Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 05/06/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 413/2021, pendente tra
, C.F.: elettivamente domiciliato in Acquedolci (ME), via Parte_1 C.F._1
Cicerone n. 8, presso lo studio dell'Avv. Benedetto Beringheli del Foro di Patti, PEC: che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- attore – Email_1
CONTRO
(già C.F. e P.I. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (me), Via Emilia 8 presso lo studio professionale dell'Avv.
Valeria Liuzzo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuta –
[... Sono comparsi: l'avv. Benedetto Beringheri per l'attore e l'avv. Valeria Liuzzo per la convenuta i quali si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di Controparte_3 causa, discutono brevemente la causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: indebito soggettivo e oggettivo e risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , premettendo di essere proprietario di Parte_1 un'unita immobiliare sita in Capo d'Orlando (ME), Via Forno Alto, angolo Via Nazionale, in catasto foglio 12, particella 183, conveniva in giudizio la formulando domanda ex art. Controparte_1
2033 c.c., nella misura di € 2.172,37 (€ 1.956,50 + € 215,87) indebitamente corrisposte per spese di ripristino della linea elettrica, nonché domanda di risarcimento danni per € 18.900,00 per aver subito un illegittimo distacco dell'energia protrattosi per circa 21 mesi nella propria abitazione.
Con comparsa di risposta si costituiva la convenuta, la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva rispetto alle somme versate per il pagamento delle bollette della luce, atteso che la stessa si occupa solo dell'attività di distribuzione e non di riscossione delle somme che, pertanto, erano state incassate da un soggetto giuridico diverso da quello convenuto. Nel merito eccepiva il diritto a mantenere la servitù di elettrodotto sul fabbricato attoreo, sia in virtù di contratto, che produceva, sia per averla usucapita per il decorso ultraventennale, conseguendone che qualunque modifica di essa comportava inevitabilmente il pagamento dei relativi costi. Più nel dettaglio la convenuta rilevala come il contestato distacco dell'energia era stato la conseguenza di una pluralità di comportamenti integranti inadempimento dell'attore, che avevano costretto la convenuta ad intervenire, anche per ragioni di pubblica sicurezza ed in ragione di ciò, invocava il rigetto della domanda attorea essendo il in via esclusiva il responsabile dei danni lamentati. Pt_1
A seguito delle eccezioni del convenuto, l'attore modificava la propria domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di bolletta energetica chiedendo di condannare la convenuta al pagamento del medesimo importo a titolo di risarcimento del danno.
La causa veniva istruita mediante prova orale e documentale e, all'odierna udienza, veniva decisa.
Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che la materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è regolata dal D.P.R. 11 dicembre 1933 n. 1775 (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e dal d. lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) che, pertanto, costituiscono la normativa applicabile al caso de quo.
Il T.U. citato reca un'articolata disciplina dei possibili mutamenti del luogo di esercizio della servitù che si differenzia sotto diversi profili dalla disciplina dettata dall'art. 1068 c.c..
In particolare, l'art. 122, comma 4, del T.U. cit., nonché l'art. 53 del d. lgs. 259/2003 attribuiscono al proprietario del fondo servente la facoltà di eseguire sul fondo medesimo qualunque innovazione, costruzione o impianto, facoltà della quale il proprietario può avvalersi anche nell'ipotesi in cui il suo esercizio finisca di fatto per costringere il titolare della servitù alla rimozione o ad una diversa collocazione delle condutture: in questa ultima ipotesi il proprietario del fondo servente non è obbligato a versare al titolare della servitù alcuna somma a titolo di indennizzo o rimborso delle spese necessarie per lo spostamento, ed è tenuto esclusivamente ad offrire un diverso luogo adatto all'esercizio della servitù.
Aldilà delle ipotesi in cui lo spostamento della servitù sia richiesto per la necessità di eseguire innovazioni, va analizzato il diverso caso in cui il proprietario domandi lo spostamento dei cavi per ragioni di utilità, decoro e sicurezza.
Nel caso di specie, infatti, è incontestato che nel 2011 l'attore ha chiesto lo spostamento dei cavi al fine di eseguire il ripristino del prospetto del proprio fabbricato, spostamento a cui lo stesso aveva pienamente diritto, in maniera gratuita, in ossequio alla normativa sopra citata.
Tuttavia, l'iter relativo a tale richiesta si arenava per l'inerzia dell'attore che non accettava la specifica tecnica (proposta el 3.8.2011), così come indicato nelle condizioni generali di contratto e come CP_2 poi ribadito nella lettera di chiarimenti inviata dalla predetta società all'attore (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta di . Controparte_1
Il a fronte delle eccezioni del convenuto, non ha infatti dimostrato di aver comunicato Pt_1
l'accettazione della proposta del 3.8.2011, né di aver comunicato la fine dei lavori e, più in generale, di aver dato atto delle incombenze sullo stesso gravanti.
Al contrario, la richiesta dell'attore del 2015 ha un oggetto differente rispetto a quella del 2011, pertanto le stesse non sono sovrapponibili e vanno analizzate separatamente.
In particolare, nella richiesta del 2011 non si fa cenno al fatto che i cavi fossero pericolanti, né l'attore ha allegato al presente giudizio richieste precedenti al 2011 in cui rappresenta possibili stati di pericolo dei cavi elettrici. La produzione fotografica (non datata) che l'attore sembra ricondurre al 2011 deve, verosimilmente, riferirsi ad un periodo successivo;
ciò si desume dal fatto che il convenuto allega documentazione fotografica datata novembre 2011 in cui si evince lo stato della facciata prima di essere ristrutturata, mentre la foto allegata dall'attore ritrae la facciata dopo la ristrutturazione.
Da tutto quanto sinora analizzato si evince che, nonostante l'iter per ottenere lo spostamento dei cavi si fosse arenato per l'inerzia dell'attore, quest'ultimo ha comunque proceduto alla ristrutturazione della facciata, ferma la perdurante presenza dei cavi, in merito ai quali, subito dopo la ristrutturazione, sono state avanzate richieste di spostamento sorrette dalla pericolosità degli stessi, che – come successivamente riscontrato dai tecnici della società convenuta - risultavano danneggiati.
Infatti, nel 2012 (ovvero dopo il rifacimento della facciata) l'attore formula una prima richiesta denunciando la pericolosità dei cavi, successivamente, nel 2015, a seguito di un probabile peggioramento della situazione, il avanza un'azione cautelare dopo la quale l'odierna convenuta Pt_1 interveniva disallineando il POD dell'attore.
Appare, ancora, opportuno sottolineare che, comparando la foto del 2011, allegata dal convenuto, con quella successiva alla ristrutturazione, allegata dall'attore, la posizione e lo stato dei cavi risultano differenti.
Ciò posto, se è pacifico che l'art 122 D.P.R. 1775/1933 sancisce che nel caso in cui l'utente deve realizzare dei lavori di ristrutturazione questi ha diritto di ottenere lo spostamento dei cavi senza dover sostenere i relativi costi, ciò che va analizzato, nel caso di specie, è se l'utente può chiedere il suddetto spostamento anche se non vi sono dei lavori da realizzare ma solo in occasione della loro riparazione.
Sul punto, sempre l'art. 122, comma 6, della legge citata prevede che “il cambiamento di luogo per
l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo”.
L'attore, per parte sua, si è limitato a dichiarare che i cavi erano pericolanti ma non ha provato le ragioni che ostavano alla ricollocazione degli stessi nel medesimo sito in cui si trovavano prima, ovviamente previa messa in sicurezza degli stessi.
Dalla disciplina citata si ricava che se è vero che il proprietario del fondo servente ha diritto di chiedere lo spostamento dei cavi, le spese di tale spostamento vengono sostenute dalla società di distribuzione dell'energia elettrica solo in determinati casi.
In particolare, l'utente può chiedere lo spostamento dei cavi se il sito dove sono posti appare pericoloso e dannoso, circostanza che deve, tra l'altro, essere adeguatamente provata;
il che è cosa diversa dalla pericolosità dello stato dei cavi, i quali possono agevolmente essere sostituiti e mantenuti nello stesso luogo.
Tanto premesso, in considerazione del difetto di prova da parte del la richiesta di indebito va Pt_1 rigettata.
Al contrario, merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno formulata dall'attore, nei limiti di seguito indicati.
Dalla ricostruzione dei fatti e dalla produzione documentale delle parti si evince che sia nel gennaio
2015, sia in data 30.06.2015 (cfr. doc. n. 6 allegato alla comparsa di risposta del convenuto) il Pt_1 si è opposto alla ricollocazione dei cavi nello stesso sito in cui si trovavano prima, il che ha reso necessario, stante la pericolosità e il danneggiamento degli stessi, il disallineamento del POD e, dunque, l'interruzione della fornitura di energia.
Solo in data 8.7.2015, infatti, l'attore ha inviato formale richiesta di ripristino della fornitura mediante l'interramento dei cavi.
A ben vedere, i lavori richiesti dal nel 2015 sono i medesimi convenuti con l' nel 2011; Pt_1 CP_2 anche in tale occasione, infatti, era stato richiesto e previsto l'interramento dei cavi (cfr. e compara doc. n. 2 e n. 8 allegati alla comparsa di risposta).
In particolare, deve altresì evincersi che nel 2011 la società competente individuava in un massimo di 120 gg il completamento dei lavori richiesti. (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
Tanto premesso, individuando luglio 2015 come momento iniziale a partire dal quale la convenuta avrebbe dovuto attivarsi per il ripristino dell'energia elettrica, ovvero la data in cui il ha Pt_1 presentato la richiesta formale di interramento dei cavi, appare eccessivamente lungo il periodo complessivo decorso per l'ultimazione dei lavori e il riallaccio della fornitura, avvenuta solo in data
30.10.2016 e, dunque, ben superiore ai 120 giorni precedentemente previsti dalla stessa convenuta in occasione della prima richiesta di interramento.
Sul termine di decorrenza, del resto, è lo stesso convenuto ad individuare come momento iniziale luglio 2015 (cfr, pag. 12 della comparsa di risposta in cui si legge testualmente “è solo dopo che lo stesso avanzava la relativa richiesta nel luglio del 2015 che era possibile attivare il relativo iter”).
L'attore è, pertanto, rimasto sprovvisto di fornitura elettrica nella propria abitazione per un periodo colpevolmente lungo che, sulla base dei dati ut supra evidenziati, ammonta a undici mesi in più rispetto a quanto ci si poteva ragionevolmente attendere. La richiesta di risarcimento del danno va, dunque, limitata al periodo temporale sopra individuato.
In merito al quantum, in assenza di ulteriori dati ricavabili dal contratto di somministrazione intercorrente tra le parti, appare congruo il riferimento prospettato dall'attore all'indennizzo giornaliero previsto dall'ARERA in ipotesi di distacchi di fornitura, atteso il colposo protrarsi dell'iter per la conclusione dei lavori da parte della convenuta.
Pertanto, utilizzando il suddetto criterio, l'ammontare del risarcimento va individuato nella somma di € 9.900,00 (€ 30 al giorno x 330 giorni).
Vanno altresì risarcite, a titolo di danno emergente, le somme pagate dal per le bollette Pt_1 energetiche relative al solo periodo in cui viene riconosciuto il risarcimento del danno e nei limiti di quanto adeguatamente provato, che ammonta alla somma di € 142,33.
Ne deriva che va condannata a risarcire al la somma complessiva Controparte_1 Pt_1 di € 10.042,33 (€ 9.900,00 + € 142,33).
Le spese di lite in ragione del limitato accoglimento della domanda vano liquidate sul quantum del danno riconosciuto nei parametri minimi ex DM 55/2014 come smi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 413/2021, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 10.042,33, per le ragioni di cui in parte motiva;
- Rigetta le altre domande avanzate dall'attore;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, Controparte_2 che si liquidano in € 2.804,00 (di cui € 264 per esborsi) oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, il 05/06/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria