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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 11990/2023 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 in proprio e quale titolare della ditta individuale Fashion Group
− Difesa: Avv. RIPEPI ROBERTO;
− Domicilio: VIA OBERDAN 33 PALMI presso lo studio dell'Avv. Roberto Ripepi
CONVENUTO
(C.F.: CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. ZUCCHINI MATTIA
− Domicilio: VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso lo studio dell'Avv. Mattia Zucchini
Decisa a Bologna il 01/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“revocare il decreto ingiuntovo opposto recante R.G.N. 8119/23 per le motivazioni esposte in premessa;
- Accertare e dichiarare la inesistenza di una valida obbligazione a carico della odierna attrice opponente;
- Accertare e dichiarare, in ogni caso, la vessatorietà o onerosità del contratto de quo in considerazione dei motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare nullo e/o risolto il contratto de quo per i motivi ampiamente esposti in epigrafe del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto alla da parte della IG.ra ” CP_1 Parte_2
Convenuto:
“Respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3029/2023 emesso dal
1 Tribunale di Bologna in data 30/06/2023 e/o comunque condannare la IG.ra
, in proprio e quale titolare della ditta individuale Fashion Group di Sgrò Parte_2 Mariacarmela, al pagamento della somma di € 28.694,40”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
, in proprio e quale titolare della ditta individuale Fashion Group, si Parte_2 oppone al decreto n. 3029/2023 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 28.694,40, oltre interessi e spese, a favore di a CP_1 titolo di corrispettivo per i canoni di un contratto di noleggio.
L'opponente eccepisce: Cont 1) l'inefficacia del contratto concluso con in data 30/01/2023 per il mancato avveramento della condizione risolutiva di cui alla clausola 2.2. sulla definizione delle modalità di acquisto dei prodotti;
2) lo scioglimento del vincolo contrattuale in seguito al recesso da lei effettuato in data 06/02/2023 ai sensi dell'art. 52 del Cod. Cons. e/o per mutuo dissenso, in ragione del ritiro da parte di controparte di un macchinario oggetto del contratto in data 25/05/2023;
3) la nullità del contratto perché contenente clausole vessatorie.
Pertanto, , in proprio e quale titolare della ditta individuale Fashion Parte_2 Group, chiede l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto e/o della sua nullità, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
a sostegno della propria pretesa, allega il contratto 30/01/2023, CP_1 l'inadempimento nel pagamento dei canoni di noleggio ai sensi della clausola 3.1. del contratto.
Pertanto, hiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è fondata.
2 Il Tribunale osserva che l'assetto di interessi delle parti risultante dal contratto è così delineato:
1) ai sensi delle clausole 2.2. e 3.1., in seguito alla mancata definizione, entro tre mesi dalla sottoscrizione, delle modalità di pagamento del prezzo di vendita dei dispositivi (pari ad euro 28.694,40), il contratto non avrebbe perso efficacia (come sostenuto da parte opponente), ma sarebbe stato convertito in noleggio di 48 mesi, per cui la stessa somma sarebbe stata dovuta a titoli di canoni;
2) ai sensi della clausola 3.2. del contratto, nello stesso termine di tre mesi dalla sottoscrizione l'acquirente/conduttrice avrebbe dovuto corrispondere l'intera somma prevista per i 48 mesi di noleggio in una unica soluzione, tramite la consegna di titoli cambiari;
3) in caso di mancato pagamento nel termine, ai sensi del combinato disposto delle Cont clausole 3.4. e 7.1., avrebbe potuto contemporaneamente a) pretendere il pagamento dell'intero, essendo controparte decaduta dal beneficio del termine;
b) non procedere alla consegna dei dispositivi oggetto del contratto di noleggio
4) l'equilibrio contrattuale è stato ricostruito negli stessi termini di cui sopra anche da parte opposta a pag. 5 della propria comparsa (nella quale si evidenzia che
“essendo decorsi infruttuosamente i tre mesi previsti dal combinato disposto degli artt. 2) e 3) del contratto di fornitura, l'oggetto di quest'ultimo si era concretizzato in un noleggio della durata di 48 mesi da garantirsi mediante la consegna di titoli cambiari a cadenza mensile. La mancata consegna di tali titoli, come parimenti esposto nella intimazione, aveva peraltro cagionato l'immediata esigibilità in via anticipata del canone”). Cont Ai sensi della clausola 3.4., avrebbe titolo per richiedere il pagamento di tutte le rate di noleggio dei macchinari in caso di mancato incasso anche di un solo titolo cambiario, senza essere tenuta a consegnarli (clausola 7.1.).
Parte opposta scrive: “nessuna norma vieta che per un noleggio si richieda il pagamento anticipato del canone. La IG.ra ha liberamente accettato questa regola. L'unico Pt_2 motivo per il quale la IG.ra non ha avuto l'integrale godimento dei beni è Pt_2 determinato dal suo inadempimento nel non corrispondere il canone”.
Sul punto, il Tribunale osserva che nel contratto di locazione lo scambio tra godimento e corrispettivo funziona senz'altro, se vi è di pagamento anticipato di tutto il canone, in un ambito fisiologico (in effetti, è vero che nessuna norma vieta che lo si richieda), ma il regolamento contrattuale per cui è causa consente di “pretenderlo” nel caso di una patologia, così che potrebbe verificarsi una situazione per cui l'interesse di una parte contrattuale sarebbe integralmente soddisfatto (in relazione a tutta la prevedibile durata del rapporto) a fronte di un godimento neppure iniziato dall'altra.
In disparte la considerazione per cui alla parte locatrice, paradossalmente, converrebbe Cont che l'altra parte non adempia, il paragone effettuato da con la vendita non regge, perché nella vendita opera il consenso traslativo, così che, in caso di inadempimento da parte del compratore all'obbligo di pagare il prezzo, il venditore, se non risolve il contratto, non può più disporre del bene (in quanto non più suo).
Nel caso della locazione con pagamento anticipato di tutto il canone, se il conduttore non adempie il locatore può subito disporre del bene e trarne un utile se, come qui accade, se
3 lo fa restituire (o comunque se il conduttore glielo restituisce), dal momento che a eventuali doglianze del (primo) conduttore potrà sempre opporre il suo inadempimento (oltre al fatto che, come si vedrà, con la restituzione si attiva un meccanismo risolutorio che di per sé riequilibra le posizioni).
Ne consegue che, come già statuito da questo Tribunale nella causa RG 2562/2020, deve dichiararsi la nullità delle clausole 3.4 e 7.1, ferma restando la validità della restante parte del contratto, non risultando che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte di contenuto colpita dalla nullità.
4.
Premesso che nel ricorso per ingiunzione la richiesta di pagamento sembra fondarsi sulla consegna del solo dispositivo a ossigeno (oxy smart), il Tribunale osserva che:
1) il dispositivo a ossigeno, consegnato in data 24/2/23, è stato detenuto da a titolo di noleggio a partire dal 30/4/23 (decorsi Parte_2 infruttuosamente tre mesi dalla conclusione del contratto senza che parte opponente definisse le modalità di pagamento del prezzo) in ragione della conversione automatica dell'oggetto del contratto (clausola 3.1); Cont
2) il medesimo macchinario è stato ritirato da in data 24/5/23; Cont
3) dagli atti (doc. 6 allegato da parte opponente, non disconosciuto da risulta che il ritiro era già stato concordato in precedenza, con l'impegno da parte di a mantenere il dispositivo nella propria disponibilità in attesa Parte_2 del ritiro, senza utilizzarlo.
Pertanto, nulla può essere chiesto a titolo di corrispettivo per il godimento del dispositivo oxy smart, poiché, appunto, un godimento in fatto non vi è stato, sull'accordo delle parti (sotto questo profilo, nonostante vi sia stata una detenzione da parte di Parte_2
, non si può dire assolto l'obbligo a carico del locatore di cui all'art. 1575 n. 3 cc).
[...]
5.
Con riferimento al dispositivo a ozono, il Tribunale osserva:
1) il suo invio è successivo alla richiesta stragiudiziale di pagamento di euro 28.894,40; Cont 2) nel suo capitolo di prova orale n. 9 la stessa afferma che “l'invio del dispositivo a ozono non potrà che essere provvisorio”;
3) i punti 1) e 2) fondano il convincimento per cui si è trattato di un accordo Cont successivo, che esula dalla causa petendi introdotta da con il ricorso per ingiunzione;
Cont
4) in ogni caso, anche se, a seguire la prospettazione di il contratto riguardava entrambi i dispositivi, la richiesta di pagamento svolta in monitorio non potrebbe sostenere la consegna di uno solo, posto che quello a ossigeno è stato ritirato.
4 5.
Le domande di in merito all'accertamento del recesso e/o avvenuta Parte_2 risoluzione del contratto sono fondate nei termini che seguono.
Il Tribunale osserva che:
1) premesso che parte opponente ha concluso il contratto per l'esercizio della propria attività di impresa, in assenza di una clausola contrattuale che le attribuisca il Cont diritto di recesso, la missiva inviata da a in data 06.02.23 Parte_2 non determina lo scioglimento del contratto;
2) ai fini dell'accertamento dell'avvenuta risoluzione per mutuo dissenso, grava su parte opponente l'onere di provare l'accordo risolutorio;
3) nel caso di specie, la volontà di sciogliersi dal vincolo può essere ravvisata solo rispetto al dispositivo a ossigeno, in quanto dalle conversazioni tra le parti (doc. 6 Cont allegato da parte opponente) emerge un accordo sulla restituzione a solo di questo macchinario, a patto che non venisse utilizzato dall'opponente;
4) la stessa intenzione non investe, invece, la restante parte del contratto, che ha ad oggetto prodotti diversi e ulteriori rispetto al macchinario per cui è causa, inserendosi in una più complessa operazione economica (in cui si inserisce anche un contratto di servizi), che esula dal perimetro del presente giudizio;
5) la previsione della forma scritta per l'efficacia di qualsiasi accordo modificativo delle clausole contrattuali di cui all'art. 11.2 del contratto opera solo sul piano probatorio, non su quello della validità (che la clausola non menziona), e in effetti l'accordo tra le parti in merito al ritiro del prodotto emerge dalla documentazione in atti.
Pertanto, si deve concludere per la dichiarazione di risoluzione parziale del contratto, limitatamente al noleggio del dispositivo a ossigeno.
6.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3029/23 del Tribunale di Bologna;
2) dichiara la nullità delle clausole di cui ai punti 3.4 e 7.1 del contratto del 30/1/23 tra le parti;
3) dichiara la risoluzione del contratto 30/1/23 tra le parti, limitatamente al noleggio del dispositivo “oxy smart”;
5 4) rigetta le altre domande delle parti;
5) condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in euro CP_1
5.000,00, oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 01/04/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
6
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 11990/2023 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 in proprio e quale titolare della ditta individuale Fashion Group
− Difesa: Avv. RIPEPI ROBERTO;
− Domicilio: VIA OBERDAN 33 PALMI presso lo studio dell'Avv. Roberto Ripepi
CONVENUTO
(C.F.: CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. ZUCCHINI MATTIA
− Domicilio: VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso lo studio dell'Avv. Mattia Zucchini
Decisa a Bologna il 01/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“revocare il decreto ingiuntovo opposto recante R.G.N. 8119/23 per le motivazioni esposte in premessa;
- Accertare e dichiarare la inesistenza di una valida obbligazione a carico della odierna attrice opponente;
- Accertare e dichiarare, in ogni caso, la vessatorietà o onerosità del contratto de quo in considerazione dei motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare nullo e/o risolto il contratto de quo per i motivi ampiamente esposti in epigrafe del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto alla da parte della IG.ra ” CP_1 Parte_2
Convenuto:
“Respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3029/2023 emesso dal
1 Tribunale di Bologna in data 30/06/2023 e/o comunque condannare la IG.ra
, in proprio e quale titolare della ditta individuale Fashion Group di Sgrò Parte_2 Mariacarmela, al pagamento della somma di € 28.694,40”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
, in proprio e quale titolare della ditta individuale Fashion Group, si Parte_2 oppone al decreto n. 3029/2023 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 28.694,40, oltre interessi e spese, a favore di a CP_1 titolo di corrispettivo per i canoni di un contratto di noleggio.
L'opponente eccepisce: Cont 1) l'inefficacia del contratto concluso con in data 30/01/2023 per il mancato avveramento della condizione risolutiva di cui alla clausola 2.2. sulla definizione delle modalità di acquisto dei prodotti;
2) lo scioglimento del vincolo contrattuale in seguito al recesso da lei effettuato in data 06/02/2023 ai sensi dell'art. 52 del Cod. Cons. e/o per mutuo dissenso, in ragione del ritiro da parte di controparte di un macchinario oggetto del contratto in data 25/05/2023;
3) la nullità del contratto perché contenente clausole vessatorie.
Pertanto, , in proprio e quale titolare della ditta individuale Fashion Parte_2 Group, chiede l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto e/o della sua nullità, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
a sostegno della propria pretesa, allega il contratto 30/01/2023, CP_1 l'inadempimento nel pagamento dei canoni di noleggio ai sensi della clausola 3.1. del contratto.
Pertanto, hiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è fondata.
2 Il Tribunale osserva che l'assetto di interessi delle parti risultante dal contratto è così delineato:
1) ai sensi delle clausole 2.2. e 3.1., in seguito alla mancata definizione, entro tre mesi dalla sottoscrizione, delle modalità di pagamento del prezzo di vendita dei dispositivi (pari ad euro 28.694,40), il contratto non avrebbe perso efficacia (come sostenuto da parte opponente), ma sarebbe stato convertito in noleggio di 48 mesi, per cui la stessa somma sarebbe stata dovuta a titoli di canoni;
2) ai sensi della clausola 3.2. del contratto, nello stesso termine di tre mesi dalla sottoscrizione l'acquirente/conduttrice avrebbe dovuto corrispondere l'intera somma prevista per i 48 mesi di noleggio in una unica soluzione, tramite la consegna di titoli cambiari;
3) in caso di mancato pagamento nel termine, ai sensi del combinato disposto delle Cont clausole 3.4. e 7.1., avrebbe potuto contemporaneamente a) pretendere il pagamento dell'intero, essendo controparte decaduta dal beneficio del termine;
b) non procedere alla consegna dei dispositivi oggetto del contratto di noleggio
4) l'equilibrio contrattuale è stato ricostruito negli stessi termini di cui sopra anche da parte opposta a pag. 5 della propria comparsa (nella quale si evidenzia che
“essendo decorsi infruttuosamente i tre mesi previsti dal combinato disposto degli artt. 2) e 3) del contratto di fornitura, l'oggetto di quest'ultimo si era concretizzato in un noleggio della durata di 48 mesi da garantirsi mediante la consegna di titoli cambiari a cadenza mensile. La mancata consegna di tali titoli, come parimenti esposto nella intimazione, aveva peraltro cagionato l'immediata esigibilità in via anticipata del canone”). Cont Ai sensi della clausola 3.4., avrebbe titolo per richiedere il pagamento di tutte le rate di noleggio dei macchinari in caso di mancato incasso anche di un solo titolo cambiario, senza essere tenuta a consegnarli (clausola 7.1.).
Parte opposta scrive: “nessuna norma vieta che per un noleggio si richieda il pagamento anticipato del canone. La IG.ra ha liberamente accettato questa regola. L'unico Pt_2 motivo per il quale la IG.ra non ha avuto l'integrale godimento dei beni è Pt_2 determinato dal suo inadempimento nel non corrispondere il canone”.
Sul punto, il Tribunale osserva che nel contratto di locazione lo scambio tra godimento e corrispettivo funziona senz'altro, se vi è di pagamento anticipato di tutto il canone, in un ambito fisiologico (in effetti, è vero che nessuna norma vieta che lo si richieda), ma il regolamento contrattuale per cui è causa consente di “pretenderlo” nel caso di una patologia, così che potrebbe verificarsi una situazione per cui l'interesse di una parte contrattuale sarebbe integralmente soddisfatto (in relazione a tutta la prevedibile durata del rapporto) a fronte di un godimento neppure iniziato dall'altra.
In disparte la considerazione per cui alla parte locatrice, paradossalmente, converrebbe Cont che l'altra parte non adempia, il paragone effettuato da con la vendita non regge, perché nella vendita opera il consenso traslativo, così che, in caso di inadempimento da parte del compratore all'obbligo di pagare il prezzo, il venditore, se non risolve il contratto, non può più disporre del bene (in quanto non più suo).
Nel caso della locazione con pagamento anticipato di tutto il canone, se il conduttore non adempie il locatore può subito disporre del bene e trarne un utile se, come qui accade, se
3 lo fa restituire (o comunque se il conduttore glielo restituisce), dal momento che a eventuali doglianze del (primo) conduttore potrà sempre opporre il suo inadempimento (oltre al fatto che, come si vedrà, con la restituzione si attiva un meccanismo risolutorio che di per sé riequilibra le posizioni).
Ne consegue che, come già statuito da questo Tribunale nella causa RG 2562/2020, deve dichiararsi la nullità delle clausole 3.4 e 7.1, ferma restando la validità della restante parte del contratto, non risultando che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte di contenuto colpita dalla nullità.
4.
Premesso che nel ricorso per ingiunzione la richiesta di pagamento sembra fondarsi sulla consegna del solo dispositivo a ossigeno (oxy smart), il Tribunale osserva che:
1) il dispositivo a ossigeno, consegnato in data 24/2/23, è stato detenuto da a titolo di noleggio a partire dal 30/4/23 (decorsi Parte_2 infruttuosamente tre mesi dalla conclusione del contratto senza che parte opponente definisse le modalità di pagamento del prezzo) in ragione della conversione automatica dell'oggetto del contratto (clausola 3.1); Cont
2) il medesimo macchinario è stato ritirato da in data 24/5/23; Cont
3) dagli atti (doc. 6 allegato da parte opponente, non disconosciuto da risulta che il ritiro era già stato concordato in precedenza, con l'impegno da parte di a mantenere il dispositivo nella propria disponibilità in attesa Parte_2 del ritiro, senza utilizzarlo.
Pertanto, nulla può essere chiesto a titolo di corrispettivo per il godimento del dispositivo oxy smart, poiché, appunto, un godimento in fatto non vi è stato, sull'accordo delle parti (sotto questo profilo, nonostante vi sia stata una detenzione da parte di Parte_2
, non si può dire assolto l'obbligo a carico del locatore di cui all'art. 1575 n. 3 cc).
[...]
5.
Con riferimento al dispositivo a ozono, il Tribunale osserva:
1) il suo invio è successivo alla richiesta stragiudiziale di pagamento di euro 28.894,40; Cont 2) nel suo capitolo di prova orale n. 9 la stessa afferma che “l'invio del dispositivo a ozono non potrà che essere provvisorio”;
3) i punti 1) e 2) fondano il convincimento per cui si è trattato di un accordo Cont successivo, che esula dalla causa petendi introdotta da con il ricorso per ingiunzione;
Cont
4) in ogni caso, anche se, a seguire la prospettazione di il contratto riguardava entrambi i dispositivi, la richiesta di pagamento svolta in monitorio non potrebbe sostenere la consegna di uno solo, posto che quello a ossigeno è stato ritirato.
4 5.
Le domande di in merito all'accertamento del recesso e/o avvenuta Parte_2 risoluzione del contratto sono fondate nei termini che seguono.
Il Tribunale osserva che:
1) premesso che parte opponente ha concluso il contratto per l'esercizio della propria attività di impresa, in assenza di una clausola contrattuale che le attribuisca il Cont diritto di recesso, la missiva inviata da a in data 06.02.23 Parte_2 non determina lo scioglimento del contratto;
2) ai fini dell'accertamento dell'avvenuta risoluzione per mutuo dissenso, grava su parte opponente l'onere di provare l'accordo risolutorio;
3) nel caso di specie, la volontà di sciogliersi dal vincolo può essere ravvisata solo rispetto al dispositivo a ossigeno, in quanto dalle conversazioni tra le parti (doc. 6 Cont allegato da parte opponente) emerge un accordo sulla restituzione a solo di questo macchinario, a patto che non venisse utilizzato dall'opponente;
4) la stessa intenzione non investe, invece, la restante parte del contratto, che ha ad oggetto prodotti diversi e ulteriori rispetto al macchinario per cui è causa, inserendosi in una più complessa operazione economica (in cui si inserisce anche un contratto di servizi), che esula dal perimetro del presente giudizio;
5) la previsione della forma scritta per l'efficacia di qualsiasi accordo modificativo delle clausole contrattuali di cui all'art. 11.2 del contratto opera solo sul piano probatorio, non su quello della validità (che la clausola non menziona), e in effetti l'accordo tra le parti in merito al ritiro del prodotto emerge dalla documentazione in atti.
Pertanto, si deve concludere per la dichiarazione di risoluzione parziale del contratto, limitatamente al noleggio del dispositivo a ossigeno.
6.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3029/23 del Tribunale di Bologna;
2) dichiara la nullità delle clausole di cui ai punti 3.4 e 7.1 del contratto del 30/1/23 tra le parti;
3) dichiara la risoluzione del contratto 30/1/23 tra le parti, limitatamente al noleggio del dispositivo “oxy smart”;
5 4) rigetta le altre domande delle parti;
5) condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in euro CP_1
5.000,00, oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 01/04/2025
Il giudice
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