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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1177 del Ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Vaccaro e Parte_1 dall'avv. Michael Barillaro per procura munita di apostilla e prodotta unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Sciarresi per Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 6 NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 688 pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 14.11.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, previa fissazione (…) di Volere, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Fermo, indicata in epigrafe, e specificamente: dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di affido esclusivo delle minori alla madre e confermare la sentenza emessa al riguardo dal Tribunale di Mosca e dalla Corte d'Appello di Mosca;
disporre l'affidamento delle minori e alla responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale di entrambi i coniugi;
revocare la disposizione relativa al contributo al mantenimento dovuto dal genitore non collocatario e rimettere le parti dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Mosca, quale Stato di cittadinanza comune del padre debitore e della madre creditrice sia per la determinazione del contributo mensile di mantenimento delle minori, affinché ne determini anche le modalità di corresponsione, ai sensi delle Par Convenzioni dell' sulle obbligazioni alimentari per i minori e dell'art. 4 co. 4 del Protocollo dell'Aia 23/11/2007. Con vittoria di spese e compensi professionali“
Per l'appellata:
“l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia confermare integralmente la sentenza impugnata n. 688/2024 e respingere integralmente le richieste di parte appellante. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
pagina 2 di 6 Per la Procura intervenuta:
“Considerato che sussiste piena cognizione dell'A.G. italiana in ragione del luogo di dimora/residenza abituale dei minori in questione, rilevato che le decisioni odiernamente censurate sono ampiamente motivate, aderenti alle emergenze processuali e finalizzate alla tutela e alla cura degli interessi prevalenti della prole minore chiede il rigetto della sospensiva se presentata e dell'appello “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Fermo al fine di ottenere l'affidamento Controparte_1 in via esclusiva delle figlie minori e , nate rispettivamente in Per_1 Per_2 data 19.03.2010 e in data 12.09.2012 dal matrimonio contratto dalla ricorrente con , sciolto con sentenza di divorzio pronunciata nel Controparte_2
2015 in Russia;
ha chiesto altresì che venga posto a carico del resistente un adeguato contributo al mantenimento delle figlie.
Costituendosi dinanzi ai primi giudici, il si è opposto all'affidamento in via Pt_1 esclusiva delle figlie alla madre, lamentando che la ricorrente abbia ostacolato il suo rapporto con le ragazze ed abbia tentato di farle riconoscere dal nuovo compagno.
Con sentenza in data 12.09.2024 il Tribunale di Fermo ha affidato in via esclusiva entrambe le ragazze alla madre, con autorizzazione ad assumere anche le decisioni di maggiore interesse;
ha altresì previsto che il padre possa incontrarle ogni settimana alla presenza dei servizi sociali e che versi per il loro mantenimento un contributo mensile complessivamente pari ad euro 400,00, concorrendo per il 50% nelle spese straordinarie che si renderanno necessarie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , censurando la decisione dei Pt_1 primi giudici di affidare in via esclusiva le figlie alla madre;
l'appellante ha altresì eccepito che il contributo posto a suo carico avrebbe dovuto essere regolato secondo la legge russa e che il giudice italiano sarebbe stato privo di giurisdizione a riguardo.
pagina 3 di 6 Costituendosi nella presente sede, la ha chiesto il rigetto del gravame e CP_1 la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo la giurisdizione italiana.
Anche la Procura Generale, intervenendo nel presente grado, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 30.04.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in cui i Pt_1 primi giudici, in considerazione della “mancata stabile presenza del padre
(…) fin dai primi anni di vita, della incapacità del medesimo nell'interagire con costanza con le minori” e della loro ritrosia nel rapportarsi con lui, ha disposto l'affidamento c.d. superesclusivo di entrambe le ragazze alla madre;
l'appellante nega invece di essere stato un genitore assente ed imputa all'ex coniuge di aver ostacolato qualsiasi tentativo di riallacciare i rapporti con le figlie.
Tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che, “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto (…)”
(leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.28244 del 04.11.2019).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, gli accertamenti svolti tramite i servizi sociali hanno consentito di verificare l'assenza di qualsiasi rapporto tra il padre e le ragazze, le quali si rifiutano anche di parlare con lui (leggasi ad esempio le relazioni trasmesse in data 06.06.2024 e in data 23.07.2024): a prescindere dalle ragioni che possano aver determinato tale situazione e dall'evoluzione che nel tempo potrebbe realizzarsi grazie agli interventi disposti dai primi giudici, allo stato risulta arduo ipotizzare che le decisioni necessarie nell'interesse delle minori possano essere assunte nell'ambito di quel continuativo dialogo che dovrebbe caratterizzare l'affidamento condiviso, tenuto conto anche del rapporto estremamente conflittuale tra le parti e della lontananza del padre (stabilmente residente in [...]).
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, il censura la decisione dei primi Pt_1 giudici di porre a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie;
l'appellante eccepisce che, alla luce di quanto previsto nella convenzione dell'Aja sulle obbligazioni alimentari e nel relativo protocollo sottoscritto in data 23.11.2007, tale assegno avrebbe dovuto essere determinato in base alla normativa russa;
nelle conclusioni del ricorso egli eccepisce anche il difetto di giurisdizione a riguardo del giudice italiano.
Il gravame dev'essere rigettato sotto ogni profilo.
Dev'essere in primo luogo ribadita la giurisdizione italiana, tenuto conto che il non ha ritenuto di doverla contestare nel momento in cui si è Pt_1 costituito dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 4 comma I della L.
31.05.1995 n. 218; le convenzioni internazionali richiamate dall'appellante, del resto, non incidono sull'individuazione del giudice munito di giurisdizione.
Per quanto riguarda poi la normativa applicabile, proprio in forza del protocollo sottoscritto in data 23.11.2017 (che ai sensi dell'art. 2 ha carattere universale e si applica anche ove determini il rinvio alle leggi di uno Stato non contraente, come la Russia), deve farsi riferimento ai sensi dell'art. 3 alla “legge dello Stato di residenza abituale del creditore” ovvero,
pagina 5 di 6 nel caso di specie, alla normativa dell'Italia, dove da tempo risiedono le figlie delle parti e la . CP_1
Non ricorrono neppure i presupposti per cui, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del medesimo protocollo, debba farsi riferimento alla legge della Russia quale
“Stato di cittadinanza comune del creditore e del debitore”, non essendo stato comprovato in alcun modo che “il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore”, ovvero che il conflitto in corso precluda qualsiasi possibilità per la di ottenere il pagamento del citato contributo. CP_1
L'assegno determinato dai primi giudici (pari ad euro 200,00 per ciascuna figlia) risulta da ultimo equo in considerazione delle esigenze delle ragazze e delle capacità professionali del padre.
3. L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone da ultimo la condanna al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 688 pubblicata dal Tribunale di Fermo in Controparte_2 data 14.11.2024, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte l'appellata sentenza.
PONE a carico di le spese anticipate dalla controparte, Controparte_2 liquidate in euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1177 del Ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Vaccaro e Parte_1 dall'avv. Michael Barillaro per procura munita di apostilla e prodotta unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Sciarresi per Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 6 NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 688 pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 14.11.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, previa fissazione (…) di Volere, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Fermo, indicata in epigrafe, e specificamente: dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di affido esclusivo delle minori alla madre e confermare la sentenza emessa al riguardo dal Tribunale di Mosca e dalla Corte d'Appello di Mosca;
disporre l'affidamento delle minori e alla responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale di entrambi i coniugi;
revocare la disposizione relativa al contributo al mantenimento dovuto dal genitore non collocatario e rimettere le parti dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Mosca, quale Stato di cittadinanza comune del padre debitore e della madre creditrice sia per la determinazione del contributo mensile di mantenimento delle minori, affinché ne determini anche le modalità di corresponsione, ai sensi delle Par Convenzioni dell' sulle obbligazioni alimentari per i minori e dell'art. 4 co. 4 del Protocollo dell'Aia 23/11/2007. Con vittoria di spese e compensi professionali“
Per l'appellata:
“l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia confermare integralmente la sentenza impugnata n. 688/2024 e respingere integralmente le richieste di parte appellante. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
pagina 2 di 6 Per la Procura intervenuta:
“Considerato che sussiste piena cognizione dell'A.G. italiana in ragione del luogo di dimora/residenza abituale dei minori in questione, rilevato che le decisioni odiernamente censurate sono ampiamente motivate, aderenti alle emergenze processuali e finalizzate alla tutela e alla cura degli interessi prevalenti della prole minore chiede il rigetto della sospensiva se presentata e dell'appello “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Fermo al fine di ottenere l'affidamento Controparte_1 in via esclusiva delle figlie minori e , nate rispettivamente in Per_1 Per_2 data 19.03.2010 e in data 12.09.2012 dal matrimonio contratto dalla ricorrente con , sciolto con sentenza di divorzio pronunciata nel Controparte_2
2015 in Russia;
ha chiesto altresì che venga posto a carico del resistente un adeguato contributo al mantenimento delle figlie.
Costituendosi dinanzi ai primi giudici, il si è opposto all'affidamento in via Pt_1 esclusiva delle figlie alla madre, lamentando che la ricorrente abbia ostacolato il suo rapporto con le ragazze ed abbia tentato di farle riconoscere dal nuovo compagno.
Con sentenza in data 12.09.2024 il Tribunale di Fermo ha affidato in via esclusiva entrambe le ragazze alla madre, con autorizzazione ad assumere anche le decisioni di maggiore interesse;
ha altresì previsto che il padre possa incontrarle ogni settimana alla presenza dei servizi sociali e che versi per il loro mantenimento un contributo mensile complessivamente pari ad euro 400,00, concorrendo per il 50% nelle spese straordinarie che si renderanno necessarie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , censurando la decisione dei Pt_1 primi giudici di affidare in via esclusiva le figlie alla madre;
l'appellante ha altresì eccepito che il contributo posto a suo carico avrebbe dovuto essere regolato secondo la legge russa e che il giudice italiano sarebbe stato privo di giurisdizione a riguardo.
pagina 3 di 6 Costituendosi nella presente sede, la ha chiesto il rigetto del gravame e CP_1 la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo la giurisdizione italiana.
Anche la Procura Generale, intervenendo nel presente grado, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 30.04.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in cui i Pt_1 primi giudici, in considerazione della “mancata stabile presenza del padre
(…) fin dai primi anni di vita, della incapacità del medesimo nell'interagire con costanza con le minori” e della loro ritrosia nel rapportarsi con lui, ha disposto l'affidamento c.d. superesclusivo di entrambe le ragazze alla madre;
l'appellante nega invece di essere stato un genitore assente ed imputa all'ex coniuge di aver ostacolato qualsiasi tentativo di riallacciare i rapporti con le figlie.
Tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che, “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto (…)”
(leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.28244 del 04.11.2019).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, gli accertamenti svolti tramite i servizi sociali hanno consentito di verificare l'assenza di qualsiasi rapporto tra il padre e le ragazze, le quali si rifiutano anche di parlare con lui (leggasi ad esempio le relazioni trasmesse in data 06.06.2024 e in data 23.07.2024): a prescindere dalle ragioni che possano aver determinato tale situazione e dall'evoluzione che nel tempo potrebbe realizzarsi grazie agli interventi disposti dai primi giudici, allo stato risulta arduo ipotizzare che le decisioni necessarie nell'interesse delle minori possano essere assunte nell'ambito di quel continuativo dialogo che dovrebbe caratterizzare l'affidamento condiviso, tenuto conto anche del rapporto estremamente conflittuale tra le parti e della lontananza del padre (stabilmente residente in [...]).
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, il censura la decisione dei primi Pt_1 giudici di porre a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie;
l'appellante eccepisce che, alla luce di quanto previsto nella convenzione dell'Aja sulle obbligazioni alimentari e nel relativo protocollo sottoscritto in data 23.11.2007, tale assegno avrebbe dovuto essere determinato in base alla normativa russa;
nelle conclusioni del ricorso egli eccepisce anche il difetto di giurisdizione a riguardo del giudice italiano.
Il gravame dev'essere rigettato sotto ogni profilo.
Dev'essere in primo luogo ribadita la giurisdizione italiana, tenuto conto che il non ha ritenuto di doverla contestare nel momento in cui si è Pt_1 costituito dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 4 comma I della L.
31.05.1995 n. 218; le convenzioni internazionali richiamate dall'appellante, del resto, non incidono sull'individuazione del giudice munito di giurisdizione.
Per quanto riguarda poi la normativa applicabile, proprio in forza del protocollo sottoscritto in data 23.11.2017 (che ai sensi dell'art. 2 ha carattere universale e si applica anche ove determini il rinvio alle leggi di uno Stato non contraente, come la Russia), deve farsi riferimento ai sensi dell'art. 3 alla “legge dello Stato di residenza abituale del creditore” ovvero,
pagina 5 di 6 nel caso di specie, alla normativa dell'Italia, dove da tempo risiedono le figlie delle parti e la . CP_1
Non ricorrono neppure i presupposti per cui, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del medesimo protocollo, debba farsi riferimento alla legge della Russia quale
“Stato di cittadinanza comune del creditore e del debitore”, non essendo stato comprovato in alcun modo che “il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore”, ovvero che il conflitto in corso precluda qualsiasi possibilità per la di ottenere il pagamento del citato contributo. CP_1
L'assegno determinato dai primi giudici (pari ad euro 200,00 per ciascuna figlia) risulta da ultimo equo in considerazione delle esigenze delle ragazze e delle capacità professionali del padre.
3. L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone da ultimo la condanna al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 688 pubblicata dal Tribunale di Fermo in Controparte_2 data 14.11.2024, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte l'appellata sentenza.
PONE a carico di le spese anticipate dalla controparte, Controparte_2 liquidate in euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 6 di 6