Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00733/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Annabella Messina, Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n° -OMISSIS- resa dal Tribunale di -OMISSIS- civile il 28.5.2024 e depositata in data 29.5.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa NA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 16.4.2025 e depositato in data 30.4.2025) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Ministero della Salute alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale sentenza il Ministero della Salute, in solido con la Regione Campania per il tramite della mandataria USL 54 di -OMISSIS- in Gestione di liquidazione, è stato condannato a pagare in favore dell’odierno ricorrente le seguenti somme: “ a) a titolo di danno non patrimoniale “iure hereditatis”, € 13.333,33 … oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione”; “b) a titolo di danno non patrimoniale “iure proprio”, € 333.429,11 … oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo”; “c) a titolo di danno patrimoniale “iure proprio”, € 61.000,00 … oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione ”.
Inoltre, con tale sentenza il Ministero della Salute, in solido con la Regione Campania per il tramite della mandataria USL 54 di -OMISSIS- in Gestione di liquidazione, è stato condannato a pagare in favore degli attori (e, quindi, non solo l’odierno ricorrente, bensì anche -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) le “ spese giudiziali, che si liquidano in € 1.150,00 per spese vive ed € 37.951,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”, ponendo altresì “le spese delle due CC.TT.UU. a carico del Ministero della Salute in solido con la Regione Campania per il tramite della mandataria USL 54 di -OMISSIS- in Gestione di Liquidazione ”.
Il ricorrente ha evidenziato:
- l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero della Salute ed alla Regione, l’intervenuto pagamento da parte della Regione della metà delle somme spettanti a ciascuno degli attori del giudizio dinanzi al giudice civile, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta, il mancato pagamento di quanto dovuto da parte del Ministero della Salute, la spettanza all’attualità al ricorrente della metà della somma dovuta dal Ministero della Salute in favore del ricorrente, oltre interessi, nonché della metà delle spese giudiziali e della metà delle spese di C.T.U. anticipate dagli attori.
Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
2. Si è costituito il Ministero della Salute, senza però svolgere difese.
3. Alla camera di consiglio del 14.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che: la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 7.10.2024 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso); eseguita in data 4.6.2024 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto integrale esecuzione per mezzo dell’effettivo pagamento di tutte le somme ivi contemplate.
Orbene, in ordine al preciso ammontare delle singole voci vanno effettuate alcune precisazioni.
Come indicato dal ricorrente a pag. 3 del ricorso la “ Regione Campania ha versato, per una metà, le somme spettanti ” a ciascuno degli attori nel giudizio civile.
Ne consegue che all’odierno ricorrente spetta la metà delle seguenti somme: “ a) a titolo di danno non patrimoniale “iure hereditatis”, € 13.333,33 … oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione”; “b) a titolo di danno non patrimoniale “iure proprio”, € 333.429,11 … oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo”; “c) a titolo di danno patrimoniale “iure proprio”, € 61.000,00 … oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione ”.
A tali somme vanno poi aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza azionata e sino all’effettivo soddisfo (come precisato in tale sentenza).
Quanto alle spese di lite ed a quelle di C.T.U. liquidate dal giudice civile, stante l’intervenuto pagamento di metà di tali importi da parte della Regione, agli attori del giudizio di cognizione complessivamente considerati spetta all’attualità la metà delle stesse.
Ne consegue che all’odierno ricorrente (vista pure la precisazione operata a verbale in sede di udienza camerale dal difensore di parte ricorrente) spetta soltanto 1/4 di tale importo dimezzato, poiché il credito relativo alle spese va ripartito pro quota tra i quattro attori del giudizio definito con la sentenza azionata e tenuto conto che il ricorrente è stato l’unico tra tali attori ad agire nella presente sede. In effetti, non possono essere attribuite al ricorrente le quote delle spese di lite e di C.T.U. di spettanza degli altri attori.
Ed invero, non avendo la sentenza azionata espressamente sancito la solidarietà attiva tra gli attori vittoriosi quanto al credito relativo a tali spese tale solidarietà non può essere presunta (in effetti, la solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni), con la conseguenza che è applicabile il disposto dell’art. 1314 c.c. in tema di possibilità per il creditore di domandare il soddisfacimento del credito soltanto per la sua parte (non essendo applicabile il disposto dell’art. 97 c.p.c. che non contempla l’ipotesi di pluralità di parti vittoriose).
Per l’effetto, all’odierno ricorrente va riconosciuto 1/4 della metà di € 1.150,00 per spese vive e 1/4 della metà di € 37.951,00, “ oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ”, nonché 1/4 della metà delle spese delle due CC.TT.UU. espletate in sede civile.
5. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Salute di provvedere alla corresponsione in favore della ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle seguenti somme: la metà degli importi di € 13.333,33, € 333.429,11 ed € 61.000,00, oltre interessi e rivalutazione nei sensi delineati dalla sentenza azionata e rinviando alla sentenza azionata quanto alle modalità di calcolo di interessi e rivalutazione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza azionata e sino all’effettivo soddisfo; 1/4 della metà di € 1.150,00 per spese vive ed € 37.951,00, “ oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ”, nonché 1/4 della metà delle spese delle due CC.TT.UU. espletate in sede civile.
6. Per il caso di persistente inadempienza una volta scaduto il termine concesso questo Tribunale si riserva di nominare, su istanza di parte ricorrente, un Commissario ad acta affinché provveda in sostituzione del Ministero della Salute.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell’avvenuta proposizione di quattro separati ricorsi per l’ottemperanza della medesima sentenza da parte degli originari attori del giudizio celebratosi dinanzi al giudice ordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG SO, Presidente
AU Zoppo, Primo Referendario
NA NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NO | IG SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.