Sentenza 25 maggio 2023
Ordinanza collegiale 2 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 01230/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2023, proposto da:
NA De Caro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bracigliano, non costituito in giudizio;
Provincia di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Cornetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni
in merito alla diffida presentata dal ricorrente in data 2 dicembre 2022 e diretta all'ottenimento di un provvedimento espresso con cui le summenzionate Amministrazioni si determinassero in ordine all'acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/01 ovvero alla restituzione, previa rimessione in pristino, dell'immobile di proprietà del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe è proprietario di un immobile sito nel Comune di Bracigliano, catastalmente identificato al foglio n. 14, part. 117, rappresentato da un fabbricato rurale di superficie catastale pari a 620 mq, costituito da un unico locale seminterrato di superficie lorda pari a 132,48 mq, altezza interna pari a 6,20 mq oltre ad una piccola superficie a verde di 18 mq ed una superficie scoperta a carta di 44 mq.
Con decreto recante n. prot. 2285 del 26.03.1999, si approvava il progetto dei lavori per la realizzazione di “rettifica” curva pericolosa alla località Masseria di Bracigliano e si disponeva l’occupazione temporanea d’urgenza dell’immobile.
In seguito a due successivi sopralluoghi, del 4.05.1999 e del 1.06.1999, si verificava l’immissione in possesso dell’immobile.
Si eseguivano i lavori e si realizzava l’opera pubblica mediante irreversibile trasformazione del bene del privato.
Con diffida del 2.12.2022, il ricorrente intimava la Provincia di LE ed il Comune di Bracigliano a provvedere all’acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/01 ovvero alla restituzione, previa rimessione in pristino, dell’immobile.
Le destinatarie rimanevano del tutto inerti.
Con gravame ex art. 117 cpa, il ricorrente in epigrafe agisce per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dagli Enti intimati nonché per la condanna alla restituzione dell’area in oggetto, previo ripristino dello stato dei luoghi ovvero, in alternativa, all’adozione di un provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.
Si costituisce la Provincia di LE.
Nell’udienza camerale del 24 maggio 2023, la causa è introitata per la decisione.
Anzitutto, in rito, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Bracigliano, stante la riferibilità della complessiva procedura espropriativa alla competenza dell’Ente Provincia, quale soggetto utilizzatore del bene, ex art. 42 bis DPR 380/2001.
Nel merito, il gravame è accolto.
Occorre premettere che, stante il divieto enunciato dal Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione di un’opera pubblica non determina il trasferimento della proprietà del bene, dalla sfera giuridica del proprietario a quella della P.A.
Del resto, neppure la realizzazione di un’opera pubblica rappresenta un impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa, e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva od usurpativa - di acquisizione (C. Cost. 4 ottobre 2010, n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844).
Dirimente in materia è la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 febbraio 2016, secondo cui “quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’Amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione.
Quest’ultima eventualità può tuttavia operare solo entro ristretti limiti, perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che, sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che: I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta; II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis; III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del T.U. espr. (30 giugno 2003), perché solo l’art. 43 del medesimo T.U. aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Successivamente, con la sentenza n. 3 del 20 gennaio 2020, l’Adunanza Plenaria è tornata sull’argomento, precisando che, nelle fattispecie di occupazione espropriativa, l’illecito dell’autorità è sempre permanente e viene meno solamente in caso di acquisizione formale del bene o di sua restituzione, fatta salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva; non in caso di c.d. rinuncia abdicativa, la quale si pone al di fuori di ogni schema legale tipico.
Stanti queste premesse, il gravame è accolto.
Segue, pertanto, la condanna della Provincia di LE, quale soggetto utilizzatore del bene, ad adottare, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza un provvedimento ex art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, col quale alternativamente: a) si acquisisca non retroattivamente, in tutto o in parte, il compendio terriero dei ricorrenti da essa occupato; b) lo si restituisca, in tutto o in parte, ripristinandone lo stato di fatto preesistente.
Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione dovrà:
- prevedere che, entro il termine di trenta giorni, sia corrisposto ai proprietari il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale;
- recare l’indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
- essere notificato ai proprietari, comportando il passaggio della proprietà sotto la condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente e trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale.
Sia nell’ipotesi a) che nell’ipotesi b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore dei ricorrenti ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul detto valore venale per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l’espropriazione.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta il Prefetto di LE, o altro dirigente o funzionario suo delegato, che provvederà, ove necessario ed a semplice richiesta di parte ricorrente, al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente decisione, nell’ulteriore termine di giorni novanta dal suo insediamento, fissando sin da ora il relativo compenso in euro 2.000,00, oltre spese vive documentate, da porre a carico della Provincia di LE.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie entro i limiti precisati in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della Provincia di LE di pronunciarsi sull'istanza nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.
Nomina sin d'ora, come da motivazione, il Commissario ad acta in caso di inottemperanza.
Condanna la Provincia di LE alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si liquidano nella somma di euro 1.200,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO