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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1295/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1295/2023 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Varedo (MB), via Monti n. 7/A, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Aliberti e dall'avv. Morena Lucchese ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Monte Nero n. 82, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Varedo (MB), via Monti n. 7/A, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gorgoglione e dall'avv. Marzia Fabiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Milano, Via Luciano Manara n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: separazione giudiziale CONCLUSIONI Conclusioni per Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“A) IN VIA PRELIMINARE: modificare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti in sede di udienza presidenziale, disponendo, fin da subito, l'adeguamento dell'assegno di contributo al mantenimento del minore a favore della ricorrente in una misura non inferiore, salvo ulteriore migliore rideterminazione, a seguito dell'esperenda istruttoria, agli Euro 1.000,00 mensili;
B) IN VIA PRINCIPALE: Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, che venga pronunciata sentenza di separazione tra le parti, disponendo come segue:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla dott.ssa unitamente Parte_1
a quanto nella stessa contenuto ad eccezione dei soli effetti personali dell'Ing. già da CP_1 quest'ultimo asportati;
3. affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso la madre, a Varedo (MB), Via Monti n. 7/a, con facoltà per il padre, Ing. di esercitare il proprio diritto di visita al figlio secondo le seguenti modalità: CP_1
- il padre potrà prendere e tenere con sé il bambino, a settimane alterne, per il fine settimana: dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì successivo quando si recherà a scuola tenuto Per_1 conto, in ogni caso, delle esigenze del minore;
durante la settimana in cui non trascorrerà Per_1 il weekend con il padre potrà pernottare da questi una notte (sempre dall'uscita di suola fino al mattino seguente) in giornata da concordare di volta in volta e, comunque, da comunicare entro la domenica precedente;
- il figlio potrà trascorrere 4 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (giugno/agosto), con il padre, nei periodi che verranno concordati dai genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
- ad anni alterni, potrà trascorrere il periodo Natalizio (23-31.12) con il padre, per la durata Per_1 di sette giorni, passando poi il periodo tra il capodanno e l'Epifania (1-6.1) con la madre e viceversa;
- il minore trascorrerà il periodo Pasquale con il padre o con la madre in alternativa con le festività Natalizie;
lo stesso dicasi per tutte le altre festività / ponti durante l'anno;
- sulla base di quanto indicato in fatto, si tenga conto che - allo stato - porrà in essere una Per_1 frequentazione sicuramente inferiore rispetto a quella sopra indicata, che verrà tarata e valutata sulla base delle esigenze e della sensibilità del minore per arrivare, nel tempo, quantomeno ai parametri sopra indicati;
4. disporre che l'Ing. corrisponda, con cadenza mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 mezzo bonifico bancario a credito del conto corrente di cui verranno fornite le coordinate, intestato alla dott.ssa a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro Parte_1
1.500,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT o quell'altra somma maggiore
o minore che verrà quantificata a seguito di miglior accertamento reddituale, patrimoniale e immobiliare;
oltre a ciò, l'Ing. dovrà corrispondere, in ogni caso, l'80% (attesa la CP_1 significativa sperequazione reddituale e patrimoniale tra i coniugi) o quell'altra percentuale che, sulla scorta della verifica della capacità reddituali e patrimoniali del resistente, verrà ritenuta di giustizia delle spese mediche, spese scolastiche ed extrascolastiche (da documentare) secondo il seguente schema:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
C) IN OGNI CASO: ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario. D) IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare in corso di causa nonché di indicare testi;
si chiede sin d'ora di ordinare la disclosure per la più completa comparazione reddituale e patrimoniale delle parti al fine di determinare il congruo contributo al mantenimento di . E, comunque, si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate in atti e Per_1 si insiste per l'accoglimento ed espletamento delle stesse. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e onorari di giudizio anche con riguardo alla fase del reclamo proposto dall'Ing. che lo ha visto soccombente.” CP_1
Conclusioni per CP_1
Voglia il Tribunale adito:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con obbligo di reciproco rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale e il relativo box pertinenziale, siti in Varedo, Via Vincenzo Monti n.7, di proprietà al 50%+50% di entrambi i coniugi, alla Dr.ssa Parte_1
3) Affidare il figlio minore congiuntamente, con collocamento paritario, a entrambi i Per_1 genitori, i quali avranno delega nei tempi di rispettiva pertinenza ex art. 337ter c.c. per le questioni di carattere ordinario;
Disporre il collocamento paritetico di col seguente calendario: Per_1
i) A settimane alternate, una intera settimana per ciascun genitore;
ii) In subordine con le seguenti modalità: Settimana 1: lunedì/martedì (papà) + mercoledì/giovedì (mamma)
+ venerdì/sabato/domenica (papà). Settimana 2: lunedì/martedì (mamma) + mercoledì/giovedì (papà)
+ venerdì/sabato/domenica (mamma). Le festività e le vacanze verranno concordate preventivamente, con un criterio di alternatività e equità, in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze del figlio e dei coniugi. Le decisioni più importanti, nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. Nelle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore, quando avrà il figlio con sé, eserciterà la potestà separatamente, ovvero collocamento presso la madre con ampia possibilità di frequentazione per il padre. 4) Mantenimento del figlio: Il padre e la madre sosterranno personalmente, direttamente e integralmente tutte le spese per il mantenimento del figlio durante i periodi di affidamento e contribuiranno ciascuno, in ragione del 50%, alle spese mediche non coperte da SSN, nonché a quelle scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse del figlio, preventivamente concordate e documentate. Ciascun genitore sosterrà tutte le spese per gli svaghi, le attività e le vacanze condivise con il figlio, ovvero porre a carico del padre congruo assegno di mantenimento alla luce dei principi ex art. 337 ter c.c. In via istruttoria si chiede disporsi C.T.U. volta ad individuare il regime di affidamento, la collocazione nonché le modalità di frequentazione più adeguati a . Per_1
Con il favore delle spese.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 13.02.2023 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Varedo (MB) il giorno 11.09.2007 (trascritto presso CP_1 gli atti dello Stato civile del Comune di Varedo, anno 2007, n. 28, Parte II, Serie A) e che dall'unione è nato il figlio (il 31.08.2010), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. Per_1
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la determinazione in € 1.500,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre all'80% delle spese straordinarie. Si costituiva con memoria depositata in data 25.05.2023 il quale aderiva alla domanda CP_1 di separazione, di affido condiviso del figlio minore e di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, mentre chiedeva che fosse disposto il collocamento paritetico del figlio presso i genitori e che fosse previsto il mantenimento diretto a favore del figlio minore, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 06.06.2023 il Presidente f.f. procedeva all'audizione delle parti e, all'esito, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e riservava la decisione in ordine alle ulteriori domande. Con ordinanza resa in data 12.05.2023 il Presidente f.f. assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
“I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Affida il figlio minore in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche Per_1
a fini anagrafici presso la madre;
III. Dispone che il padre, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, avrà facoltà di tenere con sé per pranzo per due giorni alla settimana, presso la sua abitazione salva diversa e Per_1 contraria volontà manifestata in tal senso dal figlio, oltre a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 21,00; per quanto riguarda le festività, trascorrerà Per_1 con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
IV. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Parte_1 con il figlio minore, dando atto dell'avvenuto rilascio della casa coniugale da parte di
[...]
CP_1
V. Pone a carico di l'importo di € 650,00, da versarsi a in via anticipata, CP_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2024 e con riferimento al mese di giugno 2023. Pone altresì a carico di
[...] il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra CP_1
i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. VI. Nomina ex articolo 68 c.p.c., su consenso delle parti, un ausiliario del Giudice nella persona del dott. Mauro Di Lorenzo, noto all'Ufficio, con il seguente incarico:
“a) supportare il minore e il nucleo familiare al fine di promuovere e legittimare le relazioni con entrambi i genitori, nell'elaborazione delle dinamiche conseguenti alla separazione, con facoltà di vedere il minore e i genitori separatamente e congiuntamente;
b) verificare anche mediante colloqui con gli Istituti Scolastici e le parti quale sia l'attuale condizione del minore, e se si rendano necessari interventi di supporto per lo stesso;
c) coadiuvare il confronto e la relazione tra i genitori, fornendo loro i suggerimenti ritenuti opportuni per il superamento delle eventuali criticità nel rapporto tra gli stessi e la prole;
d) supportare i genitori, fornendo loro – ove ritenuto opportuno – suggerimenti o raccomandazioni nelle scelte in tema di salute del minore, educazione, formazione;
e) attuare e/o rimodulare, sentite le parti ed acquisito il loro consenso sul punto, esaminato il minore, i tempi di visita paterni, tenuto conto della regolamentazione disposta con il presente provvedimento, considerato il benessere psicofisico del minore ed il suo esclusivo interesse;
f) verificare il corretto esercizio del diritto di visita paterno, il rispetto degli orari da parte dei genitori, l'idoneità degli ambienti di vita del minore, avendo cura di segnalare eventuali disagi del minore.”. VII. Invita il nominato ausiliario a far pervenire entro il giorno 23 giugno 2023 all'indirizzo di posta elettronica dichiarazione di accettazione Email_1 dell'incarico con prestazione di giuramento;
l'ausiliario dovrà fare pervenire al medesimo indirizzo di posta elettronica un report circa l'attività svolta entro il giorno 16 novembre 2023; VIII. Nomina giudice istruttore sè stessa;
IX. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 23 novembre 2023 alle ore 11,00, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
X. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in Parte_1 cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6); XI. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione CP_1 in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; XII. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui CP_1 all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.” In data 15.06.2023 l'ausiliario, nella persona del dott. Mauro Di Lorenzo, accettava l'incarico ad esso conferito. Alla successiva udienza del giorno 23.11.2023 tenutasi dinanzi al Giudice Istruttore i difensori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice con ordinanza del 29.11.2023, adottava i seguenti provvedimenti:
“I) Rigetta l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori formulata dalla ricorrente;
II) Preso atto dell'accordo delle parti alla prosecuzione dell'intervento dell'ausiliario del giudice, invita l'ausiliario a proseguire con l'incarico in essere al fine precipuo di coadiuvare i genitori a sperimentare strategie comunicative condivise nell'interesse del figlio, fornendo loro indicazioni concrete al riguardo;
l'ausiliario dovrà fare pervenire all'indirizzo di posta elettronica un report circa l'attività svolta entro il giorno Email_1
24 maggio 2024; III) Vista l'istanza delle parti, concede i seguenti termini perentori con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2024: 1) termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. IV) Rinvia la causa per la discussione sulle istanze istruttorie e l'esame del report dell'ausiliario all'udienza del giorno 6 giugno 2024 alle ore 10,00.” All'udienza del 06.06.2024 i difensori delle parti insistevano per l'ammissione delle istanze istruttorie e il Giudice si riservava. Con ordinanza resa il 10.06.2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza per il successivo 21.11.2024. Al termine di detta successiva udienza il Giudice, tenuto conto delle richieste delle parti, si riservava e con ordinanza resa in data 03.12.2024 rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori formulata da parte ricorrente e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.07.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Con decreto del 10.07.2025 il Giudice, esaminate le deduzioni delle parti, trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione allo scadere dei concessi termini di cui all'art. 190 c.p.c. II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varedo (MB) il giorno 11.09.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Varedo, anno 2007, n. 28, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nato il figlio (il 31.08.2010). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Deve a questo punto essere decisa la domanda di affidamento del figlio minore ai genitori. Per_1
Al riguardo è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo
“dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso deve essere confermato l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al Per_1 generale regime di affidamento del figlio minore ai genitori. Osservato che, con precipuo riguardo ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, la circostanza che il minore sia affidato a entrambi i genitori, non preclude al Tribunale la possibilità di statuire in merito al suo collocamento, potendo i figli essere collocati in via prevalente presso l'abitazione di un genitore al fine di garantire al minore la conservazione di un ambiente identificabile come familiare. La giurisprudenza di legittimità più volte ha ribadito tale principio chiarendo che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. Nello stabilire i tempi e la permanenza dei minori presso ciascun genitore, peraltro, non possono trascurarsi le indicazioni provenienti dagli organismi sovranazionali, tra le quali una particolare importanza ha assunto nel corso degli anni la risoluzione n. 2079/2015 del Consiglio di Europa che sancisce il diritto del minore alla c.d. shared residence. Nel valutare quale sia la soluzione preferibile, naturalmente, il Tribunale dovrà tenere conto del superiore interesse del minore e, in particolare, delle sue consuetudini di vita, della prossimità ai luoghi di interesse (scuola, centri sportivi e, più in generale, luoghi dove svolgere attività ricreative), nonché della effettiva e concreta possibilità di trascorrere del tempo con il genitore. Ne consegue che, ove uno o entrambi i genitori siano impegnati con orari lavorativi che non consentano in concreto al genitore collocatario la possibilità di assicurare al minore un rapporto effettivo, il principio del collocamento alternato e paritetico potrà trovare un temperamento al fine di adeguarlo alle concrete esigenze del minore. Con ordinanza del 12.05.2023 è stato nominato il dott. Mauro Di Lorenzo allo scopo di avviare un percorso di sostegno alla co-genitorialità e di facilitare la relazione dei genitori con il figlio minore
. A tale riguardo l'ausiliario nominato nel report depositato in data 15.11.2023 ha riportato Per_1 che i coniugi hanno partecipato al percorso mostrandosi sin da subito disponibili e collaborativi, evidenziando fatiche nella loro comunicazione quando si tratta di individuare i motivi delle fatiche del minore (“Il papà e la mamma di si sono posti in modo disponibile e collaborativo. Nel Per_1 momento in cui riescono a concentrarsi sul benessere del figlio o su eventuali elementi di preoccupazione che possono riguardarlo, il loro ruolo genitoriale si manifesta in modo adeguato e riescono a mantenere una sintonia sullo sguardo che hanno sul ragazzo. Ma quando, viceversa, devono attribuire una spiegazione ad eventuali fatiche, attuali o pregresse, la loro comunicazione diviene progressivamente più competitiva, a tratti reciprocamente accusatoria, ed il conflitto fa perdere loro la capacità di ritrovare una sinergia sulle decisioni da prendere rispetto al figlio”). Dal medesimo report sono emerse le difficoltà del resistente nel rapporto con il minore, restio a frequentare il padre (“Il sig. ha portato molto rapidamente la sua versione rispetto alle CP_1 difficoltà venutesi a creare nel rapporto con il figlio . Tali difficoltà si manifestano nella quasi Per_1 totale indisponibilità del figlio a frequentarlo negli spazi di sua competenza, soprattutto se ciò comporta lo spostarsi dalla casa familiare in quello che è il nuovo appartamento del papà. Ha sottolineato numerose volte, nel corso degli incontri, come si ritenga ormai trattato alla stregua di un domestico il cui contributo nella vita del figlio è quello di salire nella casa familiare per preparare qualcosa da mangiare per , il quale poi pranza in camera sua, di fatto ignorandolo. Altro Per_1 non è possibile, dal suo punto di vista, condividere con il figlio, almeno in questo momento. Soffre molto il doversi recare nella casa familiare, in parte perché non ritiene corretto dover essere lui ad andare a far visita al figlio, in parte perché ha molto a cuore quel luogo avendolo – racconta – costruito in buona parte attraverso le proprie capacità professionali, e ritiene che abbia Per_1 assorbito dalla figura materna la tendenza ad attaccare fisicamente gli oggetti ed il mobilio di casa allo scopo di arrecargli un dispiacere. Lamenta inoltre come dal suo punto di vista non Per_1 venga “predisposto” a sufficienza per il passaggio ai suoi spazi di competenza.”). Nel medesimo report l'ausiliario ha evidenziato le preoccupazioni della rispetto al figlio minore (La sig.ra Pt_1
è sembrata parimenti preoccupata per il figlio, che anche dal suo punto di vista presenta dei Pt_1 segnali di preoccupazione e di difficoltà. Ha raccontato di un paio di occasioni in cui
Per_1 avrebbe avuto reazioni molto intense, con riferimenti a possibili gesti dimostrativi molto forti, a fronte del tentativo materno di regolamentare il suo comportamento. Ciò che per il padre rappresenta l'esito di una sua influenza nei confronti di è, negli occhi della figura materna,
Per_1 qualcosa di cui lei stessa è “vittima”: anche lei racconta di un molto sulle sue, interessato
Per_1 alle proprie cose e difficile da prendere sul versante della negoziazione e della contrattazione. Rifiuta categoricamente l'accusa di essere parte centrale o anche collaterale nel rifiuto del figlio di frequentare il padre. Dal suo punto di vista, le ragioni di questa ritrosia di dovrebbero
Per_1 innanzi tutto essere chieste direttamente a lui in modo che gli sia possibile esprimersi in merito al suo rapporto con il padre. Se deve, come mamma, dare la sua opinione, attribuirebbe tali difficoltà ad una generale indisponibilità della figura paterna a far parte della vita quotidiana del figlio. In diversi passaggi ha fatto presente al sig. di come la casa familiare sia per lui sempre CP_1
“aperta”, di come potrebbe passare quando vuole per stare un po' di più con , cosa che dal Per_1 suo punto di vista il padre non ha mai fatto anche in situazioni di ricorrenze importanti quali ad esempio il compleanno del figlio. È in questo “non esserci” del papà, più interessato ad altri impegni
o ad organizzare altre attività che non a proporsi come interlocutore quotidiano di che vanno Per_1 rintracciate le trame della loro attuale difficoltà di trascorrere del tempo insieme.). Nel report datato 22.04.2024 l'ausiliario incaricato ha rilevato come non abbia frequentato Per_1 la casa paterna, salvo rare eccezioni ( non ha frequentato la casa paterna e al di là di rare Per_1 eccezioni in cui - ad esempio per una sua influenza - entrambi i genitori sono rimasti con lui, non ha mai trascorso più di una manciata di ore con il papà. A seguito dell'incontro con i genitori del 12 febbraio, sono state concordate con entrambi i genitori indicazioni su come comunicare a e Per_1 come gestire un weekend di competenza paterna da trascorrere a casa del papà. Nonostante questo, il weekend si è rivelato, pur nelle differenti versioni, fallimentare rispetto alla possibilità di ripristinare una permanenza di dal papà.”) e ha dato atto del crescente conflitto tra le parti Per_1
(“Nonostante siano due genitori preoccupati e strumentati, la conflittualità tra loro non accenna a diminuire ed anzi è sembrata aumentare. Questo non aiuta a sciogliere gli atteggiamenti disfunzionali del figlio. Entrambi sono preoccupati dagli atteggiamenti ricattatori e talvolta aggressivi di , nonché da quella che appare essere la presenza di frequenti sintomi fisici che Per_1 ne giustificano l'assenza da impegni precedentemente organizzati. Il sig. è più netto rispetto CP_1
a quello che ritiene necessario fare: a fronte della sua posizione, ritiene che sia doveroso un approfondimento sulle rispettive competenze genitoriali e sullo stato psicofisico di , onde
Per_1 evitare che i segnali di rischio che entrambi i genitori intravedono degenerino ulteriormente. La sig.ra invece preoccupata dal rischio che una imposizione ulteriore abbia in l'esito Pt_1 Per_1 di indisporlo ulteriormente, teme che un intervento più direttivo creerebbe ulteriori tensioni ed escalation, ed invoca da parte del papà una maggiore propensione alla flessibilità.). Visto quanto emerso lo specialista incaricato ha concluso il report ravvisando la necessità di avviare un percorso approfondimento sul benessere e sullo stato emotivo di “che consenta di delineare
Per_1 maggiormente le indicazioni genitoriali. Questo approfondimento potrebbe essere svolto attraverso una Consulenza Tecnica oppure mediante l'avvio di una osservazione psicologica specialistica da parte del Servizio sanitario.”. L'ausiliario non ha mai potuto incontrare a fronte del rifiuto
Per_1 in tal senso manifestato dal minore. Successivamente al deposito di tale report da parte dell'ausiliario, precisamente all'udienza del 6.6.2024, le parti dinanzi al giudice istruttore hanno confermano che nel mese di aprile 2024
Per_1
è stato un fine settimana si e uno no dal padre e nel mese di maggio, in occasione di una trasferta della madre, è andato dal padre fin dal giovedì sera. Il padre, nondimeno, ha rilevato come
Per_1 nonostante ciò il rapporto con il figlio non fosse ancora sereno anche perché quando va a
Per_1 casa sua si isola. Anche in occasione della pausa pranzo in settimana il padre deve portare il figlio fuori per pranzo altrimenti se vanno a casa della madre (visto che si rifiuterebbe di andare da
Per_1 lui), lo stesso si chiude in camera. Alla medesima udienza i genitori hanno confermato che esce con gli amici e coltiva i rapporti
Per_1 amicali e che ha portato anche uno di questi amici a casa del padre in una occasione.
Per_1
Le parti si sono in ogni caso dichiarate d'accordo a sperimentare diverse modalità di frequentazione tra e il padre, tenuto conto delle inclinazioni del figlio, che prevedano sia la possibilità di Per_1 introdurre cene infra settimanali che i relativi pernottamenti. Alla successiva udienza del 21.11.2024 le parti hanno rappresentato che ha rifiutato la Per_1 frequenza scolastica presso il liceo scientifico Majorana di Desio e che a novembre è stato iscritto a un liceo scientifico on line. I genitori si sono dichiarati concordi nel fare iniziare a un percorso con il dott. Per_1 Per_2
Il padre ha dichiarato che a fronte del nuovo rifiuto del figlio di recarsi presso la sua abitazione è il padre stesso che si reca presso la casa coniugale due o tre volte alla settimana per preparare il pranzo e sistemare la casa;
nonostante cerchi di intavolare un discorso con , il figlio mangia in Per_1 camera. La madre alla medesima udienza ha dichiarato che a volte rifiuta la presenza del padre in Per_1 casa;
la mattina si collega alle lezioni on line e preferisce che in casa ci sia qualcuno al Per_1 pomeriggio. Su invito del Tribunale le parti hanno quindi prodotto in giudizio una relazione del dott. circa Per_2
l'intervento che i genitori avevano richiesto a tutela del figlio. Nella relazione richiamata, depositata da entrambe le parti in data 26.6.2025, è emerso che l'intervento, avviato nel mese di novembre 2024 e concluso nel mese di giugno 2025, si è articolato in quattordici incontri cui hanno partecipato solo i genitori a fronte della assoluta indisponibilità del figlio di prendervi parte. Il professionista ha rilevato che i colloqui congiunti si sono svolti in un clima di tensione emotiva spesso sfociata in scambi verbali, rivelanti una conflittualità latente perennemente presente. È comunque emersa l'intenzione di entrambi i genitori di rendersi utili mostrando un sincero amore per il figlio, nondimeno i genitori hanno mostrato opinioni differenti circa la natura dei comportamenti da mettere in atto e circa le cause che avrebbero condotto il figlio a trovarsi in una simile condizione di malessere. È emerso che, pur non essendo chiare le modalità con cui il figlio è stato portato a conoscenza della separazione dei genitori, lo stesso ha reagito in modo profondamente negativo alla vicenda separativa e ha messo in atto un meccanismo che l'ha indotto a ritirarsi dalla vita sociale, primariamente dalla scuola, a barricarsi nello spazio protetto della sua stanza nella casa della madre, madre eletta solo in apparenza come figura di riferimento e di protezione perché nel momento in cui la madre si sottrae agli occhi del figlio a questo ruolo lo stesso ha reazioni violente sia verbalmente che agite mediante la distruzione di oggetti presenti in casa. Nel corso del dell'intervento il professionista ha coadiuvato i genitori a reperire delle soluzioni alternative volte a contenere gli agiti del figlio;
in primo luogo, è stato convinto ad accettare Per_1 di uscire a pranzo con il padre nei giorni definiti, arrivando così a condividere momenti conviviali con il padre e con i nonni paterni. ha condiviso con il padre argomenti di interesse comune Per_1 come lo sport e ha mostrato interesse per la futura casa del padre, dichiarandosi disponibile ad andarvi, mentre ha sempre mostrato un atteggiamento di chiusura rispetto all'abitazione attuale. È stato altresì possibile organizzare una gita sciistica a Bormio con il padre, nondimeno tale situazione ha fatto emergere la fragilità del figlio nel momento in cui è chiamato ad affrontare problemi di poco conto che i suoi occhi diventano insopportabili, come accaduto quando ha provato gli scarponi e verificato che gli stessi gli andavano stretti. In questa circostanza , probabilmente attivatosi dal punto di Per_1 vista emozionale per il timore di non essere in grado di sciare efficacemente, ha chiamato la madre dicendole di andarlo a prendere e ha rifiutato l'offerta del padre sia di noleggiare degli scarponi più ampi sia di non sciare e di andare in un rifugio a pranzare. I genitori sono riusciti a collaborare nell'interesse del figlio in vista del superamento dell'esame di fine anno scolastico. , infatti, in corrispondenza dell'esame ha manifestato il rifiuto di Per_1 affrontarlo sentendosi impreparato poiché non aveva partecipato a molte delle lezioni online calendarizzate, oscillando tra dichiarazioni drammatiche di minaccia al suicidio e richieste di carattere ricattatorio volte ricevere regali. Nonostante numerose oscillazioni, ha accettato di essere Per_1 accompagnato all'esame dal padre, sebbene al termine dell'esame stesso sia nuovamente tornato a definire il padre come un estraneo. Il dottor ha quindi riportato che i genitori gli hanno riferito che nell'ultimo periodo di Per_2 Per_1 osservazione avrebbe ripreso a fare attività fisica, intensificato la vita sociale e dichiarato la sua volontà di tornare a frequentare la scuola normalmente a condizione di poter essere inserito nella stessa classe di un amico. La madre nella propria comparsa conclusionale ha riferito che starebbe mostrando maggiori Per_1 aperture nei confronti del padre e che si recherebbe anche presso la nuova abitazione del genitore. Successivamente, unitamente alla propria memoria di replica, ha prodotto messaggi whatsapp riferibili al figlio e datati 2.10.2025 dai quali emergerebbe la volontà di di trascorrere 20 Per_1 giorni al mese con la madre e 10 con il padre, circostanza non contestata nemmeno da parte resistente nella propria memoria di replica.
Ritenuto che
, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, dai quali non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, al fine di garantire al minore la conservazione di un rapporto significativo con entrambi i genitori e, al contempo, stabilità e continuità con le proprie consuetudini di vita, il figlio minore debba essere collocato in misura prevalente presso la madre nella attuale casa coniugale. Quanto ai rapporti con il padre, ritiene il Tribunale che, tenuto conto degli agiti di , sui quali Per_1 vi è convergenza di rappresentazioni delle parti sia al Tribunale che ai professionisti che hanno preso in carico il nucleo familiare, del totale rifiuto dello stesso di intraprendere alcun percorso di sostegno o di partecipare al percorso di ausilio disposto dal Tribunale con il dott. Di Lorenzo, della assoluta precarietà nella continuità nei rapporti con il padre, non vi siano i presupposti per disporre un collocamento alternato del minore presso i genitori. Né vi sono, a giudizio del Tribunale, i presupposti per procedere all'audizione del minore e ciò poiché l'ascolto, tenuto conto dell'assoluto rifiuto del minore di avere qualsiasi contatto con figure terze rispetto ai familiari e alla stretta cerchia amicale, precisamente i professionisti che il Tribunale aveva incaricato di prendere in carico il minore, sarebbe manifestamente contrario agli interessi del minore stesso, che rischierebbe di reagire allo stesso con modalità oppositive come quelle poste in essere ogni qual volta l'adulto di riferimento non si comporta secondo il canone prefigurato dal minore. L'audizione sarebbe in ogni caso manifestamente superflua dal momento che , che ha ormai compiuto 15 anni di età, ha ribadito a entrambi i Per_1 genitori di non essere disponibile a trascorrere più di dieci giorni al mese con il padre. Il padre, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto della disposizione del figlio, potrà tenere con sé per due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì Per_1 mattina con riaccompagnamento a scuola, nonché due pomeriggi nel corso della settimana, di cui uno dall'uscita da scuola al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola e, l'altro, dall'uscita da scuola fino a dopo pranzo quando il padre lo riporterà dalla madre;
per quanto riguarda le festività,
trascorrerà con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo Per_1 compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno. IV. La casa coniugale, attesa la concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti, deve essere assegnata con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti a perché la occupi unitamente Parte_1 al figlio minore . Per_1
V. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento del minore, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 49.728,00 Parte_1 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.800,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (730 anno 2021) redditi lordi annui di € 45.934,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.630,00 netti mensili. La ricorrente percepisce in via esclusiva l'assegno unico per il figlio a carico che ha dichiarato ammontare a 50,00 € mensili. Al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori da parte del Presidente la stessa aveva documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 250,00 quali utenze, € 135,00 mensili per spese condominiali, € 37,00 mensili per l'abbonamento del wifi ed € 35,00 mensili per l'abbonamento tv;
tali ultime spese sono già state considerate eccessive da parte del Presidente f.f., tenuto conto della superfluità dell'abbonamento tv e del costo elevato del wifi considerate le tariffe attualmente vigenti sul mercato. ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 CP_1 da cui risulta che nell'anno di imposta 2019 (PF anno 2020) ha esposto redditi lordi annui di € 73.315,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili, tenuto conto dei crediti di imposta e rapportati su dodici mensilità, a circa € 3.889,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (PF anno 2021) ha esposto redditi lordi annui di € 75.156,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducili, tenuto conto dei crediti di imposta e e rapportati su dodici mensilità, a circa € 4.000,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (PF anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 120.906,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 5.800,00 netti mensili. Al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori da parte del Presidente lo stesso aveva documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 750,00 quale canone di locazione dell'appartamento ove si è trasferito a vivere ed € 250,00 per spese condominiali;
nel modulo spese in atti ha esposto circa € 258,00 mensili per le spese dei veicoli di sua proprietà (assicurazione e tassa automobilistica). Al momento il resistente si è trasferito nell'abitazione di sua proprietà un tempo adibita a solo studio professionale e, allo stato, sia ad abitazione che a studio professionale, per cui ha dedotto di avere contratto un mutuo per la ristrutturazione con rata di € 700,00 mensili, circostanze tutte non documentate. La Corte di Appello di Milano adita in sede di reclamo decreto nei confronti dei provvedimenti provvisori da parte del con decreto n. cron. 676/2024 del 4.4.2024 (r.g. 73/2024) (doc. 14 Pt_2 ricorrente prodotto in data 19.4.2024) ha rigettato il reclamo in punto economico. Nel modulare il contributo di mantenimento per il figlio a favore della madre dovrà tenersi conto, in primo luogo, del mancato godimento della casa coniugale da parte del padre. Sotto tale profilo giova rammentare come per costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 4203 del 24.02.2006). Il genitore titolare della casa che la lasci per la moglie o i figli, in ultima analisi, versa, mediante la casa stessa, un mantenimento in natura di cui deve tenersi conto (cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 25 ottobre 2016). Dovrà tenersi conto, quindi, dei tempi di permanenza di presso i genitori che, per come Per_1 articolati nell'attualità tenuto conto delle richieste formulate dal figlio, prevedono dieci pernottamenti al mese con il padre e 20 con la madre oltre a due pranzi tutte le settimane, superiori rispetto a quelli previsti nei provvedimenti provvisori assunti dal Presidente f.f. Dovrà tenersi conto, infine, del fatto che al momento l'assegno unico per è percepito Per_1 interamente dalla madre. Alla luce di tali elementi, precisamente il tempo di permanenza di presso i genitori, i redditi Per_1 delle parti, gli oneri dei quali le stesse sono gravate e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, può determinarsi come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate. CP_1
VI. Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
13.02.2023 nei confronti di così provvede: CP_1
I) Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito concordatario in Varedo (MB) il giorno 11.09.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Varedo, anno 2007, n. 28, Parte II, Serie A); II) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Varedo (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Affida il figlio minore in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche Per_1
a fini anagrafici presso la madre;
IV) Dispone che il padre, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto della disposizione del figlio, potrà tenere con sé per due fine settimana al mese, dal venerdì Per_1 all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, nonché due pomeriggi nel corso della settimana, di cui uno dall'uscita da scuola al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola e, l'altro, dall'uscita da scuola fino a dopo pranzo quando il padre lo riporterà dalla madre;
per quanto riguarda le festività, trascorrerà con ciascun genitore una settimana nel corso delle Per_1 vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
V) Invita le parti a mantenere uno spazio di supporto alla genitorialità e di coordinamento;
VI) Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti a affinché la occupi Parte_1 con il figlio minore;
VII) Pone a carico di l'importo di € 750,00, da versarsi a in via anticipata, CP_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore con decorrenza dal mese di novembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e CP_1 sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. VIII) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 13 novembre 2025 Il Giudice estensore Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1295/2023 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Varedo (MB), via Monti n. 7/A, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Aliberti e dall'avv. Morena Lucchese ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Monte Nero n. 82, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Varedo (MB), via Monti n. 7/A, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gorgoglione e dall'avv. Marzia Fabiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Milano, Via Luciano Manara n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: separazione giudiziale CONCLUSIONI Conclusioni per Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“A) IN VIA PRELIMINARE: modificare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti in sede di udienza presidenziale, disponendo, fin da subito, l'adeguamento dell'assegno di contributo al mantenimento del minore a favore della ricorrente in una misura non inferiore, salvo ulteriore migliore rideterminazione, a seguito dell'esperenda istruttoria, agli Euro 1.000,00 mensili;
B) IN VIA PRINCIPALE: Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, che venga pronunciata sentenza di separazione tra le parti, disponendo come segue:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla dott.ssa unitamente Parte_1
a quanto nella stessa contenuto ad eccezione dei soli effetti personali dell'Ing. già da CP_1 quest'ultimo asportati;
3. affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso la madre, a Varedo (MB), Via Monti n. 7/a, con facoltà per il padre, Ing. di esercitare il proprio diritto di visita al figlio secondo le seguenti modalità: CP_1
- il padre potrà prendere e tenere con sé il bambino, a settimane alterne, per il fine settimana: dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì successivo quando si recherà a scuola tenuto Per_1 conto, in ogni caso, delle esigenze del minore;
durante la settimana in cui non trascorrerà Per_1 il weekend con il padre potrà pernottare da questi una notte (sempre dall'uscita di suola fino al mattino seguente) in giornata da concordare di volta in volta e, comunque, da comunicare entro la domenica precedente;
- il figlio potrà trascorrere 4 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (giugno/agosto), con il padre, nei periodi che verranno concordati dai genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
- ad anni alterni, potrà trascorrere il periodo Natalizio (23-31.12) con il padre, per la durata Per_1 di sette giorni, passando poi il periodo tra il capodanno e l'Epifania (1-6.1) con la madre e viceversa;
- il minore trascorrerà il periodo Pasquale con il padre o con la madre in alternativa con le festività Natalizie;
lo stesso dicasi per tutte le altre festività / ponti durante l'anno;
- sulla base di quanto indicato in fatto, si tenga conto che - allo stato - porrà in essere una Per_1 frequentazione sicuramente inferiore rispetto a quella sopra indicata, che verrà tarata e valutata sulla base delle esigenze e della sensibilità del minore per arrivare, nel tempo, quantomeno ai parametri sopra indicati;
4. disporre che l'Ing. corrisponda, con cadenza mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 mezzo bonifico bancario a credito del conto corrente di cui verranno fornite le coordinate, intestato alla dott.ssa a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro Parte_1
1.500,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT o quell'altra somma maggiore
o minore che verrà quantificata a seguito di miglior accertamento reddituale, patrimoniale e immobiliare;
oltre a ciò, l'Ing. dovrà corrispondere, in ogni caso, l'80% (attesa la CP_1 significativa sperequazione reddituale e patrimoniale tra i coniugi) o quell'altra percentuale che, sulla scorta della verifica della capacità reddituali e patrimoniali del resistente, verrà ritenuta di giustizia delle spese mediche, spese scolastiche ed extrascolastiche (da documentare) secondo il seguente schema:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
C) IN OGNI CASO: ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario. D) IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare in corso di causa nonché di indicare testi;
si chiede sin d'ora di ordinare la disclosure per la più completa comparazione reddituale e patrimoniale delle parti al fine di determinare il congruo contributo al mantenimento di . E, comunque, si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate in atti e Per_1 si insiste per l'accoglimento ed espletamento delle stesse. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e onorari di giudizio anche con riguardo alla fase del reclamo proposto dall'Ing. che lo ha visto soccombente.” CP_1
Conclusioni per CP_1
Voglia il Tribunale adito:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con obbligo di reciproco rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale e il relativo box pertinenziale, siti in Varedo, Via Vincenzo Monti n.7, di proprietà al 50%+50% di entrambi i coniugi, alla Dr.ssa Parte_1
3) Affidare il figlio minore congiuntamente, con collocamento paritario, a entrambi i Per_1 genitori, i quali avranno delega nei tempi di rispettiva pertinenza ex art. 337ter c.c. per le questioni di carattere ordinario;
Disporre il collocamento paritetico di col seguente calendario: Per_1
i) A settimane alternate, una intera settimana per ciascun genitore;
ii) In subordine con le seguenti modalità: Settimana 1: lunedì/martedì (papà) + mercoledì/giovedì (mamma)
+ venerdì/sabato/domenica (papà). Settimana 2: lunedì/martedì (mamma) + mercoledì/giovedì (papà)
+ venerdì/sabato/domenica (mamma). Le festività e le vacanze verranno concordate preventivamente, con un criterio di alternatività e equità, in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze del figlio e dei coniugi. Le decisioni più importanti, nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. Nelle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore, quando avrà il figlio con sé, eserciterà la potestà separatamente, ovvero collocamento presso la madre con ampia possibilità di frequentazione per il padre. 4) Mantenimento del figlio: Il padre e la madre sosterranno personalmente, direttamente e integralmente tutte le spese per il mantenimento del figlio durante i periodi di affidamento e contribuiranno ciascuno, in ragione del 50%, alle spese mediche non coperte da SSN, nonché a quelle scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse del figlio, preventivamente concordate e documentate. Ciascun genitore sosterrà tutte le spese per gli svaghi, le attività e le vacanze condivise con il figlio, ovvero porre a carico del padre congruo assegno di mantenimento alla luce dei principi ex art. 337 ter c.c. In via istruttoria si chiede disporsi C.T.U. volta ad individuare il regime di affidamento, la collocazione nonché le modalità di frequentazione più adeguati a . Per_1
Con il favore delle spese.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 13.02.2023 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Varedo (MB) il giorno 11.09.2007 (trascritto presso CP_1 gli atti dello Stato civile del Comune di Varedo, anno 2007, n. 28, Parte II, Serie A) e che dall'unione è nato il figlio (il 31.08.2010), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. Per_1
La ricorrente, più nello specifico, chiedeva, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la determinazione in € 1.500,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre all'80% delle spese straordinarie. Si costituiva con memoria depositata in data 25.05.2023 il quale aderiva alla domanda CP_1 di separazione, di affido condiviso del figlio minore e di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, mentre chiedeva che fosse disposto il collocamento paritetico del figlio presso i genitori e che fosse previsto il mantenimento diretto a favore del figlio minore, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 06.06.2023 il Presidente f.f. procedeva all'audizione delle parti e, all'esito, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e riservava la decisione in ordine alle ulteriori domande. Con ordinanza resa in data 12.05.2023 il Presidente f.f. assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
“I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Affida il figlio minore in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche Per_1
a fini anagrafici presso la madre;
III. Dispone che il padre, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, avrà facoltà di tenere con sé per pranzo per due giorni alla settimana, presso la sua abitazione salva diversa e Per_1 contraria volontà manifestata in tal senso dal figlio, oltre a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 21,00; per quanto riguarda le festività, trascorrerà Per_1 con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
IV. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Parte_1 con il figlio minore, dando atto dell'avvenuto rilascio della casa coniugale da parte di
[...]
CP_1
V. Pone a carico di l'importo di € 650,00, da versarsi a in via anticipata, CP_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2024 e con riferimento al mese di giugno 2023. Pone altresì a carico di
[...] il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra CP_1
i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. VI. Nomina ex articolo 68 c.p.c., su consenso delle parti, un ausiliario del Giudice nella persona del dott. Mauro Di Lorenzo, noto all'Ufficio, con il seguente incarico:
“a) supportare il minore e il nucleo familiare al fine di promuovere e legittimare le relazioni con entrambi i genitori, nell'elaborazione delle dinamiche conseguenti alla separazione, con facoltà di vedere il minore e i genitori separatamente e congiuntamente;
b) verificare anche mediante colloqui con gli Istituti Scolastici e le parti quale sia l'attuale condizione del minore, e se si rendano necessari interventi di supporto per lo stesso;
c) coadiuvare il confronto e la relazione tra i genitori, fornendo loro i suggerimenti ritenuti opportuni per il superamento delle eventuali criticità nel rapporto tra gli stessi e la prole;
d) supportare i genitori, fornendo loro – ove ritenuto opportuno – suggerimenti o raccomandazioni nelle scelte in tema di salute del minore, educazione, formazione;
e) attuare e/o rimodulare, sentite le parti ed acquisito il loro consenso sul punto, esaminato il minore, i tempi di visita paterni, tenuto conto della regolamentazione disposta con il presente provvedimento, considerato il benessere psicofisico del minore ed il suo esclusivo interesse;
f) verificare il corretto esercizio del diritto di visita paterno, il rispetto degli orari da parte dei genitori, l'idoneità degli ambienti di vita del minore, avendo cura di segnalare eventuali disagi del minore.”. VII. Invita il nominato ausiliario a far pervenire entro il giorno 23 giugno 2023 all'indirizzo di posta elettronica dichiarazione di accettazione Email_1 dell'incarico con prestazione di giuramento;
l'ausiliario dovrà fare pervenire al medesimo indirizzo di posta elettronica un report circa l'attività svolta entro il giorno 16 novembre 2023; VIII. Nomina giudice istruttore sè stessa;
IX. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 23 novembre 2023 alle ore 11,00, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
X. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in Parte_1 cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6); XI. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione CP_1 in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; XII. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui CP_1 all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.” In data 15.06.2023 l'ausiliario, nella persona del dott. Mauro Di Lorenzo, accettava l'incarico ad esso conferito. Alla successiva udienza del giorno 23.11.2023 tenutasi dinanzi al Giudice Istruttore i difensori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice con ordinanza del 29.11.2023, adottava i seguenti provvedimenti:
“I) Rigetta l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori formulata dalla ricorrente;
II) Preso atto dell'accordo delle parti alla prosecuzione dell'intervento dell'ausiliario del giudice, invita l'ausiliario a proseguire con l'incarico in essere al fine precipuo di coadiuvare i genitori a sperimentare strategie comunicative condivise nell'interesse del figlio, fornendo loro indicazioni concrete al riguardo;
l'ausiliario dovrà fare pervenire all'indirizzo di posta elettronica un report circa l'attività svolta entro il giorno Email_1
24 maggio 2024; III) Vista l'istanza delle parti, concede i seguenti termini perentori con decorrenza dal giorno 1 febbraio 2024: 1) termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. IV) Rinvia la causa per la discussione sulle istanze istruttorie e l'esame del report dell'ausiliario all'udienza del giorno 6 giugno 2024 alle ore 10,00.” All'udienza del 06.06.2024 i difensori delle parti insistevano per l'ammissione delle istanze istruttorie e il Giudice si riservava. Con ordinanza resa il 10.06.2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza per il successivo 21.11.2024. Al termine di detta successiva udienza il Giudice, tenuto conto delle richieste delle parti, si riservava e con ordinanza resa in data 03.12.2024 rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori formulata da parte ricorrente e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.07.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Con decreto del 10.07.2025 il Giudice, esaminate le deduzioni delle parti, trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione allo scadere dei concessi termini di cui all'art. 190 c.p.c. II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varedo (MB) il giorno 11.09.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Varedo, anno 2007, n. 28, Parte II, Serie A). Dalla loro unione è nato il figlio (il 31.08.2010). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Deve a questo punto essere decisa la domanda di affidamento del figlio minore ai genitori. Per_1
Al riguardo è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo
“dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso deve essere confermato l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al Per_1 generale regime di affidamento del figlio minore ai genitori. Osservato che, con precipuo riguardo ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, la circostanza che il minore sia affidato a entrambi i genitori, non preclude al Tribunale la possibilità di statuire in merito al suo collocamento, potendo i figli essere collocati in via prevalente presso l'abitazione di un genitore al fine di garantire al minore la conservazione di un ambiente identificabile come familiare. La giurisprudenza di legittimità più volte ha ribadito tale principio chiarendo che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. Nello stabilire i tempi e la permanenza dei minori presso ciascun genitore, peraltro, non possono trascurarsi le indicazioni provenienti dagli organismi sovranazionali, tra le quali una particolare importanza ha assunto nel corso degli anni la risoluzione n. 2079/2015 del Consiglio di Europa che sancisce il diritto del minore alla c.d. shared residence. Nel valutare quale sia la soluzione preferibile, naturalmente, il Tribunale dovrà tenere conto del superiore interesse del minore e, in particolare, delle sue consuetudini di vita, della prossimità ai luoghi di interesse (scuola, centri sportivi e, più in generale, luoghi dove svolgere attività ricreative), nonché della effettiva e concreta possibilità di trascorrere del tempo con il genitore. Ne consegue che, ove uno o entrambi i genitori siano impegnati con orari lavorativi che non consentano in concreto al genitore collocatario la possibilità di assicurare al minore un rapporto effettivo, il principio del collocamento alternato e paritetico potrà trovare un temperamento al fine di adeguarlo alle concrete esigenze del minore. Con ordinanza del 12.05.2023 è stato nominato il dott. Mauro Di Lorenzo allo scopo di avviare un percorso di sostegno alla co-genitorialità e di facilitare la relazione dei genitori con il figlio minore
. A tale riguardo l'ausiliario nominato nel report depositato in data 15.11.2023 ha riportato Per_1 che i coniugi hanno partecipato al percorso mostrandosi sin da subito disponibili e collaborativi, evidenziando fatiche nella loro comunicazione quando si tratta di individuare i motivi delle fatiche del minore (“Il papà e la mamma di si sono posti in modo disponibile e collaborativo. Nel Per_1 momento in cui riescono a concentrarsi sul benessere del figlio o su eventuali elementi di preoccupazione che possono riguardarlo, il loro ruolo genitoriale si manifesta in modo adeguato e riescono a mantenere una sintonia sullo sguardo che hanno sul ragazzo. Ma quando, viceversa, devono attribuire una spiegazione ad eventuali fatiche, attuali o pregresse, la loro comunicazione diviene progressivamente più competitiva, a tratti reciprocamente accusatoria, ed il conflitto fa perdere loro la capacità di ritrovare una sinergia sulle decisioni da prendere rispetto al figlio”). Dal medesimo report sono emerse le difficoltà del resistente nel rapporto con il minore, restio a frequentare il padre (“Il sig. ha portato molto rapidamente la sua versione rispetto alle CP_1 difficoltà venutesi a creare nel rapporto con il figlio . Tali difficoltà si manifestano nella quasi Per_1 totale indisponibilità del figlio a frequentarlo negli spazi di sua competenza, soprattutto se ciò comporta lo spostarsi dalla casa familiare in quello che è il nuovo appartamento del papà. Ha sottolineato numerose volte, nel corso degli incontri, come si ritenga ormai trattato alla stregua di un domestico il cui contributo nella vita del figlio è quello di salire nella casa familiare per preparare qualcosa da mangiare per , il quale poi pranza in camera sua, di fatto ignorandolo. Altro Per_1 non è possibile, dal suo punto di vista, condividere con il figlio, almeno in questo momento. Soffre molto il doversi recare nella casa familiare, in parte perché non ritiene corretto dover essere lui ad andare a far visita al figlio, in parte perché ha molto a cuore quel luogo avendolo – racconta – costruito in buona parte attraverso le proprie capacità professionali, e ritiene che abbia Per_1 assorbito dalla figura materna la tendenza ad attaccare fisicamente gli oggetti ed il mobilio di casa allo scopo di arrecargli un dispiacere. Lamenta inoltre come dal suo punto di vista non Per_1 venga “predisposto” a sufficienza per il passaggio ai suoi spazi di competenza.”). Nel medesimo report l'ausiliario ha evidenziato le preoccupazioni della rispetto al figlio minore (La sig.ra Pt_1
è sembrata parimenti preoccupata per il figlio, che anche dal suo punto di vista presenta dei Pt_1 segnali di preoccupazione e di difficoltà. Ha raccontato di un paio di occasioni in cui
Per_1 avrebbe avuto reazioni molto intense, con riferimenti a possibili gesti dimostrativi molto forti, a fronte del tentativo materno di regolamentare il suo comportamento. Ciò che per il padre rappresenta l'esito di una sua influenza nei confronti di è, negli occhi della figura materna,
Per_1 qualcosa di cui lei stessa è “vittima”: anche lei racconta di un molto sulle sue, interessato
Per_1 alle proprie cose e difficile da prendere sul versante della negoziazione e della contrattazione. Rifiuta categoricamente l'accusa di essere parte centrale o anche collaterale nel rifiuto del figlio di frequentare il padre. Dal suo punto di vista, le ragioni di questa ritrosia di dovrebbero
Per_1 innanzi tutto essere chieste direttamente a lui in modo che gli sia possibile esprimersi in merito al suo rapporto con il padre. Se deve, come mamma, dare la sua opinione, attribuirebbe tali difficoltà ad una generale indisponibilità della figura paterna a far parte della vita quotidiana del figlio. In diversi passaggi ha fatto presente al sig. di come la casa familiare sia per lui sempre CP_1
“aperta”, di come potrebbe passare quando vuole per stare un po' di più con , cosa che dal Per_1 suo punto di vista il padre non ha mai fatto anche in situazioni di ricorrenze importanti quali ad esempio il compleanno del figlio. È in questo “non esserci” del papà, più interessato ad altri impegni
o ad organizzare altre attività che non a proporsi come interlocutore quotidiano di che vanno Per_1 rintracciate le trame della loro attuale difficoltà di trascorrere del tempo insieme.). Nel report datato 22.04.2024 l'ausiliario incaricato ha rilevato come non abbia frequentato Per_1 la casa paterna, salvo rare eccezioni ( non ha frequentato la casa paterna e al di là di rare Per_1 eccezioni in cui - ad esempio per una sua influenza - entrambi i genitori sono rimasti con lui, non ha mai trascorso più di una manciata di ore con il papà. A seguito dell'incontro con i genitori del 12 febbraio, sono state concordate con entrambi i genitori indicazioni su come comunicare a e Per_1 come gestire un weekend di competenza paterna da trascorrere a casa del papà. Nonostante questo, il weekend si è rivelato, pur nelle differenti versioni, fallimentare rispetto alla possibilità di ripristinare una permanenza di dal papà.”) e ha dato atto del crescente conflitto tra le parti Per_1
(“Nonostante siano due genitori preoccupati e strumentati, la conflittualità tra loro non accenna a diminuire ed anzi è sembrata aumentare. Questo non aiuta a sciogliere gli atteggiamenti disfunzionali del figlio. Entrambi sono preoccupati dagli atteggiamenti ricattatori e talvolta aggressivi di , nonché da quella che appare essere la presenza di frequenti sintomi fisici che Per_1 ne giustificano l'assenza da impegni precedentemente organizzati. Il sig. è più netto rispetto CP_1
a quello che ritiene necessario fare: a fronte della sua posizione, ritiene che sia doveroso un approfondimento sulle rispettive competenze genitoriali e sullo stato psicofisico di , onde
Per_1 evitare che i segnali di rischio che entrambi i genitori intravedono degenerino ulteriormente. La sig.ra invece preoccupata dal rischio che una imposizione ulteriore abbia in l'esito Pt_1 Per_1 di indisporlo ulteriormente, teme che un intervento più direttivo creerebbe ulteriori tensioni ed escalation, ed invoca da parte del papà una maggiore propensione alla flessibilità.). Visto quanto emerso lo specialista incaricato ha concluso il report ravvisando la necessità di avviare un percorso approfondimento sul benessere e sullo stato emotivo di “che consenta di delineare
Per_1 maggiormente le indicazioni genitoriali. Questo approfondimento potrebbe essere svolto attraverso una Consulenza Tecnica oppure mediante l'avvio di una osservazione psicologica specialistica da parte del Servizio sanitario.”. L'ausiliario non ha mai potuto incontrare a fronte del rifiuto
Per_1 in tal senso manifestato dal minore. Successivamente al deposito di tale report da parte dell'ausiliario, precisamente all'udienza del 6.6.2024, le parti dinanzi al giudice istruttore hanno confermano che nel mese di aprile 2024
Per_1
è stato un fine settimana si e uno no dal padre e nel mese di maggio, in occasione di una trasferta della madre, è andato dal padre fin dal giovedì sera. Il padre, nondimeno, ha rilevato come
Per_1 nonostante ciò il rapporto con il figlio non fosse ancora sereno anche perché quando va a
Per_1 casa sua si isola. Anche in occasione della pausa pranzo in settimana il padre deve portare il figlio fuori per pranzo altrimenti se vanno a casa della madre (visto che si rifiuterebbe di andare da
Per_1 lui), lo stesso si chiude in camera. Alla medesima udienza i genitori hanno confermato che esce con gli amici e coltiva i rapporti
Per_1 amicali e che ha portato anche uno di questi amici a casa del padre in una occasione.
Per_1
Le parti si sono in ogni caso dichiarate d'accordo a sperimentare diverse modalità di frequentazione tra e il padre, tenuto conto delle inclinazioni del figlio, che prevedano sia la possibilità di Per_1 introdurre cene infra settimanali che i relativi pernottamenti. Alla successiva udienza del 21.11.2024 le parti hanno rappresentato che ha rifiutato la Per_1 frequenza scolastica presso il liceo scientifico Majorana di Desio e che a novembre è stato iscritto a un liceo scientifico on line. I genitori si sono dichiarati concordi nel fare iniziare a un percorso con il dott. Per_1 Per_2
Il padre ha dichiarato che a fronte del nuovo rifiuto del figlio di recarsi presso la sua abitazione è il padre stesso che si reca presso la casa coniugale due o tre volte alla settimana per preparare il pranzo e sistemare la casa;
nonostante cerchi di intavolare un discorso con , il figlio mangia in Per_1 camera. La madre alla medesima udienza ha dichiarato che a volte rifiuta la presenza del padre in Per_1 casa;
la mattina si collega alle lezioni on line e preferisce che in casa ci sia qualcuno al Per_1 pomeriggio. Su invito del Tribunale le parti hanno quindi prodotto in giudizio una relazione del dott. circa Per_2
l'intervento che i genitori avevano richiesto a tutela del figlio. Nella relazione richiamata, depositata da entrambe le parti in data 26.6.2025, è emerso che l'intervento, avviato nel mese di novembre 2024 e concluso nel mese di giugno 2025, si è articolato in quattordici incontri cui hanno partecipato solo i genitori a fronte della assoluta indisponibilità del figlio di prendervi parte. Il professionista ha rilevato che i colloqui congiunti si sono svolti in un clima di tensione emotiva spesso sfociata in scambi verbali, rivelanti una conflittualità latente perennemente presente. È comunque emersa l'intenzione di entrambi i genitori di rendersi utili mostrando un sincero amore per il figlio, nondimeno i genitori hanno mostrato opinioni differenti circa la natura dei comportamenti da mettere in atto e circa le cause che avrebbero condotto il figlio a trovarsi in una simile condizione di malessere. È emerso che, pur non essendo chiare le modalità con cui il figlio è stato portato a conoscenza della separazione dei genitori, lo stesso ha reagito in modo profondamente negativo alla vicenda separativa e ha messo in atto un meccanismo che l'ha indotto a ritirarsi dalla vita sociale, primariamente dalla scuola, a barricarsi nello spazio protetto della sua stanza nella casa della madre, madre eletta solo in apparenza come figura di riferimento e di protezione perché nel momento in cui la madre si sottrae agli occhi del figlio a questo ruolo lo stesso ha reazioni violente sia verbalmente che agite mediante la distruzione di oggetti presenti in casa. Nel corso del dell'intervento il professionista ha coadiuvato i genitori a reperire delle soluzioni alternative volte a contenere gli agiti del figlio;
in primo luogo, è stato convinto ad accettare Per_1 di uscire a pranzo con il padre nei giorni definiti, arrivando così a condividere momenti conviviali con il padre e con i nonni paterni. ha condiviso con il padre argomenti di interesse comune Per_1 come lo sport e ha mostrato interesse per la futura casa del padre, dichiarandosi disponibile ad andarvi, mentre ha sempre mostrato un atteggiamento di chiusura rispetto all'abitazione attuale. È stato altresì possibile organizzare una gita sciistica a Bormio con il padre, nondimeno tale situazione ha fatto emergere la fragilità del figlio nel momento in cui è chiamato ad affrontare problemi di poco conto che i suoi occhi diventano insopportabili, come accaduto quando ha provato gli scarponi e verificato che gli stessi gli andavano stretti. In questa circostanza , probabilmente attivatosi dal punto di Per_1 vista emozionale per il timore di non essere in grado di sciare efficacemente, ha chiamato la madre dicendole di andarlo a prendere e ha rifiutato l'offerta del padre sia di noleggiare degli scarponi più ampi sia di non sciare e di andare in un rifugio a pranzare. I genitori sono riusciti a collaborare nell'interesse del figlio in vista del superamento dell'esame di fine anno scolastico. , infatti, in corrispondenza dell'esame ha manifestato il rifiuto di Per_1 affrontarlo sentendosi impreparato poiché non aveva partecipato a molte delle lezioni online calendarizzate, oscillando tra dichiarazioni drammatiche di minaccia al suicidio e richieste di carattere ricattatorio volte ricevere regali. Nonostante numerose oscillazioni, ha accettato di essere Per_1 accompagnato all'esame dal padre, sebbene al termine dell'esame stesso sia nuovamente tornato a definire il padre come un estraneo. Il dottor ha quindi riportato che i genitori gli hanno riferito che nell'ultimo periodo di Per_2 Per_1 osservazione avrebbe ripreso a fare attività fisica, intensificato la vita sociale e dichiarato la sua volontà di tornare a frequentare la scuola normalmente a condizione di poter essere inserito nella stessa classe di un amico. La madre nella propria comparsa conclusionale ha riferito che starebbe mostrando maggiori Per_1 aperture nei confronti del padre e che si recherebbe anche presso la nuova abitazione del genitore. Successivamente, unitamente alla propria memoria di replica, ha prodotto messaggi whatsapp riferibili al figlio e datati 2.10.2025 dai quali emergerebbe la volontà di di trascorrere 20 Per_1 giorni al mese con la madre e 10 con il padre, circostanza non contestata nemmeno da parte resistente nella propria memoria di replica.
Ritenuto che
, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, dai quali non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, al fine di garantire al minore la conservazione di un rapporto significativo con entrambi i genitori e, al contempo, stabilità e continuità con le proprie consuetudini di vita, il figlio minore debba essere collocato in misura prevalente presso la madre nella attuale casa coniugale. Quanto ai rapporti con il padre, ritiene il Tribunale che, tenuto conto degli agiti di , sui quali Per_1 vi è convergenza di rappresentazioni delle parti sia al Tribunale che ai professionisti che hanno preso in carico il nucleo familiare, del totale rifiuto dello stesso di intraprendere alcun percorso di sostegno o di partecipare al percorso di ausilio disposto dal Tribunale con il dott. Di Lorenzo, della assoluta precarietà nella continuità nei rapporti con il padre, non vi siano i presupposti per disporre un collocamento alternato del minore presso i genitori. Né vi sono, a giudizio del Tribunale, i presupposti per procedere all'audizione del minore e ciò poiché l'ascolto, tenuto conto dell'assoluto rifiuto del minore di avere qualsiasi contatto con figure terze rispetto ai familiari e alla stretta cerchia amicale, precisamente i professionisti che il Tribunale aveva incaricato di prendere in carico il minore, sarebbe manifestamente contrario agli interessi del minore stesso, che rischierebbe di reagire allo stesso con modalità oppositive come quelle poste in essere ogni qual volta l'adulto di riferimento non si comporta secondo il canone prefigurato dal minore. L'audizione sarebbe in ogni caso manifestamente superflua dal momento che , che ha ormai compiuto 15 anni di età, ha ribadito a entrambi i Per_1 genitori di non essere disponibile a trascorrere più di dieci giorni al mese con il padre. Il padre, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto della disposizione del figlio, potrà tenere con sé per due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì Per_1 mattina con riaccompagnamento a scuola, nonché due pomeriggi nel corso della settimana, di cui uno dall'uscita da scuola al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola e, l'altro, dall'uscita da scuola fino a dopo pranzo quando il padre lo riporterà dalla madre;
per quanto riguarda le festività,
trascorrerà con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo Per_1 compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno. IV. La casa coniugale, attesa la concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti, deve essere assegnata con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti a perché la occupi unitamente Parte_1 al figlio minore . Per_1
V. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento del minore, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 49.728,00 Parte_1 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.800,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (730 anno 2021) redditi lordi annui di € 45.934,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.630,00 netti mensili. La ricorrente percepisce in via esclusiva l'assegno unico per il figlio a carico che ha dichiarato ammontare a 50,00 € mensili. Al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori da parte del Presidente la stessa aveva documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 250,00 quali utenze, € 135,00 mensili per spese condominiali, € 37,00 mensili per l'abbonamento del wifi ed € 35,00 mensili per l'abbonamento tv;
tali ultime spese sono già state considerate eccessive da parte del Presidente f.f., tenuto conto della superfluità dell'abbonamento tv e del costo elevato del wifi considerate le tariffe attualmente vigenti sul mercato. ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 CP_1 da cui risulta che nell'anno di imposta 2019 (PF anno 2020) ha esposto redditi lordi annui di € 73.315,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili, tenuto conto dei crediti di imposta e rapportati su dodici mensilità, a circa € 3.889,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (PF anno 2021) ha esposto redditi lordi annui di € 75.156,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducili, tenuto conto dei crediti di imposta e e rapportati su dodici mensilità, a circa € 4.000,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (PF anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 120.906,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 5.800,00 netti mensili. Al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori da parte del Presidente lo stesso aveva documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 750,00 quale canone di locazione dell'appartamento ove si è trasferito a vivere ed € 250,00 per spese condominiali;
nel modulo spese in atti ha esposto circa € 258,00 mensili per le spese dei veicoli di sua proprietà (assicurazione e tassa automobilistica). Al momento il resistente si è trasferito nell'abitazione di sua proprietà un tempo adibita a solo studio professionale e, allo stato, sia ad abitazione che a studio professionale, per cui ha dedotto di avere contratto un mutuo per la ristrutturazione con rata di € 700,00 mensili, circostanze tutte non documentate. La Corte di Appello di Milano adita in sede di reclamo decreto nei confronti dei provvedimenti provvisori da parte del con decreto n. cron. 676/2024 del 4.4.2024 (r.g. 73/2024) (doc. 14 Pt_2 ricorrente prodotto in data 19.4.2024) ha rigettato il reclamo in punto economico. Nel modulare il contributo di mantenimento per il figlio a favore della madre dovrà tenersi conto, in primo luogo, del mancato godimento della casa coniugale da parte del padre. Sotto tale profilo giova rammentare come per costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 4203 del 24.02.2006). Il genitore titolare della casa che la lasci per la moglie o i figli, in ultima analisi, versa, mediante la casa stessa, un mantenimento in natura di cui deve tenersi conto (cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 25 ottobre 2016). Dovrà tenersi conto, quindi, dei tempi di permanenza di presso i genitori che, per come Per_1 articolati nell'attualità tenuto conto delle richieste formulate dal figlio, prevedono dieci pernottamenti al mese con il padre e 20 con la madre oltre a due pranzi tutte le settimane, superiori rispetto a quelli previsti nei provvedimenti provvisori assunti dal Presidente f.f. Dovrà tenersi conto, infine, del fatto che al momento l'assegno unico per è percepito Per_1 interamente dalla madre. Alla luce di tali elementi, precisamente il tempo di permanenza di presso i genitori, i redditi Per_1 delle parti, gli oneri dei quali le stesse sono gravate e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, può determinarsi come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate. CP_1
VI. Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
13.02.2023 nei confronti di così provvede: CP_1
I) Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito concordatario in Varedo (MB) il giorno 11.09.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Varedo, anno 2007, n. 28, Parte II, Serie A); II) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Varedo (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Affida il figlio minore in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche Per_1
a fini anagrafici presso la madre;
IV) Dispone che il padre, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto della disposizione del figlio, potrà tenere con sé per due fine settimana al mese, dal venerdì Per_1 all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, nonché due pomeriggi nel corso della settimana, di cui uno dall'uscita da scuola al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola e, l'altro, dall'uscita da scuola fino a dopo pranzo quando il padre lo riporterà dalla madre;
per quanto riguarda le festività, trascorrerà con ciascun genitore una settimana nel corso delle Per_1 vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
V) Invita le parti a mantenere uno spazio di supporto alla genitorialità e di coordinamento;
VI) Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti a affinché la occupi Parte_1 con il figlio minore;
VII) Pone a carico di l'importo di € 750,00, da versarsi a in via anticipata, CP_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore con decorrenza dal mese di novembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e CP_1 sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. VIII) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 13 novembre 2025 Il Giudice estensore Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi