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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1814/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1814 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Luigi Torrese ed Anna Alunni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Terni, Via Carrara n. 10, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Silvia Bartollini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via
Barbarasa n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Luigi Torrese ed Anna Alunni, per l'attrice: “[…] che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, voglia così provvedere: 1) accertare la presenza delle infiltrazioni e dei danni lamentati dall'attrice dott.ssa Parte_1
e, per l'effetto, condannare a effettuare tutte le
[...] Controparte_1 opere necessarie ai fini dell'eliminazione delle infiltrazioni di acque provenienti dalla proprietà della convenuta verso la proprietà dell'attrice come indicati dal CTU nel proprio elaborato o quelle ritenute necessarie;
2) condannare CP_1
a risarcire i danni arrecati all'immobile di proprietà della società attrice
[...] che fin d'ora si quantificano in € 6.384,47 oltre IVA oltre oneri di legge, di sicurezza e direzione lavori, oltre ancora le spese per la redazione della perizia di parte quantificate in Euro 1.199,10 oltre oneri di legge o, in quella somma, anche maggiore, che risulterà di Giustizia e anche equitativamente il tutto oltre interessi e rivalutazione;
3) accertare il mancato godimento e utilizzo dell'immobile di proprietà dell'attrice e condannare la società convenuta a risarcire all'attrice il danno nella misura che il
Giudice riterrà da valutarsi anche in via equitativa;
4) con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e C.P.A. oltre ancora spese di CTU, nonché del 12,5% per le spese generali forfettarie con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario e maggiorazione del 30% per aver usato link telematici”.
L'avv. Silvia Bartollini, per la convenuta: “Voglia l'Ill. Mo Tribunale di Terni adito: in via preliminare, accertare e dichiarare il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria da parte dell'attrice e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda spiegata;
nel merito: 1) rigettare, per tutti i motivi suesposti, le richieste ex adverso avanzate essendo illegittime, infondate ed illogiche precisando che le infiltrazioni d'acqua sono da ascriversi alla modifica dello stato dei luoghi operata dalla stessa parte attrice, risultando pertanto insussistente, il nesso di causalità tra i danni lamentati dalla Sig.ra e la proprietà dell'odierna Parte_1 convenuta;
2) condannare, per tutti i motivi suesposti, parte attrice ex art 96 c.p.c. 3) con vittoria di spese tutte del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04/08/2025, conveniva in Parte_1 giudizio deducendo che l'immobile di sua proprietà sito in San Controparte_1
Gemini (TR), Via Solfonare n. 399, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 18, part. 365, sub. 2 era costantemente danneggiato da infiltrazioni di acque piovane provenienti (a causa di omesse manutenzioni) dalla sovrastante unità immobiliare di proprietà della convenuta, e chiedendo la condanna di quest'ultima all'esecuzione delle opere necessarie a far cessare tali infiltrazioni, oltre che al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di €
6.384,47 oltre IVA pari al costo dei lavori per la riparazione dei danni materiali subiti, nonché in un ulteriore importo da determinarsi in via equitativa per la temporanea perdita di godimento dell'immobile.
Con comparsa depositata in data 07/02/2022 si costituiva la convenuta CP_1 la quale eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità delle avverse domande
[...] per il mancato esperimento della negoziazione assistita, e, nel merito, l'infondatezza di tali domande, poiché in realtà le infiltrazioni erano state causate da lavori di sbancamento del terreno e ampliamento del fabbricato svolti dalla stessa attrice sulla sua proprietà, con conseguente deviazione del corso delle acque. La convenuta eccepiva inoltre l'insussistenza del dedotto danno patrimoniale da lucro cessante, poiché l'immobile di proprietà dell'attrice era abitato da suo nonno in forza del diritto di abitazione che lo stesso si era riservato in occasione della vendita in favore dell'attrice, e concludeva quindi per l'integrale rigetto delle domande proposte dalla , con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c..
A seguito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (finalizzata a verificare la causa delle infiltrazioni e le opere necessarie per la soluzione della problematica) e nell'assunzione di prove testimoniali, all'esito dell'udienza del 05/03/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 07/03/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. L'art. 913 c.c., che nella specie trova applicazione in considerazione della configurazione naturale dei luoghi, impone al proprietario del fondo inferiore di ricevere le acque (comprese quelle piovane: v. Trib. Avellino 19 febbraio 2018) che dal fondo più elevato scolano naturalmente (v. Cass. 13097/2011, anche sui rapporti tra tale norma e quella di cui all'art. 2051 c.c.), ponendo al contempo, a carico del proprietario del fondo superiore, il divieto di compiere alterazioni dello stato dei luoghi che possano comportare una sensibile modifica del deflusso delle acque in danno del fondo inferiore (v. ex multis Cass. 17509/2024, Cass.
8935/2022, Cass. 32648/2021, Cass. 14179/2011; si veda inoltre la stessa Cass. 13097/2011, nonché Cass. 7895/94 e Cass. 5495/85, con le quali si è precisato che il precetto della legge non deve essere inteso in modo assoluto, poiché, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, debbono ritenersi consentite quelle modificazioni incidenti sul deflusso delle acque che non ne alterino apprezzabilmente lo scolo e che non rendano più gravosa la condizione del fondo inferiore).
3. Nel caso in esame, l'attrice non ha neppure dedotto il compimento da parte della convenuta di alterazioni sul proprio fondo da porsi in nesso causale con le lamentate infiltrazioni (v. sul tema Cass. 8067/05), ma si è limitata ad affermare, in maniera del tutto generica e non supportata da adeguate argomentazioni tecnico-scientifiche, che le infiltrazioni all'interno della propria unità immobiliare sarebbero state cagionate “dalla mancata manutenzione della proprietà della sig.ra (v. pag. 1 dell'atto di Controparte_1 citazione e pag. 2 della perizia di parte ad esso allegata con il doc. 3).
4. Tale affermazione è stata peraltro smentita dalle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso che il fenomeno infiltrativo non è dovuto ad alterazioni compiute sui terreni ma “al fatto dell'ubicazione degli stessi, situati quasi a valle di un declivio naturale che porta alla strada comunale denominata Via Solfonare”, e che “le acque piovane che vengono immesse nel terreno e quelle sotterranee trovano nello scolo verso valle il percorso naturale dove defluire”, sicché la causa delle infiltrazioni non può individuarsi in omesse manutenzioni da parte della convenuta ma è “da imputare all'ubicazione degli immobili posti a valle del declivio naturale del terreno” (v. pag. 17 della relazione redatta dal c.t.u. nel marzo 2023). Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass.
15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass. 12703/2015), laddove nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio ha risposto in maniera chiara ed esaustiva alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice, peraltro basate sul presupposto (giuridicamente erroneo, per i motivi sopra illustrati) secondo cui “il proprietario di un immobile che riceva acque meteoriche che provengono da zona a monte” dovrebbe – a prescindere dal fatto che il deflusso di tale acque sia stato alterato in modo rilevante da opere da lui realizzate sul proprio fondo – “provvedere a regimentare le acque che riceve per consentire loro di scorrere ancora più a valle o di essere smaltite in fognoli” ed “evitare in ogni modo che le acque che
“naturalmente” riceve vengano poi convogliate verso o arrechino danni alle proprietà latistanti di terzi” (v. pag. 2 delle osservazioni formulate dal c.t.p. dell'attrice).
5. Né può condurre all'accoglimento della domanda attorea il fatto che il c.t.u. abbia individuato quale possibile rimedio la realizzazione all'interno della proprietà della convenuta di “una trincea perimetrale a mo' di vespaio che intercetti il defluire dell'acqua, allontanandola dalle pareti perimetrali degli immobili” (v. ancora pag. 17 della predetta relazione, nonché i chiarimenti resi dal c.t.u. a pag. 5 dell'elaborato integrativo redatto nel novembre 2023), trattandosi, per l'appunto, dell'individuazione di una soluzione tecnica che non può essere imposta all'odierna convenuta in virtù dei principi giuridici sopra enunciati, fermo restando che nulla impedisce l'eventuale attuazione di una tale soluzione a spese dell'attrice e con la collaborazione della convenuta.
6. Per tutti i suesposti motivi, tutte le domande proposte da nei Parte_1 confronti di (ivi incluse quelle risarcitorie, che presuppongono Controparte_1 una responsabilità dell'odierna convenuta che è da escludersi per le ragioni sopra enunciate) devono essere integralmente rigettate.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (indeterminabile, tenuto conto anche della domanda di liquidazione in via equitativa del danno da lucro cessante per mancato godimento dell'immobile), alla natura e alla complessità (non elevata) della controversia, nei limiti dell'importo indicato in nota spese (v. ex multis Cass. 12494/2023).
8. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico dell'attrice (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di entrambe le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016,
Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
9. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore della convenuta, non avendo quest'ultima dedotto e provato l'esistenza concreta ed effettiva di un pregiudizio patito per effetto del comportamento processuale dell'attrice (v. ex multis Cass. 21079/2015, nonché, tra le più, recenti, Cass., SS.UU., 31030/2019 e Cass. 32869/2019), né sussistono le condizioni per una condanna di quest'ultima ai sensi del comma 3 del medesimo art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU.,
31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass. 29812/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
a) rigetta le domande;
b) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 elle spese processuali, che liquida in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase
[...] di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
c) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella Parte_1 misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 25/06/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1814 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Luigi Torrese ed Anna Alunni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Terni, Via Carrara n. 10, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Silvia Bartollini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via
Barbarasa n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Luigi Torrese ed Anna Alunni, per l'attrice: “[…] che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, voglia così provvedere: 1) accertare la presenza delle infiltrazioni e dei danni lamentati dall'attrice dott.ssa Parte_1
e, per l'effetto, condannare a effettuare tutte le
[...] Controparte_1 opere necessarie ai fini dell'eliminazione delle infiltrazioni di acque provenienti dalla proprietà della convenuta verso la proprietà dell'attrice come indicati dal CTU nel proprio elaborato o quelle ritenute necessarie;
2) condannare CP_1
a risarcire i danni arrecati all'immobile di proprietà della società attrice
[...] che fin d'ora si quantificano in € 6.384,47 oltre IVA oltre oneri di legge, di sicurezza e direzione lavori, oltre ancora le spese per la redazione della perizia di parte quantificate in Euro 1.199,10 oltre oneri di legge o, in quella somma, anche maggiore, che risulterà di Giustizia e anche equitativamente il tutto oltre interessi e rivalutazione;
3) accertare il mancato godimento e utilizzo dell'immobile di proprietà dell'attrice e condannare la società convenuta a risarcire all'attrice il danno nella misura che il
Giudice riterrà da valutarsi anche in via equitativa;
4) con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e C.P.A. oltre ancora spese di CTU, nonché del 12,5% per le spese generali forfettarie con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario e maggiorazione del 30% per aver usato link telematici”.
L'avv. Silvia Bartollini, per la convenuta: “Voglia l'Ill. Mo Tribunale di Terni adito: in via preliminare, accertare e dichiarare il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria da parte dell'attrice e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda spiegata;
nel merito: 1) rigettare, per tutti i motivi suesposti, le richieste ex adverso avanzate essendo illegittime, infondate ed illogiche precisando che le infiltrazioni d'acqua sono da ascriversi alla modifica dello stato dei luoghi operata dalla stessa parte attrice, risultando pertanto insussistente, il nesso di causalità tra i danni lamentati dalla Sig.ra e la proprietà dell'odierna Parte_1 convenuta;
2) condannare, per tutti i motivi suesposti, parte attrice ex art 96 c.p.c. 3) con vittoria di spese tutte del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04/08/2025, conveniva in Parte_1 giudizio deducendo che l'immobile di sua proprietà sito in San Controparte_1
Gemini (TR), Via Solfonare n. 399, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 18, part. 365, sub. 2 era costantemente danneggiato da infiltrazioni di acque piovane provenienti (a causa di omesse manutenzioni) dalla sovrastante unità immobiliare di proprietà della convenuta, e chiedendo la condanna di quest'ultima all'esecuzione delle opere necessarie a far cessare tali infiltrazioni, oltre che al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di €
6.384,47 oltre IVA pari al costo dei lavori per la riparazione dei danni materiali subiti, nonché in un ulteriore importo da determinarsi in via equitativa per la temporanea perdita di godimento dell'immobile.
Con comparsa depositata in data 07/02/2022 si costituiva la convenuta CP_1 la quale eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità delle avverse domande
[...] per il mancato esperimento della negoziazione assistita, e, nel merito, l'infondatezza di tali domande, poiché in realtà le infiltrazioni erano state causate da lavori di sbancamento del terreno e ampliamento del fabbricato svolti dalla stessa attrice sulla sua proprietà, con conseguente deviazione del corso delle acque. La convenuta eccepiva inoltre l'insussistenza del dedotto danno patrimoniale da lucro cessante, poiché l'immobile di proprietà dell'attrice era abitato da suo nonno in forza del diritto di abitazione che lo stesso si era riservato in occasione della vendita in favore dell'attrice, e concludeva quindi per l'integrale rigetto delle domande proposte dalla , con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c..
A seguito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (finalizzata a verificare la causa delle infiltrazioni e le opere necessarie per la soluzione della problematica) e nell'assunzione di prove testimoniali, all'esito dell'udienza del 05/03/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 07/03/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. L'art. 913 c.c., che nella specie trova applicazione in considerazione della configurazione naturale dei luoghi, impone al proprietario del fondo inferiore di ricevere le acque (comprese quelle piovane: v. Trib. Avellino 19 febbraio 2018) che dal fondo più elevato scolano naturalmente (v. Cass. 13097/2011, anche sui rapporti tra tale norma e quella di cui all'art. 2051 c.c.), ponendo al contempo, a carico del proprietario del fondo superiore, il divieto di compiere alterazioni dello stato dei luoghi che possano comportare una sensibile modifica del deflusso delle acque in danno del fondo inferiore (v. ex multis Cass. 17509/2024, Cass.
8935/2022, Cass. 32648/2021, Cass. 14179/2011; si veda inoltre la stessa Cass. 13097/2011, nonché Cass. 7895/94 e Cass. 5495/85, con le quali si è precisato che il precetto della legge non deve essere inteso in modo assoluto, poiché, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, debbono ritenersi consentite quelle modificazioni incidenti sul deflusso delle acque che non ne alterino apprezzabilmente lo scolo e che non rendano più gravosa la condizione del fondo inferiore).
3. Nel caso in esame, l'attrice non ha neppure dedotto il compimento da parte della convenuta di alterazioni sul proprio fondo da porsi in nesso causale con le lamentate infiltrazioni (v. sul tema Cass. 8067/05), ma si è limitata ad affermare, in maniera del tutto generica e non supportata da adeguate argomentazioni tecnico-scientifiche, che le infiltrazioni all'interno della propria unità immobiliare sarebbero state cagionate “dalla mancata manutenzione della proprietà della sig.ra (v. pag. 1 dell'atto di Controparte_1 citazione e pag. 2 della perizia di parte ad esso allegata con il doc. 3).
4. Tale affermazione è stata peraltro smentita dalle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso che il fenomeno infiltrativo non è dovuto ad alterazioni compiute sui terreni ma “al fatto dell'ubicazione degli stessi, situati quasi a valle di un declivio naturale che porta alla strada comunale denominata Via Solfonare”, e che “le acque piovane che vengono immesse nel terreno e quelle sotterranee trovano nello scolo verso valle il percorso naturale dove defluire”, sicché la causa delle infiltrazioni non può individuarsi in omesse manutenzioni da parte della convenuta ma è “da imputare all'ubicazione degli immobili posti a valle del declivio naturale del terreno” (v. pag. 17 della relazione redatta dal c.t.u. nel marzo 2023). Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass.
15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass. 12703/2015), laddove nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio ha risposto in maniera chiara ed esaustiva alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice, peraltro basate sul presupposto (giuridicamente erroneo, per i motivi sopra illustrati) secondo cui “il proprietario di un immobile che riceva acque meteoriche che provengono da zona a monte” dovrebbe – a prescindere dal fatto che il deflusso di tale acque sia stato alterato in modo rilevante da opere da lui realizzate sul proprio fondo – “provvedere a regimentare le acque che riceve per consentire loro di scorrere ancora più a valle o di essere smaltite in fognoli” ed “evitare in ogni modo che le acque che
“naturalmente” riceve vengano poi convogliate verso o arrechino danni alle proprietà latistanti di terzi” (v. pag. 2 delle osservazioni formulate dal c.t.p. dell'attrice).
5. Né può condurre all'accoglimento della domanda attorea il fatto che il c.t.u. abbia individuato quale possibile rimedio la realizzazione all'interno della proprietà della convenuta di “una trincea perimetrale a mo' di vespaio che intercetti il defluire dell'acqua, allontanandola dalle pareti perimetrali degli immobili” (v. ancora pag. 17 della predetta relazione, nonché i chiarimenti resi dal c.t.u. a pag. 5 dell'elaborato integrativo redatto nel novembre 2023), trattandosi, per l'appunto, dell'individuazione di una soluzione tecnica che non può essere imposta all'odierna convenuta in virtù dei principi giuridici sopra enunciati, fermo restando che nulla impedisce l'eventuale attuazione di una tale soluzione a spese dell'attrice e con la collaborazione della convenuta.
6. Per tutti i suesposti motivi, tutte le domande proposte da nei Parte_1 confronti di (ivi incluse quelle risarcitorie, che presuppongono Controparte_1 una responsabilità dell'odierna convenuta che è da escludersi per le ragioni sopra enunciate) devono essere integralmente rigettate.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (indeterminabile, tenuto conto anche della domanda di liquidazione in via equitativa del danno da lucro cessante per mancato godimento dell'immobile), alla natura e alla complessità (non elevata) della controversia, nei limiti dell'importo indicato in nota spese (v. ex multis Cass. 12494/2023).
8. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico dell'attrice (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di entrambe le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016,
Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
9. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore della convenuta, non avendo quest'ultima dedotto e provato l'esistenza concreta ed effettiva di un pregiudizio patito per effetto del comportamento processuale dell'attrice (v. ex multis Cass. 21079/2015, nonché, tra le più, recenti, Cass., SS.UU., 31030/2019 e Cass. 32869/2019), né sussistono le condizioni per una condanna di quest'ultima ai sensi del comma 3 del medesimo art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU.,
31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass. 29812/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
a) rigetta le domande;
b) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 elle spese processuali, che liquida in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase
[...] di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
c) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella Parte_1 misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 25/06/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)