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Ordinanza presidenziale 2 aprile 2020
Sentenza 11 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 11/11/2021, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2021
N. 01368/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01855/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2008, proposto da
LE DR BO HE e AR SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, domiciliatario ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
nei confronti
Alberoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Impellizzeri, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bissolati, 6;
per l'annullamento
del permesso di costruire prot. 2008/239155 del 6/6/2008 avente ad oggetto un fabbricato destinato a foresteria sportiva con relativa piscina olimpionica in Venezia Lido via Quattro Fontane.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e della Alberoni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, nella premessa di essere titolari di un immobile in Venezia Lido, hanno impugnato il permesso di costruire indicato in epigrafe, rilasciato dal Comune di Venezia in favore della controinteressata e avente ad oggetto la realizzazione, su un fondo posto nelle vicinanze della proprietà dei ricorrenti, di una piscina olimpionica e di un fabbricato destinato a foresteria sportiva.
Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame:
1) con il primo motivo si deduce che il P.R.G. dell'isola del Lido del Comune di Venezia destina l'area ove sorgerà l'impianto a zona "F", e cioè a zona a standards urbanistici, e, in particolare, a "spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport": nel caso di specie, tuttavia, la controinteressata sarebbe stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto senza che la convenzione accessoria stipulata con l’Amministrazione prevedesse obblighi puntuali a relativo carico in ordine alla gestione della piscina olimpionica; difetterebbe, in particolare, ogni indicazione delle modalità relative all’utilizzo della piscina da parte dalla cittadinanza o delle associazioni sportive; ed infatti, a detta dei ricorrenti, la convenzione che dovrebbe disciplinare l'uso pubblico dell'impianto sportivo in realtà si limiterebbe a regolare solo l'utilizzo della foresteria sportiva;
2) con il secondo motivo di gravame si lamenta, ancora, che non sarebbe stato acquisito il parere del CONI, necessario ai sensi dell’art. 1 RDL 302/39 e dell’art. 3 DM 18.3.96; il progetto, inoltre, non sarebbe stato sottoposto alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 80 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza; l’intervento, infine, non sarebbe conforme alle previsioni della normativa di settore, in quanto: non sarebbe garantita la possibilità di accesso alla struttura da parte dei mezzi di soccorso, né lo sfollamento degli spettatori; l’impianto non sarebbe dotato di area di servizio; gli spazi riservati agli spettatori e agli atleti non sarebbero separati; non sarebbero previsti percorsi di smistamento nella distribuzione interna né servizi igienici per gli spettatori; anche la dotazione di parcheggi sarebbe insufficiente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione e interesse al ricorso, nonché l’irricevibilità del gravame tenuto conto della circostanza che il danno paventato dai ricorrenti sarebbe riferibile all'incidenza del progetto sulla circolazione stradale, laddove l’assetto della viabilità e la destinazione di piano risalirebbero al giugno 2000, epoca di approvazione del P.R.G.; l’Amministrazione ha, inoltre, evidenziato che il ricorso sarebbe divenuto improcedibile in ragione dell’adozione, nel corso del giudizio, di ulteriori titoli edilizi non impugnati dai ricorrenti. Nel merito, l’ente resistente ha chiesto la reiezione del gravame.
Si è costituita, altresì, la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità del gravame perché fondato su una ricostruzione in fatto difforme dal vero, e volto a censurare valutazioni che spetterebbero esclusivamente alla P.A.; l’impugnazione sarebbe inoltre inammissibile perché le censure sviluppate si risolverebbero nella contestazione dell’agibilità dell’immobile, e non della legittimità del titolo rilasciato; nel merito, la controinteressata ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza in data 23.09.2021, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Venezia in favore della società controinteressata, e avente ad oggetto la costruzione di una piscina olimpionica e di un fabbricato destinato a foresteria sportiva: i ricorrenti hanno, in proposito, dedotto che l’intervento autorizzato sarebbe venuto a insistere su un’area posta nelle immediate vicinanze della loro proprietà, e che esso avrebbe determinato un aggravio del traffico veicolare che passa attraverso la strada lungo la quale sorge la loro abitazione.
2. Occorre, in primo luogo, esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla società controinteressata.
Il Collegio ritiene che sia fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Consta agli atti che in data 21.03.2014 l’Amministrazione resistente ha rilasciato in favore della ricorrente un ulteriore permesso di costruire, in parte in variante e in parte in sanatoria rispetto al progetto originariamente autorizzato ( cfr . doc. 18 della produzione di parte ricorrente), con il quale è stata prevista, tra l’altro, una variazione degli accessi pedonali e carrai alla struttura; in data 11.09.2017 veniva poi presentata dalla controinteressata una SCIA in ulteriore variante a tale permesso, e, da ultimo, il Comune concludeva con la Alberoni srl un accordo di pianificazione avente ad oggetto un programma di riqualificazione dell’intero lotto interessato dall’intervento, con parziale cambiamento della destinazione d’uso, e adottava, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.11/04, la variante urbanistica al Piano degli interventi n. 35: tutti gli atti fin qui richiamati non sono stati impugnati dai ricorrenti.
Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio non sia più sostenuto da alcun concreto interesse alla relativa decisione, in ragione del fatto che gli atti sopravvenuti valgono a delineare una situazione di fatto diversa da quella identificata come pregiudizievole dai ricorrenti: ciò sia detto, in particolare, in considerazione dell’interesse all’impugnazione fatto valere in sede di instaurazione del gravame.
Ed infatti, in tale sede, i ricorrenti hanno individuato (invero, alquanto genericamente) come concreto pregiudizio ai propri interessi, idoneo a sostenere l’impugnazione, quello discendente dall’incidenza delle opere progettate sul traffico veicolare dell’area: come in precedenza evidenziato i titoli sopravvenuti, e segnatamente il permesso di costruire rilasciato nel 2014, in parte in variante al progetto approvato nel 2009 e in parte in sanatoria di quanto realizzato in difformità da esso, hanno, da un lato, inciso sugli accessi, pedonali e carrai, all’area interessata dall’intervento, e, dall’altro, hanno determinato una riduzione della capienza della struttura sportiva (in ragione della riduzione delle gradinate della tribuna) incidendo, dunque, anche sul numero di persone che concretamente potranno avervi accesso (e, di conseguenza, gravare sulla viabilità dell’area).
Pur in presenza di tale significativo mutamento della situazione in fatto, i ricorrenti non hanno impugnato i titoli sopravvenuti, e, a fronte delle contestazioni delle controparti relative al venir meno dell’interesse al ricorso, non hanno dedotto che il nuovo progetto (con una diversa viabilità di accesso, e una diversa capienza della struttura), continuerebbe a incidere negativamente sull’interesse fatto valere all’atto dell’instaurazione del presente giudizio.
Al contrario, gli stessi ricorrenti nella memoria depositata ex art. 73 cpa, hanno rappresentato che la conclusione dell’accordo pubblico-privato tra l’ente e l’Amministrazione, recepito dal Comune con l’adozione della variante nr. 35 al P.I., ha determinato il venir meno dell’interesse al ricorso, in ragione del superamento che esso implicherebbe dei titoli edilizi in precedenza rilasciati.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della presente decisione, appare opportuna l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO