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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 08/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1708 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in c/da Potame 98078 tortorici C.F._1
ITALIA presso lo studio dell'Avv. DI MARCO PINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CP_1 P.IVA_1
CAPRA 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. MESSINA PIERA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha proposto ricorso innanzi a questo Parte_1
Tribunale avverso i provvedimenti amministrativi adottati dall' con i CP_1
quali è stata disposta la cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente agli anni 2012 e 2013. Contestualmente,
l' ha richiesto alla medesima la restituzione delle somme percepite a titolo CP_2
di indennità di disoccupazione agricola e di trattamenti di famiglia riferibili ai suddetti periodi.
La ricorrente deduce di aver effettivamente svolto attività lavorativa di natura agricola, alle dipendenze della ditta Trusso Alò Armando, mediante regolare contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un numero complessivo di 51 giornate lavorative per ciascuno degli anni indicati. A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha prodotto documentazione attestante la retribuzione percepita e le relative iscrizioni negli elenchi per i due anni in oggetto, insistendo per la reiscrizione e per la conferma della legittimità delle prestazioni previdenziali ricevute.
Dal canto suo, l' si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente CP_1
l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D.L.
7/1970, convertito nella L. 83/1970. L ha infatti evidenziato che il termine CP_2 di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi di variazione – che nel caso di specie si è compiuta tra il 15 settembre e il 16 ottobre 2017 – e che il ricorso giudiziario risulta depositato solo in data 11 maggio 2018, dunque oltre il termine perentorio previsto dalla normativa.
L'eccezione sollevata dall' convenuto deve ritenersi fondata e CP_2
meritevole di accoglimento. Infatti, la normativa di riferimento prevede espressamente che la pubblicazione sul sito internet dell' degli elenchi CP_1
anagrafici costituisce, a tutti gli effetti, modalità idonea di notificazione dei provvedimenti sfavorevoli, così come previsto dall'art. 38, comma 7, del D.L.
98/2011, convertito in L. 111/2011. Ne consegue che il termine decadenziale di
120 giorni, avente natura sostanziale e perciò non soggetto né a sospensione né a interruzione, risulta decorso inutilmente.
Tale lettura normativa trova puntuale conferma nella giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5942/2001; Cass. n. 8650/2008; Cass. n.
25892/2009), secondo cui l'inosservanza del suddetto termine comporta la definitiva inammissibilità della domanda giudiziaria. Non assume rilievo neanche la proposizione del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente, in quanto tale rimedio, seppur previsto, non è idoneo ad interrompere o sospendere il termine decadenziale, come chiarito anche in Cass. n. 10393/2005 e Cass. n.
20668/2007.
In virtù di quanto sopra, la domanda giudiziale proposta dalla sig.ra deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta decadenza dal Pt_1 diritto all'azione. La questione relativa alla tempestività dell'impugnazione è assorbente rispetto alle restanti doglianze prospettate dalla ricorrente, incluse quelle concernenti la restituzione degli importi percepiti a titolo di prestazioni previdenziali. Ne consegue che non si procederà all'esame del merito della controversia.
Va inoltre considerato che la fattispecie oggetto di giudizio si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale articolato e non sempre univoco, specie per quanto concerne la validità e gli effetti della pubblicazione telematica e l'interpretazione dei termini decadenziali. Tale incertezza può ragionevolmente aver indotto la parte ricorrente a confidare nella legittimità delle proprie pretese.
Alla luce della complessità della materia, della continua evoluzione interpretativa giurisprudenziale e della buona fede con cui la ricorrente ha agito, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. La scelta si ispira a criteri di equità e trova conforto nella recente giurisprudenza, anche di merito, che tende ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli per la parte soccombente nei casi in cui l'incertezza interpretativa della norma sia oggettiva e significativa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' Parte_1 CP_1
dichiara
INAMMISSIBILE il ricorso per intervenuta decadenza;
DICHIARA assorbita ogni ulteriore questione di merito;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 08/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo