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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2192/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2192/2022
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv AMORE CONCETTA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] rappresentato Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 3 e difeso dall'avv. IACONA ROSARINA C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal marito , con addebito allo stesso, l'assegnazione Controparte_1
alla ricorrente della casa coniugale.
si è costituito in giudizio e ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e la Controparte_1
corresponsione di un assegno di mantenimento di € 400 a carico della moglie.
Con ordinanza del 24.6.2022, il Giudice, con funzioni di Presidente, rigettava la domanda assegnazione della casa coniugale e di mantenimento
Nel corso del giudizio, non è stata svolta attività istruttoria e, all'udienza del 14.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
La ha dedotto che il marito, durante la convivenza matrimoniale, ha intrattenuto diverse Parte_1
relazioni extraconiugali e il ha ammesso tale circostanza, pur dichiarando di essere sempre CP_1
“tornato a casa”.
In proposito si deve riportare il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017).
Provata l'infedeltà, è onere del coniuge inadempiente provare la sussistenza all'epoca di un pagina 2 di 3 matrimonio già naufragato (c.d. matrimonio formale). Nel giudizio di separazione personale la distribuzione dell'onere della prova vuole che la parte che promuove domanda di addebito deve provare l'inadempimento dell'altra che, a sua volta, per evitare l'addebito, deve provare che l'infedeltà sia conseguenza della già intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza
Nella specie, il , non solo non ha neanche dedotto l'esistenza di una crisi matrimoniale che, in CP_1
qualche modo, avrebbe potuto giustificare la propria condotta, ma ha ammesso l'infedeltà, come se fosse un comportamento accettabile.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito va accolta, con conseguente rigetto della domanda di mantenimento, anche laddove ne ricorressero i presupposti reddituali.
Non sussistono i requisiti di legge per assegnare alla la casa coniugale: tenuto conto Parte_1 che detto istituto appare finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. ( “il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli”). E' invero certo in giurisprudenza che quella citata è norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole.
Nella specie, è pacifico che i figli della coppia siano tutti maggiorenni, economicamente autonomi e vivano con le rispettive famiglie.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, va condannato a rifondere a Controparte_1
controparte le spese del presente giudizio e, essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, la condanna va pronunciata in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e ,; ordina Parte_1 Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 1973, atto n. 1708, parte II serie A ) condanna CP_1
a rifondere all'Erario le spese del presente giudizio che liquida in € 3000, oltre il rimborso
[...]
forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2192/2022
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv AMORE CONCETTA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] rappresentato Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 3 e difeso dall'avv. IACONA ROSARINA C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal marito , con addebito allo stesso, l'assegnazione Controparte_1
alla ricorrente della casa coniugale.
si è costituito in giudizio e ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e la Controparte_1
corresponsione di un assegno di mantenimento di € 400 a carico della moglie.
Con ordinanza del 24.6.2022, il Giudice, con funzioni di Presidente, rigettava la domanda assegnazione della casa coniugale e di mantenimento
Nel corso del giudizio, non è stata svolta attività istruttoria e, all'udienza del 14.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
La ha dedotto che il marito, durante la convivenza matrimoniale, ha intrattenuto diverse Parte_1
relazioni extraconiugali e il ha ammesso tale circostanza, pur dichiarando di essere sempre CP_1
“tornato a casa”.
In proposito si deve riportare il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017).
Provata l'infedeltà, è onere del coniuge inadempiente provare la sussistenza all'epoca di un pagina 2 di 3 matrimonio già naufragato (c.d. matrimonio formale). Nel giudizio di separazione personale la distribuzione dell'onere della prova vuole che la parte che promuove domanda di addebito deve provare l'inadempimento dell'altra che, a sua volta, per evitare l'addebito, deve provare che l'infedeltà sia conseguenza della già intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza
Nella specie, il , non solo non ha neanche dedotto l'esistenza di una crisi matrimoniale che, in CP_1
qualche modo, avrebbe potuto giustificare la propria condotta, ma ha ammesso l'infedeltà, come se fosse un comportamento accettabile.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito va accolta, con conseguente rigetto della domanda di mantenimento, anche laddove ne ricorressero i presupposti reddituali.
Non sussistono i requisiti di legge per assegnare alla la casa coniugale: tenuto conto Parte_1 che detto istituto appare finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. ( “il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli”). E' invero certo in giurisprudenza che quella citata è norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole.
Nella specie, è pacifico che i figli della coppia siano tutti maggiorenni, economicamente autonomi e vivano con le rispettive famiglie.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, va condannato a rifondere a Controparte_1
controparte le spese del presente giudizio e, essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, la condanna va pronunciata in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e ,; ordina Parte_1 Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 1973, atto n. 1708, parte II serie A ) condanna CP_1
a rifondere all'Erario le spese del presente giudizio che liquida in € 3000, oltre il rimborso
[...]
forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
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