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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1267/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 417/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4109/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 825 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1862/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Aci Castello emetteva avviso di accertamento n. 825/2019 nei confronti del sig. Ricorrente_1, per un importo pari a complessivi euro 2.049,12 relativi a Imu per l'anno di imposta 2014.
Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: l'illegittimità della notificazione dell'atto impugnato;
la nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione;
la maturata decadenza dell'azione e la prescrizione della pretesa tributaria;
ed infine, l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Aci Castello, costituitosi in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 4109 depositata in data 9 giugno 2023, ritenendo infondate le doglianze opposte dal contribuente, rigettava il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avvero tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1, reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Infondato è, in primo luogo, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, considerata l'omessa produzione probatoria in tal senso. A seguire, egualmente infondate le generiche doglianze relative al profilo motivazionale, giacché le informazioni contenute nell'atto opposto risultano ampiamente sufficienti a consentire una conoscenza del fondamento dell'imposizione ed una difesa piena ed effettiva del contribuente (sul punto, Cass.
n.26431/2017). Infine, parimenti destituita di fondamento è la contestazione afferente ai vizi della notificazione, posto che, come si ricava dagli atti allegati al presente giudizio, la spedizione del plico è avvenuta in data 20.12.2019, dunque, entro il termine quinquennale previsto dalla normativa. In ogni caso, pur volendo considerare sussistenti i vizi asseriti dal ricorrente, interviene il consolidato orientamento di legittimità inerente al raggiungimento dello scopo, in forza del quale “la proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare le nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c.” (Cass. SS.UU. n.19854/2004).
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
600,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 417/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4109/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 825 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1862/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Aci Castello emetteva avviso di accertamento n. 825/2019 nei confronti del sig. Ricorrente_1, per un importo pari a complessivi euro 2.049,12 relativi a Imu per l'anno di imposta 2014.
Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: l'illegittimità della notificazione dell'atto impugnato;
la nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione;
la maturata decadenza dell'azione e la prescrizione della pretesa tributaria;
ed infine, l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Aci Castello, costituitosi in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 4109 depositata in data 9 giugno 2023, ritenendo infondate le doglianze opposte dal contribuente, rigettava il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avvero tale sentenza propone appello il sig. Ricorrente_1, reiterando le contestazioni già espresse nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Infondato è, in primo luogo, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, considerata l'omessa produzione probatoria in tal senso. A seguire, egualmente infondate le generiche doglianze relative al profilo motivazionale, giacché le informazioni contenute nell'atto opposto risultano ampiamente sufficienti a consentire una conoscenza del fondamento dell'imposizione ed una difesa piena ed effettiva del contribuente (sul punto, Cass.
n.26431/2017). Infine, parimenti destituita di fondamento è la contestazione afferente ai vizi della notificazione, posto che, come si ricava dagli atti allegati al presente giudizio, la spedizione del plico è avvenuta in data 20.12.2019, dunque, entro il termine quinquennale previsto dalla normativa. In ogni caso, pur volendo considerare sussistenti i vizi asseriti dal ricorrente, interviene il consolidato orientamento di legittimità inerente al raggiungimento dello scopo, in forza del quale “la proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare le nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c.” (Cass. SS.UU. n.19854/2004).
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento opposto.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
600,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente