Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 14. 1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 31, commi 8 , 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, e' dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno.
2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.
2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.
Commentari • 6
- 1. Risoluzione del 27/08/1997 n. 193 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 27 agosto 1997 · 24.039375
[…] art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del regolamento di attuazione […] 3. L\'art. 14 della legge n. 413 del 1991: […] comma 2 dell\'art. 14, legge n. 413/1991.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 23
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2004, n. 23800Provvedimento: […] L'art. 14 2 comma della legge 413/1991 si limita infatti a stabilire che "ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi", senza accennare al problema dei rimborsi.Leggi di più...
- istanza·
- contributo per il servizio sanitario nazionale·
- fondamento·
- termine·
- art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973·
- applicabilità·
- art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992·
- esclusione·
- rimborso·
- in genere (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- tributi erariali diretti