Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2527 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.24 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta Scaglione;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Giuseppina Incutti;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 690/2023 del 19.4.2023 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, alla quale ha aderito il resistente, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 5.8.89 in
Per_ Per_ IT (CS), dal quale sono nati i figli (16.5.90) e (18.2.93).
Il thema decidendum è, pertanto, a questo punto circoscritto alle questioni accessorie.
pagina 1 di 4
La domanda di assegno divorzile formulata da deve essere rigettata. Parte_1
Al riguardo, va innanzitutto precisato che la valutazione da operare al riguardo è autonoma rispetto a quella compiuta all'epoca della separazione giudiziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno ex art. 156 c.c., attesa la radicale differenza dei presupposti in presenza dei quali sorge il diritto all'assegno divorzile.
Infatti, l'assegno di separazione postula la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tale parametro non rileva, invece, in sede di fissazione dell'assegno divorzile (cfr. Cass. 14354/24).
Inoltre, l'art. 5 L. 898/70, nell'individuare le condizioni necessarie per l'attribuzione dell'assegno divorzile, non si limita a presupporre che l'istante non possieda mezzi personali adeguati, ma esige, altresì, che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Alla stregua dei criteri enunciati da Cass., Sez. Un., 18287/18, l'assegno divorzile, il quale postula innanzitutto l'esistenza di una situazione di disparità economica tra i coniugi, ha una funzione composita, sia assistenziale che perequativa-compensativa, con la conseguenza che il parametro della inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
Ciò premesso, la domanda deve essere rigettata, non avendo l'istante fornito la prova, della quale era onerata (cfr., tra le altre, Cass. 21885/22), dell'esistenza dei presupposti legittimanti l'attribuzione dell'assegno in oggetto.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che l'attuale sua condizione economica e patrimoniale costituisce conseguenza della dedizione alla famiglia, che ha reso impossibile, anche a causa del trasferimento a Bari nei primi anni di vita coniugale, la prosecuzione degli studi universitari in medicina intrapresi prima del matrimonio (cfr. memoria integrativa).
pagina 2 di 4 Premesso che la ricorrente, limitatasi a definire “brillanti” gli studi universitari interrotti, non ha indicato lo specifico grado di avanzamento degli stessi all'epoca del matrimonio, onde consentire di valutare la serietà del percorso intrapreso, deve rilevarsi che l'assunto non ha trovato riscontro in sede istruttoria.
Infatti, mentre , teste addotta dalla ricorrente ha sul punto reso una Testimone_1
deposizione de relato ex parte e dunque priva di efficacia probatoria, il resistente ha dimostrato che la già durante il fidanzamento, aveva manifestato disinteresse Parte_1
alla prosecuzione degli studi universitari, ritenendo sufficiente il diploma del quale era in possesso (cfr. deposizione resa da ) e che nel corso della vita coniugale si Testimone_2
professava non interessata ad inserirsi nel mondo del lavoro, nonostante le esortazioni in tal senso provenienti dal coniuge (testi e ). Testimone_2 Testimone_3
Precisato che, ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno divorzile, assumono rilevanza anche le potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva (cfr. Cass. 3661/20), deve poi rilevarsi che la ricorrente, la quale, in costanza di matrimonio, e precisamente nell'anno
2000, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale, non ha provato di essersi seriamente impegnata per lo sfruttamento di tale titolo.
La produzione documentale in atti dimostra infatti la presentazione di un'unica domanda di supplenza nell'anno 2001 e di una domanda di “aggiornamento grad. docente AS
2009/2011” (la effettiva presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie del personale ATA e di quella datata 12.4.07 non è invece riscontrata).
Non è dato pertanto ritenere che l'allegato stato di inoccupazione e la conseguente indisponibilità di mezzi adeguati siano imputabili a ragioni oggettive.
Come sopra anticipato, la domanda di assegno divorzile deve essere dunque rigettata.
Ne consegue anche il rigetto della domanda avente ad oggetto quota del trattamento di fine rapporto spettante al , atteso che il relativo diritto ha come presupposto la Tes_2
titolarità di assegno divorzile (art. 12-bis L. 898/70).
Infine, in difetto di figli aventi diritto al mantenimento, non deve provvedersi all'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della famiglia della ricorrente e rispetto alla quale alcuna rivendicazione ha peraltro avanzato il resistente. Detto istituto è infatti finalizzato all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
pagina 3 di 4 Tenuto conto della condivisione della domanda principale e della natura delle questioni accessorie controverse si reputa conforme a giustizia compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettando ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di assegno divorzile e di accertamento del diritto a percepire quota del trattamento di fine rapporto spettante al resistente;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
pagina 4 di 4