CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
AN NN, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2197/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240011420656000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2932/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica centro sud Puglia, già Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara e all'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 106 2024 00114206 56 000, notificata via PEC il 29 marzo 2024, relativa al tributo 630 –
2023 - difesa idraulica terreni territorio di Palagiano, della complessiva somma di € 333,88.
Deduce i seguenti motivi di illegittimità:
1) insussistenza del beneficio e di opere di bonifica o manutenzione, nonché violazione degli artt. 17,18 e
19 della legge regionale n. 4/2012, in quanto non sarebbero stati realizzati da lungo tempo interventi di bonifica e, comunque, i fondi di sua proprietà non avrebbero tratto alcun beneficio o incremento di valore dalle opere di bonifica, in quanto, laddove ancora esistenti, sarebbero divenute inefficienti, vetuste e inadeguate rispetto ai mutamenti idrogeologici e morfologici susseguitesi nel tempo, anche per mancanza di efficiente manutenzione;
violazione dell'iter procedimentale con riferimento all'attività di programmazione, piani di bonifica e piani di riparto;
2) difetto assoluto di motivazione;
violazione e omessa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000,
n. 212 e 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e carenza di prova;
difetto di presupposto impositivo;
violazione o errata applicazione dell'art. 24 della L.R. 1°agosto 2014, n. 37; violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del R.D. 13 febbraio1933, n. 215 e dell'art. 3 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4; insussistenza del beneficio anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.
188/2018.
II. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, essendo l'ente della riscossione semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi e la mancanza di censure su vizi della cartella impugnata, concludendo per il proprio difetto di legittimazione.
III. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva e su queste precisazioni il ricorso è stato assegnato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IV. La questione in esame riguarda il contributo di bonifica e i presupposti che ne legittimano la richiesta di pagamento.
Il ricorrente, infatti, proprietario di immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio del Consorzio di Bonifica
Centro Sud Puglia contesta sotto diversi profili che sussistano i presupposti per il pagamento del contributo di bonifica 2023.
V. Prima di affrontare le questioni relative al presupposto di contribuzione, va dato che la cartella di pagamento presenta tutti gli elementi necessari per la precisa individuazione del contributo e degli immobili di proprietà considerati ai fini del contributo e non presenta vizi propri, né sono stati dedotti in ricorso, sicché deve ritenersi fondato il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, trattandosi invero di soggetto estraneo al giudizio, ove come nel caso di specie, questo non verta sull'attività di riscossione, ma involga questioni relative al presupposto contributivo che riguardano l'ente impositore.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, è, infatti, soggetto deputato alla sola riscossione del contributo sulla base di ruoli trasmessi dal soggetto impositore e non ha alcun potere di sindacare la fondatezza o meno dei ruoli ma solo la legittimità formale.
VI. Va poi precisato, quanto al Consorzio Centro Sud Puglia di cui si discute, che la sua costituzione è stata disposta con la Legge Regione Puglia n.1 del 3 febbraio 2017 che ha attribuito a tale consorzio le funzioni dei soppressi Consorzi di Bonifica dell'Arneo Ugento, Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e che con successiva delibera di Giunta Regionale n.1100 del 31 luglio 2023, la Regione Puglia ha disposto l'operatività del nuovo Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia a far data dal 1° gennaio 2024 e il subentro ex lege senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili dei soppressi consorzi di bonifica commissariati.
VII. Quanto ai Consorzi di Bonifica in via generale, va ricordato che sono previsti dal R.D. n. 215 del 13 febbraio1933 e s.m.i. e attribuiti successivamente alla competenza regionale.
La Legge Regione Puglia n. 4/2012 stabilisce che ai Consorzi di Bonifica è affidato il compito di contribuire alla gestione del territorio attraverso un'azione di manutenzione, esercizio, vigilanza e tutela delle opere, degli impianti, delle reti e dei suoli facenti parte del sistema bonifica.
Queste funzioni vengono attuate attraverso un'attività pianificatoria, in particolare attraverso il Piano di
Classifica e il Piano Generale di Bonifica.
Per quanto qui di interesse il “Piano di Bonifica” è stato adottato dal Consorzio con Delibera n. 463 del 20 ottobre 2015, pubblicato sul sito dell'Ente e inserito sull'albo pretorio dei Comuni interessati tra cui quello del ricorrente con tutte le opere che sono state realizzate e che il Consorzio intende realizzare, in adempimento dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2012.
Va rammentato che il Piano di Bonifica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2012, è uno strumento di pianificazione che ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni per la individuazione e progettazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio, ivi compresa la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e rappresenta lo strumento programmatico attraverso il quale i consorzi indicano gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità con particolare attenzione alle opere pubbliche che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio. Il Piano Generale di
Bonifica individua in definitiva le linee di azione per la realizzazione delle finalità di tutela del territorio e si coordina con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di armonizzare la programmazione strategica dei Consorzi di Bonifica con le attività di programmazione del territorio di altri soggetti pubblici e adeguarla agli esiti delle procedure in materia di valutazione di incidenza ambientale (VAS).
Per quanto di interesse il Piano Generale di Bonifica è stato adottato con deliberazione 624 del 6 agosto
2024. Tale piano è stato redatto dalla società Nordest Ingegneria s.r.l. ed è composto di 95 elaborati suddivisi in 5 tomi, dei quali uno contiene le Relazioni Generali e gli altri i quattro distretti in cui è diviso il territorio
(ET AR, ET Tarantino, ET Nord Salento, ET Sud Salento).
Il Piano di Classifica rappresenta invece lo strumento tecnico idoneo e fondamentale che attraverso l'individuazione di indici di benefici (idraulici, irrigui) e criteri per la loro quantificazione fissa i criteri (coefficienti per determinare il contributo).
Questo documento attesta quindi la presenza di un beneficio e la graduazione del medesimo, così come previsto dall'art. 13 della L.R. 4/2012.
Al Piano di classifica è allegata, infatti, una cartografia che individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione degli stessi ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi.
E' il Piano di classifica che descrive dettagliatamente le opere, gli interventi, i benefici ed individua con precisione gli elementi necessari a verificare il presupposto del tributo, rimuovendo ogni rischio di addossare a soggetti non beneficiati il riparto degli oneri di gestione e manutenzione delle opere e degli interventi consortili.
In definitiva, per quanto qui rileva, la mancata adozione o approvazione del Piano Generale di Bonifica non
è incidente né determinante ai fini di una legittima imposizione, in quanto strumento estraneo alla individuazione del beneficio derivante dalle opere di manutenzione ordinaria sugli immobili individuati nel perimetro di contribuenza di cui al piano di classifica.
Peraltro la Regione Puglia con norma transitoria (art. 42 della legge regionale n. 4/2012) ha stabilito che in attesa della approvazione del piano regionale di bonifica, i piani di classifica vengono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e sono adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per alcuni Consorzi di Bonifica, tra cui il
Consorzio Terre d'Apulia, si tiene conto dei piani di classifica elaborati in base alle norme dettate dalla L.R.
n. 12/2011. Nella fattispecie quindi, il piano di classifica è stato adottato con delibera di Giunta Regionale n. 1148 del
18.06.2013, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 12 del 2011, e pertanto, in virtù della norma transitoria, lo stesso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore come avvenuto con l'approvazione della relazione al “Piano Generale di Bonifica e il Rapporto Preliminare di Orientamento” allegato al Piano Generale di Bonifica avvenuta con Delibera n. 6 del 21.01.2022 ed alla successiva adozione con delibera n. 624/2024.
Tanto premesso, va considerato che il contributo di bonifica cod.630 in argomento è stato elaborato secondo le Linee Guida per il Piano di riparto predisposte dalla Regione Puglia ed approvate con deliberazione di G.
R. n.1150 del 18 giugno 2013 e che con Delibera Commissariale n. 215 del 12 aprile 2023 è stato approvato l'importo della contribuenza (3.400.000,00) da ripartire per l'anno 2023 tra le quattro UTO in cui risulta suddiviso il perimetro di contribuenza. Con successiva delibera commissariale n.261 del 17 maggio 2023 è stata approvata la lista di carico per l'anno 2023 ed autorizzata l'emissione delle cartelle per il pagamento del tributo.
Successivamente con Deliberazione Commissariale n. 539 del 12 luglio 2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024.
Quanto sin qui esposto implica da una parte la legittimità del prelievo contributivo, essendo il Consorzio tenuto per legge ad esercitare un prelievo sui proprietari degli immobili agricoli ed extra agricoli che ricadendo all'interno del comprensorio di bonifica traggono beneficio dall'attività svolta dal consorzio e dall'altra la legittimità del prelievo sulla base del Piano di Riparto che integra lo strumento in cui è descritta tutta l'attività di bonifica effettuata dal Consorzio.
Fermo tanto, risulta che il Consorzio di Bonifica Centro Sud ha sempre correttamente operato nel solco della normativa nazionale e regionale che individua il presupposto del contributo in funzione di elementi predeterminati sul piano normativo e che non possono quindi essere trascurati nell'esercizio della funzione impositiva: 1) l'inclusione degli immobili nel “Perimetro di contribuenza”, con il quale si definisce l'an dell'obbligo contributivo individuando l'area in cui rientrano le proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere e dalle attività di bonifica;
2) l'elaborazione del “Piano di Classifica” con il quale viene definito il quantum dell'obbligo contributivo attraverso l'individuazione dei benefici ad essi derivanti dalle opere di bonifica già realizzate (Consulenza tecnica dott. Nominativo_4) e da quelle da realizzare anche sulla base delle disposizioni contenute nella Delibera n. 186/2021 - Piano Triennale delle O.P. 2021/2023, Delibera
n. 135/2022 - Piano Triennale delle O.P. 2022/2024 – Delibera n. 189/2023 - Piano Triennale delle O.P.
2023/2025.
Quanto sin qui esposto toglie pregio alle censure dedotte dal ricorrente sul procedimento di approvazione del Piano di Riparto e sulla pianificazione che ha preceduto l'approvazione del Piano di Riparto, attesa la correttezza e conformità a legge dell'intero procedimento.
VIII. Quanto all'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato va innanzitutto evidenziato che la motivazione del prelievo contributivo trova fonte nella legge e nella pianificazione che indica in maniera analitica le opere da effettuare e l'incidenza economica sui consorziati.
Va da sé che la cartella di pagamento non può per la tipicità dell'atto contenere una motivazione analitica sicché deve ritenersi adeguatamente motivata ove contenga i riferimenti catastali degli immobili interessati dal contributo e il richiamo alle leggi e agli atti di pianificazione.
D'altra parte in base all'articolo 17, co. 4 della legge regionale pugliese 13 marzo 2012, n. 4: “i contributi imposti dai consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto del consorziato sulla base di specifico avviso inviato dal consorzio o dall'esattore”.
Si fa rilevare che, nella fase di attuazione del tributo, gli enti impositori iscrivono a ruolo i contribuenti e, ove gli stessi enti non siano nelle condizioni di provvedervi direttamente, delegano la fase di riscossione ad un soggetto terzo, nel caso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Una volta che sia formato il ruolo, cioè l'elenco dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, ne viene data notizia a ciascun contribuente attraverso l'avviso di pagamento e l'avviso di sollecito, perché possa controllare e segnalare eventuali errori o pagare spontaneamente.
Solamente nel caso in cui il contribuente, pur invitato al pagamento e sollecitato ad effettuarlo non esegua il versamento, il concessionario avvia la riscossione coattiva secondo le norme che la regolano e, se dal caso, dà esecuzione alla pretesa, gravando in questo caso sul consorziato gli oneri della procedura.
L'avviso di pagamento ed il sollecito di pagamento rappresentano meri atti riepilogativi delle somme dovute per effetto dei criteri di riparto previsti dal piano di classifica i quali vengono indirizzati annualmente dal
Consorzio ad ogni contribuente al solo fine di ricordare le scadenze del versamento del tributo in virtù della normativa nazionale e regionale.
La somma ingiunta dal Consorzio è “un prelievo periodico che può mutare nella base imponibile, se vi sono stati dei mutamenti nei diritti reali, e nel bilancio di approvazione delle spese e delle entrate dell'anno” e la modalità di calcolo si sviluppa con “la formula algebrica” fissata al punto 10.5.1 del Piano di Classifica approvato con la legge regionale n.1148/2013 pubblicato sul Burp n.94 del 10 luglio 2013.
Ciò posto, la censura di difetto di motivazione risulta priva di pregio, atteso che dall'atto si evincono le partite catastali oggetto della imposizione, nonché il richiamo ai vari atti generali che integrano la motivazione per relationem.
In sintesi, la pretesa contributiva è determinata con formula algebrica e i presupposti contributivi sono dati dall'appartenenza dell'agro al perimetro di contribuenza.
IX. Il ricorrente insiste sulla assenza dei benefici apportati dal Consorzio di bonifica ai propri immobili e assume che non ricevendo alcun vantaggio dalle opere, non sarebbe dovuto il pagamento del contributo.
Tale prospettazione non tiene conto che il perimetro di contribuenza è determinato dall'appartenenza al comprensorio del Consorzio, nel mentre il Piano di Classifica individua l'area in cui rientrano le proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere o dall'attività di bonifica, chiarendo ai fini della quantificazione economica, i benefici derivanti dalle opere di bonifica già realizzate e quelle da realizzare.
Quanto al contributo 630, qui in questione, si riferisce alle spese di manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica oltre che alle spese di funzionamento del Consorzio.
Come si evince dalla documentazione allegata, nella relazione al Piano di Classifica è ampiamente descritta tutta l'attività di bonifica effettuata dal Consorzio che ha contribuito a migliorare le condizioni generali del territorio, eliminando le zone paludose, assicurando una maggiore viabilità e migliorando la produzione agricola e vengono altresì indicati i benefici di presidio idrologico e di difesa idraulica da tale attività. Deve ritenersi, sulla scorta della documentazione agli atti che il Consorzio di Bonifica ha sempre correttamente operato nel solco della normativa nazionale e regionale (R.D. n. 215/1933 e Legge Regionale n. 4/2012) che individua il presupposto del contributo in funzione di elementi predeterminati sul piano normativo e che non possono quindi essere trascurati nell'esercizio della funzione impositiva quali l'inclusione degli immobili nel “Perimetro di contribuenza”, l'elaborazione del “Piano di Classifica” con il quale viene definito il quantum dell'obbligo contributivo attraverso l'individuazione dei benefici ad essi derivanti dalle opere di bonifica già realizzate (Consulenza tecnica dott. Nominativo_4) e da quelle da realizzare anche sulla base delle disposizioni contenute nella Delibera n. 186/2021 - Piano Triennale delle O.P. 2021/2023, Del n. 135/2022 - Piano
Triennale delle O.P. 2022/2024 – Del. n. 189/2023 - Piano Triennale delle O.P. 2023/2025.
X. Il ricorrente assume che i terreni di sua proprietà, malgrado compresi nel perimetro del consorzio, non avrebbero tratto vantaggio alcuno dalle opere effettuate sicché il prelievo in concreto mancherebbe della
“causa”.
Sulla specifica questione posta dal ricorrente della mancanza del rapporto di sinallagmaticità tra contribuenza e opere realizzate dal Consorzio è utile richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 188 ha qualificato il contributo di bonifica come “contributo di scopo”, ovvero, contributo destinato alla alimentazione della provvista del Consorzio per poter realizzare l'attività di bonifica.
La Corte ha sottolineato come non vi è un rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e beneficio che giustifichi (o meno) l'assoggettamento a contribuzione consortile. Il beneficio tratto dagli immobili oggetto di imposizione può consistere, infatti, non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità futura dell'attività di bonifica (cd. principio di “beneficio potenziale” già affermato costantemente dalla Corte di Cassazione).
Dice, testualmente, la Corte nella citata sentenza: “(…) il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. Questo essendo ormai il punto d'arrivo del diritto vivente, deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del "beneficio" che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario "beneficio" non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è dunque legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono.
In conclusione, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.”.
Comunque, proprio per verificare l'esistenza del beneficio indicato dall'art. 17 della legge n. 4/2012 e la sua concreta ed effettiva incidenza sugli immobili ai cui titolari il Consorzio ha richiesto il pagamento, è stata commissionata, realizzata e pubblicata un'accurata indagine che ha portato all'approvazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 12 del 2011, con delibera di G.R. n. 1148 del 18 giugno 2013, del Piano di
Classifica del Consorzio di Bonifica, composto da relazione ed elaborati cartografici e redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali.
In tale contesto, atteso che l'appartenenza al comprensorio di bonifica legittima la contribuenza, incombe sul consorziato l'onere della prova circa la insussistenza di beneficio e utilità delle opere o la assenza di interventi.
Come si è detto, infatti, il Consorzio con il Piano di Classifica regolarmente approvato dall'ente territoriale di competenza ha assolto alla prova delle opere e dei benefici per ciascun consorziato su cui ricade l'onere di dimostrare il contrario perché il piano di classifica e di riparto è accompagnato da una presunzione, sia pure semplice e spetta al singolo consorziato, in caso di contestazione, fornire la prova contraria (Cass.
24066/2014; Cass. 14404/2013; 12574/2016).
In conclusione, il consorziato non può venir meno al suo obbligo contributivo, salvo nell'ipotesi in cui dimostri che l'intera rete di canali di scolo presente (nell'Unità Territoriale Omogenea di competenza) non possa offrire, anche solo potenzialmente e in via prospettica, alcun beneficio di difesa idraulica.
XI. Quanto alla circostanza rappresentata dal ricorrente che i canali di scolo realizzati a suo tempo per la cattiva manutenzione non sono in grado di svolgere la funzione di drenaggio delle acque e che in tempi recenti sarebbero mancati interventi significativi sul territorio e che la cattiva gestione avrebbe caratterizzato l'operare dei consorzi, non è significativa attesa la modestia del contributo richiesto a fronte della onerosità degli interventi che sono stati preventivati. Peraltro, le doglianze esposte dal ricorrente, comuni ai consorziati in genere. hanno trovato riscontro nella recente attività regionale volta a migliorare la funzionalità dei consorzi e negli stanziamenti economici che ne consentiranno una più efficace presenza sul territorio che, comunque, risulta già interessato da un reticolo idrografico gestito dal Consorzio che ha scongiurato ai fondi i danni derivanti dalla tracimazione delle acque. Tanto risulta dalla consulenza tecnica del dottor Nominativo_4 depositato dalla difesa del Consorzio in cui si dà atto che l'attività del consorzio non ha subito alcun arresto o sospensione nell'U.T.O. dove rientrano i fondi del ricorrente, i quali ricevono beneficio dall'intervento di opere di bonifica, irrigue, incluse nel perimetro di irrigazione, negli scarichi e negli acquedotti rurali.
Peraltro, dal Programma triennale delle Opere Pubbliche risultano le opere di irrigazione, gli acquedotti rurali, la rete stradale consortile, le opere di forestazione già realizzate e quelle da realizzare, oltre che la stima dei costi, la tipologia dell'intervento (nuova costruzione, completamento, manutenzione), la fonte di finanziamento – pubblica o del consorzio - lo stato della progettazione, la descrizione e le finalità degli stessi interventi.
Tra gli interventi sarebbe compresa la realizzazione di opere accessorie, come i manufatti di misura e regolazione, le stazioni di sollevamento, i ponti, le botti a sifone e tutto quanto necessario affinché il bacino possa trasferire al recapito finale l'acqua raccolta.
In conclusione, deve ritenersi che costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dall' immobile di cui si discute, in quanto situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Nella consulenza tecnica viene altresì precisato che gli interventi di manutenzione del reticolo idrografico effettuati permettono di garantire la funzione della conservazione della biodiversità oltre che la sezione idraulica necessaria per il flusso del drenaggio;
che ciò
è molto importante per la sicurezza pubblica, per le attività agricole e per la tutela ambientale;
che il taglio di alberi e arbusti, che ha la funzione di garantire il deflusso regolare delle acque, deve essere fatto soltanto in caso di riscontrata necessità e nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
che il principio che deve valere è quello della massima salvaguardia delle specie vegetali presenti lungo il reticolo idrografico;
che nell'area di pianura il tessuto ecologico è frammentato e impoverito e le antiche foreste e le paludi sono quasi del tutto scomparse, sicché risulta forte la necessità di potenziare l'efficienza ecologica degli elementi naturali residui quali nodi della rete e di una loro connessione attraverso corridoi ecologici;
che le attività di manutenzione prevedono lo sfalcio e pulizia dei corsi d'acqua, l'espurgo e pulizia degli alvei dei canali, la manutenzione degli impianti idrovori e di sollevamento, i lavori di difesa delle sponde, ponti e altre opere per limitare le erosioni e contribuire alla sicurezza idraulica;
che la manutenzione, quindi ha il duplice scopo di mantenere la biodiversità all'interno dell'ecosistema e limitare situazioni di impedimento al deflusso degli alvei con evidenti problemi di esondazione nel caso di piene;
che gli interventi, programmati su base triennale, vengono effettuati per garantire la funzionalità idraulica ovvero il regolare deflusso delle acque nell'Unità Territoriale Omogenea che può non vedere necessari interventi su singoli canali;
che tali interventi, infatti, se si dovessero effettuare annualmente, risulterebbero onerosi e non aumenterebbero la funzionalità; che la funzionalità dell'Unità Territoriale Omogenea se non viene compromessa non necessita di interventi.
Per tutto quanto esposto, esistendo opere di difesa idraulica del territorio in cui ricade l'immobile oggetto di contribuzione, il beneficio intrinseco è esistente con acquisizione di maggior valore degli immobili derivanti dalle suddette opere. Non c'è dubbio che le predette opere realizzate dal Consorzio, pur non essendo state realizzate a vantaggio del singolo terreno, apportano benefici di carattere collettivo che producono i loro effetti positivi sul singolo fondo e, quindi, anche su quello dell'odierno ricorrente.
Il tutto, poi, nel più ampio disegno del comprensorio dato attraverso i piani di bonifica e di riparto che nel caso sono stati adottati e giustificano l'entità in relazione al fondo del contributo richiesto al ricorrente.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
spese compensate tra le parti
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
AN NN, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2197/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240011420656000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2932/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica centro sud Puglia, già Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara e all'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 106 2024 00114206 56 000, notificata via PEC il 29 marzo 2024, relativa al tributo 630 –
2023 - difesa idraulica terreni territorio di Palagiano, della complessiva somma di € 333,88.
Deduce i seguenti motivi di illegittimità:
1) insussistenza del beneficio e di opere di bonifica o manutenzione, nonché violazione degli artt. 17,18 e
19 della legge regionale n. 4/2012, in quanto non sarebbero stati realizzati da lungo tempo interventi di bonifica e, comunque, i fondi di sua proprietà non avrebbero tratto alcun beneficio o incremento di valore dalle opere di bonifica, in quanto, laddove ancora esistenti, sarebbero divenute inefficienti, vetuste e inadeguate rispetto ai mutamenti idrogeologici e morfologici susseguitesi nel tempo, anche per mancanza di efficiente manutenzione;
violazione dell'iter procedimentale con riferimento all'attività di programmazione, piani di bonifica e piani di riparto;
2) difetto assoluto di motivazione;
violazione e omessa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000,
n. 212 e 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e carenza di prova;
difetto di presupposto impositivo;
violazione o errata applicazione dell'art. 24 della L.R. 1°agosto 2014, n. 37; violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del R.D. 13 febbraio1933, n. 215 e dell'art. 3 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4; insussistenza del beneficio anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.
188/2018.
II. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, essendo l'ente della riscossione semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi e la mancanza di censure su vizi della cartella impugnata, concludendo per il proprio difetto di legittimazione.
III. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva e su queste precisazioni il ricorso è stato assegnato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IV. La questione in esame riguarda il contributo di bonifica e i presupposti che ne legittimano la richiesta di pagamento.
Il ricorrente, infatti, proprietario di immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio del Consorzio di Bonifica
Centro Sud Puglia contesta sotto diversi profili che sussistano i presupposti per il pagamento del contributo di bonifica 2023.
V. Prima di affrontare le questioni relative al presupposto di contribuzione, va dato che la cartella di pagamento presenta tutti gli elementi necessari per la precisa individuazione del contributo e degli immobili di proprietà considerati ai fini del contributo e non presenta vizi propri, né sono stati dedotti in ricorso, sicché deve ritenersi fondato il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, trattandosi invero di soggetto estraneo al giudizio, ove come nel caso di specie, questo non verta sull'attività di riscossione, ma involga questioni relative al presupposto contributivo che riguardano l'ente impositore.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, è, infatti, soggetto deputato alla sola riscossione del contributo sulla base di ruoli trasmessi dal soggetto impositore e non ha alcun potere di sindacare la fondatezza o meno dei ruoli ma solo la legittimità formale.
VI. Va poi precisato, quanto al Consorzio Centro Sud Puglia di cui si discute, che la sua costituzione è stata disposta con la Legge Regione Puglia n.1 del 3 febbraio 2017 che ha attribuito a tale consorzio le funzioni dei soppressi Consorzi di Bonifica dell'Arneo Ugento, Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e che con successiva delibera di Giunta Regionale n.1100 del 31 luglio 2023, la Regione Puglia ha disposto l'operatività del nuovo Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia a far data dal 1° gennaio 2024 e il subentro ex lege senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili dei soppressi consorzi di bonifica commissariati.
VII. Quanto ai Consorzi di Bonifica in via generale, va ricordato che sono previsti dal R.D. n. 215 del 13 febbraio1933 e s.m.i. e attribuiti successivamente alla competenza regionale.
La Legge Regione Puglia n. 4/2012 stabilisce che ai Consorzi di Bonifica è affidato il compito di contribuire alla gestione del territorio attraverso un'azione di manutenzione, esercizio, vigilanza e tutela delle opere, degli impianti, delle reti e dei suoli facenti parte del sistema bonifica.
Queste funzioni vengono attuate attraverso un'attività pianificatoria, in particolare attraverso il Piano di
Classifica e il Piano Generale di Bonifica.
Per quanto qui di interesse il “Piano di Bonifica” è stato adottato dal Consorzio con Delibera n. 463 del 20 ottobre 2015, pubblicato sul sito dell'Ente e inserito sull'albo pretorio dei Comuni interessati tra cui quello del ricorrente con tutte le opere che sono state realizzate e che il Consorzio intende realizzare, in adempimento dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2012.
Va rammentato che il Piano di Bonifica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2012, è uno strumento di pianificazione che ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni per la individuazione e progettazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio, ivi compresa la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e rappresenta lo strumento programmatico attraverso il quale i consorzi indicano gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità con particolare attenzione alle opere pubbliche che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio. Il Piano Generale di
Bonifica individua in definitiva le linee di azione per la realizzazione delle finalità di tutela del territorio e si coordina con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di armonizzare la programmazione strategica dei Consorzi di Bonifica con le attività di programmazione del territorio di altri soggetti pubblici e adeguarla agli esiti delle procedure in materia di valutazione di incidenza ambientale (VAS).
Per quanto di interesse il Piano Generale di Bonifica è stato adottato con deliberazione 624 del 6 agosto
2024. Tale piano è stato redatto dalla società Nordest Ingegneria s.r.l. ed è composto di 95 elaborati suddivisi in 5 tomi, dei quali uno contiene le Relazioni Generali e gli altri i quattro distretti in cui è diviso il territorio
(ET AR, ET Tarantino, ET Nord Salento, ET Sud Salento).
Il Piano di Classifica rappresenta invece lo strumento tecnico idoneo e fondamentale che attraverso l'individuazione di indici di benefici (idraulici, irrigui) e criteri per la loro quantificazione fissa i criteri (coefficienti per determinare il contributo).
Questo documento attesta quindi la presenza di un beneficio e la graduazione del medesimo, così come previsto dall'art. 13 della L.R. 4/2012.
Al Piano di classifica è allegata, infatti, una cartografia che individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione degli stessi ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi.
E' il Piano di classifica che descrive dettagliatamente le opere, gli interventi, i benefici ed individua con precisione gli elementi necessari a verificare il presupposto del tributo, rimuovendo ogni rischio di addossare a soggetti non beneficiati il riparto degli oneri di gestione e manutenzione delle opere e degli interventi consortili.
In definitiva, per quanto qui rileva, la mancata adozione o approvazione del Piano Generale di Bonifica non
è incidente né determinante ai fini di una legittima imposizione, in quanto strumento estraneo alla individuazione del beneficio derivante dalle opere di manutenzione ordinaria sugli immobili individuati nel perimetro di contribuenza di cui al piano di classifica.
Peraltro la Regione Puglia con norma transitoria (art. 42 della legge regionale n. 4/2012) ha stabilito che in attesa della approvazione del piano regionale di bonifica, i piani di classifica vengono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e sono adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per alcuni Consorzi di Bonifica, tra cui il
Consorzio Terre d'Apulia, si tiene conto dei piani di classifica elaborati in base alle norme dettate dalla L.R.
n. 12/2011. Nella fattispecie quindi, il piano di classifica è stato adottato con delibera di Giunta Regionale n. 1148 del
18.06.2013, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 12 del 2011, e pertanto, in virtù della norma transitoria, lo stesso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore come avvenuto con l'approvazione della relazione al “Piano Generale di Bonifica e il Rapporto Preliminare di Orientamento” allegato al Piano Generale di Bonifica avvenuta con Delibera n. 6 del 21.01.2022 ed alla successiva adozione con delibera n. 624/2024.
Tanto premesso, va considerato che il contributo di bonifica cod.630 in argomento è stato elaborato secondo le Linee Guida per il Piano di riparto predisposte dalla Regione Puglia ed approvate con deliberazione di G.
R. n.1150 del 18 giugno 2013 e che con Delibera Commissariale n. 215 del 12 aprile 2023 è stato approvato l'importo della contribuenza (3.400.000,00) da ripartire per l'anno 2023 tra le quattro UTO in cui risulta suddiviso il perimetro di contribuenza. Con successiva delibera commissariale n.261 del 17 maggio 2023 è stata approvata la lista di carico per l'anno 2023 ed autorizzata l'emissione delle cartelle per il pagamento del tributo.
Successivamente con Deliberazione Commissariale n. 539 del 12 luglio 2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024.
Quanto sin qui esposto implica da una parte la legittimità del prelievo contributivo, essendo il Consorzio tenuto per legge ad esercitare un prelievo sui proprietari degli immobili agricoli ed extra agricoli che ricadendo all'interno del comprensorio di bonifica traggono beneficio dall'attività svolta dal consorzio e dall'altra la legittimità del prelievo sulla base del Piano di Riparto che integra lo strumento in cui è descritta tutta l'attività di bonifica effettuata dal Consorzio.
Fermo tanto, risulta che il Consorzio di Bonifica Centro Sud ha sempre correttamente operato nel solco della normativa nazionale e regionale che individua il presupposto del contributo in funzione di elementi predeterminati sul piano normativo e che non possono quindi essere trascurati nell'esercizio della funzione impositiva: 1) l'inclusione degli immobili nel “Perimetro di contribuenza”, con il quale si definisce l'an dell'obbligo contributivo individuando l'area in cui rientrano le proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere e dalle attività di bonifica;
2) l'elaborazione del “Piano di Classifica” con il quale viene definito il quantum dell'obbligo contributivo attraverso l'individuazione dei benefici ad essi derivanti dalle opere di bonifica già realizzate (Consulenza tecnica dott. Nominativo_4) e da quelle da realizzare anche sulla base delle disposizioni contenute nella Delibera n. 186/2021 - Piano Triennale delle O.P. 2021/2023, Delibera
n. 135/2022 - Piano Triennale delle O.P. 2022/2024 – Delibera n. 189/2023 - Piano Triennale delle O.P.
2023/2025.
Quanto sin qui esposto toglie pregio alle censure dedotte dal ricorrente sul procedimento di approvazione del Piano di Riparto e sulla pianificazione che ha preceduto l'approvazione del Piano di Riparto, attesa la correttezza e conformità a legge dell'intero procedimento.
VIII. Quanto all'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato va innanzitutto evidenziato che la motivazione del prelievo contributivo trova fonte nella legge e nella pianificazione che indica in maniera analitica le opere da effettuare e l'incidenza economica sui consorziati.
Va da sé che la cartella di pagamento non può per la tipicità dell'atto contenere una motivazione analitica sicché deve ritenersi adeguatamente motivata ove contenga i riferimenti catastali degli immobili interessati dal contributo e il richiamo alle leggi e agli atti di pianificazione.
D'altra parte in base all'articolo 17, co. 4 della legge regionale pugliese 13 marzo 2012, n. 4: “i contributi imposti dai consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto del consorziato sulla base di specifico avviso inviato dal consorzio o dall'esattore”.
Si fa rilevare che, nella fase di attuazione del tributo, gli enti impositori iscrivono a ruolo i contribuenti e, ove gli stessi enti non siano nelle condizioni di provvedervi direttamente, delegano la fase di riscossione ad un soggetto terzo, nel caso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Una volta che sia formato il ruolo, cioè l'elenco dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, ne viene data notizia a ciascun contribuente attraverso l'avviso di pagamento e l'avviso di sollecito, perché possa controllare e segnalare eventuali errori o pagare spontaneamente.
Solamente nel caso in cui il contribuente, pur invitato al pagamento e sollecitato ad effettuarlo non esegua il versamento, il concessionario avvia la riscossione coattiva secondo le norme che la regolano e, se dal caso, dà esecuzione alla pretesa, gravando in questo caso sul consorziato gli oneri della procedura.
L'avviso di pagamento ed il sollecito di pagamento rappresentano meri atti riepilogativi delle somme dovute per effetto dei criteri di riparto previsti dal piano di classifica i quali vengono indirizzati annualmente dal
Consorzio ad ogni contribuente al solo fine di ricordare le scadenze del versamento del tributo in virtù della normativa nazionale e regionale.
La somma ingiunta dal Consorzio è “un prelievo periodico che può mutare nella base imponibile, se vi sono stati dei mutamenti nei diritti reali, e nel bilancio di approvazione delle spese e delle entrate dell'anno” e la modalità di calcolo si sviluppa con “la formula algebrica” fissata al punto 10.5.1 del Piano di Classifica approvato con la legge regionale n.1148/2013 pubblicato sul Burp n.94 del 10 luglio 2013.
Ciò posto, la censura di difetto di motivazione risulta priva di pregio, atteso che dall'atto si evincono le partite catastali oggetto della imposizione, nonché il richiamo ai vari atti generali che integrano la motivazione per relationem.
In sintesi, la pretesa contributiva è determinata con formula algebrica e i presupposti contributivi sono dati dall'appartenenza dell'agro al perimetro di contribuenza.
IX. Il ricorrente insiste sulla assenza dei benefici apportati dal Consorzio di bonifica ai propri immobili e assume che non ricevendo alcun vantaggio dalle opere, non sarebbe dovuto il pagamento del contributo.
Tale prospettazione non tiene conto che il perimetro di contribuenza è determinato dall'appartenenza al comprensorio del Consorzio, nel mentre il Piano di Classifica individua l'area in cui rientrano le proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere o dall'attività di bonifica, chiarendo ai fini della quantificazione economica, i benefici derivanti dalle opere di bonifica già realizzate e quelle da realizzare.
Quanto al contributo 630, qui in questione, si riferisce alle spese di manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica oltre che alle spese di funzionamento del Consorzio.
Come si evince dalla documentazione allegata, nella relazione al Piano di Classifica è ampiamente descritta tutta l'attività di bonifica effettuata dal Consorzio che ha contribuito a migliorare le condizioni generali del territorio, eliminando le zone paludose, assicurando una maggiore viabilità e migliorando la produzione agricola e vengono altresì indicati i benefici di presidio idrologico e di difesa idraulica da tale attività. Deve ritenersi, sulla scorta della documentazione agli atti che il Consorzio di Bonifica ha sempre correttamente operato nel solco della normativa nazionale e regionale (R.D. n. 215/1933 e Legge Regionale n. 4/2012) che individua il presupposto del contributo in funzione di elementi predeterminati sul piano normativo e che non possono quindi essere trascurati nell'esercizio della funzione impositiva quali l'inclusione degli immobili nel “Perimetro di contribuenza”, l'elaborazione del “Piano di Classifica” con il quale viene definito il quantum dell'obbligo contributivo attraverso l'individuazione dei benefici ad essi derivanti dalle opere di bonifica già realizzate (Consulenza tecnica dott. Nominativo_4) e da quelle da realizzare anche sulla base delle disposizioni contenute nella Delibera n. 186/2021 - Piano Triennale delle O.P. 2021/2023, Del n. 135/2022 - Piano
Triennale delle O.P. 2022/2024 – Del. n. 189/2023 - Piano Triennale delle O.P. 2023/2025.
X. Il ricorrente assume che i terreni di sua proprietà, malgrado compresi nel perimetro del consorzio, non avrebbero tratto vantaggio alcuno dalle opere effettuate sicché il prelievo in concreto mancherebbe della
“causa”.
Sulla specifica questione posta dal ricorrente della mancanza del rapporto di sinallagmaticità tra contribuenza e opere realizzate dal Consorzio è utile richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 188 ha qualificato il contributo di bonifica come “contributo di scopo”, ovvero, contributo destinato alla alimentazione della provvista del Consorzio per poter realizzare l'attività di bonifica.
La Corte ha sottolineato come non vi è un rapporto sinallagmatico tra attività di bonifica e beneficio che giustifichi (o meno) l'assoggettamento a contribuzione consortile. Il beneficio tratto dagli immobili oggetto di imposizione può consistere, infatti, non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità futura dell'attività di bonifica (cd. principio di “beneficio potenziale” già affermato costantemente dalla Corte di Cassazione).
Dice, testualmente, la Corte nella citata sentenza: “(…) il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. Questo essendo ormai il punto d'arrivo del diritto vivente, deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del "beneficio" che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario "beneficio" non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è dunque legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono.
In conclusione, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.”.
Comunque, proprio per verificare l'esistenza del beneficio indicato dall'art. 17 della legge n. 4/2012 e la sua concreta ed effettiva incidenza sugli immobili ai cui titolari il Consorzio ha richiesto il pagamento, è stata commissionata, realizzata e pubblicata un'accurata indagine che ha portato all'approvazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 12 del 2011, con delibera di G.R. n. 1148 del 18 giugno 2013, del Piano di
Classifica del Consorzio di Bonifica, composto da relazione ed elaborati cartografici e redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali.
In tale contesto, atteso che l'appartenenza al comprensorio di bonifica legittima la contribuenza, incombe sul consorziato l'onere della prova circa la insussistenza di beneficio e utilità delle opere o la assenza di interventi.
Come si è detto, infatti, il Consorzio con il Piano di Classifica regolarmente approvato dall'ente territoriale di competenza ha assolto alla prova delle opere e dei benefici per ciascun consorziato su cui ricade l'onere di dimostrare il contrario perché il piano di classifica e di riparto è accompagnato da una presunzione, sia pure semplice e spetta al singolo consorziato, in caso di contestazione, fornire la prova contraria (Cass.
24066/2014; Cass. 14404/2013; 12574/2016).
In conclusione, il consorziato non può venir meno al suo obbligo contributivo, salvo nell'ipotesi in cui dimostri che l'intera rete di canali di scolo presente (nell'Unità Territoriale Omogenea di competenza) non possa offrire, anche solo potenzialmente e in via prospettica, alcun beneficio di difesa idraulica.
XI. Quanto alla circostanza rappresentata dal ricorrente che i canali di scolo realizzati a suo tempo per la cattiva manutenzione non sono in grado di svolgere la funzione di drenaggio delle acque e che in tempi recenti sarebbero mancati interventi significativi sul territorio e che la cattiva gestione avrebbe caratterizzato l'operare dei consorzi, non è significativa attesa la modestia del contributo richiesto a fronte della onerosità degli interventi che sono stati preventivati. Peraltro, le doglianze esposte dal ricorrente, comuni ai consorziati in genere. hanno trovato riscontro nella recente attività regionale volta a migliorare la funzionalità dei consorzi e negli stanziamenti economici che ne consentiranno una più efficace presenza sul territorio che, comunque, risulta già interessato da un reticolo idrografico gestito dal Consorzio che ha scongiurato ai fondi i danni derivanti dalla tracimazione delle acque. Tanto risulta dalla consulenza tecnica del dottor Nominativo_4 depositato dalla difesa del Consorzio in cui si dà atto che l'attività del consorzio non ha subito alcun arresto o sospensione nell'U.T.O. dove rientrano i fondi del ricorrente, i quali ricevono beneficio dall'intervento di opere di bonifica, irrigue, incluse nel perimetro di irrigazione, negli scarichi e negli acquedotti rurali.
Peraltro, dal Programma triennale delle Opere Pubbliche risultano le opere di irrigazione, gli acquedotti rurali, la rete stradale consortile, le opere di forestazione già realizzate e quelle da realizzare, oltre che la stima dei costi, la tipologia dell'intervento (nuova costruzione, completamento, manutenzione), la fonte di finanziamento – pubblica o del consorzio - lo stato della progettazione, la descrizione e le finalità degli stessi interventi.
Tra gli interventi sarebbe compresa la realizzazione di opere accessorie, come i manufatti di misura e regolazione, le stazioni di sollevamento, i ponti, le botti a sifone e tutto quanto necessario affinché il bacino possa trasferire al recapito finale l'acqua raccolta.
In conclusione, deve ritenersi che costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dall' immobile di cui si discute, in quanto situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Nella consulenza tecnica viene altresì precisato che gli interventi di manutenzione del reticolo idrografico effettuati permettono di garantire la funzione della conservazione della biodiversità oltre che la sezione idraulica necessaria per il flusso del drenaggio;
che ciò
è molto importante per la sicurezza pubblica, per le attività agricole e per la tutela ambientale;
che il taglio di alberi e arbusti, che ha la funzione di garantire il deflusso regolare delle acque, deve essere fatto soltanto in caso di riscontrata necessità e nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
che il principio che deve valere è quello della massima salvaguardia delle specie vegetali presenti lungo il reticolo idrografico;
che nell'area di pianura il tessuto ecologico è frammentato e impoverito e le antiche foreste e le paludi sono quasi del tutto scomparse, sicché risulta forte la necessità di potenziare l'efficienza ecologica degli elementi naturali residui quali nodi della rete e di una loro connessione attraverso corridoi ecologici;
che le attività di manutenzione prevedono lo sfalcio e pulizia dei corsi d'acqua, l'espurgo e pulizia degli alvei dei canali, la manutenzione degli impianti idrovori e di sollevamento, i lavori di difesa delle sponde, ponti e altre opere per limitare le erosioni e contribuire alla sicurezza idraulica;
che la manutenzione, quindi ha il duplice scopo di mantenere la biodiversità all'interno dell'ecosistema e limitare situazioni di impedimento al deflusso degli alvei con evidenti problemi di esondazione nel caso di piene;
che gli interventi, programmati su base triennale, vengono effettuati per garantire la funzionalità idraulica ovvero il regolare deflusso delle acque nell'Unità Territoriale Omogenea che può non vedere necessari interventi su singoli canali;
che tali interventi, infatti, se si dovessero effettuare annualmente, risulterebbero onerosi e non aumenterebbero la funzionalità; che la funzionalità dell'Unità Territoriale Omogenea se non viene compromessa non necessita di interventi.
Per tutto quanto esposto, esistendo opere di difesa idraulica del territorio in cui ricade l'immobile oggetto di contribuzione, il beneficio intrinseco è esistente con acquisizione di maggior valore degli immobili derivanti dalle suddette opere. Non c'è dubbio che le predette opere realizzate dal Consorzio, pur non essendo state realizzate a vantaggio del singolo terreno, apportano benefici di carattere collettivo che producono i loro effetti positivi sul singolo fondo e, quindi, anche su quello dell'odierno ricorrente.
Il tutto, poi, nel più ampio disegno del comprensorio dato attraverso i piani di bonifica e di riparto che nel caso sono stati adottati e giustificano l'entità in relazione al fondo del contributo richiesto al ricorrente.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
spese compensate tra le parti