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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 454 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dallAvv.to Controparte_1
E
in persona del l.r.p.t. Resistente - Contumace Controparte_2
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Condanna la società in persona del l.r.p.t., a corrispondere Controparte_2
a la somma complessiva di € 11.649,41, oltre interessi legali sul Parte_1 capitale via via rivalutato dal dì del diritto al saldo, maturata, per i titoli di cui in motivazione, nel corso del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato intercorso tra le parti dall'11.05.2019 al 21.03.2022 durante il quale il lavoratore ha svolto le mansioni di autista -di cui al 3° livello del CCNL Pulizia Integrati e
Multiservizi-.
pagina 1 di 7 2. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.600,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato conviene in giudizio la società di cui è Controparte_2 stato dipendente dall'11.05.2019 al 21.03.2022 in virtù di un ordinario rapporto di lavoro subordinato full-time con le mansioni di autista -di cui al 3° livello del CCNL Pulizia
Integrati e Multiservizi. Riferisce che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, è stato addetto all'appalto per il servizio di trasporto dei pasti prodotti dalla a Controparte_3 varie strutture sanitarie ubicate nella città di Roma e Provincia, per cui, quotidianamente, partiva da ZI (dove erano ricoverati gli automezzi), si recava a Nemi presso la Casa di Cura LA LE ER (dove era presente il centro di cottura ) e, dopo avere CP_3 caricato i prodotti sul furgone, iniziava il giro LE consegne. Il suo orario di lavoro era, pertanto, così articolato: dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle
18:00 con un giorno di riposo mobile coincidente con la domenica una sola volta al mese.
Lamenta di non avere percepito la retribuzione (€ 1.400 lordi) relativa ai mesi di dicembre
2021, gennaio, febbraio e marzo 2022 (inclusi i ratei della mensilità aggiuntive) e che, pertanto, in data 22.03.2022 ha rassegnato le dimissioni per giusta causa. Lamenta, inoltre, di avere fruito dei soli giorni di ferie indicati in busta paga (5 giorni negli anni
2019, 2020, e 2021 e zero nell'anno 2022), di non avere mai goduto dei permessi retribuiti maturati (ex festività e ROL) e di non avere percepito il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro. Sulla base di tale premessa fattuale, anche in applicazione dell'art. 36 Cost., chiede che la società convenuta sia condannata a corrispondere in suo favore la somma complessiva di 15.619,01, oltre interessi e rivalutazione, come da conteggi in ricorso.
La società benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio Controparte_2 per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dal procuratore del ricorrente e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione LE ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
pagina 2 di 7 l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, LE mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione LE singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (contratto di lavoro a tempo determinato e comunicazione della trasformazione a tempo indeterminato;
Estratto conto Pt_2 previdenziale;
buste paga;
dimissioni per giusta causa) risulta provata per tabulas
l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra le parti, nonché le mansioni svolte dal lavoratore per tutta la durata del rapporto medesimo e l'orario di lavoro full-time a 40 ore settimanali.
Ciò posto, i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue:
non parente indifferente: “Sono stato dipendente della società Testimone_1
da maggio 2019 a febbraio 2022 come autista con sede di lavoro presso lo CP_4 stabilimento di ZI. Per tale ragione ho conosciuto il ricorrente con cui ho lavorato per tutto il predetto periodo. E' vero che anche il ricorrente ha svolto le mansioni di autista. Il ricorrente come tutti lavorava secondo turni di 6 ore abbondanti dalle 9,00 alle
13,30 e poi dalle 14,30 alle 18,00 per 6 giorni a settimana con giorno di riposo variabile o di sabato o di domenica o di lunedì per cui lavorava mediamente 3 domeniche al mese.
Anche il ricorrente usufruiva di fatto solo di una settimana di ferie all'anno di solito nel mese di agosto e i giorni residui non venivano indennizzati. Preciso che il 17.02.2022 la dirigente del personale ci disse di riconsegnare le chiavi dei mezzi in quanto non avremmo più lavorato. So che in quel periodo era morto il l.r. della società”.
non parente indifferente: “Sono stato dipendente della società Controparte_5
da maggio 2019 a febbraio 2022 come autista con sede di lavoro presso lo CP_4
pagina 3 di 7 stabilimento di ZI. Per tale ragione ho conosciuto il ricorrente con cui ho lavorato per tutto il predetto periodo. E' vero che anche il ricorrente ha svolto le mansioni di autista. Il ricorrente come tutti lavorava secondo turni di 6 ore abbondanti dalle 9,00 alle
12,30 e poi dalle 14,30 a fine servizio di solito intorno alle 19,00 per 6 giorni a settimana con giorno di riposo variabile o di sabato o di domenica o di lunedì. Anche il ricorrente come tutti in tutti e 4 anni di lavoro ha usufruito solo di una settimana di ferie di solito nei mesi estivi di luglio e agosto in base al lavoro. I giorni di ferie non fruiti non venivano indennizzati. Il 17.02.2022 ci siamo recati al lavoro al che la direttrice dello stabilimento di chiese di riconsegnare le chiavi di accesso alla struttura in quanto l'appalto era cessato Ho saputo dopo che in quel periodo era morto il l.r. della società. La si occupava CP_2 del trasporto dei pasti ai degenti di strutture sanitarie cucinati dalla . Preciso CP_3 infatti che la non aveva una sede operativa e i furgoni della società erano CP_2 parcheggiati nel piazzale dello stabilimento di ZI della ”. CP_3
Tanto premesso, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva dei testimoni, che hanno mostrato una conoscenza diretta ed esaustiva dei fatti di causa, rendendo dichiarazioni precise e circostanziate che hanno trovato pieno riscontro reciproco, ritiene il giudicante che il ricorrente ha fornito la prova, idonea e sufficiente, a supportare la propria prospettazione dei fatti e la conseguente esistenza del credito retributivo rivendicato nel presente giudizio, incluso il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva LE ferie e dei permessi maturati e non fruiti.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento LE somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento LE retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni pagina 4 di 7 anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Nel caso di specie è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivale Controparte_6 alla non contestazione LE pretese di controparte (poiché l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite), si è comunque sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni economiche nascenti dal rapporto di lavoro per cui è causa, ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lei non imputabile, della prestazione.
Inoltre va evidenziato che la società convenuta è rimasta contumace (così sottraendosi volontariamente al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria in favore della ex dipendente, ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione o dell'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla lavoratrice nel presente giudizio) e che il l.r.p.t. non ha risposto all'interpello. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento LE parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013) e ancora “Ai fini della formazione del convincimento del giudice … la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti. (In applicazione di tali principi di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che non aveva ritenuto provato che la dinamica di un incidente fosse quella sostenuta dall'attore sulla base LE dichiarazioni rese dal convenuto alla polizia stradale e della mancata comparizione di questi a rendere interrogatorio formale, fondando il proprio convincimento su altre risultanze processuali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003) e ancora “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per
pagina 5 di 7 quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3258 del 14/02/2007). Infine, con specifico riguardo al procedimento contumaciale, la S.C. ha statuito che “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28293).
In conclusione, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, è stato definitivamente accertato che, in virtù del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato intercorso tra e la società dall'11.05.2019 al 21.03.2022, Parte_1 Controparte_2
(nel corso del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di autista di cui al 3° livello del
CCNL Pulizia Integrati e Multiservizi), ha maturato un credito Parte_1 retributivo complessivo di € 15.2619,01 di cui: € 6.487,00 a titolo di retribuzione oraria e ratei LE mensilità aggiuntive per i mesi dicembre 2021 e gennaio/marzo 2022; €
4.986,41 a titolo di ferie, ROL, ex festività maturati e non fruiti;
€ 4.165,81 a titolo di TFR, così come calcolato nei conteggi che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo.
All'importo così come innanzi determinato va, quindi, sottratta la somma di € 4.000,00 ricevuta dal lavoratore dalla committente a titolo transattivo, in virtù della CP_3 conciliazione intervenuta nel procedimento n. 910/2024 RGAL di cui il presente procedimento costituisce uno stralcio e, pertanto, il credito retributivo definitivamente maturato da nei confronti della società ex datrice di lavoro è pari alla Parte_1 somma di € 11.649,41 di cui: € 2.467 a titolo di differenze retributive;
€ 4.896,41 per ferie,
ROL ed ex festività maturati e non goduti;
€ 4.286,00 a titolo di TFR.
Si evidenzia, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo LE
pagina 6 di 7 ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione LE spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo
(Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali, regolate secondo il principio della soccombenza, vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 454 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dallAvv.to Controparte_1
E
in persona del l.r.p.t. Resistente - Contumace Controparte_2
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Condanna la società in persona del l.r.p.t., a corrispondere Controparte_2
a la somma complessiva di € 11.649,41, oltre interessi legali sul Parte_1 capitale via via rivalutato dal dì del diritto al saldo, maturata, per i titoli di cui in motivazione, nel corso del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato intercorso tra le parti dall'11.05.2019 al 21.03.2022 durante il quale il lavoratore ha svolto le mansioni di autista -di cui al 3° livello del CCNL Pulizia Integrati e
Multiservizi-.
pagina 1 di 7 2. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.600,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato conviene in giudizio la società di cui è Controparte_2 stato dipendente dall'11.05.2019 al 21.03.2022 in virtù di un ordinario rapporto di lavoro subordinato full-time con le mansioni di autista -di cui al 3° livello del CCNL Pulizia
Integrati e Multiservizi. Riferisce che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, è stato addetto all'appalto per il servizio di trasporto dei pasti prodotti dalla a Controparte_3 varie strutture sanitarie ubicate nella città di Roma e Provincia, per cui, quotidianamente, partiva da ZI (dove erano ricoverati gli automezzi), si recava a Nemi presso la Casa di Cura LA LE ER (dove era presente il centro di cottura ) e, dopo avere CP_3 caricato i prodotti sul furgone, iniziava il giro LE consegne. Il suo orario di lavoro era, pertanto, così articolato: dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle
18:00 con un giorno di riposo mobile coincidente con la domenica una sola volta al mese.
Lamenta di non avere percepito la retribuzione (€ 1.400 lordi) relativa ai mesi di dicembre
2021, gennaio, febbraio e marzo 2022 (inclusi i ratei della mensilità aggiuntive) e che, pertanto, in data 22.03.2022 ha rassegnato le dimissioni per giusta causa. Lamenta, inoltre, di avere fruito dei soli giorni di ferie indicati in busta paga (5 giorni negli anni
2019, 2020, e 2021 e zero nell'anno 2022), di non avere mai goduto dei permessi retribuiti maturati (ex festività e ROL) e di non avere percepito il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro. Sulla base di tale premessa fattuale, anche in applicazione dell'art. 36 Cost., chiede che la società convenuta sia condannata a corrispondere in suo favore la somma complessiva di 15.619,01, oltre interessi e rivalutazione, come da conteggi in ricorso.
La società benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio Controparte_2 per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dal procuratore del ricorrente e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione LE ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
pagina 2 di 7 l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, LE mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione LE singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (contratto di lavoro a tempo determinato e comunicazione della trasformazione a tempo indeterminato;
Estratto conto Pt_2 previdenziale;
buste paga;
dimissioni per giusta causa) risulta provata per tabulas
l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra le parti, nonché le mansioni svolte dal lavoratore per tutta la durata del rapporto medesimo e l'orario di lavoro full-time a 40 ore settimanali.
Ciò posto, i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue:
non parente indifferente: “Sono stato dipendente della società Testimone_1
da maggio 2019 a febbraio 2022 come autista con sede di lavoro presso lo CP_4 stabilimento di ZI. Per tale ragione ho conosciuto il ricorrente con cui ho lavorato per tutto il predetto periodo. E' vero che anche il ricorrente ha svolto le mansioni di autista. Il ricorrente come tutti lavorava secondo turni di 6 ore abbondanti dalle 9,00 alle
13,30 e poi dalle 14,30 alle 18,00 per 6 giorni a settimana con giorno di riposo variabile o di sabato o di domenica o di lunedì per cui lavorava mediamente 3 domeniche al mese.
Anche il ricorrente usufruiva di fatto solo di una settimana di ferie all'anno di solito nel mese di agosto e i giorni residui non venivano indennizzati. Preciso che il 17.02.2022 la dirigente del personale ci disse di riconsegnare le chiavi dei mezzi in quanto non avremmo più lavorato. So che in quel periodo era morto il l.r. della società”.
non parente indifferente: “Sono stato dipendente della società Controparte_5
da maggio 2019 a febbraio 2022 come autista con sede di lavoro presso lo CP_4
pagina 3 di 7 stabilimento di ZI. Per tale ragione ho conosciuto il ricorrente con cui ho lavorato per tutto il predetto periodo. E' vero che anche il ricorrente ha svolto le mansioni di autista. Il ricorrente come tutti lavorava secondo turni di 6 ore abbondanti dalle 9,00 alle
12,30 e poi dalle 14,30 a fine servizio di solito intorno alle 19,00 per 6 giorni a settimana con giorno di riposo variabile o di sabato o di domenica o di lunedì. Anche il ricorrente come tutti in tutti e 4 anni di lavoro ha usufruito solo di una settimana di ferie di solito nei mesi estivi di luglio e agosto in base al lavoro. I giorni di ferie non fruiti non venivano indennizzati. Il 17.02.2022 ci siamo recati al lavoro al che la direttrice dello stabilimento di chiese di riconsegnare le chiavi di accesso alla struttura in quanto l'appalto era cessato Ho saputo dopo che in quel periodo era morto il l.r. della società. La si occupava CP_2 del trasporto dei pasti ai degenti di strutture sanitarie cucinati dalla . Preciso CP_3 infatti che la non aveva una sede operativa e i furgoni della società erano CP_2 parcheggiati nel piazzale dello stabilimento di ZI della ”. CP_3
Tanto premesso, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva dei testimoni, che hanno mostrato una conoscenza diretta ed esaustiva dei fatti di causa, rendendo dichiarazioni precise e circostanziate che hanno trovato pieno riscontro reciproco, ritiene il giudicante che il ricorrente ha fornito la prova, idonea e sufficiente, a supportare la propria prospettazione dei fatti e la conseguente esistenza del credito retributivo rivendicato nel presente giudizio, incluso il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva LE ferie e dei permessi maturati e non fruiti.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento LE somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento LE retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni pagina 4 di 7 anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Nel caso di specie è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivale Controparte_6 alla non contestazione LE pretese di controparte (poiché l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite), si è comunque sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni economiche nascenti dal rapporto di lavoro per cui è causa, ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lei non imputabile, della prestazione.
Inoltre va evidenziato che la società convenuta è rimasta contumace (così sottraendosi volontariamente al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria in favore della ex dipendente, ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione o dell'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla lavoratrice nel presente giudizio) e che il l.r.p.t. non ha risposto all'interpello. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento LE parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013) e ancora “Ai fini della formazione del convincimento del giudice … la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti. (In applicazione di tali principi di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che non aveva ritenuto provato che la dinamica di un incidente fosse quella sostenuta dall'attore sulla base LE dichiarazioni rese dal convenuto alla polizia stradale e della mancata comparizione di questi a rendere interrogatorio formale, fondando il proprio convincimento su altre risultanze processuali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003) e ancora “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per
pagina 5 di 7 quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3258 del 14/02/2007). Infine, con specifico riguardo al procedimento contumaciale, la S.C. ha statuito che “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28293).
In conclusione, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, è stato definitivamente accertato che, in virtù del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato intercorso tra e la società dall'11.05.2019 al 21.03.2022, Parte_1 Controparte_2
(nel corso del quale il lavoratore ha svolto le mansioni di autista di cui al 3° livello del
CCNL Pulizia Integrati e Multiservizi), ha maturato un credito Parte_1 retributivo complessivo di € 15.2619,01 di cui: € 6.487,00 a titolo di retribuzione oraria e ratei LE mensilità aggiuntive per i mesi dicembre 2021 e gennaio/marzo 2022; €
4.986,41 a titolo di ferie, ROL, ex festività maturati e non fruiti;
€ 4.165,81 a titolo di TFR, così come calcolato nei conteggi che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo.
All'importo così come innanzi determinato va, quindi, sottratta la somma di € 4.000,00 ricevuta dal lavoratore dalla committente a titolo transattivo, in virtù della CP_3 conciliazione intervenuta nel procedimento n. 910/2024 RGAL di cui il presente procedimento costituisce uno stralcio e, pertanto, il credito retributivo definitivamente maturato da nei confronti della società ex datrice di lavoro è pari alla Parte_1 somma di € 11.649,41 di cui: € 2.467 a titolo di differenze retributive;
€ 4.896,41 per ferie,
ROL ed ex festività maturati e non goduti;
€ 4.286,00 a titolo di TFR.
Si evidenzia, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo LE
pagina 6 di 7 ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione LE spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo
(Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali, regolate secondo il principio della soccombenza, vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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