TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11395 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 4/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24421/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Flora, in funzione di giudice di appello, in data
4 dicembre 2025 pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 24421 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli - n.
33794/2023, vertente:
TRA
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, avv. , in forza di procura per Controparte_2
Notar di Novate Milanese, del 03/12/2018, rep. Persona_1
6648/3517, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Pandarese e Roberta
Pandarese entrambi del Foro di Napoli, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, 306, come da mandato in atti appellante
E
c.f. , rappresentata e difesa Controparte_3 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Vincenzo Teresi. con studio in Napoli, Via Foria n. 93, come da mandato in atti appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza, oggetto dell'impugnazione in esame, il Giudice di Pace di
Napoli, accoglieva la domanda proposta da nei confronti Controparte_3 di per sentire accertare l'inadempimento della Controparte_1 convenuta per la mancata riattivazione della polizza r.ca. 404342930, intestata all'istante a decorrere dal 10 luglio 2023, per la residua durata contrattuale di 113 giorni ed ottenere la condanna della predetta società al risarcimento del danno nella misura di euro 259,90 corrispondente ai predetti giorni di mancato godimento della copertura assicurativa.
Nell'impugnare tempestivamente la richiamata pronuncia, l'originaria convenuta rilevava quali motivi di appello l' erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Gdp, in particolare in punto di rilievo della conoscenza della comunicazione di sospensione della polizza del
9.09.2019 da parte della Compagnia.
Concludeva, quindi, perché, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, il Tribunale rigettasse la domanda della CP_3 con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e restituzione di quanto versato in esecuzione della condanna di primo grado.
Costituitasi in giudizio, l'appellata resisteva all'avverso appello in fatto e diritto e concludeva per il rigetto dell'interposto gravame, con conferma della sentenza impugnata.
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'appello deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 339 c.p.c..
L'art.339 comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D.Lgs.
2.2.2006 n.40, nel prevedere che "le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia", ha nuovamente reso impugnabili con appello le sentenze pronunciate dal
Giudice di Pace in via di equità, circoscrivendo questa impugnazione ai precisi motivi di gravame innanzi riportati.
L'inammissibilità dell'appello, proposto in violazione di tali limiti, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità (Ex multis: Cass. 22256/2017).
La Suprema Corte ha precisato che " le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.
4079/05, 7515/01, 17674/06 e più recentemente Cass. 1210/2018).
Pertanto le sentenze del Giudice di Pace, rese in controversie di valore non superiore a millecento euro, devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, comma 2 del codice di rito, a prescindere dal fatto che il giudice abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità o abbia fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (Ad abundantiam: Cass. 16868/2017).
Alcun dubbio si pone, pertanto, in ordine al dato per cui, quella in esame, vada intesa come sentenza resa ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., ove si consideri che la medesima veniva pronunciata in relazione ad una controversia il cui valore non eccedeva il limite di euro 1.100,00, di cui alla norma innanzi richiamata.
Per quanto poi riguarda l'onere gravante a carico del soggetto che intenda appellare una simile decisione del giudice di pace, va evidenziato che l'appellante dovrà indicare tassativamente, ex art. 342, 1° comma c.p.c. a pena di inammissibilità dell'introducendo gravame, i motivi di appello vincolato previsti dalla predetta disposizione (cfr. Cass. 11 febbraio 2014,
n. 3005).
Tale onere si esplica sotto un duplice profilo, innanzitutto sotto quello afferente alla individuazione del limite violato dal giudice di pace: tale individuazione, ove correttamente eseguita, spiega il proprio riflesso sotto il profilo rescindente della pronunzia che si chiede al Tribunale quale giudice dell'appello, siccome rivolta ad accertare la fondatezza dell'appello sotto il profilo dei due specifici motivi;
inoltre, è indubbiamente produttiva di effetti sotto un profilo ulteriore, rappresentato dalla individuazione dei principi regolatori della materia ovvero delle norme sul procedimento ovvero di quelle costituzionali e/o comunitarie, cui il giudice del gravame dovrà attenersi. Tale secondo aspetto attiene, indubitabilmente, al profilo rescissorio della decisione richiesta al Tribunale, dal momento che a tale ultimo giudice, in tal modo, viene richiesta una decisione di stretta legalità, sostitutiva della precedente emessa in via equitativa, concretizzantesi nell'applicazione dei principi che si assumono violati. Tanto perché la struttura della decisione sull'appello come introdotto dal d. lgs 40/06 appare articolata in due fasi, una rescindente ed una rescissoria, di cui la seconda rappresenta una conseguenza del positivo - in termini di riscontro del vizio denunziato con lo specifico motivo di appello - espletamento della prima. Esso è senza dubbio un giudizio di gravame, in quanto comporta la rinnovazione del giudizio nei limiti della domanda di appello;
inoltre, possiede effetto devolutivo al momento che attribuisce al secondo giudice la cognizione del medesimo rapporto sostanziale conosciuto dal giudice di prime cure, ma limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello (principio c.d. tantum devolutum quantum appellatum).
Il controllo delle regole che disciplinano il giudizio di equità, da parte del giudice di secondo grado, può avvenire dunque nei limiti in cui la loro violazione risulti espressamente denunciata dall'appellante, gravando su di lui l'onere di individuare specificamente (per vero, con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato) le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati;
per il che – soprattutto alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 cpc – l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità (cfr. Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e
Cass. 8466/2010: "questa Corte, seppure con riferimento al ricorso per
Cassazione nel sistema anteriore alla riforma del 2006, ma con riferimento alla formulazione del motivo di impugnazione e, quindi, con principi applicabili anche ai motivi di appello, ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione").
Tanto premesso, nel caso di specie nemmeno viene indicato il principio informatore della materia che si assume violato. nemmeno si denunzia la violazione di norme sul procedimento e nemmeno si deducono altri elementi della critica vincolata che giustifichino l'introduzione del gravame ai sensi dell'art 339 c.p.c.
Nel caso di specie, dunque , l'appellante non ha assolto all'onere indicare con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato,
e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale principio, avendo del tutto omesso ogni deduzione sul punto.
Invero, laddove l'appellante lamenta l'inadeguata valutazione, da parte del primo Giudice, del materiale probatorio agli atti ( in particolare circa la conoscenza delle comunicazioni pervenute per conto della con CP_3 ciò, di certo, non assolve all'onere di indicare il principio informatore che risulterebbe violato, ma si limita a censurare la correttezza, nel merito, della motivazione resa dal Giudice di Pace.
L'evidenziata carenza dell'impugnazione, sotto il profilo innanzi evidenziato, rende la stessa inammissibile, posto che il principio devolutivo impedisce a questo giudice di individuare motivi vincolati su cui poter basare, nel merito, la pronuncia di appello.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, quanto ai compensi, come segue secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 ( come aggiornato dal D.M. n. 147/2022) avuto riguardo al valore della causa, all'effettiva attività processuale espletata e alla semplicità delle questioni controverse.
Parte appellante è in ogni caso tenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna L' alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio di appello, liquidando dette Controparte_3 spese in euro 362,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva e Cpa come per legge.
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
30.5.02 n. 115.
Napoli, il 4.12.2025.
Il Giudice Unico
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 4/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24421/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Flora, in funzione di giudice di appello, in data
4 dicembre 2025 pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 24421 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli - n.
33794/2023, vertente:
TRA
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, avv. , in forza di procura per Controparte_2
Notar di Novate Milanese, del 03/12/2018, rep. Persona_1
6648/3517, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Pandarese e Roberta
Pandarese entrambi del Foro di Napoli, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, 306, come da mandato in atti appellante
E
c.f. , rappresentata e difesa Controparte_3 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Vincenzo Teresi. con studio in Napoli, Via Foria n. 93, come da mandato in atti appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza, oggetto dell'impugnazione in esame, il Giudice di Pace di
Napoli, accoglieva la domanda proposta da nei confronti Controparte_3 di per sentire accertare l'inadempimento della Controparte_1 convenuta per la mancata riattivazione della polizza r.ca. 404342930, intestata all'istante a decorrere dal 10 luglio 2023, per la residua durata contrattuale di 113 giorni ed ottenere la condanna della predetta società al risarcimento del danno nella misura di euro 259,90 corrispondente ai predetti giorni di mancato godimento della copertura assicurativa.
Nell'impugnare tempestivamente la richiamata pronuncia, l'originaria convenuta rilevava quali motivi di appello l' erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Gdp, in particolare in punto di rilievo della conoscenza della comunicazione di sospensione della polizza del
9.09.2019 da parte della Compagnia.
Concludeva, quindi, perché, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, il Tribunale rigettasse la domanda della CP_3 con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e restituzione di quanto versato in esecuzione della condanna di primo grado.
Costituitasi in giudizio, l'appellata resisteva all'avverso appello in fatto e diritto e concludeva per il rigetto dell'interposto gravame, con conferma della sentenza impugnata.
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'appello deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 339 c.p.c..
L'art.339 comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D.Lgs.
2.2.2006 n.40, nel prevedere che "le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia", ha nuovamente reso impugnabili con appello le sentenze pronunciate dal
Giudice di Pace in via di equità, circoscrivendo questa impugnazione ai precisi motivi di gravame innanzi riportati.
L'inammissibilità dell'appello, proposto in violazione di tali limiti, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità (Ex multis: Cass. 22256/2017).
La Suprema Corte ha precisato che " le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.
4079/05, 7515/01, 17674/06 e più recentemente Cass. 1210/2018).
Pertanto le sentenze del Giudice di Pace, rese in controversie di valore non superiore a millecento euro, devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, comma 2 del codice di rito, a prescindere dal fatto che il giudice abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità o abbia fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (Ad abundantiam: Cass. 16868/2017).
Alcun dubbio si pone, pertanto, in ordine al dato per cui, quella in esame, vada intesa come sentenza resa ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., ove si consideri che la medesima veniva pronunciata in relazione ad una controversia il cui valore non eccedeva il limite di euro 1.100,00, di cui alla norma innanzi richiamata.
Per quanto poi riguarda l'onere gravante a carico del soggetto che intenda appellare una simile decisione del giudice di pace, va evidenziato che l'appellante dovrà indicare tassativamente, ex art. 342, 1° comma c.p.c. a pena di inammissibilità dell'introducendo gravame, i motivi di appello vincolato previsti dalla predetta disposizione (cfr. Cass. 11 febbraio 2014,
n. 3005).
Tale onere si esplica sotto un duplice profilo, innanzitutto sotto quello afferente alla individuazione del limite violato dal giudice di pace: tale individuazione, ove correttamente eseguita, spiega il proprio riflesso sotto il profilo rescindente della pronunzia che si chiede al Tribunale quale giudice dell'appello, siccome rivolta ad accertare la fondatezza dell'appello sotto il profilo dei due specifici motivi;
inoltre, è indubbiamente produttiva di effetti sotto un profilo ulteriore, rappresentato dalla individuazione dei principi regolatori della materia ovvero delle norme sul procedimento ovvero di quelle costituzionali e/o comunitarie, cui il giudice del gravame dovrà attenersi. Tale secondo aspetto attiene, indubitabilmente, al profilo rescissorio della decisione richiesta al Tribunale, dal momento che a tale ultimo giudice, in tal modo, viene richiesta una decisione di stretta legalità, sostitutiva della precedente emessa in via equitativa, concretizzantesi nell'applicazione dei principi che si assumono violati. Tanto perché la struttura della decisione sull'appello come introdotto dal d. lgs 40/06 appare articolata in due fasi, una rescindente ed una rescissoria, di cui la seconda rappresenta una conseguenza del positivo - in termini di riscontro del vizio denunziato con lo specifico motivo di appello - espletamento della prima. Esso è senza dubbio un giudizio di gravame, in quanto comporta la rinnovazione del giudizio nei limiti della domanda di appello;
inoltre, possiede effetto devolutivo al momento che attribuisce al secondo giudice la cognizione del medesimo rapporto sostanziale conosciuto dal giudice di prime cure, ma limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello (principio c.d. tantum devolutum quantum appellatum).
Il controllo delle regole che disciplinano il giudizio di equità, da parte del giudice di secondo grado, può avvenire dunque nei limiti in cui la loro violazione risulti espressamente denunciata dall'appellante, gravando su di lui l'onere di individuare specificamente (per vero, con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato) le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati;
per il che – soprattutto alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 cpc – l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità (cfr. Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e
Cass. 8466/2010: "questa Corte, seppure con riferimento al ricorso per
Cassazione nel sistema anteriore alla riforma del 2006, ma con riferimento alla formulazione del motivo di impugnazione e, quindi, con principi applicabili anche ai motivi di appello, ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione").
Tanto premesso, nel caso di specie nemmeno viene indicato il principio informatore della materia che si assume violato. nemmeno si denunzia la violazione di norme sul procedimento e nemmeno si deducono altri elementi della critica vincolata che giustifichino l'introduzione del gravame ai sensi dell'art 339 c.p.c.
Nel caso di specie, dunque , l'appellante non ha assolto all'onere indicare con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato,
e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale principio, avendo del tutto omesso ogni deduzione sul punto.
Invero, laddove l'appellante lamenta l'inadeguata valutazione, da parte del primo Giudice, del materiale probatorio agli atti ( in particolare circa la conoscenza delle comunicazioni pervenute per conto della con CP_3 ciò, di certo, non assolve all'onere di indicare il principio informatore che risulterebbe violato, ma si limita a censurare la correttezza, nel merito, della motivazione resa dal Giudice di Pace.
L'evidenziata carenza dell'impugnazione, sotto il profilo innanzi evidenziato, rende la stessa inammissibile, posto che il principio devolutivo impedisce a questo giudice di individuare motivi vincolati su cui poter basare, nel merito, la pronuncia di appello.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, quanto ai compensi, come segue secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 ( come aggiornato dal D.M. n. 147/2022) avuto riguardo al valore della causa, all'effettiva attività processuale espletata e alla semplicità delle questioni controverse.
Parte appellante è in ogni caso tenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna L' alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio di appello, liquidando dette Controparte_3 spese in euro 362,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva e Cpa come per legge.
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
30.5.02 n. 115.
Napoli, il 4.12.2025.
Il Giudice Unico
dott. ssa Flora Vollero