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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 289/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
E nella qualità di eredi di Pt_4 Parte_5 Persona_1
difesi dall'avv. MIRABELLO SALVATORE ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI CATANZARO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4/2/2020, i ricorrenti, in qualità di eredi della signora
, hanno chiesto l'accertamento del nesso causale tra l'infezione Persona_1
da HIV, contratta a seguito di somministrazione di emoderivati infetti in data
25/10/1979, e il decesso della congiunta, avvenuto per carcinoma mammario con
1 metastasi cerebrali e polmonari e arresto cardiocircolatorio, chiedendo conseguentemente il riconoscimento dell'indennizzo una tantum previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210/1992, in favore degli eredi superstiti.
2. L'infezione da HIV contratta in epoca trasfusionale è stata già riconosciuta con verbale della C.M.O. di Messina n. 2888 del 23/11/2007. I ricorrenti avevano presentato domanda amministrativa in data 15/7/2016, rigettata dalla medesima
Commissione in quanto il decesso sarebbe ascrivibile unicamente a patologia neoplastica non correlata all'infezione HIV.
3. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che l'infezione da HIV avrebbe influito in maniera concausale, aggravando la progressione del tumore e riducendo le possibilità terapeutiche, essendo compromessa la funzionalità immunitaria della paziente.
*****
4. La domanda è fondata.
5. Ai sensi della legge n. 210/1992, art. 1, comma 3, spetta un indennizzo una tantum agli eredi dei soggetti deceduti a seguito di patologie derivanti da somministrazione di sangue o emoderivati infetti, qualora il decesso sia riconducibile, anche per concausa, all'evoluzione della malattia derivata dalla trasfusione.
6. Nel caso di specie, l'infezione da HIV è pacificamente riconosciuta come contratta in conseguenza della somministrazione di emoderivati infetti. Il punto controverso concerne l'esistenza o meno di un nesso causale mediato o concausale tra l'infezione e l'evento letale, ossia il decesso per carcinoma mammario metastatico.
7. Le risultanze medico-scientifiche, oggi ampiamente consolidate, confermano che:
• l'infezione da HIV comporta una grave compromissione immunitaria;
• tale immunodepressione aumenta il rischio di insorgenza e progressione di vari tipi di tumore, inclusi i carcinomi mammari, e può accelerare l'evoluzione clinica della malattia;
2 • nei soggetti HIV-positivi è spesso compromessa la possibilità di accedere a protocolli oncologici aggressivi, per le interazioni farmacologiche tra antitumorali e antiretrovirali e per minore tolleranza ai trattamenti;
• la sopravvivenza media nei soggetti HIV positivi affetti da tumori solidi è significativamente inferiore rispetto a quella dei soggetti HIV negativi
8. Ne deriva che, anche laddove non sia ravvisabile una causa diretta, è pienamente ammissibile la configurabilità di una concausa concorrente, ai fini dell'applicazione della legge n. 210/1992. L'HIV ha infatti determinato una riduzione della resistenza organica, una limitata efficacia dei trattamenti e un'accelerazione del decorso metastatico, contribuendo significativamente all'exitus.
9. Tale interpretazione è coerente con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per il riconoscimento del beneficio, è sufficiente che la patologia riconducibile alla trasfusione abbia anche solo concorso al decesso del soggetto (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
n. 13239/2012; Cass. civ., sez. lav., n. 16716/2003).
10. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi provata l'esistenza di un nesso eziologico mediato e concausale tra l'infezione da HIV e l'exitus per carcinoma mammario metastatico, e, conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'indennizzo una tantum previsto dalla normativa.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– accerta il nesso causale mediato tra l'infezione da HIV contratta dalla sig.ra e il decesso per carcinoma mammario con metastasi cerebrali e Persona_1
polmonari;
– dichiara il diritto dei ricorrenti, quali eredi della de cuius, a percepire pro quota l'indennizzo una tantum previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n.
210, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'epoca della domanda, da rivalutarsi annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata, con interessi
3 legali dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda
(luglio 2016);
– condanna il alla corresponsione dell'indennizzo e alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, 11/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 289/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
E nella qualità di eredi di Pt_4 Parte_5 Persona_1
difesi dall'avv. MIRABELLO SALVATORE ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI CATANZARO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4/2/2020, i ricorrenti, in qualità di eredi della signora
, hanno chiesto l'accertamento del nesso causale tra l'infezione Persona_1
da HIV, contratta a seguito di somministrazione di emoderivati infetti in data
25/10/1979, e il decesso della congiunta, avvenuto per carcinoma mammario con
1 metastasi cerebrali e polmonari e arresto cardiocircolatorio, chiedendo conseguentemente il riconoscimento dell'indennizzo una tantum previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210/1992, in favore degli eredi superstiti.
2. L'infezione da HIV contratta in epoca trasfusionale è stata già riconosciuta con verbale della C.M.O. di Messina n. 2888 del 23/11/2007. I ricorrenti avevano presentato domanda amministrativa in data 15/7/2016, rigettata dalla medesima
Commissione in quanto il decesso sarebbe ascrivibile unicamente a patologia neoplastica non correlata all'infezione HIV.
3. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che l'infezione da HIV avrebbe influito in maniera concausale, aggravando la progressione del tumore e riducendo le possibilità terapeutiche, essendo compromessa la funzionalità immunitaria della paziente.
*****
4. La domanda è fondata.
5. Ai sensi della legge n. 210/1992, art. 1, comma 3, spetta un indennizzo una tantum agli eredi dei soggetti deceduti a seguito di patologie derivanti da somministrazione di sangue o emoderivati infetti, qualora il decesso sia riconducibile, anche per concausa, all'evoluzione della malattia derivata dalla trasfusione.
6. Nel caso di specie, l'infezione da HIV è pacificamente riconosciuta come contratta in conseguenza della somministrazione di emoderivati infetti. Il punto controverso concerne l'esistenza o meno di un nesso causale mediato o concausale tra l'infezione e l'evento letale, ossia il decesso per carcinoma mammario metastatico.
7. Le risultanze medico-scientifiche, oggi ampiamente consolidate, confermano che:
• l'infezione da HIV comporta una grave compromissione immunitaria;
• tale immunodepressione aumenta il rischio di insorgenza e progressione di vari tipi di tumore, inclusi i carcinomi mammari, e può accelerare l'evoluzione clinica della malattia;
2 • nei soggetti HIV-positivi è spesso compromessa la possibilità di accedere a protocolli oncologici aggressivi, per le interazioni farmacologiche tra antitumorali e antiretrovirali e per minore tolleranza ai trattamenti;
• la sopravvivenza media nei soggetti HIV positivi affetti da tumori solidi è significativamente inferiore rispetto a quella dei soggetti HIV negativi
8. Ne deriva che, anche laddove non sia ravvisabile una causa diretta, è pienamente ammissibile la configurabilità di una concausa concorrente, ai fini dell'applicazione della legge n. 210/1992. L'HIV ha infatti determinato una riduzione della resistenza organica, una limitata efficacia dei trattamenti e un'accelerazione del decorso metastatico, contribuendo significativamente all'exitus.
9. Tale interpretazione è coerente con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per il riconoscimento del beneficio, è sufficiente che la patologia riconducibile alla trasfusione abbia anche solo concorso al decesso del soggetto (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
n. 13239/2012; Cass. civ., sez. lav., n. 16716/2003).
10. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi provata l'esistenza di un nesso eziologico mediato e concausale tra l'infezione da HIV e l'exitus per carcinoma mammario metastatico, e, conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'indennizzo una tantum previsto dalla normativa.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– accerta il nesso causale mediato tra l'infezione da HIV contratta dalla sig.ra e il decesso per carcinoma mammario con metastasi cerebrali e Persona_1
polmonari;
– dichiara il diritto dei ricorrenti, quali eredi della de cuius, a percepire pro quota l'indennizzo una tantum previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n.
210, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'epoca della domanda, da rivalutarsi annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata, con interessi
3 legali dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda
(luglio 2016);
– condanna il alla corresponsione dell'indennizzo e alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, 11/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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