Decreto cautelare 7 marzo 2025
Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 13/02/2026, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02889/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03079/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3079 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. NC ZZ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno(MAECI) - Ambasciata d'Italia ad AC (Ghana), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
del provvedimento di diniego della domanda di visto per lavoro subordinato del 9/12/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. TO RI NO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-L’impugnato provvedimento del 9/12/2024 di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato viene così giustificato dalla competente Rappresentanza Diplomatica ad AC: “Sussistono dubbi sulle Sue generalità: il suo atto di nascita è stato formato a 43 anni di distanza dalla nascita contrariamente a quanto previsto da normativa ghanese; l’atto di nascita è stato registrato da suo fratello che non risulta sullo stato di famiglia da lei presentato“.
- Il ricorso del destinatario del rifiuto è incentrato -in sintesi -su difetto di istruttoria,- illogicità e carenza della motivazione , avendo l’ Ufficio procedente disatteso l’obbligo di comunicare il cd . preavviso di rigetto ex art. 10-bis L 241/1990 e - pertanto - di acquisire e valutare le controdeduzioni dell’interessato. Con conseguente deficit istruttorio e motivazionale.
- In particolare, il ricorrente censura la motivazione del diniego:” Quanto alla questione della formazione dell’atto di nascita del Sig. -OMISSIS- a 43 anni di distanza dall’evento nascita, lo stato civile del Ghana non è basato su regole rigide ed oggettive come quelle italiane ... tanto è vero che, in quel paese, le risultanze dei registri di nascita rispecchiano le semplici dichiarazioni dalleparti, come peraltro occorso nel caso che qui ci riguarda e, dunque, anche a distanza di tempo.La scrivente difesa, infatti, ritiene che non si possa fondare il diniego di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato esclusivamente su una asserita tardiva formazione dell’atto di nascita dell’odierno ricorrente né sulla circostanza che l’atto di nascita sia stato formato da un fratello che, tuttavia, non risulta sullo stato di famiglia presentato; parte ricorrenteproduce sub doc. 4copia di una dichiarazione resa dal Sig. -OMISSIS- nel dicembre 2024 avanti la Corte Superiore di Giustizia di AC in Ghana, dalla quale si evince chiaramente:-che il padre dell’odierno ricorrente e del soggetto che ha formato l’atto di nascita sono diversi;-che l’odierno ricorrente ed il soggetto che ha formato l’atto di nascita sono fratelli biologicicondividendo unicamente la madre e non anche il padre;-che, infatti, la madre dell’odierno ricorrente e del soggetto che ha formato l’atto di nascita è la Sig.ra -OMISSIS-;-che, in base alla legge ghanese, il limite temporale ai fini della formazione di un certificato di nascita è di 60 anni dall’evento.Alla luce di quanto sopra, non può essereoggetto di contestazione il tenore delle affermazioni fatte dal Sig. -OMISSIS- avanti la Corte Superiore di Giustizia di AC in Ghana e contenute nelcertificatoche si produce sub doc. 4, in forza delle quali, come noto, il dichiarante si è infatti assuntotutte le responsabilità di eventuali false dichiarazioni, con le conseguenze penali che le stesse potranno comportare... ed invero, il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha confermato la verità e la corrispondenza a correttezza della dichiarazione dallo stesso fatta e comunque in conformità con la Legge sulle Dichiarazioni Statutarie 389 del 1971 del Ghana“.
-Correlativamente, la competente Sede Diplomatica in Ghana - nella relazione sui fatti di causa , depositata in atti - eccepisce che, nelle more del relativo procedimento amministrativo è venuto meno ex DL 145/2024 l’obbligo del cd. Preavviso di rigetto ex art. 10- bis L 241/1990 , che, pertanto, non era stato comunicato all’interessato, che, peraltro, è stato sottoposto alla cd. intervista consolare, nella quale ha formulato risposte opinabili .
Considerato che
-Come riconosciuto dalla stessa Rappresentanza ad AC , l’istanza di visto del lavoratore SE è stata proposta in un periodo in cui l’art. 10-bis L241/1990 era pienamente applicabile al procedimento in esame. Né si può ragionevolmente addossare al ricorrente il fatto che la PA non lo abbia concluso tempestivamente , quindi prima del DL 145/2024, ritenendo di poter sacrificare l’interesse allo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale - formulando le proprie argomentazioni,soggette alla valutazione dell’autorità procedente - che non può considerarsi surrogato dal cd. colloquio consolare, del resto meramente facoltativo.
Gli ulteriori rilievi della competente Sede Diplomatica -- contenuti nella relazione sui fatti di causa - non essendo desumibili dal provvedimento impugnato , sono inammissibili, in quanto ascrivibili al novero delle cd. motivazioni postume.
Conseguentemente, il Collegio accoglie il ricorso e - per l’effetto - annulla il provvedimento di diniego della domanda di visto per lavoro subordinato del 9/12/2024.
Liquida le spese di lite - in misura forfettaria - conformemente all’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto - annulla il provvedimento di diniego della domanda di visto per lavoro subordinato del 9/12/2024.
Condanna il MAECI - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato - al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di € 1.500 (millecinquecento), distraendo il relativo importo a favore della legale del ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES ZI, Presidente
TO RI NO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO RI NO | ES ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.