ex art.2697 c.c., allegando il contratto sottoscritto, dando specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla CP_1
Per l'effetto delle considerazioni che precedono, l'appello principale non merita accoglimento.
Rimane assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato.
Va confermata quindi l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della . Controparte_1
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297;
20.05.2020 n.9263).
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n.1926/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei Pt_1
confronti della , con atto notificato in data 24.9.2020, nonché Controparte_1 sull'appello incidentale condizionato spiegato dalla così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello principale, dichiara assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato e conferma la sentenza appellata;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.7.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 17.4.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3287/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1926/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
(C.F. ), titolare della Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con sede legale in Casagiove (CE) alla via Appia n° 85, rappresentato e
[...] difeso, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dall'Avv. Carlo
Formisano (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
sito in Napoli alla via A. Scarlatti n° 126
APPELLANTE
E
(capitale sociale € 2.076.940.000,00 Controparte_1
interamente versato, codice fiscale e numero iscrizione Reg. Imprese di Roma e partita IVA
C.F. ), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società P.IVA_1
B.N.P. PARIBAS S.A. – Parigi con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del Presidente Dott. , rappresentata e difesa in virtù di procura generale CP_2
alle liti registrata il 26/10/07 racc. 32937 rep. 151152 per Notar di Roma, Persona_1 dall'Avv. Aldo Corvino (C.F. ) del Foro di Napoli presso il cui studio CodiceFiscale_3
in Napoli alla Via R. Bracco, 45 elettivamente domicilia
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 15.10.2009 , nella qualità di titolare della Parte_1 T_
, conveniva in giudizio la ed Parte_2 Controparte_1
esponeva che la concludeva con il predetto istituto Controparte_3
bancario anteriormente al 1992 contratto di conto corrente n. 2602, cui erano collegati i conti anticipi n. 280402 e n. 280221, sorto anteriormente all'entrata in vigore della normativa TUB, le cui modifiche non risultavano essere state applicate.
Eccepiva la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano l'applicazione di convenzioni in uso su piazza, di tassi ultra-legali non pattuiti, di commissioni di massimo scoperto e interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, e - previa riclassificazione del rapporto di conto corrente ordinario n° 2602 e dei conti anticipi ad esso collegati nn° 280402
e 280221, senza alcuna capitalizzazione degli interessi sino alla delibera CICR del 9 febbraio 2009, senza commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, al tasso medio del rendimento dei BOT per ogni singolo anno, previa verifica dell'usurarietà dei tassi applicati - chiedeva:
“dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di c/c oggetto del rapporto tra le parti di cui al presente giudizio, particolarmente in relazione alla nullità della clausola negoziale, prevedente l'anatocismo trimestrale sugli interessi dovuti dai clienti e colpita dal divieto di cui all'art. 1283; dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità della clausola di cui al contratto di c/o afferenti la determinazione del tasso ultra-legale, non pattuita con riferimento a criteri certi di determinazione, e ciò in aperta violazione del credito legale di cui all'art. 1284 ult. comma c.c. con applicazione degli interessi legali ai sensi degli artt. 820 comma 3 e 821 comma 3 del c.c.; dichiarare la nullità l'inefficacia e l'invalidità delle clausole di pattuizione degli interessi, ove ne venisse verificata la violazione dei principi di cui alla L. 108/96. Dichiarare la nullità delle clausole relative alle competenze per spese,
CMS, ecc, anche in relazione all'applicazione della norma di cui alla legge 06.02.1996 n. 52 di adeguamento alla N.E. n. 13/93 del 05.04.1992 che con l'introduzione dell'art. 1469 bis, ha ulteriormente sanzionato la nullità di tutte quelle condizioni generali che siano state oggetto di negozio individuale, inserite nei contratti di adesione di qualsiasi settore economico e ciò indipendentemente dal fatto che siano state approvate o per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (clausole vessatorie); determinare l'esatto dare-avere tra le parti di cui al presente giudizio in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU (che sin da ora si richiede) e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito in funzione delle eccezioni in narrativa sollevata;
condannare la Controparte_1
in p.l.r.p.t., alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, pari
[...] ad € 78.824,24 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, anche in esito alla richiesta CTU oltre agli interessi legali creditori in favore del sig. , nella Parte_1
qualità. Condannare la i p.l.r.p.t. al pagamento di spese, Controparte_1
diritti e onorari di causa in favore dello scrivente procuratore. In via istruttoria si chiede sin
d'ora: disporsi l'acquisizione del contratto base, di tutti gli estratti conto e di tutta la documentazione inerente il rapporto bancario impugnato, nonché di tutte le schede di conto, ammettersi CTU al fine di calcolare la durata dell'intero rapporto tra le parti in causa, nonché le somme effettivamente dovute dall'istante, in base al regime di interessi al tasso legale”.
Si costituiva la eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per intervenuto fallimento di , nonché la Parte_1
prescrizione del diritto alla restituzione in quanto i conti anticipi risultano chiusi negli anni
1996 e 1997, ed in merito al conto corrente, dovendo individuarsi il dies a quo nella data di ogni rimessa. Affermava poi che le parti avevano concluso una transazione nel 2005 che prevedeva il versamento da parte del cliente di € 84.200,00, e residuo girato a sofferenza della Deduceva poi la legittimità delle clausole applicate e chiedeva, dunque, il CP_1
rigetto della domanda con vittoria alle spese di lite.
Depositata la documentazione, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio e precisate le conclusioni, con sentenza n.1926/2020 pubblicata il 3 agosto e notificata in data
3 settembre 2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuiva “
1. Dichiara prescritta l'azione di ripetizione spiegata da , in qualità di titolare della Parte_1 [...]
, relativa ai conti anticipi n. 280402 e n. 280221; 2. Dichiara Parte_2
inammissibili le domande spiegate da , in qualità di titolare della Parte_1 [...]
di , relative al conto corrente n. 2602, ancora in essere alla data Parte_2 Parte_1
di introduzione del presente giudizio;
3. Condanna , in qualità di titolare Parte_1
della , alla refusione delle spese processuali, in favore Parte_2
della in persona del legale rappresentante p.t., che si Controparte_1 liquidano in € 9.785,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. 4.
Pone definitivamente a carico di , in qualità di titolare della Parte_1 [...]
, le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto.” Parte_2 Con atto notificato in data 24.9.2020 proponeva appello avverso tale Parte_1
sentenza, contestando la dichiarazione di prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito collegata al conto anticipi e l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme indebitamente acquisite dalla riferito al conto corrente ordinario n.2602. CP_1
Chiedeva “ritenere ammissibili e fondate le domande attoree e, per l'effetto:
a) determinare in €. 129.323,53 le somme addebitate in eccedenza dalla Controparte_1
al sig. , nella dedotta qualità di titolare della
[...] Parte_1 [...]
; Parte_2
b) condannare il convenuto istituto di credito al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €. 129.323,53;
c) condannare il convenuto istituto di credito al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore antistatario, ivi comprese le spese di CTU;
- in via gradata, laddove la Corte di Appello adita dovesse ritenere inammissibile la domanda di ripetizione (il che si nega), determinare in €. 129.323,53 le somme addebitate in eccedenza dalla al sig. , nella dedotta Controparte_1 Parte_1
qualità di titolare della , sempre con condanna al Parte_2
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore antistatario, ivi comprese le spese di CTU.”
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'avversa Controparte_1
impugnazione perché infondata e spiegava appello incidentale subordinato, chiedendo, ove ritenuti fondati i motivi di appello formulata dal , l'accoglimento della eccezione di Pt_1 avvenuta transazione ex art.1965 c.c., nonché, in via subordinata, l'eccezione di prescrizione decennale avente ad oggetto il conto n.2602 non affidato, entrambe non esaminate dal giudice di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Precisate le conclusioni la causa era assegnava in decisione con i termini di venti giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata l'eccezione di intervenuta transazione sollevata dalla
[...]
in primo grado e reiterata in grado di appello in quanto potenzialmente Controparte_1
assorbente di ogni altra questione. A sostegno della eccezione proposta la rappresenta che con Controparte_1 lettera del 24.5.1999 prodotta agli atti, l'appellante avanzava una proposta transattiva in ordine alla sua esposizione debitoria;
che la accettava la proposta;
che la pratica CP_1 veniva definita nel novembre 2005 con il versamento della somma di € 84.200,00 con residuo girato a sofferenza dalla che pertanto essendo stata definita con la CP_1 intervenuta transazione ogni questione tra le parti nessuna pretesa può vantare l'appellante.
L'eccezione formulata è destituita di fondamento.
Come sostenuto dall'appellante alcuna transazione è stata conclusa dalle parti poiché alcun collegamento sussiste tra la proposta di cui alla lettera del 24.5.1999 ed il versamento eseguito effettuato a distanza di sei anni (anno 2005), da soggetto diverso e con diversa causale.
Invero il quale titolare della sottoscriveva in data Pt_1 Parte_2
24.5.1999 una proposta di rientro della pretesa esposizione debitoria vantata dalla banca per evitare l'introduzione di liti giudiziarie da quest'ultima preannunciategli.
La proposta di transazione non riceveva alcun riscontro formale;
la Controparte_1
procedeva e in data 6.11.1999 notificava al , quale debitore principale, ed alla
[...] Pt_1
di lui moglie , sottoscrittrice di garanzia fideiussoria, il decreto Parte_3 ingiuntivo n° 277/1999 per l'importo di Lire 307.699,125, cui seguiva notifica di atto di pignoramento immobiliare, con il quale sottoponeva ad esecuzione tutto il patrimonio immobiliare della , ivi compresa l'abitazione familiare. Pt_3
Per evitare il pignoramento il figlio dell'esecutata sottoscriveva in data 19.10.2005 una proposta di acquisto dei crediti vantati dalla (e posti a Controparte_1 fondamento dell'azione esecutiva, per l'importo di €. 150.000,00 ed in pari data eseguiva il pagamento di detta somma, cui faceva seguito formale rinuncia alla procedura esecutiva da parte della creditrice procedente.
E' evidente dunque che non sussista alcun collegamento tra la proposta transattiva sottoscritta da nell'anno 1999 e il pagamento effettuato nell'anno 2005 dal Parte_1
figlio . Parte_4
Infatti, il pagamento effettuato da quest'ultimo trova la sua giustificazione nel contratto da lui sottoscritto di cessione dei crediti posti dalla Banca a fondamento di azione esecutiva estranea alla vicenda in esame, perché afferente al decreto ingiuntivo n. 277/1999.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Ciò posto e passando alla disamina dell'appello principale, si rammenta che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dal , avente Pt_1 ad oggetto il saldo del contratto di conto corrente ordinario n.2602 e dei conti anticipi n.
280221 e 280402 ad esso collegati, dichiarando la intervenuta prescrizione con riferimento ai conti anticipi e l'inammissibilità della domanda con riferimento al conto ordinario n.2602, perché ancora aperto al momento dell'instaurazione della lite.
Con primo motivo di appello parte appellante censura la statuizione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in ordine ai conti anticipi n.280221 e n.280402, perché estinti rispettivamente nell'anno 1996 e nell'anno 1997, sostenendo l'erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure laddove sostiene che “tale circostanza, oltre a non risultare oggetto di specifica contestazione, appare altresì corroborata dalla stessa documentazione depositata da parte attrice, atteso che gli ultimi estratti scalari risalgono proprio al 1996 per il conto anticipi n. 280221 ed al 1997 per il conto anticipi n. 280402. Inoltre, la missiva inviata dal alla risalente al 2000, attiene al solo conto corrente n. 2602, non anche Pt_1 CP_1
ai conti anticipi suddetti, relativamente ai quali risulta solo una missiva inviata il 13.2.2009 e ricevuta dall' il 16.2.2009, recante espressa messa in mora. Pertanto, deve ritenersi CP_4
che, al momento di invio della predetta missiva, qualificabile come primo atto interruttivo, la prescrizione decennale risultava già maturata” (cfr,pag.3 della sentenza).
Sostiene l'appellante che i conti anticipi sono strettamente collegati al rapporto di conto corrente ordinario, essendo stati gli stessi movimentati unicamente dalla banca a seguito della presentazione di titoli di credito (cambiali, assegni, fatture etc.), il cui importo la banca stessa provvedeva ad anticipare al correntista, addebitandolo sui detti conti anticipi e accreditandolo sul conto corrente ordinario.
A seguito dell'effettivo incasso del titolo di credito, l'esposizione del conto anticipi si azzerava e le relative competenze, nelle more maturate, venivano addebitate sul conto corrente ordinario, indi il relativo importo a suo tempo calcolato era poi rinvenuto nel conto ordinario.
Da ciò discende che la lettera di costituzione in mora inoltrata dal risalente all'anno Pt_1
2000 spiega i suoi effetti interruttivi del termine di prescrizione anche nei confronti dei due conti anticipi, essendo afferente in generale al rapporto cliente-banca.
Le considerazioni poste alla base del motivo così articolato sono condivisibili.
Come sostenuto dall'appellante i conti anticipi in esame non sono autonomamente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti a lui concessi dalla CP_1
In tali casi i conti anticipi - rappresentando una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente e limitandosi la ad annotare CP_1 CP_1 su di essi (in “dare”) l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate (importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli) - il rapporto di debito-credito fra la CP_1
e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (cfr. sul punto Cass. 20 giugno 2011,
n. 13449), con una conseguente “inscindibilità del saldo finale” (Cass. civ. sez. I,
05/05/2022, n.14321).
In proposito, come affermato dalla Suprema Corte, i conti anticipi possono trovarsi in una situazione di collegamento negoziale o di totale indipendenza (cfr. Cass. 14321 del
05.05.2022, in cui si legge “… nella prassi bancaria, invero, possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come “conti anticipi su effetti salvo buon fine” … I diversi conti possono presentarsi, dovunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti”… “nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo CP_1
concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto […]. Ad essere “collegati”, invero, sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria”
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui è collegato, onde è con riferimento al conto corrente ordinario che deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
La pretesa avanzata non può pertanto ritenersi prescritta spiegando i suoi effetti interruttivi del termine di prescrizione anche nei confronti di due conti anticipi la lettera di costituzione in mora inoltrata alla banca nell'anno 2000, sicchè al momento della notifica dell'atto di citazione (15.10.2009) non era ancora decorso il termine di prescrizione di dieci anni. Con secondo motivo di appello l'appellante contesta la statuizione di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito con riferimento al conto ordinario n.2602, perché ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Effettivamente dalla documentazione depositata emerge che il conto corrente ordinario si è estinto nell'agosto 1999, sicchè erroneamente il giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per essere il conto corrente ancora aperto.
Tuttavia, nonostante meritino di essere condivise le considerazioni poste alla base dei motivi di appello esaminati, l'impugnazione proposta dal deve ritenersi infondata perché Pt_1
privo di pregio è il terzo motivo, con il quale egli contesta la statuizione di rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito con riferimento al conto corrente ordinario n.2602 per non avere assolto l'onere probatorio su di lui incombente.
Pare utile ricordare che il ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente Pt_1
corrisposte alla banca in forza di pattuizioni nulle.
In particolare nell'atto introduttivo di primo grado esponeva che il rapporto di conto corrente era regolato da contratto che prevedeva, per gli interessi dovuti alla Banca, la determinazione “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, la loro “capitalizzazione trimestrale”, “valute d'uso” e “spese di tenuta conto… a carico del correntista”, facendo evidentemente riferimento ad un contratto esistente tra le parti.
Dalla documentazione prodotta dallo stesso emerge che effettivamente fu da lui Pt_1
sottoscritta una lettera contratto (cfr. lettera inviata in data 13.2. 2009)
Si desume, dunque, sia dal riferimento contenuto nella citata comunicazione, sia con riferimento al puntuale richiamo della rubrica delle clausole contenuto in atto di citazione, che l'appellante abbia sottoscritto un contratto di conto corrente.
Ne deriva che è condivisibile la decisione del giudice di prime cure, secondo il quale il cliente che agisce per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole.
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che, allorché il correntista agisce per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca, lamentando l'illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizioni recate dal regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole della condictio indebiti, l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi. In particolare, afferma la Cassazione “è principio consolidato presso questa Corte quello per cui, in applicazione del principio generale in materia di onere della prova, il correntista che agisca per la condanna della banca alla restituzione di somme annotate sul conto o per
l'eliminazione di tali annotazioni, allegando l'assenza di un valido titolo giustificativo delle stesse, è onerato della relativa prova, il correntista non può invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, poiché acquisisce, almeno di regola, la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione e, comunque, può chiederne copia nel corso del rapporto ai sensi dell'art. 119, quarto comma, t.u.b. (Cass.
9970/2023; Cass. 16521/2024), con la conseguenza che l'appellante doveva assolvere l'onere probatorio su di lui incombente in virtù di riparto ex art.2697 c.c., allegando il contratto sottoscritto, dando specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla CP_1
Per l'effetto delle considerazioni che precedono, l'appello principale non merita accoglimento.
Rimane assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato.
Va confermata quindi l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della . Controparte_1
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297;
20.05.2020 n.9263).
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n.1926/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei Pt_1
confronti della , con atto notificato in data 24.9.2020, nonché Controparte_1 sull'appello incidentale condizionato spiegato dalla così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello principale, dichiara assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato e conferma la sentenza appellata;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.7.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 17.4.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio