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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 62/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 62/2025
RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta delega apposta in calce al Parte_1
ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Paolo Piva e Stefano Piva del foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Viale
Toschi, n. 4;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 22.01.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, proponendo domanda di accertamento del diritto alla conservazione parziale dell'incentivo all'autoimprenditorialità ex art. 8, comma 1 del
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (“Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della
NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”), di cui l con nota del 17 settembre 2024 (doc. 6 fasc. CP_2
parte ricorrente), aveva disposto, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del D.Lgs. n. 22 del 2015 (“Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta...”), la restituzione per intero a seguito dell'instaurazione, da parte del ricorrente, in data 18.05.2021, di un rapporto di lavoro subordinato.
A sostegno della impugnazione proposta, parte ricorrente deduceva: a) di aver presentato all in data 12.06.2019, domanda per ottenere l'indennità mensile CP_2
di disoccupazione c.d. NASPI;
b) che, a seguito di accoglimento, in data 15.05.2019, presentava istanza per la liquidazione anticipata in unica soluzione di tale indennità;
c) di essersi rioccupato con rapporto di lavoro subordinato in data 18.05.2021, prima che fosse interamente decorso il termine di “fine teorica della naspi” individuato nel
03.06.2021; d) che, su tale presupposto, l di Parma aveva preteso la restituzione CP_2
dell'intera indennità, pur risultando che la rioccupazione era avvenuta soltanto nell'ultimo mese.
La difesa del ricorrente allegava, dunque, l'esiguità della durata del rapporto lavoro in relazione al termine finale di copertura della prestazione NASpI e, dunque, l'irragionevolezza nonché la proporzionalità della richiesta restitutoria avanzata dall convenuto. CP_1
Il ricorrente, dunque, dopo aver proposto infruttuosamente ricorso in sede amministrativa, agiva in questa sede lamentando l'illegittimità dell'operato dell per infondatezza della pretesa, instando per l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, disposta la sospensione cautelare dell'accertamento impugnato con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata apposita udienza di discussione, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza, accertata, per quanto occorrer possa, in via incidentale, l'erroneità della decisione assunta con delibera
n. 243017 del 18/12/2024, con conseguente eventuale suo annullamento o CP_2
disapplicazione, accertare e dichiarare la parziale illegittimità della pretesa formulata da con il provvedimento 30/08/2024 avente ad oggetto CP_2
“accertamento somme indebitamente percepite su prestazione indennità di disoccupazione NASPI n. 980130/2019” e, conseguentemente, in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 90 del 20/05/2024, rideterminare l'importo da ripetersi a favore di CP_2
di Parma nella misura di € 765,00 o in quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e formale distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'Avvocato Paolo Piva”.
1.2. Con memoria del 9.12.2022, si costituiva in giudizio l il quale CP_2
contestava la fondatezza delle pretese attoree, chiedendo la reiezione del ricorso e spiegando contestuale domanda riconvenzionale per il recupero delle somme indebitamente erogate.
L rilevava, in particolare, che la propria pretesa si fondava sull'art. 8, comma CP_1
4, D.Lgs. n. 22 del 2015, che così prevede: “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NAsPI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
L'istituto convenuto rilevava, poi, che l'erogazione in un'unica soluzione non era funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assumeva natura giuridica di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che l'istante intendeva svolgere in proprio.
La restituzione delle somme in proporzione alla durata della rioccupazione, e non per l'intero, sarebbe, dunque, risultata contraddittoria con la ratio legis.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 10.06.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.2. Com'è noto, l'art. 8, comma 1, del D.lgs n. 22/2015, dispone che: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.
L'erogazione della NASpI in via anticipata e in unica soluzione ha una finalità peculiare, volta a incentivare l'autoimprenditorialità.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194/2021, la finalità di tale incentivo consiste, in particolare, nell'agevolare il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine “di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato”.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 8 prevede, altresì, che: “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
2.3. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 14 ottobre 2021, si era già pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del
D.lgs n. 22/2015 con riguardo alla fattispecie relativa all'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione NASpI a carico del lavoratore che, pur continuando a esercitare l'attività per la quale era stato corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità, abbia costituito un rapporto di lavoro subordinato seppure per un periodo limitato.
In relazione alla predetta fattispecie, la Corte aveva affermato la legittimità costituzionale della disposizione in argomento, evidenziando come l'obbligo restitutorio fosse connotato da una finalità antielusiva, non assumendo carattere di sanzione per il fatto che il beneficiario aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato.
Secondo la Corte, in particolare, il lavoro subordinato stesso rappresenta un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto di accesso al beneficio, tale da non richiedere all un'indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e CP_2
portata del contestuale rapporto di lavoro subordinato.
2.4. Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2024, ha affrontato sotto altro profilo la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, con riferimento all'obbligo di restituzione integrale della NASpI in forma anticipata da parte del lavoratore nel caso in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la
NASpI.
A tale riguardo, la Corte attribuisce rilevanza, ai fini della dichiarata illegittimità della norma in esame, alla circostanza che l'attività di impresa si sia interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato una impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell'attività medesima;
motivi che non sono imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo- gestionali.
Al riguardo, la Corte ha affermato che, se, da un lato, è vero che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato rappresenta un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa (cfr. la sentenza n. 194/2021), che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, dall'altro, è altrettanto vero che la circostanza per cui l'attività di impresa si sia svolta per un periodo apprezzabile fa sì che possa ritenersi perfezionato il requisito della effettività e della autenticità.
Nell'esaminare la censura di costituzionalità, la Consulta ha rimarcato che il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell'imprenditore, evidenziando come, in linea generale, il rischio di impresa sia insito nell'attività autonoma;
invero, il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca.
La Consulta ha, tuttavia, adeguatamente considerato la possibilità di evenienze peculiari, ove il percettore, pur dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e si veda costretto a instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI per sovvenire ad esigenze di mera sostentazione.
In tale pronuncia, la Corte ha richiamato la sua precedente sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 nella quale, con riferimento ai principi di buona fede e correttezza enunciati dall'articolo 1175 del codice civile in tema di rapporti obbligatori, ha affermato che la clausola generale ivi contenuta “vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore”.
In questa ottica, la Consulta ha evidenziato che norma di cui all'articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, benché connotata da rigore, necessita di essere contemperata da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari e, in funzione di ciò, preveda un criterio di commisurazione dell'obbligo restitutorio, precisando che il verificarsi di un evento di forza maggiore che renda impossibile la prosecuzione dell'attività di impresa fa sì che la richiesta di restituzione integrale del beneficio concesso in forma anticipata sia sproporzionata e irragionevole.
In particolare, la Consulta ha ritenuto che, ove risulti provato che l'impiego subordinato sia stato obiettivamente imposto da cause di forza maggiore - soverchianti la volontà del percettore - che inibiscano la prosecuzione dell'attività autonoma per la quale l'anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, l'integralità della restituzione difetta di proporzionalità.
Pertanto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli
è stata erogata.
2.5. Sulla base di quanto indicato dalla Corte, l con la circolare n. 36 del CP_2
4.02.2025, ha indicato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che possono qualificarsi come causa di forza maggiore, individuati in: - terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
- incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;
- esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall'uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;
- misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
- provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.
Con la predetta circolare, è stato, altresì, precisato che, una volta rilevata, attraverso l'archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV), la rioccupazione dell'interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta,
l tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, CP_2
è tenuto a inviare all'interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (trenta giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l'allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della
Struttura territorialmente competente.
In detta circolare, è infine, precisato che, all'esito della valutazione di quanto esposto e provato dall'interessato, l deve comunicare la chiusura del procedimento CP_2
notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata e che, in particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività autonoma o di impresa, l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI - in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale - sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.
In tale caso, l'interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire solo una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.
2.6. Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente provato (ovvero incontestato tra le parti):
- che il sig. , in data 12.06.2019, ha presentato domanda di Parte_1
anticipazione NASPI per intrapresa attività autonoma come libero professionista iscritto alla gestione separata;
- che, in data 18.07.2019, la domanda è stata accolta e posta in liquidazione per un importo lordo di € 23.841,15;
- che, in data 17.05.2021, prima della fine del periodo NASPI indennizzato, individuata nella data 03.06.2021, il ricorrente è stato assunto come lavoratore subordinato a tempo indeterminato dalla società BIOEARTH CP_3
[...]
- che l con intimazione del 30.08.2024, ha, dunque, agito per ottenere la CP_2
restituzione dell'intero ammontare nettizzato, pari ad € 18.357,68 (art.150 DL
34/2020 convertito L. 77/2020).
Ciò posto, come correttamente evidenziato dall convenuto, il ricorrente, in CP_1
sede di ricorso, nulla ha dedotto – né tantomeno documentato - né in relazione al tipo di attività libero professionale intrapresa, né in ordine all'andamento (eventualmente negativo) della predetta attività, né in ordine alla circostanza di non aver potuto proseguire l'attività per la quale era stata erogata l'anticipazione per causa sopravvenuta a lui non imputabile.
Solo in data 31.03.2025, in sede di replica alla memoria difensiva di parte convenuta, ha lamentato il mancato rispetto, da parte di del procedimento CP_2
amministrativo delineato nella circolare richiamata, rilevando di essere tenuto alla restituzione solo di una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione e rilevando, sotto tale profilo, di aver iniziato la propria attività in data 04.06.2019 e che “tale attività, per buona parte del tempo durante il quale si è protratta, ha subito le gravissime e imprevedibili limitazioni conseguenti all'epidemia Covid e ai plurimi protratti periodi di lockdown”.
Orbene – evidenziando, in via preliminare, che le attività dell in materia CP_2
previdenziale e assistenziale non sono soggette alla disciplina generale del procedimento amministrativo, se non in via di principio, in quanto inquadrabili non come esercizio di poteri amministrativi, ma come attività di mera certazione e riconoscimento di diritti discendenti direttamente dalla legge1 - occorre rilevare che le deduzioni attoree, non solo risultano tardive (essendo l'istante tenuto ad allegare e provare le circostanze suscettibili di determinare, in presenza di un'eventuale causa di forza maggiore, la rimodulazione dell'obbligo restitutorio già in sede di ricorso), ma, altresì, estremamente generiche, essendosi limitato il ad invocare il notorio, Pt_1
deducendo del tutto genericamente che l'attività iniziata in data 04.06.2019 – peraltro nemmeno descritta (omissione che non consente al giudicante nemmeno di verificare se ed in quali termini le limitazioni correlate all'emergenza sanitaria Covid 1 L'azione dell' in tal ambito, non può, dunque, dirsi amministrativa, in quanto, non solo non v'è esercizio di discrezionalità, fissando la legge tutti i presupposti per l'erogazione delle prestazioni, ma non sussiste alcun esercizio di potere neanche in maniera vincolata, poiché è la stessa legge che attribuisce al lavoratore diritti soggettivi pieni, che da essa traggono la loro autonomia e che non risultano in alcun modo “mediati” dai provvedimenti dell'ente previdenziale, se non con riferimento alla loro quantificazione e all'accertamento della sussistenza presupposti.
In virtù della descritta natura degli atti in materia previdenziale ed assistenziale, l'attività CP_ procedimentale e provvedimentale dell' non dispiega direttamente effetti nei confronti dei soggetti verso cui è rivolta, che risultano come detto titolari di diritti discendenti dalla legge e, in quanto tali, pienamente accertabili in giudizio.
Le posizioni giuridiche dei privati restano dunque indifferenti al rispetto, da parte dell
[...]
, delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, e il giudizio proposto CP_4 CP_ per contestare le determinazioni dell' in merito alla spettanza di una prestazione previdenziale o assistenziale, come quello in oggetto, non può tradursi in un giudizio sulla legittimità dell'atto, ma è naturalmente teso ad accertare l'esistenza del diritto.
Dunque, la violazione di eventuali norme sul procedimento amministrativo non si ripercuote sulla posizione soggettiva del ricorrente, e, di conseguenza, il provvedimento adottato in violazione del procedimento amministrativo non può essere annullato sulla base di mere violazioni procedimentali, qualora adottato sulla base del ricorrere dei presupposti di legge. riguardassero anche l'attività svolta dall'odierno ricorrente) - non è stata proseguita in ragione delle limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria.
Per tutte le considerazioni svolte, dunque, la domanda proposta dal ricorrente – il quale, come detto, invocando i principi di proporzionalità e ragionevolezza enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 90 del 20.05.2024, ha domandato la rimodulazione delle somme richieste in ripetizione dall convenuto - deve CP_1
essere rigettata.
3. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti nel D.M. 55/2014, tenuto conto che il valore della causa è compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e che non è stata espletata la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall accertata e CP_2
dichiarata l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione NASpI, da parte di
, nei periodi in controversia, per un importo pari ad euro Parte_1
18.357,68, lo condanna alla restituzione della predetta somma a favore dell CP_1
convenuto.
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_2
lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e 15% per spese generali, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 62/2025
RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta delega apposta in calce al Parte_1
ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Paolo Piva e Stefano Piva del foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Viale
Toschi, n. 4;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 22.01.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, proponendo domanda di accertamento del diritto alla conservazione parziale dell'incentivo all'autoimprenditorialità ex art. 8, comma 1 del
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (“Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della
NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”), di cui l con nota del 17 settembre 2024 (doc. 6 fasc. CP_2
parte ricorrente), aveva disposto, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del D.Lgs. n. 22 del 2015 (“Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta...”), la restituzione per intero a seguito dell'instaurazione, da parte del ricorrente, in data 18.05.2021, di un rapporto di lavoro subordinato.
A sostegno della impugnazione proposta, parte ricorrente deduceva: a) di aver presentato all in data 12.06.2019, domanda per ottenere l'indennità mensile CP_2
di disoccupazione c.d. NASPI;
b) che, a seguito di accoglimento, in data 15.05.2019, presentava istanza per la liquidazione anticipata in unica soluzione di tale indennità;
c) di essersi rioccupato con rapporto di lavoro subordinato in data 18.05.2021, prima che fosse interamente decorso il termine di “fine teorica della naspi” individuato nel
03.06.2021; d) che, su tale presupposto, l di Parma aveva preteso la restituzione CP_2
dell'intera indennità, pur risultando che la rioccupazione era avvenuta soltanto nell'ultimo mese.
La difesa del ricorrente allegava, dunque, l'esiguità della durata del rapporto lavoro in relazione al termine finale di copertura della prestazione NASpI e, dunque, l'irragionevolezza nonché la proporzionalità della richiesta restitutoria avanzata dall convenuto. CP_1
Il ricorrente, dunque, dopo aver proposto infruttuosamente ricorso in sede amministrativa, agiva in questa sede lamentando l'illegittimità dell'operato dell per infondatezza della pretesa, instando per l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, disposta la sospensione cautelare dell'accertamento impugnato con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata apposita udienza di discussione, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza, accertata, per quanto occorrer possa, in via incidentale, l'erroneità della decisione assunta con delibera
n. 243017 del 18/12/2024, con conseguente eventuale suo annullamento o CP_2
disapplicazione, accertare e dichiarare la parziale illegittimità della pretesa formulata da con il provvedimento 30/08/2024 avente ad oggetto CP_2
“accertamento somme indebitamente percepite su prestazione indennità di disoccupazione NASPI n. 980130/2019” e, conseguentemente, in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 90 del 20/05/2024, rideterminare l'importo da ripetersi a favore di CP_2
di Parma nella misura di € 765,00 o in quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e formale distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'Avvocato Paolo Piva”.
1.2. Con memoria del 9.12.2022, si costituiva in giudizio l il quale CP_2
contestava la fondatezza delle pretese attoree, chiedendo la reiezione del ricorso e spiegando contestuale domanda riconvenzionale per il recupero delle somme indebitamente erogate.
L rilevava, in particolare, che la propria pretesa si fondava sull'art. 8, comma CP_1
4, D.Lgs. n. 22 del 2015, che così prevede: “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NAsPI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
L'istituto convenuto rilevava, poi, che l'erogazione in un'unica soluzione non era funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assumeva natura giuridica di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che l'istante intendeva svolgere in proprio.
La restituzione delle somme in proporzione alla durata della rioccupazione, e non per l'intero, sarebbe, dunque, risultata contraddittoria con la ratio legis.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 10.06.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.2. Com'è noto, l'art. 8, comma 1, del D.lgs n. 22/2015, dispone che: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.
L'erogazione della NASpI in via anticipata e in unica soluzione ha una finalità peculiare, volta a incentivare l'autoimprenditorialità.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194/2021, la finalità di tale incentivo consiste, in particolare, nell'agevolare il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine “di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato”.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 8 prevede, altresì, che: “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
2.3. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 14 ottobre 2021, si era già pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del
D.lgs n. 22/2015 con riguardo alla fattispecie relativa all'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione NASpI a carico del lavoratore che, pur continuando a esercitare l'attività per la quale era stato corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità, abbia costituito un rapporto di lavoro subordinato seppure per un periodo limitato.
In relazione alla predetta fattispecie, la Corte aveva affermato la legittimità costituzionale della disposizione in argomento, evidenziando come l'obbligo restitutorio fosse connotato da una finalità antielusiva, non assumendo carattere di sanzione per il fatto che il beneficiario aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato.
Secondo la Corte, in particolare, il lavoro subordinato stesso rappresenta un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto di accesso al beneficio, tale da non richiedere all un'indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e CP_2
portata del contestuale rapporto di lavoro subordinato.
2.4. Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2024, ha affrontato sotto altro profilo la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, con riferimento all'obbligo di restituzione integrale della NASpI in forma anticipata da parte del lavoratore nel caso in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la
NASpI.
A tale riguardo, la Corte attribuisce rilevanza, ai fini della dichiarata illegittimità della norma in esame, alla circostanza che l'attività di impresa si sia interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato una impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell'attività medesima;
motivi che non sono imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo- gestionali.
Al riguardo, la Corte ha affermato che, se, da un lato, è vero che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato rappresenta un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa (cfr. la sentenza n. 194/2021), che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, dall'altro, è altrettanto vero che la circostanza per cui l'attività di impresa si sia svolta per un periodo apprezzabile fa sì che possa ritenersi perfezionato il requisito della effettività e della autenticità.
Nell'esaminare la censura di costituzionalità, la Consulta ha rimarcato che il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell'imprenditore, evidenziando come, in linea generale, il rischio di impresa sia insito nell'attività autonoma;
invero, il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca.
La Consulta ha, tuttavia, adeguatamente considerato la possibilità di evenienze peculiari, ove il percettore, pur dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e si veda costretto a instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI per sovvenire ad esigenze di mera sostentazione.
In tale pronuncia, la Corte ha richiamato la sua precedente sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 nella quale, con riferimento ai principi di buona fede e correttezza enunciati dall'articolo 1175 del codice civile in tema di rapporti obbligatori, ha affermato che la clausola generale ivi contenuta “vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore”.
In questa ottica, la Consulta ha evidenziato che norma di cui all'articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, benché connotata da rigore, necessita di essere contemperata da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari e, in funzione di ciò, preveda un criterio di commisurazione dell'obbligo restitutorio, precisando che il verificarsi di un evento di forza maggiore che renda impossibile la prosecuzione dell'attività di impresa fa sì che la richiesta di restituzione integrale del beneficio concesso in forma anticipata sia sproporzionata e irragionevole.
In particolare, la Consulta ha ritenuto che, ove risulti provato che l'impiego subordinato sia stato obiettivamente imposto da cause di forza maggiore - soverchianti la volontà del percettore - che inibiscano la prosecuzione dell'attività autonoma per la quale l'anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, l'integralità della restituzione difetta di proporzionalità.
Pertanto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli
è stata erogata.
2.5. Sulla base di quanto indicato dalla Corte, l con la circolare n. 36 del CP_2
4.02.2025, ha indicato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che possono qualificarsi come causa di forza maggiore, individuati in: - terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
- incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;
- esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall'uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;
- misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
- provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.
Con la predetta circolare, è stato, altresì, precisato che, una volta rilevata, attraverso l'archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV), la rioccupazione dell'interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta,
l tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, CP_2
è tenuto a inviare all'interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (trenta giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l'allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della
Struttura territorialmente competente.
In detta circolare, è infine, precisato che, all'esito della valutazione di quanto esposto e provato dall'interessato, l deve comunicare la chiusura del procedimento CP_2
notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata e che, in particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività autonoma o di impresa, l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI - in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale - sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.
In tale caso, l'interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire solo una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.
2.6. Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente provato (ovvero incontestato tra le parti):
- che il sig. , in data 12.06.2019, ha presentato domanda di Parte_1
anticipazione NASPI per intrapresa attività autonoma come libero professionista iscritto alla gestione separata;
- che, in data 18.07.2019, la domanda è stata accolta e posta in liquidazione per un importo lordo di € 23.841,15;
- che, in data 17.05.2021, prima della fine del periodo NASPI indennizzato, individuata nella data 03.06.2021, il ricorrente è stato assunto come lavoratore subordinato a tempo indeterminato dalla società BIOEARTH CP_3
[...]
- che l con intimazione del 30.08.2024, ha, dunque, agito per ottenere la CP_2
restituzione dell'intero ammontare nettizzato, pari ad € 18.357,68 (art.150 DL
34/2020 convertito L. 77/2020).
Ciò posto, come correttamente evidenziato dall convenuto, il ricorrente, in CP_1
sede di ricorso, nulla ha dedotto – né tantomeno documentato - né in relazione al tipo di attività libero professionale intrapresa, né in ordine all'andamento (eventualmente negativo) della predetta attività, né in ordine alla circostanza di non aver potuto proseguire l'attività per la quale era stata erogata l'anticipazione per causa sopravvenuta a lui non imputabile.
Solo in data 31.03.2025, in sede di replica alla memoria difensiva di parte convenuta, ha lamentato il mancato rispetto, da parte di del procedimento CP_2
amministrativo delineato nella circolare richiamata, rilevando di essere tenuto alla restituzione solo di una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione e rilevando, sotto tale profilo, di aver iniziato la propria attività in data 04.06.2019 e che “tale attività, per buona parte del tempo durante il quale si è protratta, ha subito le gravissime e imprevedibili limitazioni conseguenti all'epidemia Covid e ai plurimi protratti periodi di lockdown”.
Orbene – evidenziando, in via preliminare, che le attività dell in materia CP_2
previdenziale e assistenziale non sono soggette alla disciplina generale del procedimento amministrativo, se non in via di principio, in quanto inquadrabili non come esercizio di poteri amministrativi, ma come attività di mera certazione e riconoscimento di diritti discendenti direttamente dalla legge1 - occorre rilevare che le deduzioni attoree, non solo risultano tardive (essendo l'istante tenuto ad allegare e provare le circostanze suscettibili di determinare, in presenza di un'eventuale causa di forza maggiore, la rimodulazione dell'obbligo restitutorio già in sede di ricorso), ma, altresì, estremamente generiche, essendosi limitato il ad invocare il notorio, Pt_1
deducendo del tutto genericamente che l'attività iniziata in data 04.06.2019 – peraltro nemmeno descritta (omissione che non consente al giudicante nemmeno di verificare se ed in quali termini le limitazioni correlate all'emergenza sanitaria Covid 1 L'azione dell' in tal ambito, non può, dunque, dirsi amministrativa, in quanto, non solo non v'è esercizio di discrezionalità, fissando la legge tutti i presupposti per l'erogazione delle prestazioni, ma non sussiste alcun esercizio di potere neanche in maniera vincolata, poiché è la stessa legge che attribuisce al lavoratore diritti soggettivi pieni, che da essa traggono la loro autonomia e che non risultano in alcun modo “mediati” dai provvedimenti dell'ente previdenziale, se non con riferimento alla loro quantificazione e all'accertamento della sussistenza presupposti.
In virtù della descritta natura degli atti in materia previdenziale ed assistenziale, l'attività CP_ procedimentale e provvedimentale dell' non dispiega direttamente effetti nei confronti dei soggetti verso cui è rivolta, che risultano come detto titolari di diritti discendenti dalla legge e, in quanto tali, pienamente accertabili in giudizio.
Le posizioni giuridiche dei privati restano dunque indifferenti al rispetto, da parte dell
[...]
, delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, e il giudizio proposto CP_4 CP_ per contestare le determinazioni dell' in merito alla spettanza di una prestazione previdenziale o assistenziale, come quello in oggetto, non può tradursi in un giudizio sulla legittimità dell'atto, ma è naturalmente teso ad accertare l'esistenza del diritto.
Dunque, la violazione di eventuali norme sul procedimento amministrativo non si ripercuote sulla posizione soggettiva del ricorrente, e, di conseguenza, il provvedimento adottato in violazione del procedimento amministrativo non può essere annullato sulla base di mere violazioni procedimentali, qualora adottato sulla base del ricorrere dei presupposti di legge. riguardassero anche l'attività svolta dall'odierno ricorrente) - non è stata proseguita in ragione delle limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria.
Per tutte le considerazioni svolte, dunque, la domanda proposta dal ricorrente – il quale, come detto, invocando i principi di proporzionalità e ragionevolezza enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 90 del 20.05.2024, ha domandato la rimodulazione delle somme richieste in ripetizione dall convenuto - deve CP_1
essere rigettata.
3. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti nel D.M. 55/2014, tenuto conto che il valore della causa è compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e che non è stata espletata la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall accertata e CP_2
dichiarata l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione NASpI, da parte di
, nei periodi in controversia, per un importo pari ad euro Parte_1
18.357,68, lo condanna alla restituzione della predetta somma a favore dell CP_1
convenuto.
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_2
lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e 15% per spese generali, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri