Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/06/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 18.06.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
Antonio Andriulli, F. Certomà, A. Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ANF
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 01.04.2024, il ricorrente agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione dell'Anf con riferimento alla nipote minore vivente a suo carico, , nata il [...], in [...] Persona_1 del fatto che i suoi genitori sono privi di redditi, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento, oltre accessori e con vittoria di spese. CP_1
In particolare, il ricorrente riferiva di aver presentato domanda amministrativa in data 06.12.2022 e che tale domanda era rigettata con la seguente motivazione “la madre del minore ha percepito per il 2018 e per il 2019 prestazioni economiche legate alla maternità (premio nascita, bonus bebè e maternità c/Comune). Stante
l'inidoneità di tali redditi ad assicurare l'autosufficienza del nucleo familiare, il ricorrente asseriva di aver provveduto personalmente ed abitualmente al mantenimento della nipote ed, in ragione di ciò, ritenendo sussistenti i presupposti di legge proponeva l'odierno giudizio.
Contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Si osserva che con sentenza C.Cost. n. 180/99 la Consulta ha incluso nel novero dei soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti anche se non formalmente affidati a questi ultimi dalle autorità competenti.
A seguito di questa pronuncia l' ha adottato la circ. n. 132/2007 con lo scopo CP_1 di fornire chiarimenti, nello specifico settore dei trattamenti di famiglia, in merito all'equiparazione a figli dei nipoti minori viventi a carico dell'ascendente introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 180/999.
Dalla lettura della circolare citata si evince che ai fini dell'erogazione e del riconoscimento dei trattamenti di famiglia, tra cui l'ANF, in favore degli ascendenti non è necessario né il requisito della convivenza con i nipoti minori, né quello dell'inclusione nel medesimo nucleo familiare, essendo stati sostituiti questi presupposti dall'elemento fattuale della “vivenza a carico”.
Tale requisito sussiste, come chiarito nella predetta circolare, in caso di mantenimento abituale dei minori da parte dell'ascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori di provvedere al mantenimento economico dei figli.
È necessario, quindi, non solo che i genitori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito di entità tale da assicurare il mantenimento dei figli ma anche che sussista la prova che l'ascendente abbia provveduto al mantenimento abituale dei nipoti.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che la madre della minore, , ha percepito per l'anno 2019 l'importo Persona_2 complessivo di € 3.633,10 e per l'anno 2018 la somma di € 800,00 a titolo di prestazioni a sostegno della maternità (cfr. cassetto previdenziale all. . CP_1
Tali redditi, per il loro ammontare non possono essere ritenuti tali da assicurare il mantenimento dei figli minori. Difatti, si ritiene che il mancato svolgimento di attività lavorativa e il mancato percepimento di redditi vada inteso non in senso assoluto ma nella prospettiva di assicurare ai minori ed ai componenti della famiglia un'esistenza libera e dignitosa, in quanto, in mancanza di tale
“autosufficienza economica”, si giustifica il ricorso al trattamento familiare.
Si ritiene irrilevante, per le ragioni appena esposte, l'inserimento di Persona_1 nel nucleo familiare dichiarato, a fini ISEE per l'anno 2018 e 2019, dalla madre della minore posto che dalla documentazione in atti risulta un ISEE (pari ad €
2.972,58 per l'anno 2018 e pari ad € 125,49 in sede di terza presentazione;
€
1.606,25 in sede di prima presentazione) come tale indicativo di una situazione economica di inadeguatezza ad assicurare il mantenimento della figlia minore (cfr. all. ISEE 2019).
Tanto chiarito in relazione alla situazione reddituale della madre della minore si osserva che, dall'istruttoria svolta, è emerso anche il requisito della vivenza di a carico del ricorrente (nonno). Persona_1
Difatti, dalla prova testimoniale espletata è emerso che, a prescindere dal nucleo familiare in cui è inserita la minore, questa è risultata di fatto a carico del nonno – odierno ricorrente, (cfr. dich. , fratello Parte_1 Persona_3 del ricorrente, “mio fratello e la moglie hanno dei figli ma si occupano anche in via esclusiva, provvedendo al sostentamento, della nipote che vive Persona_1 stabilmente con mio fratello;
tanto posso dire perché, abitando nel condominio, noi ci vediamo quotidianamente, passiamo molto tempo insieme, anche a pranzo e cena, pertanto, ho contezza diretta di quanto riferito”).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che nel caso di specie sussistano, per l'anno
2019 i presupposti della vivenza della minore a carico Persona_1 dell'ascendente nonché della mancata percezione da parte dei genitori di redditi idonei a garantire il mantenimento, quali condizioni richieste dalla giurisprudenza richiamata per l'erogazione all'ascendente del trattamento familiare.
Per quanto motivato il ricorso deve essere accolto con diritto del ricorrente a percepire l'ANF, limitatamente all'anno 2019, includendo nel nucleo familiare anche la minore nata l'[...], con conseguente condanna Persona_1 dell' al relativo pagamento da determinarsi nella misura di legge. CP_1
La domanda va, invece, rigettata in relazione all'anno 2020 e successivi in quanto non è stata prodotta in atti la domanda amministrativa in considerazione della circostanza che il beneficio ha durata annuale e la domanda va rinnovata annualmente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenendo conto, ai fini dello scaglione di riferimento che la domanda è stata accolta in misura inferiore rispetto al petitum
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire l'assegno per il nucleo familiare per gli anni 2018 e 2019 includendo nel nucleo familiare anche la nipote minorenne nata il [...] e, per l'effetto, condanna l' al pagamento Persona_1 CP_1 della relativa prestazione, da determinarsi nella misura di legge oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, con la decorrenza nei termini di cui all'art. 16 comma
6 legge 412/991 fino al soddisfo
2. Dichiara l'inammissibilità della domanda con riferimento agli anni 2020 e successivi per difetto di domanda amministrativa
2. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CAP se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con distrazione
Taranto 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli