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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RA NO Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ) - in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , con sede legale in Meda (MB), via RA Parte_2 C.F._1 Petrarca n. 6/8, rappresentata e difesa dall'avv. Jacques Chiovini del Foro di Milano (C.F.
), elettivamente domiciliata, anche digitalmente, presso il di lui studio in C.F._2 Milano (MI), viale Bianca Maria n. 21, APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._3 Buschi, 20, quale erede pro quota del PROF. ING. (C.F. CP_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Giulia Cuomo (C.F. C.F._4
), unitamente così come disgiuntamente, dall'Avv. Stefania Bianca Mennitti C.F._5 (C.F. ) entrambe del Foro di Milano, con studio in Milano, via Carlo Crivelli C.F._6 15/1, APPELLATA
(erede pro quota del defunto appellato)
Avente ad oggetto: MANDATO
pagina 1 di 7 Sulle seguenti conclusioni: per Parte_1
“dato atto che la società ha provveduto al pagamento in favore della parte appellata, Parte_1 in data 14 giugno 2024, dell'importo di €37.797,26 € in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n.722/2024, di cui al R.G. n. 33108/2020, pubblicata in data 22 gennaio 2024 dalla V sezione del Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Caterina Spinnler e in accoglimento dei motivi di appello proposti mediante l'atto introduttivo IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi credito da parte dell'ing. e, dunque, CP_2 dei suoi eredi, nei confronti di e l'inesistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per la Parte_1 concessione del decreto opposto, e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo per tutte le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande ex adverso proposte. IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare la responsabilità dell'ing. per inadempimento al mandato CP_2 conferitogli in relazione all'arbitrato irrituale per cui è causa. Per effetto della riforma della sentenza impugnata, altresì dichiarare tenuto e condannare l'ing. e, dunque, i suoi eredi, alla CP_2 restituzione dell'importo di €37.797,26 corrisposto in esecuzione della sentenza in questa sede appellata o del diverso importo che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese legali dei due gradi di giudizio”
PER : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO Previo ogni necessario accertamento, rigettare l'appello, in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto per tutte le ragioni gradatamente esposte e conseguentemente confermare in via integrale la sentenza n. 722/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 21 gennaio 2024. In ogni caso con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello e contestuale istanza ex art. 283 c.p.c. ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 722/2024, con la quale il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6943/2020, dalla stessa proposta, e ha confermato la condanna della società appellante al pagamento in favore del Prof. Ing. della somma di €25.137,04, oltre CP_2 interessi dalla domanda e spese di giudizio, di cui al D.I. opposto, a titolo di compenso dovuto per l'attività svolta in qualità di Presidente del Collegio arbitrale nella lite insorta tra ed Pt_1 CP_3
[...] L'appello è stato proposto sulla base di due motivi, con richiesta di riforma della sentenza impugnata e accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe. Con successivo ricorso ex art. 351 c.p.c. chiedeva nuovamente di sospendere l'efficacia Pt_1 esecutiva, evidenziando che nelle more la controparte aveva iniziato l'esecuzione; si apriva, così, il sub procedimento R.G. 510/2024 – 1, nell'ambito del quale in data 20/3/2024 si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'inibitoria, che non veniva accolta dalla Corte per le CP_2 ragioni di cui all'ordinanza agli atti. Con comparsa del 20 maggio 2024 il si costituiva anche per il merito e chiedeva il rigetto CP_2 dell'appello e, conseguentemente, di confermare integralmente la sentenza n. 722/2024 pagina 2 di 7 All''esito della prima udienza di comparizione del'11 luglio 2024 il consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni, disponendo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e fissando a tal fine l'udienza collegiale al 5 dicembre 2024, con termine fino al 20 novembre 2024 per il deposito delle note conclusionali. In data 4 novembre 2024, nelle more del giudizio, la difesa dell'appellato notificava l'avvenuto decesso dell'ing. e, contestualmente, depositava la dichiarazione CP_2 ex art. 300 c.p.c. unitamente all'istanza di interruzione del processo, che veniva dichiarata il successivo 7 novembre 2024.
Con ricorso depositato il 28.01.2025 e notificato il 3 marzo 2025, l'appellante riassumeva il giudizio ex art. 303, comma II, c.p.c. nei confronti degli eredi del defunto, collettivamente e impersonalmente. Si costituiva la sola – coniuge del defunto – chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma integrale della sentenza, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. All'udienza del 6 marzo 2025, il Consigliere istruttore, preso atto della mancata costituzione degli ulteriori eredi ( , e ), ritenuto sussistenti i presupposti di cui Per_1 Per_2 CP_4 Persona_3 all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa ex art. 350-bis c.p.c., fissando udienza collegiale del i12 giugno 2025 con termine sino al 20 maggio 2025 per il deposito delle memorie conclusionali. A tale udienza i difensori discutevano oralmente e la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella Camera di Consiglio del 18.06.2025
Giudizio di primo grado Brevemente quanto ai fatti di causa: impresa familiare operante dal 1980 nel settore Parte_1 immobiliare, stipulava con l'impresa individuale due contratti di appalto, Controparte_5 rispettivamente in data 13 luglio 2006 e 22 febbraio 2010, entrambi contenenti clausola compromissoria per arbitrato irrituale. Costituito il Collegio arbitrale in data 23/2/2018 le parti convenivano un termine di 60 giorni dalla data dell'udienza di discussione finale, per la pronuncia del lodo, “salve eventuali proroghe”. Il termine veniva da ultimo prorogato al 17 febbraio 2019. , Pt_1 in prossimità della scadenza dopo aver ricusato un componente del Collegio rifiutava ulteriori proroghe e, con comunicazioni del 22 e 25 febbraio 2019, eccepiva la decadenza del Collegio ai sensi dell'art. 1722 c.c. Nonostante ciò, il lodo veniva pronunciato il 5 aprile 2019.
impugnava il lodo davanti al Tribunale di Monza, e nel frattempo, l'arbitro otteneva Pt_1 CP_2 decreto ingiuntivo di cui si discute, per il pagamento del compenso. proponeva opposizione, Pt_1 chiedendo la revoca della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c., l'accertamento dell'inesistenza del credito e, in via riconvenzionale, la condanna dell'arbitro per inadempimento al mandato e risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. In subordine, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa pendente davanti al Tribunale di Monza. Con comparsa del 20 maggio 2024, l'ing. chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione e di CP_2 tutte le domande avversarie, conferma del decreto ingiuntivo e condanna della opponente al pagamento della somma di €23.137,04 o altra di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 2 d.lgs. 192/2012 e rivalutazione monetaria. In via subordinata, chiedeva accertarsi le prestazioni rese e condanna della società opponente all'indennizzo ex art. 2041 c.c.
La sentenza impugnata Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 722/2024 qui impugnata, rigettava l'opposizione, confermando il diritto dell'arbitro al compenso per l'attività svolta. In particolare, il primo giudice rigettava la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo che non vi fosse identità di parti, né di petitum e causa petendi con il procedimento di impugnazione del lodo promosso da nei confronti degli avanti il Tribunale di Pt_1 Persona_4
pagina 3 di 7 Monza, che si concludeva con una pronuncia di annullamento del lodo che, pertanto, non poteva avere alcuna efficacia vincolante di giudicato riflesso, ma di semplice elemento probatorio da valutarsi unitamente all'ordinanza n. 2352/2022 del Tribunale di Milano e alla sentenza n. 117/2023 della Corte d'Appello, che si erano pronunciate sulla analoga domanda proposta da altro membro del Collegio arbitrale -il geom Basilico- accogliendo la domanda. Il primo giudice riteneva che il termine per il deposito del lodo avesse natura ordinatoria, e in conformità con l'interpretazione del contratto di mandato (artt. 1362 e 1372 c.c.), data la sostanziale adesione delle parti alle proroghe concesse, il ritardo nel deposito non era imputabile all'arbitro, che aveva eseguito con diligenza il mandato conferitogli (art. 1176 c.c.). Le diffide per la decadenza del mandato, inviate da solo successivamente alla proroga, non avevano potuto produrre alcun Pt_1 effetto. In conclusione, il Tribunale riconosceva la regolarità della prestazione dell'ing. e condannava CP_2 al pagamento dei compensi dovuti, oltre al rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. Parte_1
Motivi di gravame ed opinione della Corte Ritiene il Collegio di non poter accogliere l'impugnazione per le ragioni che di seguito si espongono. Con il primo motivo di gravame, intitolato: “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 813 ter c.p.c.”, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per avere il Tribunale riconosciuto il diritto dell'Ing. – nella sua qualità di Presidente del collegio arbitrale – al pagamento del CP_2 compenso professionale, sebbene, il collegio fosse decaduto dal mandato per scadenza del termine previsto per la pronuncia del lodo, fissato al 17 febbraio 2019, e non prorogato contrattualmente. L'appellante richiama, a fondamento della propria tesi, l'art. 813-ter c.p.c., sostenendo che tale disposizione esclude il diritto al compenso in caso responsabilità per dolo o colpa grave e l'aver deliberato il lodo dopo la scadenza del termine fissato dalle parti non può che essere addebitato alla responsabilità per colpa grave del Collegio, anche perché la sentenza n. 829/2022 del Tribunale di Monza, ha annullato il lodo per tardività, e quindi, il primo giudice non poteva “sconfessare” la portata della predetta decisione del giudice dell'impugnazione del lodo.
Orbene, nel caso di specie, le argomentazioni svolte dall'appellante non appaiono idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Come già rilevato dalla difesa della appellata, anche questa Corte ritiene che l'art. 813-ter c.p.c., richiamato dall'appellante a fondamento della pretesa infondatezza del decreto ingiuntivo, non trovi applicazione nella presente controversia, che ha ad oggetto una domanda di pagamento di compensi professionali avanzata da un arbitro nei confronti di una delle parti del procedimento arbitrale. L'art. 813 ter c.p.c. disciplina, infatti, l'azione di responsabilità contro gli arbitri a seguito dell'annullamento del lodo per fatti ad essi imputabili, ma non incide, né direttamente né automaticamente, sulla spettanza del compenso, la cui esclusione può derivare solo dall'accertamento giudiziale di dolo o colpa grave, in un giudizio autonomo. Come chiarito da Cass. civ., Sez. I, 20 ottobre 2020, n. 22863, l'annullamento del lodo non comporta ex se la decadenza dal diritto al compenso, potendo tutt'al più costituire presupposto per un'azione risarcitoria. E' pacifico il principio per cui il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferitogli, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo (Cass. n. 24072/2013). L'invalidità del lodo non fa venire meno il diritto degli arbitri a ricevere il compenso per l'esecuzione del mandato salva restando l'esperibilità nei loro confronti, una volta accolta l'impugnazione con sentenza passata in giudicato, di una distinta azione di responsabilità ex art.813 ter c.p.c., dal cui eventuale accoglimento, non già dalla semplice declaratoria della nullità del lodo, deriverà la qualificazione in termini di indebito -in tutto o in parte, a seconda dei casi- del compenso pagina 4 di 7 stesso, a norma dell'art.813 ter comma 4 c.p.c.(vedi Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 15420 del 13/06/2018). Nel caso in esame, l'appellante non ha proposto alcuna azione di responsabilità e non avrebbe nemmeno potuto perché per poterla promuovere ai sensi dell'art. 813 ter c.p.c. occorre il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del lodo, ma ha eccepito l'inadempimento al mandato e l'estinzione del diritto al compenso per effetto della presunta decadenza del collegio arbitrale, determinata dal superamento del termine per la pronuncia del lodo, ritenuto essenziale. Tuttavia, come correttamente osservato dal Tribunale, l'essenzialità del termine non risulta fondata, tenuto della condotta successiva delle parti che, accettando proroghe e proseguendo nel procedimento, hanno manifestato la volontà di non considerarlo essenziale. In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura essenziale o ordinatoria di un termine deve essere desunta non solo dalla clausola contrattuale, ma anche dal comportamento delle parti (Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2015, n. 3996). Né può assumere rilievo dirimente la sentenza del Tribunale di Monza n. 829/2022, la quale, oltre a non avere efficacia vincolante in questo giudizio, si pone in contrasto con l'orientamento sopra richiamato e non tiene conto delle plurime proroghe del termine operate nel corso del procedimento. Pertanto, in assenza di un accertamento di responsabilità in capo all'arbitro e considerata la non essenzialità del termine, il diritto al compenso non può ritenersi venuto meno. In conclusione, il Tribunale di Milano ha correttamente escluso l'applicabilità del giudicato riflesso, interpretato correttamente il termine per la pronuncia del lodo come ordinatorio e non essenziale, e valutato in modo appropriato il diritto al compenso e la responsabilità degli arbitri. Non sussistono dunque motivi per ritenere la sentenza impugnata viziata da violazioni di legge o errori di valutazione.
Con la seconda doglianza, intitolata: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di ” l'appellante censura nel merito la sentenza, per avere il Tribunale erroneamente Pt_1 qualificato il termine stabilito per il deposito del lodo irrituale come meramente ordinatorio e per l'altrettanto, errata ritenuta adesione delle parti alla sua proroga. A sostegno della propria tesi, l'appellante sostiene che le proroghe richiamate nella sentenza impugnata non riguardavano il termine essenziale per il deposito del lodo – fissato al 17 febbraio 2019 e mai modificato dalle parti – bensì i termini endo-procedimentali per lo scambio di atti e memorie. Né vi sarebbe stata alcuna delega in favore del collegio arbitrale a modificare il termine pattuito, che quindi deve ritenersi perentorio. Sostiene, inoltre, che le diffide del 22 e 25 febbraio 2019, anteriori al deposito del lodo (avvenuto solo il 5 aprile), erano già espressive di una chiara contestazione circa la decadenza del collegio arbitrale e dell'assenza di un qualsiasi accordo di proroga, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Si tratterebbe, pertanto, di affermazioni smentite dagli atti e già valutate dal Tribunale di Monza, che ha annullato il lodo proprio perché emesso oltre il termine concordato. Lamenta, ancora, che il comportamento dell'appellato – proseguito nonostante l'evidente decadenza e senza estinguere il procedimento malgrado la mancata costituzione del fondo spese – integri non solo colpa grave, ma profili di dolo, stante anche la pretesa di ottenere compensi sulla base di un lodo dichiarato nullo, e senza considerare le contestazioni già sollevate da nell'atto di opposizione a Pt_1 decreto ingiuntivo. Conclude chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, sia rigettata integralmente la domanda di pagamento dei compensi avanzata dall'arbitro, inapplicabili in ogni caso anche le tariffe forensi invocate, e ritenute inidonee.
Anche questa censura non può essere accolta. Innanzitutto, giova rammentare che secondo la Suprema Corte “L'arbitrato libero o irrituale trova la sua fonte in un contratto di mandato con il quale due o più parti incaricano uno o più soggetti di pagina 5 di 7 definire una controversia per conto e nell'interesse dei mandanti” (Cass. Civ., sez. I, 26 ottobre 2021, n.30000); sempre secondo la giurisprudenza di legittimità “nell'arbitrato irrituale, il termine prefissato dalle parti per la pronuncia del lodo è, per natura e struttura, essenziale, non potendosi ammettere che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia per un tempo indefinito. Deriva da quanto precede, pertanto, che ai sensi dell'art. 1722, n.1, c.c – applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziale, sia in quelli in cui il mandato abbia per oggetto un atto giuridico in senso stretto – il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti e la loro successiva attività è inefficace.” Avendo poi cura di aggiungere “tuttavia, trattandosi di un rapporto negoziale, è indiscusso che le parti, pur stabilendo un termine per l'espletamento dell'incarico, ne possano escludere in concreto la essenzialità dando a esso un valore meramente orientativo, come una raccomandazione agli arbitri di procedere con sollecitudine. È un accertamento che, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito” (Cass. Civ., sez. I, 23 aprile 2015, n. 8317; nello stesso senso anche Cass. Civ., sez. I, 7 luglio 2021, n. 19281).
“L'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c. non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi” (Cass. Civ., sez. II, 5 aprile 2022, n. 11068). In relazione al caso di specie, il termine previsto dalle parti per l'espletamento dell'incarico – 60 giorni
- può considerarsi essenziale solo ove sia possibile evincere dalla documentazione allegata la volontà chiara e univoca delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine stesso. Orbene, da una lettura sistematica dei principi giurisprudenziali enunciati e degli atti prodotti in giudizio, si ritiene condivisibile la statuizione del giudice di prime cure circa la sostanziale adesione, di alla proroga nel deposito del lodo, con conseguente assunzione del termine di una Parte_1 funzione orientativa. Ulteriore conferma della natura meramente ordinatoria del termine fissato per il deposito del lodo si ricava dall'analisi dei comportamenti tenuti dalla stessa parte appellante. In particolare, le diffide con le quali la società opponente ha comunicato agli arbitri la decadenza dal mandato a far data dal 17.2.2019 sono state inviate solo successivamente, il 22.2.2019 e il 25.2.2019, dunque in un momento in cui era già intervenuto il provvedimento di proroga del termine, al quale la medesima società non aveva sollevato alcuna opposizione. Inoltre, il lodo è stato depositato il 5.4.2019, nel pieno rispetto del termine di 60 giorni decorrente dalla decisione del Tribunale sull'istanza di ricusazione dell'arbitro (cfr p. 37 del Lodo Arbitrale). Solo a seguito dell'esito sfavorevole del procedimento, la società ha dapprima cercato di impedire la pronuncia del lodo con le suddette diffide e, successivamente, ha impugnato il lodo stesso e si è opposta al pagamento dei compensi dovuti agli arbitri. In forza di tali comportamenti, non è possibile ravvisare l'univoca volontà, cui la giurisprudenza fa riferimento, di ritenere il termine previsto essenziale e ciò porta a condividere l'assunto del primo giudice secondo il quale, a seguito delle attività che si sono svolte, si deve concludere che al termine previsto è stata attribuita in concreto dalle parti una funzione meramente orientativa. Del tutto nuova e quindi inammissibile è poi la contestazione sull'ammontare del compenso, perché sia nelle conclusioni rassegnate che nelle argomentazioni difensive svolte in primo grado, si era limitata a muovere Pt_1 rilievi in merito alla sussistenza del diritto del a percepire i compensi professionali indicati nel CP_2 lodo e non abbia mai mosso alcuna contestazione né con riguardo alla congruità ed entità della loro quantificazione né con riferimento ai parametri utilizzati per il loro calcolo.
Le spese processuali. pagina 6 di 7 Quanto alle spese di lite del grado di appello, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale non essendovi stata quella istruttoria. Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] vverso la SENTENZA N. 722/ 2024 il Tribunale di Milano così provvede: Parte_3
- Rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- Condanna LA lla rifusione delle spese processuali del grado in Parte_3 favore di , liquidate in € 2.058,00 per la fase studio, € 1.418,00 per la Controparte_1 fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
- Rigetta ogni altra domanda o istanza. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 giugno 2025
Il Consigliere relatore Maria Teresa Brena
Il Presidente
RA NO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RA NO Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ) - in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , con sede legale in Meda (MB), via RA Parte_2 C.F._1 Petrarca n. 6/8, rappresentata e difesa dall'avv. Jacques Chiovini del Foro di Milano (C.F.
), elettivamente domiciliata, anche digitalmente, presso il di lui studio in C.F._2 Milano (MI), viale Bianca Maria n. 21, APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._3 Buschi, 20, quale erede pro quota del PROF. ING. (C.F. CP_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Giulia Cuomo (C.F. C.F._4
), unitamente così come disgiuntamente, dall'Avv. Stefania Bianca Mennitti C.F._5 (C.F. ) entrambe del Foro di Milano, con studio in Milano, via Carlo Crivelli C.F._6 15/1, APPELLATA
(erede pro quota del defunto appellato)
Avente ad oggetto: MANDATO
pagina 1 di 7 Sulle seguenti conclusioni: per Parte_1
“dato atto che la società ha provveduto al pagamento in favore della parte appellata, Parte_1 in data 14 giugno 2024, dell'importo di €37.797,26 € in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n.722/2024, di cui al R.G. n. 33108/2020, pubblicata in data 22 gennaio 2024 dalla V sezione del Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Caterina Spinnler e in accoglimento dei motivi di appello proposti mediante l'atto introduttivo IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi credito da parte dell'ing. e, dunque, CP_2 dei suoi eredi, nei confronti di e l'inesistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per la Parte_1 concessione del decreto opposto, e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo per tutte le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande ex adverso proposte. IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare la responsabilità dell'ing. per inadempimento al mandato CP_2 conferitogli in relazione all'arbitrato irrituale per cui è causa. Per effetto della riforma della sentenza impugnata, altresì dichiarare tenuto e condannare l'ing. e, dunque, i suoi eredi, alla CP_2 restituzione dell'importo di €37.797,26 corrisposto in esecuzione della sentenza in questa sede appellata o del diverso importo che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese legali dei due gradi di giudizio”
PER : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO Previo ogni necessario accertamento, rigettare l'appello, in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto per tutte le ragioni gradatamente esposte e conseguentemente confermare in via integrale la sentenza n. 722/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 21 gennaio 2024. In ogni caso con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello e contestuale istanza ex art. 283 c.p.c. ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 722/2024, con la quale il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6943/2020, dalla stessa proposta, e ha confermato la condanna della società appellante al pagamento in favore del Prof. Ing. della somma di €25.137,04, oltre CP_2 interessi dalla domanda e spese di giudizio, di cui al D.I. opposto, a titolo di compenso dovuto per l'attività svolta in qualità di Presidente del Collegio arbitrale nella lite insorta tra ed Pt_1 CP_3
[...] L'appello è stato proposto sulla base di due motivi, con richiesta di riforma della sentenza impugnata e accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe. Con successivo ricorso ex art. 351 c.p.c. chiedeva nuovamente di sospendere l'efficacia Pt_1 esecutiva, evidenziando che nelle more la controparte aveva iniziato l'esecuzione; si apriva, così, il sub procedimento R.G. 510/2024 – 1, nell'ambito del quale in data 20/3/2024 si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dell'inibitoria, che non veniva accolta dalla Corte per le CP_2 ragioni di cui all'ordinanza agli atti. Con comparsa del 20 maggio 2024 il si costituiva anche per il merito e chiedeva il rigetto CP_2 dell'appello e, conseguentemente, di confermare integralmente la sentenza n. 722/2024 pagina 2 di 7 All''esito della prima udienza di comparizione del'11 luglio 2024 il consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni, disponendo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e fissando a tal fine l'udienza collegiale al 5 dicembre 2024, con termine fino al 20 novembre 2024 per il deposito delle note conclusionali. In data 4 novembre 2024, nelle more del giudizio, la difesa dell'appellato notificava l'avvenuto decesso dell'ing. e, contestualmente, depositava la dichiarazione CP_2 ex art. 300 c.p.c. unitamente all'istanza di interruzione del processo, che veniva dichiarata il successivo 7 novembre 2024.
Con ricorso depositato il 28.01.2025 e notificato il 3 marzo 2025, l'appellante riassumeva il giudizio ex art. 303, comma II, c.p.c. nei confronti degli eredi del defunto, collettivamente e impersonalmente. Si costituiva la sola – coniuge del defunto – chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma integrale della sentenza, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. All'udienza del 6 marzo 2025, il Consigliere istruttore, preso atto della mancata costituzione degli ulteriori eredi ( , e ), ritenuto sussistenti i presupposti di cui Per_1 Per_2 CP_4 Persona_3 all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa ex art. 350-bis c.p.c., fissando udienza collegiale del i12 giugno 2025 con termine sino al 20 maggio 2025 per il deposito delle memorie conclusionali. A tale udienza i difensori discutevano oralmente e la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella Camera di Consiglio del 18.06.2025
Giudizio di primo grado Brevemente quanto ai fatti di causa: impresa familiare operante dal 1980 nel settore Parte_1 immobiliare, stipulava con l'impresa individuale due contratti di appalto, Controparte_5 rispettivamente in data 13 luglio 2006 e 22 febbraio 2010, entrambi contenenti clausola compromissoria per arbitrato irrituale. Costituito il Collegio arbitrale in data 23/2/2018 le parti convenivano un termine di 60 giorni dalla data dell'udienza di discussione finale, per la pronuncia del lodo, “salve eventuali proroghe”. Il termine veniva da ultimo prorogato al 17 febbraio 2019. , Pt_1 in prossimità della scadenza dopo aver ricusato un componente del Collegio rifiutava ulteriori proroghe e, con comunicazioni del 22 e 25 febbraio 2019, eccepiva la decadenza del Collegio ai sensi dell'art. 1722 c.c. Nonostante ciò, il lodo veniva pronunciato il 5 aprile 2019.
impugnava il lodo davanti al Tribunale di Monza, e nel frattempo, l'arbitro otteneva Pt_1 CP_2 decreto ingiuntivo di cui si discute, per il pagamento del compenso. proponeva opposizione, Pt_1 chiedendo la revoca della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c., l'accertamento dell'inesistenza del credito e, in via riconvenzionale, la condanna dell'arbitro per inadempimento al mandato e risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. In subordine, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa pendente davanti al Tribunale di Monza. Con comparsa del 20 maggio 2024, l'ing. chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione e di CP_2 tutte le domande avversarie, conferma del decreto ingiuntivo e condanna della opponente al pagamento della somma di €23.137,04 o altra di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 2 d.lgs. 192/2012 e rivalutazione monetaria. In via subordinata, chiedeva accertarsi le prestazioni rese e condanna della società opponente all'indennizzo ex art. 2041 c.c.
La sentenza impugnata Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 722/2024 qui impugnata, rigettava l'opposizione, confermando il diritto dell'arbitro al compenso per l'attività svolta. In particolare, il primo giudice rigettava la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo che non vi fosse identità di parti, né di petitum e causa petendi con il procedimento di impugnazione del lodo promosso da nei confronti degli avanti il Tribunale di Pt_1 Persona_4
pagina 3 di 7 Monza, che si concludeva con una pronuncia di annullamento del lodo che, pertanto, non poteva avere alcuna efficacia vincolante di giudicato riflesso, ma di semplice elemento probatorio da valutarsi unitamente all'ordinanza n. 2352/2022 del Tribunale di Milano e alla sentenza n. 117/2023 della Corte d'Appello, che si erano pronunciate sulla analoga domanda proposta da altro membro del Collegio arbitrale -il geom Basilico- accogliendo la domanda. Il primo giudice riteneva che il termine per il deposito del lodo avesse natura ordinatoria, e in conformità con l'interpretazione del contratto di mandato (artt. 1362 e 1372 c.c.), data la sostanziale adesione delle parti alle proroghe concesse, il ritardo nel deposito non era imputabile all'arbitro, che aveva eseguito con diligenza il mandato conferitogli (art. 1176 c.c.). Le diffide per la decadenza del mandato, inviate da solo successivamente alla proroga, non avevano potuto produrre alcun Pt_1 effetto. In conclusione, il Tribunale riconosceva la regolarità della prestazione dell'ing. e condannava CP_2 al pagamento dei compensi dovuti, oltre al rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. Parte_1
Motivi di gravame ed opinione della Corte Ritiene il Collegio di non poter accogliere l'impugnazione per le ragioni che di seguito si espongono. Con il primo motivo di gravame, intitolato: “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 813 ter c.p.c.”, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per avere il Tribunale riconosciuto il diritto dell'Ing. – nella sua qualità di Presidente del collegio arbitrale – al pagamento del CP_2 compenso professionale, sebbene, il collegio fosse decaduto dal mandato per scadenza del termine previsto per la pronuncia del lodo, fissato al 17 febbraio 2019, e non prorogato contrattualmente. L'appellante richiama, a fondamento della propria tesi, l'art. 813-ter c.p.c., sostenendo che tale disposizione esclude il diritto al compenso in caso responsabilità per dolo o colpa grave e l'aver deliberato il lodo dopo la scadenza del termine fissato dalle parti non può che essere addebitato alla responsabilità per colpa grave del Collegio, anche perché la sentenza n. 829/2022 del Tribunale di Monza, ha annullato il lodo per tardività, e quindi, il primo giudice non poteva “sconfessare” la portata della predetta decisione del giudice dell'impugnazione del lodo.
Orbene, nel caso di specie, le argomentazioni svolte dall'appellante non appaiono idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Come già rilevato dalla difesa della appellata, anche questa Corte ritiene che l'art. 813-ter c.p.c., richiamato dall'appellante a fondamento della pretesa infondatezza del decreto ingiuntivo, non trovi applicazione nella presente controversia, che ha ad oggetto una domanda di pagamento di compensi professionali avanzata da un arbitro nei confronti di una delle parti del procedimento arbitrale. L'art. 813 ter c.p.c. disciplina, infatti, l'azione di responsabilità contro gli arbitri a seguito dell'annullamento del lodo per fatti ad essi imputabili, ma non incide, né direttamente né automaticamente, sulla spettanza del compenso, la cui esclusione può derivare solo dall'accertamento giudiziale di dolo o colpa grave, in un giudizio autonomo. Come chiarito da Cass. civ., Sez. I, 20 ottobre 2020, n. 22863, l'annullamento del lodo non comporta ex se la decadenza dal diritto al compenso, potendo tutt'al più costituire presupposto per un'azione risarcitoria. E' pacifico il principio per cui il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferitogli, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo (Cass. n. 24072/2013). L'invalidità del lodo non fa venire meno il diritto degli arbitri a ricevere il compenso per l'esecuzione del mandato salva restando l'esperibilità nei loro confronti, una volta accolta l'impugnazione con sentenza passata in giudicato, di una distinta azione di responsabilità ex art.813 ter c.p.c., dal cui eventuale accoglimento, non già dalla semplice declaratoria della nullità del lodo, deriverà la qualificazione in termini di indebito -in tutto o in parte, a seconda dei casi- del compenso pagina 4 di 7 stesso, a norma dell'art.813 ter comma 4 c.p.c.(vedi Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 15420 del 13/06/2018). Nel caso in esame, l'appellante non ha proposto alcuna azione di responsabilità e non avrebbe nemmeno potuto perché per poterla promuovere ai sensi dell'art. 813 ter c.p.c. occorre il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del lodo, ma ha eccepito l'inadempimento al mandato e l'estinzione del diritto al compenso per effetto della presunta decadenza del collegio arbitrale, determinata dal superamento del termine per la pronuncia del lodo, ritenuto essenziale. Tuttavia, come correttamente osservato dal Tribunale, l'essenzialità del termine non risulta fondata, tenuto della condotta successiva delle parti che, accettando proroghe e proseguendo nel procedimento, hanno manifestato la volontà di non considerarlo essenziale. In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura essenziale o ordinatoria di un termine deve essere desunta non solo dalla clausola contrattuale, ma anche dal comportamento delle parti (Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2015, n. 3996). Né può assumere rilievo dirimente la sentenza del Tribunale di Monza n. 829/2022, la quale, oltre a non avere efficacia vincolante in questo giudizio, si pone in contrasto con l'orientamento sopra richiamato e non tiene conto delle plurime proroghe del termine operate nel corso del procedimento. Pertanto, in assenza di un accertamento di responsabilità in capo all'arbitro e considerata la non essenzialità del termine, il diritto al compenso non può ritenersi venuto meno. In conclusione, il Tribunale di Milano ha correttamente escluso l'applicabilità del giudicato riflesso, interpretato correttamente il termine per la pronuncia del lodo come ordinatorio e non essenziale, e valutato in modo appropriato il diritto al compenso e la responsabilità degli arbitri. Non sussistono dunque motivi per ritenere la sentenza impugnata viziata da violazioni di legge o errori di valutazione.
Con la seconda doglianza, intitolata: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di ” l'appellante censura nel merito la sentenza, per avere il Tribunale erroneamente Pt_1 qualificato il termine stabilito per il deposito del lodo irrituale come meramente ordinatorio e per l'altrettanto, errata ritenuta adesione delle parti alla sua proroga. A sostegno della propria tesi, l'appellante sostiene che le proroghe richiamate nella sentenza impugnata non riguardavano il termine essenziale per il deposito del lodo – fissato al 17 febbraio 2019 e mai modificato dalle parti – bensì i termini endo-procedimentali per lo scambio di atti e memorie. Né vi sarebbe stata alcuna delega in favore del collegio arbitrale a modificare il termine pattuito, che quindi deve ritenersi perentorio. Sostiene, inoltre, che le diffide del 22 e 25 febbraio 2019, anteriori al deposito del lodo (avvenuto solo il 5 aprile), erano già espressive di una chiara contestazione circa la decadenza del collegio arbitrale e dell'assenza di un qualsiasi accordo di proroga, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Si tratterebbe, pertanto, di affermazioni smentite dagli atti e già valutate dal Tribunale di Monza, che ha annullato il lodo proprio perché emesso oltre il termine concordato. Lamenta, ancora, che il comportamento dell'appellato – proseguito nonostante l'evidente decadenza e senza estinguere il procedimento malgrado la mancata costituzione del fondo spese – integri non solo colpa grave, ma profili di dolo, stante anche la pretesa di ottenere compensi sulla base di un lodo dichiarato nullo, e senza considerare le contestazioni già sollevate da nell'atto di opposizione a Pt_1 decreto ingiuntivo. Conclude chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, sia rigettata integralmente la domanda di pagamento dei compensi avanzata dall'arbitro, inapplicabili in ogni caso anche le tariffe forensi invocate, e ritenute inidonee.
Anche questa censura non può essere accolta. Innanzitutto, giova rammentare che secondo la Suprema Corte “L'arbitrato libero o irrituale trova la sua fonte in un contratto di mandato con il quale due o più parti incaricano uno o più soggetti di pagina 5 di 7 definire una controversia per conto e nell'interesse dei mandanti” (Cass. Civ., sez. I, 26 ottobre 2021, n.30000); sempre secondo la giurisprudenza di legittimità “nell'arbitrato irrituale, il termine prefissato dalle parti per la pronuncia del lodo è, per natura e struttura, essenziale, non potendosi ammettere che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia per un tempo indefinito. Deriva da quanto precede, pertanto, che ai sensi dell'art. 1722, n.1, c.c – applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziale, sia in quelli in cui il mandato abbia per oggetto un atto giuridico in senso stretto – il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti e la loro successiva attività è inefficace.” Avendo poi cura di aggiungere “tuttavia, trattandosi di un rapporto negoziale, è indiscusso che le parti, pur stabilendo un termine per l'espletamento dell'incarico, ne possano escludere in concreto la essenzialità dando a esso un valore meramente orientativo, come una raccomandazione agli arbitri di procedere con sollecitudine. È un accertamento che, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito” (Cass. Civ., sez. I, 23 aprile 2015, n. 8317; nello stesso senso anche Cass. Civ., sez. I, 7 luglio 2021, n. 19281).
“L'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c. non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi” (Cass. Civ., sez. II, 5 aprile 2022, n. 11068). In relazione al caso di specie, il termine previsto dalle parti per l'espletamento dell'incarico – 60 giorni
- può considerarsi essenziale solo ove sia possibile evincere dalla documentazione allegata la volontà chiara e univoca delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine stesso. Orbene, da una lettura sistematica dei principi giurisprudenziali enunciati e degli atti prodotti in giudizio, si ritiene condivisibile la statuizione del giudice di prime cure circa la sostanziale adesione, di alla proroga nel deposito del lodo, con conseguente assunzione del termine di una Parte_1 funzione orientativa. Ulteriore conferma della natura meramente ordinatoria del termine fissato per il deposito del lodo si ricava dall'analisi dei comportamenti tenuti dalla stessa parte appellante. In particolare, le diffide con le quali la società opponente ha comunicato agli arbitri la decadenza dal mandato a far data dal 17.2.2019 sono state inviate solo successivamente, il 22.2.2019 e il 25.2.2019, dunque in un momento in cui era già intervenuto il provvedimento di proroga del termine, al quale la medesima società non aveva sollevato alcuna opposizione. Inoltre, il lodo è stato depositato il 5.4.2019, nel pieno rispetto del termine di 60 giorni decorrente dalla decisione del Tribunale sull'istanza di ricusazione dell'arbitro (cfr p. 37 del Lodo Arbitrale). Solo a seguito dell'esito sfavorevole del procedimento, la società ha dapprima cercato di impedire la pronuncia del lodo con le suddette diffide e, successivamente, ha impugnato il lodo stesso e si è opposta al pagamento dei compensi dovuti agli arbitri. In forza di tali comportamenti, non è possibile ravvisare l'univoca volontà, cui la giurisprudenza fa riferimento, di ritenere il termine previsto essenziale e ciò porta a condividere l'assunto del primo giudice secondo il quale, a seguito delle attività che si sono svolte, si deve concludere che al termine previsto è stata attribuita in concreto dalle parti una funzione meramente orientativa. Del tutto nuova e quindi inammissibile è poi la contestazione sull'ammontare del compenso, perché sia nelle conclusioni rassegnate che nelle argomentazioni difensive svolte in primo grado, si era limitata a muovere Pt_1 rilievi in merito alla sussistenza del diritto del a percepire i compensi professionali indicati nel CP_2 lodo e non abbia mai mosso alcuna contestazione né con riguardo alla congruità ed entità della loro quantificazione né con riferimento ai parametri utilizzati per il loro calcolo.
Le spese processuali. pagina 6 di 7 Quanto alle spese di lite del grado di appello, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale non essendovi stata quella istruttoria. Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] vverso la SENTENZA N. 722/ 2024 il Tribunale di Milano così provvede: Parte_3
- Rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- Condanna LA lla rifusione delle spese processuali del grado in Parte_3 favore di , liquidate in € 2.058,00 per la fase studio, € 1.418,00 per la Controparte_1 fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
- Rigetta ogni altra domanda o istanza. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 giugno 2025
Il Consigliere relatore Maria Teresa Brena
Il Presidente
RA NO
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