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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6769 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3798/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Mecenate n.103, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Ruggiero dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Massimo Tucci, con studio in Milano, Via
Caravaggio n.17.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Novate Controparte_1 C.F._2
Milanese, alla via Rodolfo Morandi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Angela Grazia Maria
Minerva dalla quale è rappresentato e difeso.
CONVENUTO
OGGETTO: conto corrente cointestato – restituzione somme
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
Voglia il Tribunale, con il favore delle spese:
A) Previo accertamento della illegittimità dei movimenti bancari eseguiti a proprio favore descritti in narrativa al paragrafo 9, per complessivi euro 242.000,00, condannare CP_1
pagina 1 di 15 , domiciliato in Milano, Corso di Porta Romana 74 al CP_1 C.F._2
pagamento della somma di euro 242.000,00 in favore di Parte_1
B) Subordinatamente previo accertamento della illegittimità dei movimenti bancari eseguiti a proprio favore descritti in narrativa al paragrafo 9, per complessivi euro 242.000,00, condannare , domiciliato in Milano, Corso di Porta Controparte_1 C.F._2
Romana 74, al risarcimento dei danni subiti da nella misura di euro Parte_1
242.000,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa o che risulterà di giustizia (salvo gravame); C) condannare il convenuto a corrispondere all'attore, sulle somme di cui alle precedenti due domande, gli interessi moratori dalla data dei bonifici
(maggio 2020) alla data di introduzione del presente giudizio e, successivamente a quest'ultima data, gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
Parte convenuta precisa come segue: Voglia il Tribunale Adito, contrariis rejectis, così giudicare;
IN VIA PREGIUDIZIALE Accertata e dichiarata l'errata iscrizione a ruolo della presente causa nel registro contenzioso “contratti bancari”, mandare il procedimento al Presidente del
Tribunale affinchè la riassegni alla sezione di competenza in ossequio al principio del giudice naturale precostituito per legge.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE Accertata e dichiarata che la reale provenienza delle somme confluite nei fondi UT è imputabile a redditi da lavoro svolto dal solo Controparte_1
dichiarare legittimi i movimenti bancari eseguiti per complessivi euro 242.000 e conseguentemente, rigettare la domanda attorea;
condannare la signora Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori argomentazioni, accertato e dichiarato che i conti correnti 2389 e 8348 venivano alimentati esclusivamente da proventi pagina 2 di 15 dell'attività di dichiarare che le somme di cui ha disposto Controparte_1 [...]
per la complessiva somma di euro 242.000,00 erano di esclusiva proprietà del CP_1
e, per l'effetto, rigettare ogni richiesta di restituzione da parte di CP_1 Parte_1 così come argomentata ai punto b) e c) dell'atto di citazione. Condannare la
[...]
signora ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere prova per testi con i seguenti signori: A) dott. Tes_1 domiciliato per la carica presso UT Capital Management SGR SpA, affinchè sia
[...]
sentito sui seguenti capitoli di prova preceduti da “vero che”:
1. “vero che sin dal 2004 lei intratteneva rapporti di consulenza finanziaria per conto di
UT con ?” Controparte_1
2. “vero che nel 2004, su richiesta di , lei creò un contratto cointestato con la Controparte_1
moglie ” Parte_1
3.“vero che nel 2015 le aveva espresso la necessità di trasferire i fondi Controparte_1
presenti in UT su un contratto intestato unicamente alla moglie Parte_1 perché voleva proteggerli da eventuali aggressioni dei creditori della società di cui era diventato Amministratore Delegato?”
4.“vero che in quell'occasione lei aveva spiegato a che il trasferimento dei Controparte_1 fondi verso un contratto intestato unicamente a poteva avvenire (i) o da Parte_1
un conto corrente bancario avente come intestataria/cointestataria, Parte_1
oppure (ii) da un dossier UT avente come cointestataria?” Parte_1
5. “vero che a seguito di quanto da lei spiegato a e di cui alla domanda 4 Controparte_1
precedente, ha disposto il trasferimento delle somme presenti nei dossier a Controparte_1 lui intestati verso un dossier cointestato con la moglie ” Parte_1
6. “vero che a seguito di quanto da lei spiegato a e di cui alla domanda 4 Controparte_1
precedente, i fondi presenti nel dossier cointestato con la moglie sono Parte_1
pagina 3 di 15 stati trasferiti verso un dossier avente come unico intestatario e Parte_1 [...]
come procuratore?” CP_1
7. “vero che in data 7 febbraio 2020, come da e-mail che si rammostra, veniva richiesta un'operazione finanziaria da e che lei avrebbe richiesto una conferma Controparte_1
telefonica da parte di per eseguirla?” Parte_1
8.“vero che, con riferimento al punto 7 precedente, lei ha ricevuto una conferma telefonica da
” Parte_1
9.“vero che, con riferimento al punto 7 precedente, ha autorizzato Parte_1
l'operazione utilizzando il servizio di firma elettronica avanzata fornito da T?
B) Dott. e Dott. entrambi domiciliati presso lo studio Testimone_2 Testimone_3
affinchè siano sentiti sui seguenti capitoli di prova preceduti da “vero Parte_2 che”:
1. “vero che in data 19 febbraio 2024 riceveva incarico dal dott. di Controparte_1
ricostruire l'origine delle somme rimborsate da UT verso conto corrente bancario intestato a e attraverso l'analisi dei movimenti bancari Controparte_1 Parte_1
e finanziari?”
2. “vero che vi è stata fornita la seguente documentazione:
- estratto del conto corrente n. 1000/2389 presso IntesaSanPaolo Spa, cointestato tra
[...]
e per il periodo dal 26/02/2007 (data di apertura) al CP_1 Parte_1
27/07/2016 (data di estinzione con trasferimento del saldo sul c/c n. 1000/8348 presso Intesa
Sanpaolo Spa, cointestato tra e;
Controparte_1 Parte_1
estratto del conto corrente n. 1000/8348 presso IntesaSanPaolo Spa, cointestato tra
[...]
e per il periodo dal 14/07/2016 (data di apertura con CP_1 Parte_1
accredito del saldo di estinzione del c/c n. 1000/2389) al 31/12/2020;
riepilogo situazione cliente (estratto conto “storico”) delle posizioni intrattenute presso
AZIMUT SGR per il periodo compreso dal 04/01/2000 al 18/12/2020 –- relativamente ai pagina 4 di 15 seguenti dossier:
i. dossier n. D000129590 intestato a;
Controparte_1
ii. ii. dossier n. D000168572 intestato a;
Controparte_1
iii. iii. dossier n. D000223558 cointestato tra e Controparte_1 Parte_1
[...]
n. 4 disposizioni di passaggio tra prodotti (switch) richieste da ad Parte_1
AZIMUT SGR –ed in particolare:
iv. disposizione del 31/08/2015 eseguita in data 02/09/2015;
v. disposizione del 07/09/2015 eseguita in data 10/09/2015;
vi. disposizione del 14/09/2015 eseguita in data 17/09/2015;
vii. disposizione del 08/10/2015 eseguita in data 12/10/2015;
atto di citazione di nei confronti di – estratto del conto Parte_1 Controparte_1
corrente n. 57153967 presso BancoPosta – , cointestato tra Controparte_2 Controparte_1
e per il periodo dal 01/04/2014 al 30/09/2020. Parte_1
3. “vero che dalla disamina dei predetti documenti concludeva come da relazione a propria firma datata 28 marzo 2024 che si rammostra e che conferma in ogni suo punto?
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della Controparte_1
somma di Euro 242.000,00, oltre agli interessi moratori dalla data dei bonifici (maggio 2020) alla domanda giudiziale e successivamente a quest'ultima data, gli interessi nella misura stabilita dall'art.1284 quarto comma c.c., previo accertamento dell'illegittimità dei movimenti bancari eseguiti dal convenuto a proprio favore ed in via subordinata ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice quantificati nel medesimo importo di €
242.000,00, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda proposta parte attrice esponeva: pagina 5 di 15 ➢ che dal 2014 quando i rapporti tra i coniugi, che avevano contratto matrimonio in data 28.1.2001, non erano più idilliaci il Sig. iniziava ad adoperarsi per CP_1
modificare la situazione patrimoniale, eseguendo dei disinvestimenti di fondi
UT intestati alla Sig.ra e facendo confluire tali somme sul conto Parte_1
corrente 8348 cointestato ad entrambi i coniugi presso banca Intesa nello specifico in data 18/10/2016 - € 30.000,00; in data 17/08/2018 - € 40.000,00 ed in data
23/04/2020 - €172.000,00 il tutto per complessivi € 242.000,00;
➢ “contestualmente” al primo dei disinvestimenti, eseguiva tre Controparte_1
operazioni nel proprio interesse e con intestazione a sé stesso per complessivi Euro
33.131,00 e precisamente: in data 26.10.2016 acquisto titoli per l'ammontare di €
12.442,50, in data 4.8.2016 acquisto titoli per l'ammontare di € 12.873,00 ed in data
28.10.2016 acquisto titoli per l'ammontare di € 7.815,50;
➢ All'epoca riponeva massima fiducia nel marito che era in possesso delle credenziali della moglie per operare sul fondo UT e non opponeva alcuna resistenza ad effettuare con le proprie credenziali qualunque operazione suggerita e rappresentata come necessaria dal marito per cui il convenuto eseguiva le operazioni tramite le credenziali della moglie o approfittando della fiducia incaricava la moglie di eseguire le varie operazioni;
➢ I numeri di telefono e le mail per il controllo delle operazioni erano in possesso del convenuto che riceveva conferma dell'esecuzione ovvero autorizzava da un proprio device l'esecuzione di operazioni eseguite con login e password della moglie;
➢ La provvista proveniente dal disinvestimento dei Fondi UT e versata da sul suo conto corrente comune cointestato n. 8348 era di proprietà Parte_1
dell'attrice e avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione per Controparte_1 effettuare qualsiasi movimento che si riverberasse sulla provvista dell'attrice;
➢ spostava arbitrariamente dal conto cointestato le somme o su un Controparte_1
proprio conto corrente personale intestato a sé stesso (€ 78.0000) o utilizzando tali importi per l'acquisto di fondi o titoli con intestazione a sé stesso per l'importo di €
140.000,00, così sottraendo all'attrice il complessivo importo di Euro 218.000,00 in data 5 maggio 2020;
pagina 6 di 15 ➢ Che il marito aveva iniziato a trasferire o a far trasferire ingenuamente direttamente dalla moglie somme dal fondo UT al conto corrente cointestato del quale era l'unico ad essere dotato di credenziali per operare on line;
➢ Che tutti gli importi che erano stati smobilizzati erano stati trasferiti dal conto corrente cointestato al conto corrente personale di o era stato Controparte_1
utilizzato per l'acquisto di titoli o investito in fondi appoggiati sul conto corrente personale del convenuto;
➢ Gli importi di provenienza dal fondo UT, per l'ammontare di € 242.000,00 erano di pertinenza dell'attrice ed erano rimasti di proprietà dell'attrice anche dopo essere confluiti sul conto corrente cointestato.
In diritto parte attrice citava l'art. 1298 c.c. che regola i rapporti interni tra i debitori o creditori in solido precisando che la presunzione di contitolarità in parti uguali del saldo era stata superata essendo stata fornita la prova della provenienza delle somme dal Fondo
UT intestato alla sola Contestava al convenuto di avere disposto Parte_1
della somma di € 242.000.00 di pertinenza della moglie mediante il disinvestimento della somma dal Fondo UT intestato alla moglie confluita prima sul conto corrente cointestato e poi accreditata direttamente sul conto corrente personale intestato al senza il CP_1
consenso del coniuge con conseguente obbligo restitutorio in capo al convenuto.
Il convenuto Sig. si costituiva tempestivamente nel presente Controparte_1 giudizio, contestando, in via preliminare, l'errata iscrizione a ruolo della presente causa nel registro contezioso “contratti bancari” sebbene la controversia dovesse essere inquadrata nell'ambito della “responsabilità extracontrattuale” e nel merito contestava le deduzioni avversarie prive di fondamento e chiedeva di accertare che la reale provenienza delle somme conferite nei fondi UT fosse imputabile a redditi da lavoro del e di dichiarare CP_1 legittimi i movimenti bancari eseguiti per complessivi Euro 242.000,00 e conseguentemente rigettare la domanda attorea e condannare l'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c., con vittoria di spese.
Il convenuto precisava che lui e sua moglie erano stati contitolari del Parte_1
conto corrente n. 1000/2389 presso Intesa Sanpaolo Spa fino al 27.07.2016, giorno di chiusura dello stesso con trasferimento del saldo sul conto corrente n 1000/8348 presso lo stesso pagina 7 di 15 Istituto di credito, parimenti cointestato. Su tali conti (n. 2389 e n. 8348) confluivano le retribuzioni percepite da in virtù del rapporto di lavoro con la Telecom Spa Controparte_1
nonché con le società e , e risultava che, nel periodo dal marzo 2007 ad CP_3 CP_4 ottobre 2015, data in cui era avvenuto il trasferimento delle somme oggetto del presente giudizio dal contratto UT cointestato fra le parti in causa al contratto UT intestato alla sola parte attrice, erano stati accreditati complessivamente Euro 1.928.777, 00 di cui euro
1.306.65300, derivanti da redditi di lavoro del convenuto presso Telecom Spa e CP_5
nonché , euro 566.689,00 relativi ad altri redditi del convenuto, euro 11.045,00 a CP_4 titolo di giroconti da conti correnti della parte attrice, ed euro 44.390,00 a titolo di entrate residuali;
da qui scaturiva la costituzione dei tre dossier UT così suddivisi: euro 205.000
(D000129590) di parte convenuta, euro 5.165,00 ( D000168572) di parte convenuta, euro
80.000,00 (D000223558) cointestato Pertanto, risulta accertato che i Persona_1
titoli del dossier UT di esclusiva titolarità di parte attrice per complessivi euro 243.948 provengono in via esclusiva dal dossier cointestato (D000223558) che è Persona_1
stato così incrementato: euro 202.448 prevenienti dal dossier (D000168572) intestato al sig.
, euro 80.000 dal c/c 1000/2389 Intesa San Paolo cointestato ma alimentato Controparte_1 da proventi del solo . In conclusione, le somme confluite sul conto corrente Controparte_1
n. 1000/8348 per complessivi euro 242.000,00, presso Intesa San Paolo che, risultavano provenire dal disinvestimento dei titoli del dossier UT, traevano origine dai proventi di
. Controparte_1
In diritto parte convenuta affermava di avere legittimamente disposto di somme derivanti da proventi del proprio lavoro con l'avallo della moglie che era ben a conoscenza che detti proventi appartenevano esclusivamente al marito, inoltre ogni disposizione era stata effettuata con consapevolezza da parte dell'attrice. Peraltro, le disposizioni bancarie relative alle procedure di rimborso prevedevano che l'operazione dovesse essere disposta direttamente dall'intestatario che doveva firmare l'ordine mediante una procedura di autenticazione a distanza da effettuarsi tramite il dispositivo cellulare dell'intestatario e con l'ausilio dei metodi di accesso biometrici in uso esclusivo al soggetto interessato. Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della reale provenienza delle somme confluiti sui fondi UT da imputare a redditi da lavoro del con CP_1
pagina 8 di 15 conseguente accertamento della legittimità dei movimenti bancari eseguiti per complessivi €
242.000,00.
La causa istruita documentalmente veniva trattenuta per la decisione ed in questa sede devono essere ritenute superflue ai fini della decisione le prove orali dedotte da parte convenuta in corso di causa e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa in data 12.11.2024.
Parte attrice ha agito allegando il proprio diritto alla restituzione delle somme - € 242.000,00- confluite, per effetto del disinvestimento dei fondi UT a lei intestati, sul conto corrente cointestato con il coniuge ed utilizzate dal convenuto, senza il consenso della moglie, mediante accredito diretto sul proprio conto corrente personale ed in parte mediante acquisto di fondi intestati esclusivamente a sé stesso.
In particolare, parte attrice ha affermato di essere titolare dei seguenti fondi AZIMUT presso
AZIMUT SGR: AZ FUND 1 – AZ ALTERNATIVE – MULTISTRATEGY FOF (ACC) NL AZ
FUND 1 – AZ BOND – GLOBAL MACRO BOND (ACC) NL AZ FUND 1 – AZ EQUITY
ESCALATOR B (ACC) • AZ FUND 1 – STRATEGIC TREND NL, intestati esclusivamente a sé.
Parte convenuta non ha specificamente contestato che i fondi elencati dall'attrice fossero a lei intestati, ma si è limitata ad affermare che tali fondi erano stati intestati alla moglie al solo scopo di sottrarli all'aggressione dei creditori della società di cui era Amministratore
Delegato e che le somme investite nei Fondi UT provenivano tutte da redditi di lavoro svolto dal e che inizialmente erano detenuti su un dossier cointestato D000223558 CP_1
e poi trasferiti su un contratto intestato alla sola per l'ammontare di € 243.948,00. Parte_1
Inoltre, il affermava che l'importo di € 242.000,00 di cui chiedeva la CP_1 Parte_1
restituzione proveniva dal disinvestimento di titoli detenuti sul dossier intestato alla sola ed era confluito sul conto corrente cointestato alimentato unicamente dai redditi Parte_1
del . Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea previo accertamento CP_1
della reale provenienza delle somme confluite nei Fondi UT imputabili unicamente a redditi da lavoro del convenuto.
La difesa del convenuto di non contestazione della titolarità dei Fondi UT elencati pagina 9 di 15 dall'attrice nell'atto di citazione consente di ritenere dimostrata l'intestazione di tali fondi in capo alla che, infatti, negli estratti del conto corrente 8348 risulta “beneficiaria” dei Parte_1
bonifici disposti da AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA ed aventi ad oggetto le somme disinvestite e nei moduli di richiesta di rimborso (doc da 10 a 12 del fascicolo attoreo)
è indicata come intestataria dei Fondi.
La prospettazione difensiva del convenuto relativa al trasferimento dei fondi da un Dossier cointestato ad un Dossier intestato unicamente alla risulta smentita dalla Parte_1
documentazione prodotta dal convenuto stesso. In particolare nella perizia di parte i professionisti affermano che “in data 3 settembre 2015 è stato effettuato uno switch out dal suddetto dossier AZIMUT n. D000129590 intestato a per complessivi Euro 157.343,48 a Controparte_1 favore del dossier AZIMUT n. D000223558 cointestato fra e - Controparte_1 Parte_1 in data 1°ottobre 2015 è stato effettuato un ulteriore switch out dal suddetto dossier AZIMUT n.
D000129590 intestato a per Euro 46.718,56 a favore del dossier AZIMUT n. Controparte_1
D000223558 cointestato fra e “ e da tale affermazione Controparte_1 Parte_1
emerge, quindi, che il trasferimento dei fondi sia avvenuto da un dossier intestato unicamente al ad un dossier cointestato ai coniugi e non ad un dossier intestato CP_1
esclusivamente all'attrice. Tale circostanza, peraltro, risulta confermata anche dai prospetti degli investimenti “UT” allegati alla perizia di parte e dalle richieste di “Disposizione di passaggio di prodotti” ( cosiddetto Switch, vedi doc. n. 1 fascicolo convenuto).
L'esame di tale documentazione evidenzia come il Dossier AZIMUT n. D000129590 intestato a ed il dossier AZIMUT n. D000223558 cointestato fra e Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 sono formati da Fondi diversi da quelli elencati nell'atto di citazione dall'attrice e
[...]
di cui la stessa risulta intestataria. Inoltre l'esame degli estratti del conto corrente cointestato non evidenzia l'acquisto dei Fondi di cui l'attrice si afferma titolare mediante addebito di somme a carico del conto cointestato alimentato dai redditi da lavoro del . Né il CP_1
convenuto ha prodotto documentazione relativa ai propri conti correnti personali a dimostrazione dell'acquisto dei fondi intestati alla moglie con provvista a lui riconducibile.
Ma qualora tale dimostrazione fosse stata resa in giudizio, peraltro di circostanze in fatto non allegate, come evidenziato da parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n.
1 c.p.c. ( in cui si afferma che: “La titolarità della provvista di denaro usata per l'acquisto non supera
pagina 10 di 15 l'intestazione e non consente di rivendicare la proprietà di un bene mobile quali sono i fondi UT.
Diversamente sarebbe stata necessaria la domanda di simulazione assoluta ex art. 1414 co. I c.c. dell'intestazione dei fondi, non proposta nel presente giudizio e ormai non più proponibile… i fondi
UT costituiscono un conguaglio per la differenza di valore tra gli immobili di Roma e Bracciano, come dedotto nella comparsa di costituzione depositata avanti il Tribunale di Civitavecchia Parte_1
e non contestato da ”) parte convenuta, per contrastare la pretesa restitutoria Controparte_1
avanzata adducendo l'intestazione fittizia dei Fondi UT alla moglie, avrebbe dovuto eccepire la simulazione di tale acquisto e formulare espressamente tale domanda che, invece, non è stata proposta.
L'esame della documentazione versata in atti ed in particolare degli estratti del conto corrente cointestato fra i coniugi evidenzia come vi sia una contestualità temporale tra l'operazione di rimborso dei Fondi intestati in via esclusiva alla l'utilizzo di tali importi da parte Parte_1 del per l'acquisto di Fondi di cui lo stesso risulta essere unico intestatario. E'sia il CP_1
caso della somma di € 40,000 accreditata sul c.c. cointestato in data 23.8.2018 mediante bonifico proveniente da “AZCM SGR SPA - AZ FUND RIMB.COD. DISP.: 011808230O0FMX
CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. RIMBORSO AZ FUND BENEF.:
” che ha ad oggetto un fondo di titolarità dell'attrice rimborsato Parte_1 mediante accredito sul c.c. cointestato e utilizzato in data 24.8.2018 dal mediante CP_1
bonifico disposto a favore di per l'acquisto di Fondi UT Controparte_6
intestati esclusivamente al convenuto per l'importo di € 40.000,00 che risulta avvenuto in data
29.8.2018 ( doc.2 fascicolo convenuto pag. 34 di 46). Quanto all'importo di € 172.000,00, dalla documentazione emerge che tale somma è il controvalore di fondi di titolarità dell'attrice disinvestiti in data 23.4.2020 dall'attrice stessa (doc. 12 fascicolo attoreo e pag. 19 di 40 dell'estratto del conto corrente cointestato) ed accreditati sul conto corrente cointestato in pari data ed in data 5.5.2020 il convenuto ha utilizzato l'importo di € 78.000,00 per accreditarlo su conto personale con giroconto ed € 100.000,00 per acquistare in data 8.5.2020 altri Fondi
UT intestati unicamente a sé stesso (pag. 34 di 46 del doc. n. 1 fascicolo convenuto).
L'unico importo di cui non risulta dimostrata l'appropriazione da parte del convenuto mediante investimenti intestati esclusivamente a sé stesso o mediante giroconto su conti corrente personali del convenuto è l'importo di € 30.000,00 che l'attrice afferma essere stato pagina 11 di 15 accreditato sul conto corrente cointestato in data 18.10.2016 – e di tale circostanza vi è la prova del bonifico e dell'accredito sul conto corrente cointestato- ma manca la dimostrazione delle successive operazioni di appropriazione che l'attrice afferma essere avvenute in data
26.10.2016 per l'acquisto di titoli per € 12.442,50 ed in data 4.8.2016 per l'acquisto di titoli per l'ammontare di € 12.873,00 ed in data 28.10.2016 per l'acquisto di titoli per l'ammontare di €
7.815,50.
Tale somma quindi deve essere espunta dall'importo complessivo oggetto di domanda restitutoria che deve essere accolta per l'ammontare di € 212.000,00.
La contitolarità formale del conto corrente sul quale sono confluiti gli accrediti relativi al disinvestimento dei fondi intestati all'attrice non implica una comunione sostanziale del danaro, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1643 del 2025 con riferimento ad un conto corrente cointestato tra coniugi.
E' ben vero, come afferma e dimostra il convenuto, che il conto corrente n. n. 1000/8348 cointestato ad entrambi i coniugi sia stato alimentato quasi esclusivamente dagli accrediti delle retribuzioni del convenuto disposte dal suo datore di lavoro, ma l'esame degli estratti del conto corrente cointestato evidenzia come su tale conto siano confluite anche le somme derivanti dal disinvestimento dei fondi intestati esclusivamente all'attrice.
La giudicante, al riguardo, richiama la giurisprudenza di legittimità, citata anche dal convenuto, che in materia di conto corrente cointestato ha affermato che: " Ai sensi dell'art.
1854 c.c. l'intestazione a più persone di un conto corrente bancario ha l'effetto di porre ciascuno di essi nei confronti della banca nella posizione di creditore o debitore in solido del saldo del conto corrente, pertanto, ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l'intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell'intero (solidarietà attiva). Però, l'art. 1854 c.c. disciplina solo i rapporti tra i correntisti e la banca;
laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall'art. 1298 secondo comma c.c., in base al quale “le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente”. Ciò significa non solo che, in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il limite della sua quota delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un pagina 12 di 15 rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l'altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. 9-7-1989 n. 3241; Cass. 22-10-1994, n. 8718;
Cass. 19-2-2009 n. 4066).
Il cointestatario di un conto corrente bancario, pertanto, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. Inoltre, tale limitazione vale non solo per il saldo finale del conto, ma vale durante l'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto" (Cass. civ. sez. II del 2 dicembre 2013 n. 26991).
Se questa è l'interpretazione del dato normativo occorre stabilire "se" e "come" sia possibile
(anche in presenza di un conto corrente cointestato) riuscire a dimostrare che le somme di denaro non appartengano a tutti i contitolari.
Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “ la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. 18777/2015). Ad esempio, è possibile provare che le somme depositate sul conto cointestato sono il prezzo della vendita di beni personali o che sono la retribuzione del proprio lavoro.
Volendo approfondire il punto relativo alla prova necessaria per affermare l'esclusiva titolarità delle somme presenti sul conto corrente cointestato occorre provare che le somme siano state immesse sul conto corrente cointestato solo da uno dei contitolari, inoltre deve essere fornita la prova che le stesse sono di esclusiva titolarità di chi le ha versate.
Facendo applicazione di tali principi giurisprudenziali al caso in esame occorre ritenere che parte attrice ha dimostrato di avere disposto il disinvestimento dei fondi a lei intestati il cui controvalore in danaro è confluito sul conto corrente cointestato ai coniugi e che il convenuto pagina 13 di 15 ha utilizzato l'intera provvista confluita sul conto cointestato, in parte per acquistare fondi intestati unicamente a sé stesso ed in parte facendola confluire sul proprio conto corrente personale mediante un giroconto.
In definitiva, quando uno dei cointestatari dimostri di essere l'unico autore dei versamenti, la contitolarità formale non implica una comunione sostanziale del denaro.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, la domanda attorea deve essere accolta nei limiti indicati in motivazione e, quindi, il convenuto deve essere condannato a restituire all'attrice l'importo di € 212.000,00 oltre agli interessi legali maturati ai sensi dell'art. 1284 I comma c.c. dal 5.5.2020 fino al 19.1.2024 data di notifica dell'atto di citazione e ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c., come richiesto dall'attrice, dal 19.1.2024 al saldo effettivo.
L'accoglimento della domanda attorea, sebbene in misura sensibilmente inferiore impone il rigetto della domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni per lite temeraria.
Quanto infine alle spese processuali, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente alla nota spese depositata nell'interesse di parte attrice che ha chiesto la liquidazione del compenso entro i valori medi, che, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta ai sensi del D.M. 147/22 appaiono congrui considerata peraltro l'elevata litigiosità dei coniugi in fase di separazione che hanno introdotto plurimi giudizi. Peraltro, la giurisprudenza che si è formata anche in seguito all'emanazione del DM 55/2014 è univoca nell'affermare che quando la parte presenta la nota spese, ex art. 75 disp. att. c.p.c., il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n.6345;
Cassazione civile sez. III, 26/06/2019, n.17057).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento delle domande attoree, condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 212.000,00 oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284 I comma
[...]
c.c. dal 5.5.2020 al 19.1.2024 e agli interessi legali di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dal
19.1.2024 al saldo effettivo;
pagina 14 di 15 2) Rigetta la domanda di condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida nella misura di € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso spese
[...]
forfettarie 15%, iva e cpa come per legge.
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3798/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Mecenate n.103, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Ruggiero dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Massimo Tucci, con studio in Milano, Via
Caravaggio n.17.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Novate Controparte_1 C.F._2
Milanese, alla via Rodolfo Morandi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Angela Grazia Maria
Minerva dalla quale è rappresentato e difeso.
CONVENUTO
OGGETTO: conto corrente cointestato – restituzione somme
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
Voglia il Tribunale, con il favore delle spese:
A) Previo accertamento della illegittimità dei movimenti bancari eseguiti a proprio favore descritti in narrativa al paragrafo 9, per complessivi euro 242.000,00, condannare CP_1
pagina 1 di 15 , domiciliato in Milano, Corso di Porta Romana 74 al CP_1 C.F._2
pagamento della somma di euro 242.000,00 in favore di Parte_1
B) Subordinatamente previo accertamento della illegittimità dei movimenti bancari eseguiti a proprio favore descritti in narrativa al paragrafo 9, per complessivi euro 242.000,00, condannare , domiciliato in Milano, Corso di Porta Controparte_1 C.F._2
Romana 74, al risarcimento dei danni subiti da nella misura di euro Parte_1
242.000,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa o che risulterà di giustizia (salvo gravame); C) condannare il convenuto a corrispondere all'attore, sulle somme di cui alle precedenti due domande, gli interessi moratori dalla data dei bonifici
(maggio 2020) alla data di introduzione del presente giudizio e, successivamente a quest'ultima data, gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
Parte convenuta precisa come segue: Voglia il Tribunale Adito, contrariis rejectis, così giudicare;
IN VIA PREGIUDIZIALE Accertata e dichiarata l'errata iscrizione a ruolo della presente causa nel registro contenzioso “contratti bancari”, mandare il procedimento al Presidente del
Tribunale affinchè la riassegni alla sezione di competenza in ossequio al principio del giudice naturale precostituito per legge.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE Accertata e dichiarata che la reale provenienza delle somme confluite nei fondi UT è imputabile a redditi da lavoro svolto dal solo Controparte_1
dichiarare legittimi i movimenti bancari eseguiti per complessivi euro 242.000 e conseguentemente, rigettare la domanda attorea;
condannare la signora Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori argomentazioni, accertato e dichiarato che i conti correnti 2389 e 8348 venivano alimentati esclusivamente da proventi pagina 2 di 15 dell'attività di dichiarare che le somme di cui ha disposto Controparte_1 [...]
per la complessiva somma di euro 242.000,00 erano di esclusiva proprietà del CP_1
e, per l'effetto, rigettare ogni richiesta di restituzione da parte di CP_1 Parte_1 così come argomentata ai punto b) e c) dell'atto di citazione. Condannare la
[...]
signora ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere prova per testi con i seguenti signori: A) dott. Tes_1 domiciliato per la carica presso UT Capital Management SGR SpA, affinchè sia
[...]
sentito sui seguenti capitoli di prova preceduti da “vero che”:
1. “vero che sin dal 2004 lei intratteneva rapporti di consulenza finanziaria per conto di
UT con ?” Controparte_1
2. “vero che nel 2004, su richiesta di , lei creò un contratto cointestato con la Controparte_1
moglie ” Parte_1
3.“vero che nel 2015 le aveva espresso la necessità di trasferire i fondi Controparte_1
presenti in UT su un contratto intestato unicamente alla moglie Parte_1 perché voleva proteggerli da eventuali aggressioni dei creditori della società di cui era diventato Amministratore Delegato?”
4.“vero che in quell'occasione lei aveva spiegato a che il trasferimento dei Controparte_1 fondi verso un contratto intestato unicamente a poteva avvenire (i) o da Parte_1
un conto corrente bancario avente come intestataria/cointestataria, Parte_1
oppure (ii) da un dossier UT avente come cointestataria?” Parte_1
5. “vero che a seguito di quanto da lei spiegato a e di cui alla domanda 4 Controparte_1
precedente, ha disposto il trasferimento delle somme presenti nei dossier a Controparte_1 lui intestati verso un dossier cointestato con la moglie ” Parte_1
6. “vero che a seguito di quanto da lei spiegato a e di cui alla domanda 4 Controparte_1
precedente, i fondi presenti nel dossier cointestato con la moglie sono Parte_1
pagina 3 di 15 stati trasferiti verso un dossier avente come unico intestatario e Parte_1 [...]
come procuratore?” CP_1
7. “vero che in data 7 febbraio 2020, come da e-mail che si rammostra, veniva richiesta un'operazione finanziaria da e che lei avrebbe richiesto una conferma Controparte_1
telefonica da parte di per eseguirla?” Parte_1
8.“vero che, con riferimento al punto 7 precedente, lei ha ricevuto una conferma telefonica da
” Parte_1
9.“vero che, con riferimento al punto 7 precedente, ha autorizzato Parte_1
l'operazione utilizzando il servizio di firma elettronica avanzata fornito da T?
B) Dott. e Dott. entrambi domiciliati presso lo studio Testimone_2 Testimone_3
affinchè siano sentiti sui seguenti capitoli di prova preceduti da “vero Parte_2 che”:
1. “vero che in data 19 febbraio 2024 riceveva incarico dal dott. di Controparte_1
ricostruire l'origine delle somme rimborsate da UT verso conto corrente bancario intestato a e attraverso l'analisi dei movimenti bancari Controparte_1 Parte_1
e finanziari?”
2. “vero che vi è stata fornita la seguente documentazione:
- estratto del conto corrente n. 1000/2389 presso IntesaSanPaolo Spa, cointestato tra
[...]
e per il periodo dal 26/02/2007 (data di apertura) al CP_1 Parte_1
27/07/2016 (data di estinzione con trasferimento del saldo sul c/c n. 1000/8348 presso Intesa
Sanpaolo Spa, cointestato tra e;
Controparte_1 Parte_1
estratto del conto corrente n. 1000/8348 presso IntesaSanPaolo Spa, cointestato tra
[...]
e per il periodo dal 14/07/2016 (data di apertura con CP_1 Parte_1
accredito del saldo di estinzione del c/c n. 1000/2389) al 31/12/2020;
riepilogo situazione cliente (estratto conto “storico”) delle posizioni intrattenute presso
AZIMUT SGR per il periodo compreso dal 04/01/2000 al 18/12/2020 –- relativamente ai pagina 4 di 15 seguenti dossier:
i. dossier n. D000129590 intestato a;
Controparte_1
ii. ii. dossier n. D000168572 intestato a;
Controparte_1
iii. iii. dossier n. D000223558 cointestato tra e Controparte_1 Parte_1
[...]
n. 4 disposizioni di passaggio tra prodotti (switch) richieste da ad Parte_1
AZIMUT SGR –ed in particolare:
iv. disposizione del 31/08/2015 eseguita in data 02/09/2015;
v. disposizione del 07/09/2015 eseguita in data 10/09/2015;
vi. disposizione del 14/09/2015 eseguita in data 17/09/2015;
vii. disposizione del 08/10/2015 eseguita in data 12/10/2015;
atto di citazione di nei confronti di – estratto del conto Parte_1 Controparte_1
corrente n. 57153967 presso BancoPosta – , cointestato tra Controparte_2 Controparte_1
e per il periodo dal 01/04/2014 al 30/09/2020. Parte_1
3. “vero che dalla disamina dei predetti documenti concludeva come da relazione a propria firma datata 28 marzo 2024 che si rammostra e che conferma in ogni suo punto?
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della Controparte_1
somma di Euro 242.000,00, oltre agli interessi moratori dalla data dei bonifici (maggio 2020) alla domanda giudiziale e successivamente a quest'ultima data, gli interessi nella misura stabilita dall'art.1284 quarto comma c.c., previo accertamento dell'illegittimità dei movimenti bancari eseguiti dal convenuto a proprio favore ed in via subordinata ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice quantificati nel medesimo importo di €
242.000,00, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda proposta parte attrice esponeva: pagina 5 di 15 ➢ che dal 2014 quando i rapporti tra i coniugi, che avevano contratto matrimonio in data 28.1.2001, non erano più idilliaci il Sig. iniziava ad adoperarsi per CP_1
modificare la situazione patrimoniale, eseguendo dei disinvestimenti di fondi
UT intestati alla Sig.ra e facendo confluire tali somme sul conto Parte_1
corrente 8348 cointestato ad entrambi i coniugi presso banca Intesa nello specifico in data 18/10/2016 - € 30.000,00; in data 17/08/2018 - € 40.000,00 ed in data
23/04/2020 - €172.000,00 il tutto per complessivi € 242.000,00;
➢ “contestualmente” al primo dei disinvestimenti, eseguiva tre Controparte_1
operazioni nel proprio interesse e con intestazione a sé stesso per complessivi Euro
33.131,00 e precisamente: in data 26.10.2016 acquisto titoli per l'ammontare di €
12.442,50, in data 4.8.2016 acquisto titoli per l'ammontare di € 12.873,00 ed in data
28.10.2016 acquisto titoli per l'ammontare di € 7.815,50;
➢ All'epoca riponeva massima fiducia nel marito che era in possesso delle credenziali della moglie per operare sul fondo UT e non opponeva alcuna resistenza ad effettuare con le proprie credenziali qualunque operazione suggerita e rappresentata come necessaria dal marito per cui il convenuto eseguiva le operazioni tramite le credenziali della moglie o approfittando della fiducia incaricava la moglie di eseguire le varie operazioni;
➢ I numeri di telefono e le mail per il controllo delle operazioni erano in possesso del convenuto che riceveva conferma dell'esecuzione ovvero autorizzava da un proprio device l'esecuzione di operazioni eseguite con login e password della moglie;
➢ La provvista proveniente dal disinvestimento dei Fondi UT e versata da sul suo conto corrente comune cointestato n. 8348 era di proprietà Parte_1
dell'attrice e avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione per Controparte_1 effettuare qualsiasi movimento che si riverberasse sulla provvista dell'attrice;
➢ spostava arbitrariamente dal conto cointestato le somme o su un Controparte_1
proprio conto corrente personale intestato a sé stesso (€ 78.0000) o utilizzando tali importi per l'acquisto di fondi o titoli con intestazione a sé stesso per l'importo di €
140.000,00, così sottraendo all'attrice il complessivo importo di Euro 218.000,00 in data 5 maggio 2020;
pagina 6 di 15 ➢ Che il marito aveva iniziato a trasferire o a far trasferire ingenuamente direttamente dalla moglie somme dal fondo UT al conto corrente cointestato del quale era l'unico ad essere dotato di credenziali per operare on line;
➢ Che tutti gli importi che erano stati smobilizzati erano stati trasferiti dal conto corrente cointestato al conto corrente personale di o era stato Controparte_1
utilizzato per l'acquisto di titoli o investito in fondi appoggiati sul conto corrente personale del convenuto;
➢ Gli importi di provenienza dal fondo UT, per l'ammontare di € 242.000,00 erano di pertinenza dell'attrice ed erano rimasti di proprietà dell'attrice anche dopo essere confluiti sul conto corrente cointestato.
In diritto parte attrice citava l'art. 1298 c.c. che regola i rapporti interni tra i debitori o creditori in solido precisando che la presunzione di contitolarità in parti uguali del saldo era stata superata essendo stata fornita la prova della provenienza delle somme dal Fondo
UT intestato alla sola Contestava al convenuto di avere disposto Parte_1
della somma di € 242.000.00 di pertinenza della moglie mediante il disinvestimento della somma dal Fondo UT intestato alla moglie confluita prima sul conto corrente cointestato e poi accreditata direttamente sul conto corrente personale intestato al senza il CP_1
consenso del coniuge con conseguente obbligo restitutorio in capo al convenuto.
Il convenuto Sig. si costituiva tempestivamente nel presente Controparte_1 giudizio, contestando, in via preliminare, l'errata iscrizione a ruolo della presente causa nel registro contezioso “contratti bancari” sebbene la controversia dovesse essere inquadrata nell'ambito della “responsabilità extracontrattuale” e nel merito contestava le deduzioni avversarie prive di fondamento e chiedeva di accertare che la reale provenienza delle somme conferite nei fondi UT fosse imputabile a redditi da lavoro del e di dichiarare CP_1 legittimi i movimenti bancari eseguiti per complessivi Euro 242.000,00 e conseguentemente rigettare la domanda attorea e condannare l'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c., con vittoria di spese.
Il convenuto precisava che lui e sua moglie erano stati contitolari del Parte_1
conto corrente n. 1000/2389 presso Intesa Sanpaolo Spa fino al 27.07.2016, giorno di chiusura dello stesso con trasferimento del saldo sul conto corrente n 1000/8348 presso lo stesso pagina 7 di 15 Istituto di credito, parimenti cointestato. Su tali conti (n. 2389 e n. 8348) confluivano le retribuzioni percepite da in virtù del rapporto di lavoro con la Telecom Spa Controparte_1
nonché con le società e , e risultava che, nel periodo dal marzo 2007 ad CP_3 CP_4 ottobre 2015, data in cui era avvenuto il trasferimento delle somme oggetto del presente giudizio dal contratto UT cointestato fra le parti in causa al contratto UT intestato alla sola parte attrice, erano stati accreditati complessivamente Euro 1.928.777, 00 di cui euro
1.306.65300, derivanti da redditi di lavoro del convenuto presso Telecom Spa e CP_5
nonché , euro 566.689,00 relativi ad altri redditi del convenuto, euro 11.045,00 a CP_4 titolo di giroconti da conti correnti della parte attrice, ed euro 44.390,00 a titolo di entrate residuali;
da qui scaturiva la costituzione dei tre dossier UT così suddivisi: euro 205.000
(D000129590) di parte convenuta, euro 5.165,00 ( D000168572) di parte convenuta, euro
80.000,00 (D000223558) cointestato Pertanto, risulta accertato che i Persona_1
titoli del dossier UT di esclusiva titolarità di parte attrice per complessivi euro 243.948 provengono in via esclusiva dal dossier cointestato (D000223558) che è Persona_1
stato così incrementato: euro 202.448 prevenienti dal dossier (D000168572) intestato al sig.
, euro 80.000 dal c/c 1000/2389 Intesa San Paolo cointestato ma alimentato Controparte_1 da proventi del solo . In conclusione, le somme confluite sul conto corrente Controparte_1
n. 1000/8348 per complessivi euro 242.000,00, presso Intesa San Paolo che, risultavano provenire dal disinvestimento dei titoli del dossier UT, traevano origine dai proventi di
. Controparte_1
In diritto parte convenuta affermava di avere legittimamente disposto di somme derivanti da proventi del proprio lavoro con l'avallo della moglie che era ben a conoscenza che detti proventi appartenevano esclusivamente al marito, inoltre ogni disposizione era stata effettuata con consapevolezza da parte dell'attrice. Peraltro, le disposizioni bancarie relative alle procedure di rimborso prevedevano che l'operazione dovesse essere disposta direttamente dall'intestatario che doveva firmare l'ordine mediante una procedura di autenticazione a distanza da effettuarsi tramite il dispositivo cellulare dell'intestatario e con l'ausilio dei metodi di accesso biometrici in uso esclusivo al soggetto interessato. Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della reale provenienza delle somme confluiti sui fondi UT da imputare a redditi da lavoro del con CP_1
pagina 8 di 15 conseguente accertamento della legittimità dei movimenti bancari eseguiti per complessivi €
242.000,00.
La causa istruita documentalmente veniva trattenuta per la decisione ed in questa sede devono essere ritenute superflue ai fini della decisione le prove orali dedotte da parte convenuta in corso di causa e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa in data 12.11.2024.
Parte attrice ha agito allegando il proprio diritto alla restituzione delle somme - € 242.000,00- confluite, per effetto del disinvestimento dei fondi UT a lei intestati, sul conto corrente cointestato con il coniuge ed utilizzate dal convenuto, senza il consenso della moglie, mediante accredito diretto sul proprio conto corrente personale ed in parte mediante acquisto di fondi intestati esclusivamente a sé stesso.
In particolare, parte attrice ha affermato di essere titolare dei seguenti fondi AZIMUT presso
AZIMUT SGR: AZ FUND 1 – AZ ALTERNATIVE – MULTISTRATEGY FOF (ACC) NL AZ
FUND 1 – AZ BOND – GLOBAL MACRO BOND (ACC) NL AZ FUND 1 – AZ EQUITY
ESCALATOR B (ACC) • AZ FUND 1 – STRATEGIC TREND NL, intestati esclusivamente a sé.
Parte convenuta non ha specificamente contestato che i fondi elencati dall'attrice fossero a lei intestati, ma si è limitata ad affermare che tali fondi erano stati intestati alla moglie al solo scopo di sottrarli all'aggressione dei creditori della società di cui era Amministratore
Delegato e che le somme investite nei Fondi UT provenivano tutte da redditi di lavoro svolto dal e che inizialmente erano detenuti su un dossier cointestato D000223558 CP_1
e poi trasferiti su un contratto intestato alla sola per l'ammontare di € 243.948,00. Parte_1
Inoltre, il affermava che l'importo di € 242.000,00 di cui chiedeva la CP_1 Parte_1
restituzione proveniva dal disinvestimento di titoli detenuti sul dossier intestato alla sola ed era confluito sul conto corrente cointestato alimentato unicamente dai redditi Parte_1
del . Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea previo accertamento CP_1
della reale provenienza delle somme confluite nei Fondi UT imputabili unicamente a redditi da lavoro del convenuto.
La difesa del convenuto di non contestazione della titolarità dei Fondi UT elencati pagina 9 di 15 dall'attrice nell'atto di citazione consente di ritenere dimostrata l'intestazione di tali fondi in capo alla che, infatti, negli estratti del conto corrente 8348 risulta “beneficiaria” dei Parte_1
bonifici disposti da AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA ed aventi ad oggetto le somme disinvestite e nei moduli di richiesta di rimborso (doc da 10 a 12 del fascicolo attoreo)
è indicata come intestataria dei Fondi.
La prospettazione difensiva del convenuto relativa al trasferimento dei fondi da un Dossier cointestato ad un Dossier intestato unicamente alla risulta smentita dalla Parte_1
documentazione prodotta dal convenuto stesso. In particolare nella perizia di parte i professionisti affermano che “in data 3 settembre 2015 è stato effettuato uno switch out dal suddetto dossier AZIMUT n. D000129590 intestato a per complessivi Euro 157.343,48 a Controparte_1 favore del dossier AZIMUT n. D000223558 cointestato fra e - Controparte_1 Parte_1 in data 1°ottobre 2015 è stato effettuato un ulteriore switch out dal suddetto dossier AZIMUT n.
D000129590 intestato a per Euro 46.718,56 a favore del dossier AZIMUT n. Controparte_1
D000223558 cointestato fra e “ e da tale affermazione Controparte_1 Parte_1
emerge, quindi, che il trasferimento dei fondi sia avvenuto da un dossier intestato unicamente al ad un dossier cointestato ai coniugi e non ad un dossier intestato CP_1
esclusivamente all'attrice. Tale circostanza, peraltro, risulta confermata anche dai prospetti degli investimenti “UT” allegati alla perizia di parte e dalle richieste di “Disposizione di passaggio di prodotti” ( cosiddetto Switch, vedi doc. n. 1 fascicolo convenuto).
L'esame di tale documentazione evidenzia come il Dossier AZIMUT n. D000129590 intestato a ed il dossier AZIMUT n. D000223558 cointestato fra e Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 sono formati da Fondi diversi da quelli elencati nell'atto di citazione dall'attrice e
[...]
di cui la stessa risulta intestataria. Inoltre l'esame degli estratti del conto corrente cointestato non evidenzia l'acquisto dei Fondi di cui l'attrice si afferma titolare mediante addebito di somme a carico del conto cointestato alimentato dai redditi da lavoro del . Né il CP_1
convenuto ha prodotto documentazione relativa ai propri conti correnti personali a dimostrazione dell'acquisto dei fondi intestati alla moglie con provvista a lui riconducibile.
Ma qualora tale dimostrazione fosse stata resa in giudizio, peraltro di circostanze in fatto non allegate, come evidenziato da parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n.
1 c.p.c. ( in cui si afferma che: “La titolarità della provvista di denaro usata per l'acquisto non supera
pagina 10 di 15 l'intestazione e non consente di rivendicare la proprietà di un bene mobile quali sono i fondi UT.
Diversamente sarebbe stata necessaria la domanda di simulazione assoluta ex art. 1414 co. I c.c. dell'intestazione dei fondi, non proposta nel presente giudizio e ormai non più proponibile… i fondi
UT costituiscono un conguaglio per la differenza di valore tra gli immobili di Roma e Bracciano, come dedotto nella comparsa di costituzione depositata avanti il Tribunale di Civitavecchia Parte_1
e non contestato da ”) parte convenuta, per contrastare la pretesa restitutoria Controparte_1
avanzata adducendo l'intestazione fittizia dei Fondi UT alla moglie, avrebbe dovuto eccepire la simulazione di tale acquisto e formulare espressamente tale domanda che, invece, non è stata proposta.
L'esame della documentazione versata in atti ed in particolare degli estratti del conto corrente cointestato fra i coniugi evidenzia come vi sia una contestualità temporale tra l'operazione di rimborso dei Fondi intestati in via esclusiva alla l'utilizzo di tali importi da parte Parte_1 del per l'acquisto di Fondi di cui lo stesso risulta essere unico intestatario. E'sia il CP_1
caso della somma di € 40,000 accreditata sul c.c. cointestato in data 23.8.2018 mediante bonifico proveniente da “AZCM SGR SPA - AZ FUND RIMB.COD. DISP.: 011808230O0FMX
CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. RIMBORSO AZ FUND BENEF.:
” che ha ad oggetto un fondo di titolarità dell'attrice rimborsato Parte_1 mediante accredito sul c.c. cointestato e utilizzato in data 24.8.2018 dal mediante CP_1
bonifico disposto a favore di per l'acquisto di Fondi UT Controparte_6
intestati esclusivamente al convenuto per l'importo di € 40.000,00 che risulta avvenuto in data
29.8.2018 ( doc.2 fascicolo convenuto pag. 34 di 46). Quanto all'importo di € 172.000,00, dalla documentazione emerge che tale somma è il controvalore di fondi di titolarità dell'attrice disinvestiti in data 23.4.2020 dall'attrice stessa (doc. 12 fascicolo attoreo e pag. 19 di 40 dell'estratto del conto corrente cointestato) ed accreditati sul conto corrente cointestato in pari data ed in data 5.5.2020 il convenuto ha utilizzato l'importo di € 78.000,00 per accreditarlo su conto personale con giroconto ed € 100.000,00 per acquistare in data 8.5.2020 altri Fondi
UT intestati unicamente a sé stesso (pag. 34 di 46 del doc. n. 1 fascicolo convenuto).
L'unico importo di cui non risulta dimostrata l'appropriazione da parte del convenuto mediante investimenti intestati esclusivamente a sé stesso o mediante giroconto su conti corrente personali del convenuto è l'importo di € 30.000,00 che l'attrice afferma essere stato pagina 11 di 15 accreditato sul conto corrente cointestato in data 18.10.2016 – e di tale circostanza vi è la prova del bonifico e dell'accredito sul conto corrente cointestato- ma manca la dimostrazione delle successive operazioni di appropriazione che l'attrice afferma essere avvenute in data
26.10.2016 per l'acquisto di titoli per € 12.442,50 ed in data 4.8.2016 per l'acquisto di titoli per l'ammontare di € 12.873,00 ed in data 28.10.2016 per l'acquisto di titoli per l'ammontare di €
7.815,50.
Tale somma quindi deve essere espunta dall'importo complessivo oggetto di domanda restitutoria che deve essere accolta per l'ammontare di € 212.000,00.
La contitolarità formale del conto corrente sul quale sono confluiti gli accrediti relativi al disinvestimento dei fondi intestati all'attrice non implica una comunione sostanziale del danaro, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1643 del 2025 con riferimento ad un conto corrente cointestato tra coniugi.
E' ben vero, come afferma e dimostra il convenuto, che il conto corrente n. n. 1000/8348 cointestato ad entrambi i coniugi sia stato alimentato quasi esclusivamente dagli accrediti delle retribuzioni del convenuto disposte dal suo datore di lavoro, ma l'esame degli estratti del conto corrente cointestato evidenzia come su tale conto siano confluite anche le somme derivanti dal disinvestimento dei fondi intestati esclusivamente all'attrice.
La giudicante, al riguardo, richiama la giurisprudenza di legittimità, citata anche dal convenuto, che in materia di conto corrente cointestato ha affermato che: " Ai sensi dell'art.
1854 c.c. l'intestazione a più persone di un conto corrente bancario ha l'effetto di porre ciascuno di essi nei confronti della banca nella posizione di creditore o debitore in solido del saldo del conto corrente, pertanto, ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l'intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell'intero (solidarietà attiva). Però, l'art. 1854 c.c. disciplina solo i rapporti tra i correntisti e la banca;
laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall'art. 1298 secondo comma c.c., in base al quale “le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente”. Ciò significa non solo che, in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il limite della sua quota delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un pagina 12 di 15 rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l'altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. 9-7-1989 n. 3241; Cass. 22-10-1994, n. 8718;
Cass. 19-2-2009 n. 4066).
Il cointestatario di un conto corrente bancario, pertanto, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. Inoltre, tale limitazione vale non solo per il saldo finale del conto, ma vale durante l'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto" (Cass. civ. sez. II del 2 dicembre 2013 n. 26991).
Se questa è l'interpretazione del dato normativo occorre stabilire "se" e "come" sia possibile
(anche in presenza di un conto corrente cointestato) riuscire a dimostrare che le somme di denaro non appartengano a tutti i contitolari.
Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “ la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. 18777/2015). Ad esempio, è possibile provare che le somme depositate sul conto cointestato sono il prezzo della vendita di beni personali o che sono la retribuzione del proprio lavoro.
Volendo approfondire il punto relativo alla prova necessaria per affermare l'esclusiva titolarità delle somme presenti sul conto corrente cointestato occorre provare che le somme siano state immesse sul conto corrente cointestato solo da uno dei contitolari, inoltre deve essere fornita la prova che le stesse sono di esclusiva titolarità di chi le ha versate.
Facendo applicazione di tali principi giurisprudenziali al caso in esame occorre ritenere che parte attrice ha dimostrato di avere disposto il disinvestimento dei fondi a lei intestati il cui controvalore in danaro è confluito sul conto corrente cointestato ai coniugi e che il convenuto pagina 13 di 15 ha utilizzato l'intera provvista confluita sul conto cointestato, in parte per acquistare fondi intestati unicamente a sé stesso ed in parte facendola confluire sul proprio conto corrente personale mediante un giroconto.
In definitiva, quando uno dei cointestatari dimostri di essere l'unico autore dei versamenti, la contitolarità formale non implica una comunione sostanziale del denaro.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, la domanda attorea deve essere accolta nei limiti indicati in motivazione e, quindi, il convenuto deve essere condannato a restituire all'attrice l'importo di € 212.000,00 oltre agli interessi legali maturati ai sensi dell'art. 1284 I comma c.c. dal 5.5.2020 fino al 19.1.2024 data di notifica dell'atto di citazione e ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c., come richiesto dall'attrice, dal 19.1.2024 al saldo effettivo.
L'accoglimento della domanda attorea, sebbene in misura sensibilmente inferiore impone il rigetto della domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni per lite temeraria.
Quanto infine alle spese processuali, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente alla nota spese depositata nell'interesse di parte attrice che ha chiesto la liquidazione del compenso entro i valori medi, che, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta ai sensi del D.M. 147/22 appaiono congrui considerata peraltro l'elevata litigiosità dei coniugi in fase di separazione che hanno introdotto plurimi giudizi. Peraltro, la giurisprudenza che si è formata anche in seguito all'emanazione del DM 55/2014 è univoca nell'affermare che quando la parte presenta la nota spese, ex art. 75 disp. att. c.p.c., il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n.6345;
Cassazione civile sez. III, 26/06/2019, n.17057).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento delle domande attoree, condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 212.000,00 oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284 I comma
[...]
c.c. dal 5.5.2020 al 19.1.2024 e agli interessi legali di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dal
19.1.2024 al saldo effettivo;
pagina 14 di 15 2) Rigetta la domanda di condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida nella misura di € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso spese
[...]
forfettarie 15%, iva e cpa come per legge.
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
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