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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/11/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°227/2023 R.G. TRA
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.Domenico Di Sabatino
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., contumace Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento di
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Gambino TERZO CHIAMATO a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 20 novembre 2025 ha pronunciato sentenza con il seguente DISPOSITIVO (art127 ter c.p.c.) Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1 creditore nei confronti della della somma di € 11.483,63 Controparte_1 relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 5 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, della somma di € 6.755,09 relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'11 maggio 2020 al 30 novembre 2020 e della somma di € 7.535,69 relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal'11 giugno 2021 al 30 novembre 2021;
• condanna per l'effetto la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente della complessiva somma di € 25.774,41, a titolo di differenze retributive, festività in domenica, ferie non godute, 13ma mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
• condanna altresì la convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore presso l'INPS tramite il versamento degli oneri sociali omessi limitatamente ai primi due rapporti di lavoro indicati, oltre le sanzioni civili e gli interessi di mora calcolati ai sensi, rispettivamente, dell'art.116, comma 8, lett.b), e dell'art.116, comma 9, L. n.388/2000;
• rigetta la domanda di corresponsione di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto a quello di inquadramento riconosciuto dalla convenuta all'attore nei primi due periodi indicati in precedenza e di versamento di differenze contributive relativamente al terzo periodo di lavoro;
• condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €.3.000,00 per compensi di difesa, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dell'onorario, I.V.A. e C.A.P.;
• dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dell' CP_2
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
1 di 12 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, nell'atto introduttivo:
“1) accertare e dichiarare che creditore nei confronti della Parte_1 CP_1
c.f. e P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con sede legale in Teramo, Località Ponte Vezzola snc, per le causali di cui in narrativa, della somma di €. 27.222,79;
2) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
3) sempre per l'effetto, ordinare alla convenuta la regolarizzazione della posizione CP_ contributiva del ricorrente presso l' provvedendo a versare tutte le differenze contributive relative al superiore inquadramento AS1 […]”.
Sempre per il ricorrente, nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
20 novembre 2025:
“per il primo periodo (5.3.2019 – 31.12.2019): €. 11.483,63
- per il secondo periodo (11.5.2020 – 31.11.2020): €. 6.755,09
- per il terzo periodo (11.6.2021 – 30.11.2021): €. 7.535,69
- e così in totale €. 25.774,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo
Per l' : CP_2
“-a) decidere il ricorso secondo Giustizia, e nel caso in cui venga accertata la sussistenza di differenze retributive spettanti al ricorrente per il periodo di lavoro dal
05.03.2019 al 31.12.2019 e poi dall'11.05.2020 al 30.11.2020, condannare CP_1
(p.i. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
[...] P.IVA_1
Teramo, al pagamento della contribuzione dovuta nella misura di legge, o comunque sulle eventuali somme che verranno riconosciute alla ricorrente, anche a titolo transattivo, oltre le sanzioni civili sino al saldo secondo i richiamati criteri della legge n.
388 del 2000”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 13/02/2023, Parte_1 in epigrafe generalizzato/a, si rivolgeva al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della n tre distinti periodi e, precisamente: Controparte_1
3 di 12 - dal 5 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, con contratto part time a 24 ore settimanali e inquadramento al livello E, manovale boscaiolo, del CCNL Legno/Arredo - Industria;
- dall'11 maggio 2020 al 30 novembre 2020, stessi inquadramento e tipo contrattuale;
- dall'11 giugno 2021 al 30 novembre 2021, con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, inquadrato al livello AS1 del CCNL Legno/Arredo –
Industria, con qualifica di boscaiolo qualificato.
Il ricorrente ha precisato che, sebbene formalmente assunto come manovale boscaiolo nei primi due rapporti di lavoro, aveva sempre svolto mansioni di boscaiolo qualificato, riconducibili al superiore livello AS1 del CCNL, avendo peraltro lavorato già in precedenza presso la ditta individuale ET LU ed avendo acquisito particolari capacità ed autonomia nel lavoro.
Ha inoltre dedotto che, per tutta la durata dell'intercorso periodo lavorativo, aveva osservato il seguente orario:
- dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 16:00, con una pausa pranzo - quando possibile - di trenta minuti, occasionalmente anche la domenica.
Il ricorrente, con riferimento agli intercorsi rapporti, ha dedotto di aver maturato i seguenti crediti:
1. periodo di lavoro dal 5 marzo 2019 al 30 dicembre 2019:
- retribuzione ordinaria (17.747,10 - 163,19) €. 17.583,91
- festività in domenica €. 136,52
- ferie non godute €. 1.631,81
- tredicesima €. 1.478,93
- TFR €. 1.438,84
TOTALE €. 22.270,01, a fronte dei quali aveva ricevuto acconti per complessivi €.
9.900,00 imputati alle retribuzioni ordinarie più vecchie, per un credito residuo di €.
12.370,01, di cui €. 1.438,84 per TFR;
2. periodo di lavoro dall'11 maggio 2020 al 30 novembre 2020:
- retribuzione ordinaria (12.523,47 - 489,58) €. 12.033,89
- ferie non godute €. 69,55
- tredicesima €. 1.054.79
- TFR €. 908,86
TOTALE €. 14.067,09 a fronte dei quali aveva ricevuto acconti per complessivi €.
6.750,00 imputati alle retribuzioni ordinarie più vecchie, per un credito residuo di €.
7.317,09, di cui €. 908,86 per TFR;
4 di 12 3. periodo di lavoro dall'11 giugno 2021 al 30 novembre 2021:
- retribuzione ordinaria (11.050,26 - 677,41) €. 10.372,85
- festività in domenica €. 70,84
- ferie non godute €. 1.016,01
- tredicesima €. 920,85
- TFR €. 855,14
TOTALE €. 13.235,69, a fronte dei quali aveva ricevuto acconti per complessivi €.
5.700,00 imputati alle retribuzioni ordinarie più vecchie, per un credito residuo di €.
7.535,69, di cui €. 855,14 per TFR.
Nel vantare il credito complessivo di €. 27.222,79, di cui €. 12.370,01 per il primo periodo, €. 7.317,09 per il secondo ed €. 7.535,69 per il terzo, come da conteggi allegati al ricorso, l'attore ha addotto, a sostegno dell'asserita riconducibilità delle mansioni espletate al superiore livello AS1 del CCNL applicato, nella dedotta qualità di boscaiolo qualificato, che appartengono, tra l'altro, a questa categoria ed a tale livello retributivo
“gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in azienda, hanno conseguito abilità e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando schemi o disegni tecnici”.
Il ricorrente ha sostenuteo essere evidente come le attività poste in essere da lui rientrassero nel superiore livello AS1, avendo sempre svolto, in autonomia e coordinando altri lavoratori, attività quali l'abbattimento delle piante, la sramatura e depezzatura dei tronchi, l´esbosco ed accatastamento del legname, il caricamento e trasporto sui camion.
Circa gli altri titoli di credito fatti valere, ha fatto riferimento alle disposizioni del
CCNL prevedenti il compenso per festività in domenica, la durata delle ferie annuali retribuite e l'indennità sostitutiva delle stesse ove non fruite, nonché la 13ma mensilità, oltre a fare riferimento all'art.2120 c.c. ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura del TFR maturato alla cessazione di ciascuno dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Integrato il contraddittorio verso l' , stante la domanda di regolarizzazione della CP_2 posizione contributiva attorea, la causa, istruita in via testimoniale, giunge in decisione.
***
5 di 12 E' noto che, ai sensi dell'art.2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697
Cod.Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod.Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Ciò premesso, l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro dedotti dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta nei periodi oggetto di giudizio risultano dimostrate alla luce della documentazione in atti (C/2 storico del ricorrente, contratto di lavoro e buste paga relativi all'ultimo dei tre rapporti di lavoro e deposizioni rese dai testi e , colleghi di lavoro del ricorrente, della cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità nessun motivo si ha di dubitare).
Quanto all'applicabilità della contrattazione collettiva invocata (contratto collettivo nazionale di lavoro Legno/Arredamento – Industria, siglato da CGIL, CISL e UIL, in atti ricorrente), dagli atti sono desumibili elementi che inducono a ritenere l'obbligatorietà della contrattazione collettiva invocata - pur in difetto di prova dell'espressa adesione ad essa da parte della resistente, relativamente ai primi due rapporti di lavoro -, dal momento che ad essa le parti hanno espressamente rinviato nel contratto individuale di lavoro riferito all'ultimo dei tre periodi per cui è causa.
Il datore di lavoro, nonostante la regolarità della notifica del provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale ed avente ad oggetto, tra le altre circostanze,
l'applicazione del citato CCNL, si è astenuto dal comparire all'udienza a tal fine fissata.
6 di 12 Si tratta di condotta processuale equivalente ad una ficta confessio circa la veridicità della circostanza dell'adesione al CCNL prodotto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 232
c.p.c.; infatti, essa va valutata insieme all'elemento di prova documentale, del richiamo operato dalle parti all'indicato CCNL nell'ultimo dei tre contratti di lavoro stipulati dalle stesse, alla luce della regola di comune esperienza per cui l'individuazione del
CCNL applicato al rapporto, operata nel contratto individuale di lavoro, è operata di regola dall'impresa.
Fatte tali premesse, con specifico riferimento alla domanda avente ad oggetto la rivendicazione del superiore inquadramento contrattuale, con riguardo alle mansioni superiori che si assumono espletate dal lavoratore, ritiene il giudicante che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio su di lui ricadente.
È noto che, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103
Cod. Civ., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. civ., 25 agosto 1987, n. 7007). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2021 n. 2972; 22 novembre 2019 n. 30580; Cass. civ., 28 aprile
2015 n. 8589).
Il ricorrente ha omesso di depositare la parte del CCNL Legno/Arredamento Industria contenente le declaratorie dei livelli e dei profili professionali inerenti alla classificazione del personale.
Tale circostanza preclude in radice la possibilità di effettuare la comparazione tra le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, quali accertate mediante le prove per testi ammesse ed assunte, e le declaratorie di tali livelli e profili.
7 di 12 Deve dunque concludersi che il ricorrente, nei primi due periodi lavorativi oggetto di giudizio, non ha svolto in modo continuativo ed in misura prevalente mansioni corrispondenti al livello E (rectius, deve intendersi, ad alcuno dei livelli rientranti nella categoria E) della classificazione del personale del contratto collettivo nazionale di lavoro Legno Arredamento - Industria.
Le domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento superiore e la domanda di condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive vanno quindi rigettate.
A diversa conclusione si perviene con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione di differenze retributive in base alle tariffe contrattuali collettive applicate dal datore di lavoro, in relazione sia alla prestazione a tempo pieno dell'attività lavorativa, anziché a tempo parziale - denunciata, questa, al Centro per l'Impiego dalla resistente, con riferimento ai primi due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti (per i quali non risultano prodotte buste paga) -, sia alla mancata corresponsione effettiva, da parte della resistente, di una retribuzione conforme a quella a tempo pieno durante il terzo dei rapporti di lavoro intercorsi con il ricorrente.
Dalle deposizioni rese dai testi e , colleghi di lavoro Testimone_1 Testimone_2 del ricorrente, risulta infatti che questi osservava nei primi due rapporti di lavoro (nel terzo la circostanza è da presumersi in base al contratto individuale full time) un orario lavorativo pari almeno a quello settimanale normale legale di quaranta ore settimanali.
Entrambi i testi hanno confermato la circostanza di cui al capitolo n.4 articolato in ricorso, ossia che il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 16:00 con una pausa pranzo - quando possibile - di trenta minuti (oltre a lavorare, occasionalmente, anche di domenica).
Per come già detto, nessun motivo si ha di dubitare dell'attendibilità delle deposizioni rese dai testi citati, che hanno riferito circostanze a loro conoscenza diretta (quanto al teste ad eccezione del terzo rapporto di lavoro), avendo essi prestato lavoro alle Tes_1 dipendenze della convenuta nei medesimi periodi del ricorrente.
Va pertanto dichiarato che il ricorrente ha maturato il diritto alla corresponsione delle retribuzioni commisurate alla prestazione di lavoro a tempo pieno, ossia pari a quaranta ore alla settimana, anziché a n.24 ore settimanali, relativamente a tutti i tre rapporti di lavoro intercorsi tra le parti.
Le retribuzioni, che il ricorrente ha ammesso di avere percepito, risultano invece inferiori a quelle che sarebbero spettate per una prestazione resa full time e, quanto al
8 di 12 terzo dei rapporti di lavoro in esame, sono inferiori pure a quelle indicate nelle buste paga in atti.
In specie, tali retribuzioni, così come indicate in ricorso (ribadite nei tre conteggi sindacali depositati con l'atto), sono pari a € 990,00 mensili circa quanto a ciascuno dei tre rapporti di lavoro, denunciando il lavoratore come percepiti € 9.900,00 per i circa dieci mesi di durata del primo rapporto di lavoro, € 6.750,00 per i sei mesi e venti giorni di durata del secondo rapporto di lavoro ed € 5.700,00 per i cinque mesi e venti giorni di durata del terzo rapporto di lavoro intercorso con la resistente e spettando, giusta conteggi sindacali, attendibili nella loro corrispondenza al CCNL, delle retribuzioni a tempo pieno superiori.
Stante l'inesistenza del diritto alla corresponsione di una retribuzione commisurata alla tariffa del livello E (rectius, di uno dei livelli della categoria E), per le ragioni esposte nel trattare della domanda di inquadramento superiore, sono inutilizzabili i conteggi sindacali depositati insieme al ricorso dal lavoratore.
Si è allora disposto il deposito di conteggi sindacali sostitutivi, al fine di determinare le differenze comunque spettanti al ricorrente rispetto alle somme percepite a titolo di retribuzioni commisurate ad una prestazione di lavoro resa a tempo pieno anche nei primi due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti e per l'esatta determinazione delle retribuzioni che erano maturate a favore dell'attore per le prestazioni relative al terzo di tali rapporti. La parte ricorrente ha ottemperato all'ordine di esibizione con riguardo a ciascuno dei tre rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
Da tali conteggi risulta che il ricorrente ha maturato il diritto alla corresponsione della somma di € 17.040,70 a titolo di retribuzioni ordinarie in relazione alla prestazione di lavoro resa in forza del primo dei tre rapporti di lavoro per cui è causa, il diritto alla corresponsione della somma di € 12.023,35 in relazione al secondo rapporto e quello alla corresponsione della somma di € 11.050,26 quanto al terzo di tali rapporti.
Le differenze rispetto alle somme che, come si è detto, sono state ammesse dal lavoratore si determinano nella misura di cui al dispositivo, in conformità con i conteggi sostitutivi in parola.
Riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi corrisposte le differenze retributive in ragione della prestazione dell'attività lavorativa secondo le modalità proprie di contratti di lavoro a tempo pieno in tutti i periodi di lavoro oggetto di giudizio, va dichiarato sussistente anche il diritto del lavoratore alla remunerazione commisurata al tempo pieno per le festività in domenica indicate nei tre prospetti sostitutivi, in relazione alla
9 di 12 cadenza domenicale di giornate di festività risultante dai prospetti stessi, ai sensi dell'art. 23, penultimo comma, CCNL applicato al rapporto di lavoro, secondo il quale, qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del primo comma cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile,
l'importo di una quota giornaliera pari a 1/26 della normale retribuzione mensile.
Quanto all'indennità sostitutiva di ferie, pure rivendicata in ricorso, sarebbe stato onere del datore di lavoro dedurre e provare di aver consentito al dipendente di fruire dei giorni di riposo annuale stabiliti nel CCNL in misura integrale ovvero di aver corrisposto all'attore l'indennità sostitutiva dei giorni/ore di ferie maturati e rimasti inutilizzati alla data di cessazione dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Circa, infine, il diritto alla corresponsione della mensilità aggiuntiva prevista in CCNL
(art.36), vale a dire la tredicesima mensilità, e del TFR, si osserva che esso scaturisce dalla cessazione del rapporto di lavoro cui consegue l'obbligo di liquidazione da parte del datore di lavoro del rateo della mensilità aggiuntiva sino a quel momento maturato e del trattamento di cui all'art.2120 c.c.
Sarebbe stato onere della datrice di lavoro provare di aver corrisposto integralmente a favore del ricorrente quanto dovuto per tali titoli.
In ordine al quantum debeatur, i conteggi sostitutivi di quelli allegati al ricorso e depurati (rispetto a questi) dell'incidenza del superiore inquadramento, conteggi riferiti ai singoli titoli in precedenza menzionati, appaiono attendibili (in riferimento alla disciplina collettiva del settore, applicabile quanto meno come parametro di equità della retribuzione ai fini della tutela apprestata dall'art.36 Cost.) e redatti in conformità con i dati lavorativi emersi dalla prova per testi.
Competono pertanto al ricorrente le somme risultanti da tali conteggi, indicanti gli importi al lordo della quota dei relativi contributi previdenziali a carico del lavoratore.
La giurisprudenza chiarisce, infatti, che in sede di cognizione la liquidazione dei crediti retributivi insoddisfatti del lavoratore va operata al lordo degli oneri previdenziali, attenendo la decurtazione di questi (per la quota a carico del lavoratore), dalle differenze retributive, alla fase esecutiva della sentenza di condanna (o dell'ingiunzione) resa a carico del datore per il pagamento di tali crediti (v. Cass. n°18584 del 07.07.2008; Cass.
n.9198 dell'11/07/2000; Cass. n.10270/98; Cass n. 4534/96; Cass. n. 13735/92).
Spettano infine al ricorrente gli interessi ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma degli artt. 429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp. att.
Cod.Proc.Civ., a partire dal dì del dovuto sino alla data del soddisfo.
10 di 12 Circa la domanda proposta dall' di condanna del datore di lavoro al versamento CP_2 dei maggiori contributi previdenziali, rispetto a quelli risultanti dall'estratto – conto in atti, che fossero risultati dovuti a seguito dell'accoglimento della domanda del lavoratore, si ricorda che il lavoratore ha proposto due domande, una di condanna della resistente a pagare le differenze retributive per mansioni superiori e l'altra per prestazioni full time.
In ordine alla prima domanda, il rigetto della pretesa del lavoratore implica che nessuna differenza contributiva possa ipotizzarsi a favore dell' . CP_2
In ordine alla seconda domanda, l'accoglimento della pretesa del lavoratore implica che deve ritenersi la sussistenza di differenze contributive a favore dell' rispetto ai CP_2 versamenti contributivi operati dalla convenuta, risultanti dall'estratto contributivo in atti.
La domanda proposta dall' , di condanna alla corresponsione delle maggiori CP_2 somme risultanti dovute a titolo di contributi previdenziali rispetto a quelle accreditate a favore del lavoratore in tale estratto, va tuttavia accolta limitatamente ai primi due rapporti di lavoro per cui è causa.
In ordine ad essi, infatti, anche se l' si è astenuto dal produrre un conteggio, CP_2
l'importo dei detti oneri è determinabile tramite un semplice calcolo aritmetico, in base all'orario di lavoro full time che l'attore risulta aver osservato ed in base alle tariffe collettive riportate nei conteggi depositati, corrispondenti ai minimali ex art.1 d.l.
n.338/89 (L.389/89).
Alle somme dovute all' vanno aggiunti gli oneri accessori, Controparte_3 sanzioni ed interessi civili, ai sensi della legge n.388/2000, art.116, comma 8, lett.b), e comma 2.
Le sanzioni civili, in particolare, vanno determinate in base all'aliquota prevista per l'ipotesi di evasione contributiva connessa a denunce infedeli, risultando quelle trasmesse dal datore di lavoro riferite all'assunzione di lavoratore con contratto a tempo parziale verticale, nonostante l'osservanza da parte dell'attore dell'orario di lavoro a tempo pieno nei primi due rapporti di lavoro intercorsi con la società convenuta.
In relazione al terzo dei rapporti di lavoro per cui è causa, invece, i contributi previdenziali devono ritenersi correttamente versati, sebbene residuino somme a credito del lavoratore a titolo di differenze retributive per ore di lavoro imputate in busta paga ad assenze per le quali difetta la prova del titolo della decurtazione, poiché l'indicazione come imponibile a tali fini, nelle stesse buste paga, di una retribuzione mensilizzata
11 di 12 assicurava comunque il rispetto della regola del minimale contributivo rilevante ai fini della regolarità contributiva, regola di cui invero neppure l' ha denunciato CP_2
l'inosservanza.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza nei rapporti tra il ricorrente ed il resistente e sono dichiarate irripetibili nei riguardi dell' , avuto riguardo all'accoglimento parziale della domanda da esso proposta. CP_2
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
12 di 12
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°227/2023 R.G. TRA
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.Domenico Di Sabatino
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., contumace Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento di
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Gambino TERZO CHIAMATO a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 20 novembre 2025 ha pronunciato sentenza con il seguente DISPOSITIVO (art127 ter c.p.c.) Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1 creditore nei confronti della della somma di € 11.483,63 Controparte_1 relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 5 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, della somma di € 6.755,09 relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'11 maggio 2020 al 30 novembre 2020 e della somma di € 7.535,69 relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal'11 giugno 2021 al 30 novembre 2021;
• condanna per l'effetto la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente della complessiva somma di € 25.774,41, a titolo di differenze retributive, festività in domenica, ferie non godute, 13ma mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
• condanna altresì la convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore presso l'INPS tramite il versamento degli oneri sociali omessi limitatamente ai primi due rapporti di lavoro indicati, oltre le sanzioni civili e gli interessi di mora calcolati ai sensi, rispettivamente, dell'art.116, comma 8, lett.b), e dell'art.116, comma 9, L. n.388/2000;
• rigetta la domanda di corresponsione di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto a quello di inquadramento riconosciuto dalla convenuta all'attore nei primi due periodi indicati in precedenza e di versamento di differenze contributive relativamente al terzo periodo di lavoro;
• condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €.3.000,00 per compensi di difesa, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dell'onorario, I.V.A. e C.A.P.;
• dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dell' CP_2
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
1 di 12 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, nell'atto introduttivo:
“1) accertare e dichiarare che creditore nei confronti della Parte_1 CP_1
c.f. e P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con sede legale in Teramo, Località Ponte Vezzola snc, per le causali di cui in narrativa, della somma di €. 27.222,79;
2) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
3) sempre per l'effetto, ordinare alla convenuta la regolarizzazione della posizione CP_ contributiva del ricorrente presso l' provvedendo a versare tutte le differenze contributive relative al superiore inquadramento AS1 […]”.
Sempre per il ricorrente, nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
20 novembre 2025:
“per il primo periodo (5.3.2019 – 31.12.2019): €. 11.483,63
- per il secondo periodo (11.5.2020 – 31.11.2020): €. 6.755,09
- per il terzo periodo (11.6.2021 – 30.11.2021): €. 7.535,69
- e così in totale €. 25.774,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo
Per l' : CP_2
“-a) decidere il ricorso secondo Giustizia, e nel caso in cui venga accertata la sussistenza di differenze retributive spettanti al ricorrente per il periodo di lavoro dal
05.03.2019 al 31.12.2019 e poi dall'11.05.2020 al 30.11.2020, condannare CP_1
(p.i. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
[...] P.IVA_1
Teramo, al pagamento della contribuzione dovuta nella misura di legge, o comunque sulle eventuali somme che verranno riconosciute alla ricorrente, anche a titolo transattivo, oltre le sanzioni civili sino al saldo secondo i richiamati criteri della legge n.
388 del 2000”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 13/02/2023, Parte_1 in epigrafe generalizzato/a, si rivolgeva al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della n tre distinti periodi e, precisamente: Controparte_1
3 di 12 - dal 5 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, con contratto part time a 24 ore settimanali e inquadramento al livello E, manovale boscaiolo, del CCNL Legno/Arredo - Industria;
- dall'11 maggio 2020 al 30 novembre 2020, stessi inquadramento e tipo contrattuale;
- dall'11 giugno 2021 al 30 novembre 2021, con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, inquadrato al livello AS1 del CCNL Legno/Arredo –
Industria, con qualifica di boscaiolo qualificato.
Il ricorrente ha precisato che, sebbene formalmente assunto come manovale boscaiolo nei primi due rapporti di lavoro, aveva sempre svolto mansioni di boscaiolo qualificato, riconducibili al superiore livello AS1 del CCNL, avendo peraltro lavorato già in precedenza presso la ditta individuale ET LU ed avendo acquisito particolari capacità ed autonomia nel lavoro.
Ha inoltre dedotto che, per tutta la durata dell'intercorso periodo lavorativo, aveva osservato il seguente orario:
- dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 16:00, con una pausa pranzo - quando possibile - di trenta minuti, occasionalmente anche la domenica.
Il ricorrente, con riferimento agli intercorsi rapporti, ha dedotto di aver maturato i seguenti crediti:
1. periodo di lavoro dal 5 marzo 2019 al 30 dicembre 2019:
- retribuzione ordinaria (17.747,10 - 163,19) €. 17.583,91
- festività in domenica €. 136,52
- ferie non godute €. 1.631,81
- tredicesima €. 1.478,93
- TFR €. 1.438,84
TOTALE €. 22.270,01, a fronte dei quali aveva ricevuto acconti per complessivi €.
9.900,00 imputati alle retribuzioni ordinarie più vecchie, per un credito residuo di €.
12.370,01, di cui €. 1.438,84 per TFR;
2. periodo di lavoro dall'11 maggio 2020 al 30 novembre 2020:
- retribuzione ordinaria (12.523,47 - 489,58) €. 12.033,89
- ferie non godute €. 69,55
- tredicesima €. 1.054.79
- TFR €. 908,86
TOTALE €. 14.067,09 a fronte dei quali aveva ricevuto acconti per complessivi €.
6.750,00 imputati alle retribuzioni ordinarie più vecchie, per un credito residuo di €.
7.317,09, di cui €. 908,86 per TFR;
4 di 12 3. periodo di lavoro dall'11 giugno 2021 al 30 novembre 2021:
- retribuzione ordinaria (11.050,26 - 677,41) €. 10.372,85
- festività in domenica €. 70,84
- ferie non godute €. 1.016,01
- tredicesima €. 920,85
- TFR €. 855,14
TOTALE €. 13.235,69, a fronte dei quali aveva ricevuto acconti per complessivi €.
5.700,00 imputati alle retribuzioni ordinarie più vecchie, per un credito residuo di €.
7.535,69, di cui €. 855,14 per TFR.
Nel vantare il credito complessivo di €. 27.222,79, di cui €. 12.370,01 per il primo periodo, €. 7.317,09 per il secondo ed €. 7.535,69 per il terzo, come da conteggi allegati al ricorso, l'attore ha addotto, a sostegno dell'asserita riconducibilità delle mansioni espletate al superiore livello AS1 del CCNL applicato, nella dedotta qualità di boscaiolo qualificato, che appartengono, tra l'altro, a questa categoria ed a tale livello retributivo
“gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in azienda, hanno conseguito abilità e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando schemi o disegni tecnici”.
Il ricorrente ha sostenuteo essere evidente come le attività poste in essere da lui rientrassero nel superiore livello AS1, avendo sempre svolto, in autonomia e coordinando altri lavoratori, attività quali l'abbattimento delle piante, la sramatura e depezzatura dei tronchi, l´esbosco ed accatastamento del legname, il caricamento e trasporto sui camion.
Circa gli altri titoli di credito fatti valere, ha fatto riferimento alle disposizioni del
CCNL prevedenti il compenso per festività in domenica, la durata delle ferie annuali retribuite e l'indennità sostitutiva delle stesse ove non fruite, nonché la 13ma mensilità, oltre a fare riferimento all'art.2120 c.c. ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura del TFR maturato alla cessazione di ciascuno dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Integrato il contraddittorio verso l' , stante la domanda di regolarizzazione della CP_2 posizione contributiva attorea, la causa, istruita in via testimoniale, giunge in decisione.
***
5 di 12 E' noto che, ai sensi dell'art.2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697
Cod.Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod.Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Ciò premesso, l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro dedotti dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta nei periodi oggetto di giudizio risultano dimostrate alla luce della documentazione in atti (C/2 storico del ricorrente, contratto di lavoro e buste paga relativi all'ultimo dei tre rapporti di lavoro e deposizioni rese dai testi e , colleghi di lavoro del ricorrente, della cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità nessun motivo si ha di dubitare).
Quanto all'applicabilità della contrattazione collettiva invocata (contratto collettivo nazionale di lavoro Legno/Arredamento – Industria, siglato da CGIL, CISL e UIL, in atti ricorrente), dagli atti sono desumibili elementi che inducono a ritenere l'obbligatorietà della contrattazione collettiva invocata - pur in difetto di prova dell'espressa adesione ad essa da parte della resistente, relativamente ai primi due rapporti di lavoro -, dal momento che ad essa le parti hanno espressamente rinviato nel contratto individuale di lavoro riferito all'ultimo dei tre periodi per cui è causa.
Il datore di lavoro, nonostante la regolarità della notifica del provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale ed avente ad oggetto, tra le altre circostanze,
l'applicazione del citato CCNL, si è astenuto dal comparire all'udienza a tal fine fissata.
6 di 12 Si tratta di condotta processuale equivalente ad una ficta confessio circa la veridicità della circostanza dell'adesione al CCNL prodotto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 232
c.p.c.; infatti, essa va valutata insieme all'elemento di prova documentale, del richiamo operato dalle parti all'indicato CCNL nell'ultimo dei tre contratti di lavoro stipulati dalle stesse, alla luce della regola di comune esperienza per cui l'individuazione del
CCNL applicato al rapporto, operata nel contratto individuale di lavoro, è operata di regola dall'impresa.
Fatte tali premesse, con specifico riferimento alla domanda avente ad oggetto la rivendicazione del superiore inquadramento contrattuale, con riguardo alle mansioni superiori che si assumono espletate dal lavoratore, ritiene il giudicante che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio su di lui ricadente.
È noto che, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103
Cod. Civ., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. civ., 25 agosto 1987, n. 7007). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2021 n. 2972; 22 novembre 2019 n. 30580; Cass. civ., 28 aprile
2015 n. 8589).
Il ricorrente ha omesso di depositare la parte del CCNL Legno/Arredamento Industria contenente le declaratorie dei livelli e dei profili professionali inerenti alla classificazione del personale.
Tale circostanza preclude in radice la possibilità di effettuare la comparazione tra le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, quali accertate mediante le prove per testi ammesse ed assunte, e le declaratorie di tali livelli e profili.
7 di 12 Deve dunque concludersi che il ricorrente, nei primi due periodi lavorativi oggetto di giudizio, non ha svolto in modo continuativo ed in misura prevalente mansioni corrispondenti al livello E (rectius, deve intendersi, ad alcuno dei livelli rientranti nella categoria E) della classificazione del personale del contratto collettivo nazionale di lavoro Legno Arredamento - Industria.
Le domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento superiore e la domanda di condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive vanno quindi rigettate.
A diversa conclusione si perviene con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione di differenze retributive in base alle tariffe contrattuali collettive applicate dal datore di lavoro, in relazione sia alla prestazione a tempo pieno dell'attività lavorativa, anziché a tempo parziale - denunciata, questa, al Centro per l'Impiego dalla resistente, con riferimento ai primi due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti (per i quali non risultano prodotte buste paga) -, sia alla mancata corresponsione effettiva, da parte della resistente, di una retribuzione conforme a quella a tempo pieno durante il terzo dei rapporti di lavoro intercorsi con il ricorrente.
Dalle deposizioni rese dai testi e , colleghi di lavoro Testimone_1 Testimone_2 del ricorrente, risulta infatti che questi osservava nei primi due rapporti di lavoro (nel terzo la circostanza è da presumersi in base al contratto individuale full time) un orario lavorativo pari almeno a quello settimanale normale legale di quaranta ore settimanali.
Entrambi i testi hanno confermato la circostanza di cui al capitolo n.4 articolato in ricorso, ossia che il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 16:00 con una pausa pranzo - quando possibile - di trenta minuti (oltre a lavorare, occasionalmente, anche di domenica).
Per come già detto, nessun motivo si ha di dubitare dell'attendibilità delle deposizioni rese dai testi citati, che hanno riferito circostanze a loro conoscenza diretta (quanto al teste ad eccezione del terzo rapporto di lavoro), avendo essi prestato lavoro alle Tes_1 dipendenze della convenuta nei medesimi periodi del ricorrente.
Va pertanto dichiarato che il ricorrente ha maturato il diritto alla corresponsione delle retribuzioni commisurate alla prestazione di lavoro a tempo pieno, ossia pari a quaranta ore alla settimana, anziché a n.24 ore settimanali, relativamente a tutti i tre rapporti di lavoro intercorsi tra le parti.
Le retribuzioni, che il ricorrente ha ammesso di avere percepito, risultano invece inferiori a quelle che sarebbero spettate per una prestazione resa full time e, quanto al
8 di 12 terzo dei rapporti di lavoro in esame, sono inferiori pure a quelle indicate nelle buste paga in atti.
In specie, tali retribuzioni, così come indicate in ricorso (ribadite nei tre conteggi sindacali depositati con l'atto), sono pari a € 990,00 mensili circa quanto a ciascuno dei tre rapporti di lavoro, denunciando il lavoratore come percepiti € 9.900,00 per i circa dieci mesi di durata del primo rapporto di lavoro, € 6.750,00 per i sei mesi e venti giorni di durata del secondo rapporto di lavoro ed € 5.700,00 per i cinque mesi e venti giorni di durata del terzo rapporto di lavoro intercorso con la resistente e spettando, giusta conteggi sindacali, attendibili nella loro corrispondenza al CCNL, delle retribuzioni a tempo pieno superiori.
Stante l'inesistenza del diritto alla corresponsione di una retribuzione commisurata alla tariffa del livello E (rectius, di uno dei livelli della categoria E), per le ragioni esposte nel trattare della domanda di inquadramento superiore, sono inutilizzabili i conteggi sindacali depositati insieme al ricorso dal lavoratore.
Si è allora disposto il deposito di conteggi sindacali sostitutivi, al fine di determinare le differenze comunque spettanti al ricorrente rispetto alle somme percepite a titolo di retribuzioni commisurate ad una prestazione di lavoro resa a tempo pieno anche nei primi due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti e per l'esatta determinazione delle retribuzioni che erano maturate a favore dell'attore per le prestazioni relative al terzo di tali rapporti. La parte ricorrente ha ottemperato all'ordine di esibizione con riguardo a ciascuno dei tre rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
Da tali conteggi risulta che il ricorrente ha maturato il diritto alla corresponsione della somma di € 17.040,70 a titolo di retribuzioni ordinarie in relazione alla prestazione di lavoro resa in forza del primo dei tre rapporti di lavoro per cui è causa, il diritto alla corresponsione della somma di € 12.023,35 in relazione al secondo rapporto e quello alla corresponsione della somma di € 11.050,26 quanto al terzo di tali rapporti.
Le differenze rispetto alle somme che, come si è detto, sono state ammesse dal lavoratore si determinano nella misura di cui al dispositivo, in conformità con i conteggi sostitutivi in parola.
Riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi corrisposte le differenze retributive in ragione della prestazione dell'attività lavorativa secondo le modalità proprie di contratti di lavoro a tempo pieno in tutti i periodi di lavoro oggetto di giudizio, va dichiarato sussistente anche il diritto del lavoratore alla remunerazione commisurata al tempo pieno per le festività in domenica indicate nei tre prospetti sostitutivi, in relazione alla
9 di 12 cadenza domenicale di giornate di festività risultante dai prospetti stessi, ai sensi dell'art. 23, penultimo comma, CCNL applicato al rapporto di lavoro, secondo il quale, qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del primo comma cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile,
l'importo di una quota giornaliera pari a 1/26 della normale retribuzione mensile.
Quanto all'indennità sostitutiva di ferie, pure rivendicata in ricorso, sarebbe stato onere del datore di lavoro dedurre e provare di aver consentito al dipendente di fruire dei giorni di riposo annuale stabiliti nel CCNL in misura integrale ovvero di aver corrisposto all'attore l'indennità sostitutiva dei giorni/ore di ferie maturati e rimasti inutilizzati alla data di cessazione dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Circa, infine, il diritto alla corresponsione della mensilità aggiuntiva prevista in CCNL
(art.36), vale a dire la tredicesima mensilità, e del TFR, si osserva che esso scaturisce dalla cessazione del rapporto di lavoro cui consegue l'obbligo di liquidazione da parte del datore di lavoro del rateo della mensilità aggiuntiva sino a quel momento maturato e del trattamento di cui all'art.2120 c.c.
Sarebbe stato onere della datrice di lavoro provare di aver corrisposto integralmente a favore del ricorrente quanto dovuto per tali titoli.
In ordine al quantum debeatur, i conteggi sostitutivi di quelli allegati al ricorso e depurati (rispetto a questi) dell'incidenza del superiore inquadramento, conteggi riferiti ai singoli titoli in precedenza menzionati, appaiono attendibili (in riferimento alla disciplina collettiva del settore, applicabile quanto meno come parametro di equità della retribuzione ai fini della tutela apprestata dall'art.36 Cost.) e redatti in conformità con i dati lavorativi emersi dalla prova per testi.
Competono pertanto al ricorrente le somme risultanti da tali conteggi, indicanti gli importi al lordo della quota dei relativi contributi previdenziali a carico del lavoratore.
La giurisprudenza chiarisce, infatti, che in sede di cognizione la liquidazione dei crediti retributivi insoddisfatti del lavoratore va operata al lordo degli oneri previdenziali, attenendo la decurtazione di questi (per la quota a carico del lavoratore), dalle differenze retributive, alla fase esecutiva della sentenza di condanna (o dell'ingiunzione) resa a carico del datore per il pagamento di tali crediti (v. Cass. n°18584 del 07.07.2008; Cass.
n.9198 dell'11/07/2000; Cass. n.10270/98; Cass n. 4534/96; Cass. n. 13735/92).
Spettano infine al ricorrente gli interessi ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma degli artt. 429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp. att.
Cod.Proc.Civ., a partire dal dì del dovuto sino alla data del soddisfo.
10 di 12 Circa la domanda proposta dall' di condanna del datore di lavoro al versamento CP_2 dei maggiori contributi previdenziali, rispetto a quelli risultanti dall'estratto – conto in atti, che fossero risultati dovuti a seguito dell'accoglimento della domanda del lavoratore, si ricorda che il lavoratore ha proposto due domande, una di condanna della resistente a pagare le differenze retributive per mansioni superiori e l'altra per prestazioni full time.
In ordine alla prima domanda, il rigetto della pretesa del lavoratore implica che nessuna differenza contributiva possa ipotizzarsi a favore dell' . CP_2
In ordine alla seconda domanda, l'accoglimento della pretesa del lavoratore implica che deve ritenersi la sussistenza di differenze contributive a favore dell' rispetto ai CP_2 versamenti contributivi operati dalla convenuta, risultanti dall'estratto contributivo in atti.
La domanda proposta dall' , di condanna alla corresponsione delle maggiori CP_2 somme risultanti dovute a titolo di contributi previdenziali rispetto a quelle accreditate a favore del lavoratore in tale estratto, va tuttavia accolta limitatamente ai primi due rapporti di lavoro per cui è causa.
In ordine ad essi, infatti, anche se l' si è astenuto dal produrre un conteggio, CP_2
l'importo dei detti oneri è determinabile tramite un semplice calcolo aritmetico, in base all'orario di lavoro full time che l'attore risulta aver osservato ed in base alle tariffe collettive riportate nei conteggi depositati, corrispondenti ai minimali ex art.1 d.l.
n.338/89 (L.389/89).
Alle somme dovute all' vanno aggiunti gli oneri accessori, Controparte_3 sanzioni ed interessi civili, ai sensi della legge n.388/2000, art.116, comma 8, lett.b), e comma 2.
Le sanzioni civili, in particolare, vanno determinate in base all'aliquota prevista per l'ipotesi di evasione contributiva connessa a denunce infedeli, risultando quelle trasmesse dal datore di lavoro riferite all'assunzione di lavoratore con contratto a tempo parziale verticale, nonostante l'osservanza da parte dell'attore dell'orario di lavoro a tempo pieno nei primi due rapporti di lavoro intercorsi con la società convenuta.
In relazione al terzo dei rapporti di lavoro per cui è causa, invece, i contributi previdenziali devono ritenersi correttamente versati, sebbene residuino somme a credito del lavoratore a titolo di differenze retributive per ore di lavoro imputate in busta paga ad assenze per le quali difetta la prova del titolo della decurtazione, poiché l'indicazione come imponibile a tali fini, nelle stesse buste paga, di una retribuzione mensilizzata
11 di 12 assicurava comunque il rispetto della regola del minimale contributivo rilevante ai fini della regolarità contributiva, regola di cui invero neppure l' ha denunciato CP_2
l'inosservanza.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza nei rapporti tra il ricorrente ed il resistente e sono dichiarate irripetibili nei riguardi dell' , avuto riguardo all'accoglimento parziale della domanda da esso proposta. CP_2
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
12 di 12