Art. 10.
I commissari straordinari in carica presso le aziende finanziate, i commissari liquidatori, nonche' i Comitati di sorveglianza nominati ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, devono essere riconfermati o sostituiti entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, continuando nella loro funzione fino al provvedimento di riconferma o sostituzione.
I commissari straordinari in carica presso le aziende finanziate, i commissari liquidatori, nonche' i Comitati di sorveglianza nominati ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, devono essere riconfermati o sostituiti entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, continuando nella loro funzione fino al provvedimento di riconferma o sostituzione.