Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di AR, dott. Vincenzo IA SC, ha pronunziato all'udienza del 12.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 8478 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Anna IA De Pascali;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Capodieci;
Resistente
OGGETTO: indennità chilometrica.
*******
Con ricorso depositato in data 19.7.2023 , dipendente dell'Agenzia Parte_1
convenuta come operaio specializzato inquadrato nella Categoria A, posizione economica A.4 del CCNL per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico Forestale ed Idraulico Agraria, ha esposto di essere stato assegnato presso la sede di Brindisi, località Restinco.
Ciò posto, ha allegato di aver svolto la propria attività lavorativa, nel periodo dal 18 ottobre 2017 fino al 21 dicembre 2022, senza che parte datoriale gli fornisse un mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro dal centro di raccolta sito in Brindisi - via
Cappuccini n. 111 ed ha lamentato di non aver percepito il rimborso dell'indennità chilometrica dovuta.
Ha domandato che, pertanto, parte convenuta fosse condannata al pagamento della
“somma complessiva netta di € 5.680,26”.
di diritto, ha argomentato circa la non operatività della contrattazione collettiva di diritto privato, trattandosi di rapporto alle dipendenze di un ente pubblico non economico, con conseguente irrilevanza delle previsioni di legge regionale, prive della relativa potestà legislativa in base all'art. 117, comma 2, lett. l), Cost..
In ogni caso, ha sostenuto che alcunchè potesse essere erogato, in base al disposto dell'art. 6, comma 12, D.L. 78/2010.
Ha concluso, pertanto, per l'integrale rigetto delle domande proposte.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' opportuno premettere che, sulla medesima controversia e con riferimento ad altri lavoratori, si è già ripetutamente pronunciata la Sezione lavoro della Corte d'Appello di
AR, con le motivazioni che saranno, di seguito, riproposte ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Il primo profilo da affrontare è quello relativo alla applicabilità o meno, al rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente, della contrattazione collettiva relativa agli operai irrigui e forestali.
Come noto, la norma cardine è rappresentata dall'art. 12 L.R. Puglia 3/2010.
Ivi si prevede(va originariamente) che “al personale operaio dell' si applica il CP_1
contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale
e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608” (comma 3).
Per il restante personale dell' , ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli CP_1 regionali, era prevista, viceversa, l'applicazione dello stato giuridico e della disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali.
Tale disciplina è stata poi abrogata dall'art. 32, comma 1, L.R. Puglia 45/2012, a decorrere dal giorno della pubblicazione della medesima legge.
A partire dal dicembre 2012 si è, infatti, disposto che “al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l' Controparte_2
avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
[...] un'apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono”.
Parallelamente, con l'art. 23 L.R. Puglia n. 36 del 2017, si stabiliva definitivamente che
“al personale impiegato si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale”.
Con l'art. 7 – bis D.L. 120/2021, è stato poi previsto che “per gli addetti ai lavori agricoli
e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”.
Al riguardo, per ciò che concerne la formulazione originaria delle norme, secondo l'insegnamento costante della Corte di Appello di AR è chiaro l'intento della legislazione regionale di prevedere due discipline differenziate circa il regime contrattuale del personale dell' . CP_1
Da un lato, quella privatistica, applicabile al personale operaio assunto con contratto a termine transitato dalla Regione e stabilizzato solo presso l (art. 12, comma 2, CP_1
lettera b); dall'altro lato, quella rivolta al "restante personale" (tra cui gli operai "già" inquadrati dei ruoli regionali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), che mantiene intatto il pregresso rapporto di pubblico impiego.
Ad ogni modo, gli operai - già stabilizzati e/o di ruolo - transitati dalla Regione potevano optare, a domanda, per il regime privatistico in sintonia con quanto già previsto ex lege per gli operai transitati ma non ancora stabilizzati.
Una conferma della suddetta impostazione si desumeva, ancora, dal comma 4
(anch'esso poi abrogato), il quale prevede(va) espressamente che "in sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera
b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione (omissis...)".
Ciò posto, è certamente condivisibile l'affermazione contenuta nella memoria difensiva dell' resistente circa il contrasto tra le disposizioni di legge regionale e l'art. CP_1
117, comma 1, lett. l), Cost., nella misura in cui lo Stato ha, effettivamente, legislazione esclusiva nella materia dell'ordinamento civile.
Il punto è che, tuttavia, la legislazione regionale si è inserita in un contesto in cui quella statale già aveva disposto in senso conforme.
Infatti, l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. 124/1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero , per fronteggiare le Controparte_3
esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento".
La disciplina appena richiamata, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva, peraltro, in continuità con le previsioni della L. 205/1962, che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato.
Gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno, quindi, ribadito l'applicazione ai rapporti di lavoro, finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della
Regione, della contrattazione collettiva nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria, contrattazione applicabile ai dipendenti di "Comunità montane, Enti pubblici, Consorzi forestali, Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale e paesaggistica" (“così si esprime la richiamata contrattazione collettiva quanto al campo di applicazione della stessa”: Cass. civ. Sez. lav., 01/03/2023, n. 6193).
Nè valgono le pronunce rese dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
11360/2020; Cass. n. 3805/2019; Cass. n. 24808/2015) che hanno qualificato di impiego pubblico i rapporti di lavoro instaurati da Regioni ordinarie (Veneto), a Statuto speciale (Valle d'Aosta) o da enti pubblici istituiti per la gestione del demanio forestale
(Ente Foreste della Sardegna e Azienda Forestale della Regione Calabria), essendo state rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la diversa questione della conversione in rapporto a tempo indeterminato di contratti a termine con clausola di durata affetta da nullità. Le decisioni in esame, pur ritenendo applicabile, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, non hanno mancato di dare atto dell'applicazione ai rapporti in discussione di una contrattazione diversa da quella disciplinata dagli artt. 47 e seguenti dello stesso decreto.
Dunque, il D.L. 120/2021 ha ribadito quanto già sancito dalla stessa legge nazionale, ossia che un contratto collettivo nazionale di diritto privato è abilitato a disciplinare il rapporto con l' (in questo senso, cfr. Cass. civ. Sez. lav., 28/04/2017, n. 10574: CP_1
“il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria,
2010, come già in precedenza il CCNL 2006, delimita il proprio ambito di applicazione ai rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i
Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale e paesaggistica ... pertanto la disciplina contrattuale applicabile alla categoria professionale cui appartiene il ricorrente non condiziona la natura del rapporto di lavoro che può intercorrere, dunque, con un ente pubblico locale, con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, o con altri soggetti di natura pubblica o privata”).
In effetti, in tema di rimborso per l'uso del mezzo proprio, la stessa Corte di legittimità ha astrattamente ammesso un “contratto collettivo nazionale di diritto privato abilitato con legge regionale a disciplinare il rapporto lavorativo dei suddetti dipendenti dell'Azienda”, a condizione che, tuttavia, a pena di nullità, le clausole della contrattazione integrativa non determinino “oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”
(Cass. civ. Sez. lav., 04/07/2014, n. 15357).
A quest'ultimo proposito, circa il profilo dei limiti di spesa pubblica, di cui alla nota prot.
62232/2016 del 25.7.2017 del Ragioniere dello Stato, occorre rimarcare che la norma di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 6 è da configurare, nei confronti delle Regioni, come norma contenente principi fondamentali nella materia del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" diretti all'abbattimento o almeno al contenimento della spesa pubblica regionale, senza essere immediatamente precettiva con riguardo alle percentuali di riduzione delle singole spese, quali quelle per le indennità chilometriche,
l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa
(art. 117 Cost., comma 4 e art. 118 Cost.) della convenuta. La menzionata CP_1
disposizione, pertanto, si traduce in una "circostanza di fatto" che, come tale, non solo non incide sul piano della legittimità costituzionale (Corte cost. sentenza n. 40 del
2010, nonchè sentenze n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004) ma neppure poteva consentire alla datrice di lavoro, di smettere di erogare le indennità in argomento all'improvviso, limitandosi ad invocare il D.L. n. 78 cit., art. 6, comma 12, palesemente inadeguato allo scopo, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. lav., 17/12/2018, n. 32604).
In questa stessa direzione, pertanto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che “le disposizioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo” e, quindi, “«il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale
– si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.)” (Cass. civ., Sez. lav., 04/09/2024, n.
23716).
Ciò posto, la difesa dell' convenuta ha richiamato i pronunciamenti della Corte CP_1
di Appello di AR (sentenza n. 789/2023, pubblicata il 26.4.2023) nei quali è stato evidenziato come il presupposto della normativa contrattuale (art. 54 CCNL) è
l'esistenza di uno spostamento del lavoratore da un luogo di lavoro ad un altro e non, come originariamente dedotto dal ricorrente, dal luogo di residenza al luogo di lavoro
(ivi si legge, infatti, che l'indennità sia da riconoscere “allorquando il lavoratore venga momentaneamente spostato da un luogo di lavoro ad un altro e non dal luogo di residenza al luogo di lavoro, essendo le pattuizioni collettive effettivamente volte e preordinate a garantire che il momentaneo spostamento dalla sede di lavoro prevista in contratto ad altra sede -ad es., cantiere- non vada a detrimento del lavoratore … solo tale interpretazione appare rispettosa della ulteriore previsione di cui al terzo comma dell'art. 54 cit., il quale statuisce che <<l del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo disagio dei lavoratori ed salvaguardare l dell>> ... lo scopo della norma è quindi raggiunto riconoscendo al lavoratore - che in ogni caso dovrebbe raggiungere la sede fissata nel contratto - un rimborso per la sola tratta eccedente quella che avrebbe in ogni caso già dovuto percorrere, salvaguardando altresì <
In questa stessa direzione, secondo la lettura appena indicata, depone anche l'art. 23
, “rivolto a disciplinare l'unica fattispecie della trasferta (cioè Controparte_4 proprio quella indicata nel titolo della pattuizione contrattuale)”.
A tale riguardo, vale osservare che il CCNL di riferimento, all'art. 15 (rubricato “Mezzi di trasporto”), dispone, in linea generale, che il datore di lavoro debba offrire un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni.
Aggiunge, da un lato, il riconoscimento del diritto all'indennità se il mezzo non è fornito e, dall'altro lato, la spettanza della stessa anche per gli impiegati, qualora prestino la loro opera nei cantieri ed usino mezzi propri.
Parallelamente, l'art. 16 del CCNL dedica le proprie previsioni alle spese di viaggio, vitto ed alloggio relative a missioni e trasferte: in linea generale, il rimborso presuppone che esse siano documentate;
la contrattazione integrativa è – tuttavia – abilitata anche a garantire il rimborso per quelle non documentabili.
Con riferimento al personale operaio, poi, l'art. 54 del medesimo CCNL funge da disciplina di dettaglio di mezzi di trasporto e rimborso chilometrico. Il presupposto è unico e non riguarda il regime di missioni o trasferte: occorre che il luogo di lavoro sia distante più di 2 km dal centro di raccolta. Al ricorrere di esso, senza ulteriori condizioni o limitazioni, l'azienda deve provvedere al mezzo di trasporto o, in alternativa, all'indennità chilometrica. Dunque, procedendo alla disamina delle previsioni del CIRL, esse hanno riguardo soltanto agli aspetti per i quali la stessa contrattazione collettiva (art. 2 CCNL) le abbia abilitate.
Ciò posto, il 1° comma dell'art. 23 CIRL incide sui diritti correlati alle trasferte, nella misura in cui, per i lavoratori “momentaneamente trasferiti sui cantieri diversi dal luogo di assunzione”, oltre all'indennità chilometrica - che comunque dovrebbe essere loro riconosciuta, pur in assenza di trasferta – opera una riduzione dell'orario di lavoro.
Il secondo comma, invece, si limita a ribadire – nè potrebbe fare altrimenti, in assenza di una delega nelle previsioni di contrattazione collettiva nazionale – che, qualora il datore di lavoro non provveda ai mezzi di trasporto, all'operaio è riconosciuta la somma di 1/5 del prezzo di benzina super, per ogni chilometro, tra andata e ritorno.
Dunque, sulla scorta della predetta ricostruzione, non v'è dubbio che l'odierno ricorrente abbia diritto al trattamento di indennità chilometrica invocato in giudizio, a prescindere dall'indagine sui momentanei spostamenti e senza alcun limite di eccedenza rispetto al luogo di lavoro ordinariamente assegnato.
Dunque, traslando al caso concreto le predette coordinate ermeneutiche, il ricorrente ha diritto di ottenere il rimborso dell'indennità chilometrica calcolata in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i km (18,4) percorsi (tra viaggio di andata e di ritorno) in ogni giornata di lavoro tra il centro di Raccolta (Brindisi, via Cappuccini n.
111) ed il centro lavorativo (Mercadante, via Della Riconciliazione n. 40).
Le distanze ed i giorni di lavoro indicati da parte ricorrente non sono state contestati dalla parte resistente, sicché ne consegue la condanna dell' al pagamento di CP_1
quanto richiesto per i titoli dedotti.
Circa le spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La liquidazione è effettuata sulla scorta del valore della causa, con applicazione dei parametri medi e considerata l'assenza di istruttoria. La serialità della lite giustifica, in ogni caso, la decurtazione del compenso, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 8478 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, promosso da Parte_1 contro l' , in persona del Controparte_5
legale rapp.te p.t., così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , in persona del legale Controparte_6
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 5.680,26, a titolo di indennità chilometrica per il periodo dal 18 ottobre 2017 al 21 dicembre 2022, oltre accessori di legge;
2) condanna inoltre parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in € 2.109,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
AR, 12.2.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo IA SC