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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n.2055/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: OL EL DI Presidente estensore Federica Girfatti DI Claudia Ummarino DI, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2055 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dagli Avv.ti Romano Giovanna e Raiola Carmelina, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2 29/07/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/10/2010, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Brusciano (NA) (al N. 65, Parte II, Serie A, Anno 2010). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita. Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( nato il [...] Persona_1 in Bibbiena ed nato il [...] in [...]), le parti hanno indicato compiutamente nel Per_2 ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 26/09/2025). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Di fatto, la separazione si è protratta ininterrottamente dal raggiungimento dell'accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal PM in data 16/04/2024, per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il Parte_1 sig. celebrato in data 23.10.2010 e ordinare all'Ufficiale di stato Civile del Parte_3 Comune di Brusciano (NA) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocamento privilegiato presso la casa della madre, attualmente residente in [...] presso la casa materna;
3) Disporre che il padre potrà tenere con se l figli due fine settimana alternati al mese dal venerdì prima di cena sino alla domenica sera ore 21,00, salvo diversi accordi tra i genitori, anche in considerazione delle esigenze lavorative del padre;
Qualora il padre abbia la disponibilità di recarsi più volte a far visita ai figli, la madre è disponibile a consentire gli incontri con il padre, previo accordo;
Le festività di Natale verranno trascorse con le seguenti modalità ad anni alterni: dal 24.12 al 30.12 ore 18 con un genitore e con l'altro dal 30.12 al 06.01; per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, due giorni con un genitore compresa la domenica di Pasqua e due giorni con l'altro genitore compreso il lunedì dell'Angelo; Per le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con se i figli per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra i genitori;
4) Disporre che il padre, con decorrenza dal mese di luglio 2025, verserà mensilmente alla sig.ra
la somma di €650,00 (seicentocinquanta/euro) quale contributo al mantenimento Parte_1 dei figli ed , con rivoluzione annua secondo indici Istat. L'assegno unico Persona_1 Per_2 universale per figli sarà percepito dal padre, mentre il sussidio previsto per il figlio Persona_1 ai sensi della legge 104/1992 sarà percepito dalla madre. La modifica e/o la perdita dei sussidi spettanti ai figli comporterà la revisione delle condizioni pattuite;
Restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli secondo le linee guida del protocollo di Intesa del Tribunale di Nola e del Consiglio Nazionale Forense: le spese medico sanitarie, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle ortodontiche, oculistiche, per esami diagnostici, analisi, visite specialistiche, farmaci. Eventuali cicli di psicoterapia e logopedia occorrenti per i figli e non coperte dal Servizio nazionale Sanitario anche presso strutture private se indifferibili;
le spese scolastiche, nessuna esclusa e comprese le spese per tasse, imposte scolastiche, per i libri e per i materiali didattici e di cancelleria, per la mensa scolastica, per l'eventuale doposcuola, per le gite scolastiche, per eventuali ripetizioni, nonchè le spese, da concordarsi previamente tra i genitori per i vestiti e le scarpe occorrenti ai figli, per le attività sportive, ludiche, ricreative e culturali dei figli, comprese le spese occorrenti per le relative attrezzature e dotazioni, per eventuali iscrizioni e rette di scuole private;
per i viaggi di studio e di istruzioni;
per l'organizzazione dei ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle predette spese, il genitore a fronte della richiesta avanzata dall'altro genitore (anche a mezzo messaggistica telefonica o posta elettronica) dovrà manifestare, sempre per iscritto, un motivato dissenso entro otto giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alle spese. Il rimborso pro-quota delle spese straordinarie al genitore che le avesse eventualmente anticipate dovrà essere effettuato dall'altro genitore entro il mese in cui sarà effettuata dal genitore anticipatario la richiesta scritta di rimborso da effettuarsi anche messaggistica telefonica o posta elettronica ed accompagnata dalla documentazione della spesa sostenuta. Le detrazioni delle spese ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori in proporzione alla quota di riparto. 5)Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare alla corresponsione di assegno divorzile.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2055 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Brusciano
(NA) il 23/10/2010 tra i coniugi e (trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio al N. 65, Parte II, Serie A, Anno 2010);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brusciano (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brusciano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 19/11/2025
Il Presidente estensore
OL EL DI