Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13102 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Finizio
APPELLANTE
E
(p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Barbato
APPELLATA
NONCHE'
( ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
di e avverso la sentenza n. 516/23 del Giudice Controparte_2 Controparte_1
di Pace di Barra con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposta con compensazione delle spese tra le parti restando a carico della originaria parte istante le spese per la espletata CTU.
L'appellata resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata Controparte_1
restava contumace.
Il gravame è infondato.
Invero l'appellante si duole della erronea valutazione da parte del primo giudice delle prove orali e documentali del giudizio di primo grado ed in particolare della prova
veicolo di proprietà di esso originario attore sulla scorta di quanto pur ipoteticamente
(atteso che non era stato possibile visionare nessuno dei due veicoli coinvolti) indicato dal CTU.
In effetti il primo giudice, con motivazione quasi apodittica, ha ritenuto che la parte attrice non ha assolto l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cc in relazione ai fatti costitutivi che sono a fondamento del diritto preteso, “non essendo rimasto accertato il fatto storico e la conseguente responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso”.
E' ben vero che la deposizione dell'unico testimone escusso in primo grado, in ordine alla dinamica dell'incidente, si è rivelata generica (nulla il teste ha riferito in ordine alle condizioni del traffico, e del fondo stradale;
alla velocità dei due veicoli;
alla concreta condotta di guida dei due conducenti ed ai loro tentativi di evitare la collisione), pur essendo emerso che un sinistro tra i due veicoli si è effettivamente verificato nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dalla originaria parte istante nella premessa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Tuttavia ogni ulteriore considerazione deve ritenersi assorbita dalla circostanza – specificamente eccepita dalla parte convenuta ed emergente da quanto affermato dalla stessa parte istante nella premessa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado
– che il veicolo di proprietà dell' era sprovvisto al momento del sinistro di Pt_1
copertura assicurativa per la rca.
Tale circostanza – che non avrebbe consentito, in ottemperanza ad una specifica disposizione normativa, in nessun modo la circolazione del veicolo nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro oggetto di causa - si pone come antecedente causale unico e determinante del sinistro che avrebbe potuto portare il primo giudice, già solo per questo, a ritenere superata la presunzione di concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, cc ed a affermare – cosa che in effetti il primo giudice ha comunque sostanzialmente fatto seppure con motivazione implicita - la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà della originaria parte attrice.
In conseguenza, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata. Sussistono le condizioni di legge per porre a carico della parte appellante ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento della spese del secondo grado di Parte_1
giudizio in favore della parte appellata spese che liquida in Controparte_1
complessive Euro 700,oo (di cui Euro 600,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa;
pone a carico dell'appellante ed a favore dell'Erario importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Napoli lì 4 – 03 - 2025
Il G.U.
dott. Giovanni Tedesco